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Legislazione esclusiva dello Stato
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
- Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
- Immigrazione
- Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose
- Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi
- Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie
- Organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo
- Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali
- Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale
- Cittadinanza, stato civile e anagrafi
- Giurisdizione e norme processuali; ordinamento
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,Province e Città metropolitane
;dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere e del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
19. 119) AUTONOMIA FINANZIARIA E RISORSE= I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
alle Città metropolitane e alle Regioni. Questi interventi speciali possono consistere in finanziamenti, agevolazioni fiscali, infrastrutture o altre forme di sostegno. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono anche stipulare accordi di programma con lo Stato per la realizzazione di progetti di interesse comune. Questi accordi prevedono la condivisione delle risorse finanziarie e la collaborazione tra le diverse amministrazioni. Inoltre, le amministrazioni locali possono istituire tasse e tributi propri, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti dalla Costituzione. Questi tributi e entrate propri contribuiscono al finanziamento delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni. Infine, la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Questo fondo permette di ridistribuire le risorse in modo equo tra le diverse amministrazioni locali, garantendo una maggiore solidarietà e coesione sociale. In conclusione, le amministrazioni locali hanno il potere di gestire le proprie risorse finanziarie e di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Lo Stato interviene con risorse aggiuntive e interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale e per favorire l'esercizio dei diritti della persona.Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
20. Principio di libertà / libertà personale / rapporti civili
Il principio di libertà è riconosciuto come diritto inviolabile dell'uomo dall'art. 2 ed è connesso agli articoli relativi all'oggetto, che sono quelli dal 13 al 21. Il principio di libertà coincide con la libertà fisica della persona e nella facoltà di fare tutto ciò che non nuoce alla libertà altrui. In particolare,
L'art. 13 fa riferimento alla libertà personale, a garanzia dell'autodeterminazione fisica, psichica e morale della persona. Esso stabilisce i diritti civili tesi a garantire al cittadino una sfera di libertà dalla quale deve essere esclusa qualsiasi intromissione. L'articolo individua quindi 3 garanzie: la riserva di legge assoluta, ovvero la riserva assoluta della legislazione ordinaria a disciplinare l'inviolabilità della libertà personale, del potere giurisdizionale e di decidere eventuali punizioni provvedimentali; la riserva di giurisdizione, dato che solo l'autorità giudiziaria può emanare provvedimenti restrittivi; l'obbligo di motivazione, che deve necessariamente accompagnare ogni provvedimento restrittivo della libertà personale. Lo stato ha il compito di proteggere le libertà dell'individuo da eventuali minacce che si possono presentare. Per cui non è ammessa nessuna forma di detenzione,
ispezione o perquisizione né altra restrizione alla libertà personale (habeas corpus).
21. Principio di corrispondenza
Riguarda l'inviolabilità della libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione come manifestazione della libertà della persona. Si richiama al principio della segretezza delle comunicazioni, disposto dall'art. 15. Secondo quanto previsto da questo articolo, le intercettazioni sono considerate un reato, a meno che il soggetto non voglia avvalersi della tutela di tale diritto o in caso di un atto motivato da parte dell'autorità giudiziaria. Questa ha riserva di legge in materia e può ricorrere alle intercettazioni solo se esistono gravi indizi di reato e queste risultassero indispensabili per proseguire con le indagini. Nel qual caso, il giudice dispone delle indagini legali per un periodo di 15 giorni, estendibile con decreto fino a un massimo di 3 mesi.
22. Libertà positiva
sono il 16, la libertà di circolazione, il 17, la libertà di associazione, il 18, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, e il 19, la libertà di espressione. Questi articoli sottolineano l'importanza della libertà di azione e di scelta per gli individui, promuovendo la partecipazione attiva nella società.Sono il 17, la libertà di riunione, il 1