1 Il diritto industriale è una branca del diritto:
commerciale
2 Il diritto industriale nella sua estensione massima raggruppa lo
studio e la disciplina:
dell’azienda, della concorrenza, dei segni distintivi, dei
brevetti per invenzione e per modello e delle opere
letterarie, artistiche e scientifiche
3 Una peculiarità del diritto industriale è:
la mobilità tematica
4 Altra caratteristica del diritto industriale è:
la vocazione internazionale
5 Connotazione marcante di tutti gli istituti di diritto industriale è:
la funzione concorrenziale
6 Il Codice della Proprietà Industriale è:
caratterizzato da molteplici meriti e anche da qualche
limite
7 Il Codice della Proprietà Industriale ha avuto importanti effetti:
ha determinato la rieligificazione di norme che in
precedenza avevano rango sotto ordinato alla legge
8 Una peculiarità del Codice della Proprietà Industriale è che:
non può essere esteso ai diritti d’autore e connessi
9 Il Codice della Proprietà Industriale è organizzato secondo lo
schema risultante dagli accordi TRIP’S ed suddiviso:
in 8 capi
10 La Corte Costituzionale ha poi con sentenza n. 112 del 24.4.2008
dichiarato, per eccesso di delega, l’illegittimità costituzionale:
dell’art. 245, comma 2, c.p.i.
1 La nozione giuridica di concorrenza sleale, a livello di
regolamentazione internazionale, si deve alla formulazione:
Dell'art. 10 bis della revisione dell'Aja del 1925 della
Convenzione di Unione di Parigi
2 La sezione II “della concorrenza sleale” del capo I “della
disciplina della concorrenza e dei consorzi” è costituita dalle norme:
Degli artt. 2598 – 2601 cod. civ.
3 Le Direttive comunitarie in materia di concorrenza sleale sono
state attuate dall'ordinamento italiano con vari provvedimenti ed oggi
l'intero contenuto della Direttiva sulla pubblicità comparativa ed
ingannevole è presente nel:
D.Lgs. 145⁄2007
4 Le disposizioni in materia di concorrenza sleale sono dirette a
tutelare soprattutto:
L'interesse del consumatore
5 Prima dell'emanazione della disciplina contemplata dall'art. 2598
cod. civ., la norma sull'illecito civile si riteneva fosse:
Nell'art. 1151 del Codice del 1865
6 Prima dell'emanazione della disciplina contemplata dall'art. 2598
cod. civ., la norma sull'illecito civile si riteneva fosse:
Una norma essenzialmente sanzionatoria
7 L'attuale art. 2598 cod. civ. rappresenta comunque un'ipotesi di:
Illecito civile extracontrattuale
8 Il primo elemento per l'applicazione delle disposizioni in materia di
concorrenza sleale è:
L'esistenza di un rapporto di concorrenza
9 Si ritiene che la disciplina della concorrenza sleale possa
applicarsi:
Alla pubblica amministrazione
10 Peculiarità della materia è la legittimazione attiva riconosciuta:
Dall'art. 2601 cod. civ.
1 La correttezza professionale intesa in senso “deontologico” è:
Espressione della moralità imprenditoriale
2 La correttezza professionale intesa in senso “statistico” è:
Un fatto usuale, di prassi, frutto delle consuetudini e
pratiche commerciali
3 Il Tribunale di Milano era pervenuto all'affermazione dell'illiceità,
sul piano concorrenziale, di comportamenti filomonopolistici:
Negli anni '70
4 La norma che pone il principio generale d'ordine pubblico della
libertà di iniziativa economica è contemplata:
Dall'art. 41 della Costituzione
5 Il legislatore '42 ha scelto di rifiutare il criterio adottato:
Dall'art. 10 bis della Convenzione d'Unione di Parigi nel
testo dell'Aja
6 La ‘previsione aperta’ della clausola generale contemplata dal n. 3
dell'art. 2598 cod. civ. trova contemperamento:
Nell'opera giurisprudenziale di ‘specificazione’
7 Una delle più importanti fattispecie in materia di concorrenza
sleale che vengono sanzionate facendo ricorso al n. 3 dell'art. 2598
cod. civ. è:
Il mendacio concorrenziale
8 La pubblicità ingannevole, definita pubblicità occulta o nascosta,
viene realizzata sulla carta stampata mediante la tecnica:
Della cd. pubblicità redazionale
9 Il ribassista:
Può fornire prova liberatoria, dimostrando l'esistenza di
circostanze specifiche e meritevoli di tutela, idonee ad
escludere la finalità anticoncorrenziale
10 Il sottocosto quando riguarda imprese in mano pubblica:
È comunque concorrenza sleale
1 Il boicottaggio è stato definito
Come lo sforzo organizzato per eliminare o indurre terzi a
fare ritirare qualcuno da relazioni di affari con altri
2 I primi studi italiani hanno individuato:
Tre forme di boicottaggio
3 La pratica del boicottaggio:
Assume significativo rilievo sul piano della disciplina
antimonopolistica
4 Il boicottaggio collettivo:
Non si contrappone al boicottaggio primario ed al
boicottaggio secondario
5 L'illiceità degli accordi restrittivi è strettamente dipendente:
Dalla posizione dominante sul mercato assunta dal
boicottante
6 La dottrina , tradizionalmente, si è divisa in due orientamenti:
Il primo, cd. oggettivo ed il secondo, cd. finalistico
7 Negli ultimi anni si è affermato un orientamento:
Intermedio
8 Il lavoratore «stornato»:
Non può prestare il proprio lavoro
9 Nel caso di concorrenza di ex dipendenti, varie sentenze in passato
hanno affermato:
Che sarebbe stato necessario applicare un maggiore rigore
10 L'utilizzazione a proprio vantaggio da parte del lavoratore di
notizie riservate relative ad altra impresa costituisce:
Una forma di concorrenza parassitaria in senso lato
1 La concorrenza parassitaria è:
Una forma di imitazione che non ha natura confusoria
2 Sul piano dogmatico la critica più radicale rivolta alla teoria della
concorrenza parassitaria è certamente quella di:
Carnelutti
3 La nostra giurisprudenza ha saldamente recepito:
Il principio della slealtà della concorrenza parassitaria
4 Ai fini dell'individuazione del parassitismo sleale la Suprema Corte
ha ribadito la fondamentale importanza di una attività:
Reiterata nel tempo
5 La comunicazione pubblicitaria attuata da un quotidiano locale
con la promozione di un gioco identico a quello ideato da un
quotidiano nazionale è stata ritenuta sleale dalla:
Cass. Civ. 1259⁄1999
6 L'invio di lettere di diffida dirette a far valere un brevetto della cui
nullità il mittente era consapevole è stato ritenuto scorretto dalla:
Cass. Civ. 11859⁄1997
7 È stata ritenuta sleale la condotta dell'imprenditore che non si era
adeguato ad un provvedimento del Giurì di autodisciplina da parte
del: Trib. Torino 16.10.1998
8 Un atto di concorrenza può anche:
Essere innocuo
9 L'idoneità a danneggiare l'altrui azienda per integrare la fattispecie
che ci interessa:
Deve essere qualificata
10 Il danno è potenziale nell'ipotesi di:
Tentativo
1 Il Codice della proprietà industriale, almeno quanto ai diritti
protetti, rispetto al divieto della concorrenza sleale confusoria di cui
all'art. 2598 n. 1 cod. civ.:
Si sovrappone
2 La disciplina dettata dal Codice sui segni distintivi diversi dal
marchio registrato è:
Incompleta
3 Quando si parla di confusione riferendosi a prodotti o attività si
vuole indicare una confusione:
Sull'origine
4 L'uso dei nomi o segni distintivi in sé eguali o confondibili con
quelli di un concorrente dà luogo a sleale concorrenza quando
ricorra:
Una concreta potenzialità confusoria
5 Il n. 1 dell'art. 2598 cod. civ. menziona:
Tre specie di atti confusori
6 I segni distintivi dell'imprenditore sono tutelati contro:
L'imitazione confusoria
7 Quali siano le entità capaci di costituire segni distintivi:
Non è detto analiticamente dalla legge
8 I soggetti ai quali bisognerà far riferimento per stabilire se il segno
sia percepito come tale dal pubblico saranno:
I consumatori finali del prodotto
9 Il concetto di affinità sembra doversi considerare:
Variabile
10 Indebito vantaggio e pregiudizio che l'uso del segno possa
arrecare possono determinarsi:
Anche in assenza di confondibilità
1 Il diritto sui segni distintivi non registrati viene configurato:
Come diritto assoluto
2 In relazione al diritto sui segni distintivi non registrati si parla di
fattispecie:
Acquisitiva vera
3 Per quanto concerne il requisito della novità la legge:
Non dice nulla esplicitamente
4 Nella prova dei requisiti di tutelabilità ha rilevanza la valutazione:
Degli indizi
5 Per accertare la tutelabilità di un determinato segno si possono
svolgere indagini:
Demoscopiche
6 Perchè siano integrati gli estremi di un illecito di pericolo:
Basta la presenza di confondibilità
7 La tutela prevista dall'art. 2598 n.1 cod. civ. riguarda:
Ogni tipo di segno
8 Quando il marchio registrato sia concretamente usato per prodotti
o servizi eguali o affini a quelli del contraffattore:
Può avere luogo la tutela concorrenziale
9 Fra i nomi e segni distintivi:
Rientra la ditta regolare
10 L'orientamento maggioritario riconduce la fattispecie
dell'imitazione di altri segni distintivi alla concorrenza sleale per
appropriazione di pregi, cioè alla fattispecie contemplata:
Dal n. 2 dell'art. 2598 cod. civ.
1 La norma che vieta l'adozione del marchio altrui come ditta (o
come ragione o come denominazione sociale, insegna e nome a
dominio aziendale) è contemplata:
Dall'art. 22 c.p.i.
2 Quanto alla ditta irregolare si tratta di quella che:
In contrasto con la prescrizione dell'art. 2563 cod. civ. non
contiene né il nome né la sigla dell'imprenditore
3 Altri segni sono:
La sigla e l'emblema dell'impresa
4 Una confondibilità con l'attività del concorrente:
Può determinarsi anche con l'adozione di segni bensì per
qualche verso simili a quelli del concorrente ma con essi
confondibili
5 L'imitazione servile è
Una fattispecie di grande rilievo pratico e teorico
6 La forma del prodotto è considerata:
Come segno distintivo
7 Il sistema brevettuale ha in generale l'obiettivo:
Di stimolare una ricerca capace di apportare al patrimonio
collettivo innovazioni di carattere tecnico
8 Nell'ambito del sistema brevettuale un tipo di brevetto che
ricordiamo è quello:
Del brevetto per modello di utilità
9 La tutela accordata dal brevetto relativo alla precedente domanda
ha una durata:
Di 10 anni
10 La tutela contro l'imitazione servile di cui all'art. 2598 cod. civ.
Non ha alcun limite temporale
1 In relazione alle forme funzionali si è discusso se l'esclusione di
esse dalla tutela contro l'imitazione servile andasse limitata a quelle
che si presentavano:
Come necessarie, inderogabili per il conseguimento
dell'utilità conferita al prodotto
2 La norma “gli effetti del brevetto per modelli di utilità si estendono
ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso
concetto innovativo” è contemplata:
Dall'art. 82⁄3 c.p.i
3 Tra la protezione brevettuale e quella contro l'imitazione servile:
Non vi è piena omogeneità
4 Il d.legs. 2 febbraio 2001, n. 95 ha modificato profondamente la
vecchia legge sui modelli industriali in attuazione della direttiva:
98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli
5 Per essere suscettibili di registrazione i disegni e i modelli devono
avere ciò che la legge chiama “carattere individuale”. Si tratta di un
requisito:
Di non facile identificazione
6 Il problema dell'eventuale carattere ornamentale della forma non
risulta completamente superato:
Dalla nuova legislazione
7 La soluzione del problema dell'eventuale carattere ornamentale
della forma si trova:
Nella legislazione sui marchi
8 La norma, che esclude che possano costituire oggetto di
registrazione come marchio le forme del prodotto necessarie per
ottenere un risultato tecnico, e le forme che danno un valore
sostanziale al prodotto, è contemplata:
Dall'art. 9 c.p.i.
9 La fattispecie degli «altri mezzi» della concorrenza confusoria
contemplata nell'art. 2598 n. 1 cod. civ. è:
Una norma di chiusura di detto articolo
10 Gli «altri mezzi» sono dei segni distintivi che:
Possono essere di varia natura
1 Le due fattispecie contemplate dall'art. 2598 n. 2 cod. civ.:
Non hanno nulla a che fare l'una con l'altra
2 Le notizie e apprezzamenti idonei a determinare il discredito:
Hanno contenuto negativo rispetto al concorrente
3 Si può parlare di denigrazione solo quando le notizie e gli
apprezzamenti idonei a determinare il discredito siano stati diffusi:
Ad un numero indeterminati di soggetti
4 Le notizie e gli apprezzamenti devono vertere:
Sui prodotti e sull'attività di un concorrente
5 Dottrina e giurisprudenza sono orientate nel senso di:
Ammettere la diffusione di notizie discreditanti solo se vere
6 La comparazione consiste:
In un apprezzamento negativo del prodotto del concorrente
7 La pubblicità comparativa è:
Una forma di pubblicità molto efficace
8 Alla pubblicità comparativa possono conseguire:
Effetti sia positivi sia negativi
9 Le fattispecie della “pubblicità ingannevole e comparativa” sono
disciplinate:
Dal d.lgs. 145⁄2007
10 La Direttiva 97⁄55⁄CE ha affermato:
La liceità della pubblicità comparativa
1 Di fronte alla fattispecie della “magnificazione del prodotto
proprio” la giurisprudenza:
È assai indulgente
2 La diffida è lecita:
Quando risulterà giudizialmente accertato l'illecito
contestato
3 La diffusione di notizia dell'instaurazione di giudizi nei confronti
del concorrente talvolta accompagna:
Le comunicazioni e diffide
4 La legittima difesa in materia di concorrenza sleale assume
precipuo rilievo:
Quasi esclusivamente con riferimento alla denigrazione
5 Quando l'individuazione dell'imprenditore denigrato si estende a
tutta una categoria, è frequente che ad agire siano, anzichè i singoli
imprenditori, le associazioni di categoria:
Ai sensi dell'art. 2601 cod. civ.
6 L'appropriazione di pregi è una fattispecie:
Non completamente autonoma rispetto a quella della
denigrazione
7 Dottrina e giurisprudenza sono consolidate nel ritenere che i pregi:
Siano delle qualità dell'impresa stessa o dei suoi prodotti
8 Il caso di chi si dichiari concessionario o distributore ufficiale di
una celebre marca, mentre in realtà non lo è:
Rientra nella fattispecie dell'autoattribuzione di pregi
specifici
9 La sovrapposizione tra le due fattispecie “autoattribuzione di
pregi” e “mendacio”:
È inevitabile
10 La fattispecie del “mendacio” è contemplata:
Dall'art. 2598 n. 1 cod. civ.
1 La fattispecie dell'agganciamento comporta che il nome del
concorrente al quale ci si aggancia o il marchio dei suoi prodotti:
Vengano esplicitamente menzionati
2 Ciò che caratterizza la fattispecie dell'agganciamento è:
La sua natura parassitaria
3 La fattispecie dell'agganciamento si realizza:
Solo con l'uso dei segni distintivi di un altro imprenditore
4 L'appropriazione di pregi è una fattispecie:
Che ricorre abbastanza frequentemente
5 Il destinatario del messaggio appropriativo:
Può essere addirittura anche una sola persona
6 La Direttiva CE 2005⁄29 sulle “Pratiche commerciali sleali’ è stata
attuata:
Con d.lgs. 146⁄2007
7 Nell'ambito della concorrenza sleale:
La figura del consumatore viene spesso in rilievo
8 Per consumatori si devono intendere:
Le persone fisiche nei loro rapporti con il mercato, che
siano estranei alla loro eventuale attività imprenditoriale
9 Le pratiche commerciali sono considerate illecite e perciò vietate
quando ricorrono:
Due condizioni
10 Una pratica commerciale è scorretta quando:
È contraria alla diligenza professionale
1 La clausola generale della disciplina della concorrenza sleale è
contenuta:
Nell'art. 2598 n. 3 cod. civ.
2 Le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali
aggressive rappresentano:
Una clausola generale “speciale”, sott’ordinata a quelle
delle pratiche commerciali scorrette
3 Le attività confusorie sono considerate:
Specifiche
4 La cognizione della fattispecie della contraffazione dei segni
distintivi è stata affidata dal legislatore ad un:
Giudice civile non specializzato
5 Nell'ambito delle pratiche ingannevoli la legge pone:
I “Vincoli ingannevoli”
6 Le pratiche commerciali aggressive sono da ritenersi:
Mai in contrasto con la diligenza professionale
7 La pratica fra professionisti e consumatori per essere illecita deve
essere idonea a falsare il comportamento del consumatore:
In misura “concorrenziale”
8 Le pratiche sleali idonee a falsare il comportamento del
consumatore:
Sono tutte ingannevoli per la legge
9 Nel d.lgs. 145⁄2007 il legislatore
Ha mantenuto in vita la vecchia legislazione sulla
pubblicità ingannevole e comparativa
10 Nel d.lgs. 145⁄2007 il legislatore:
Non solo ha attribuito la giurisdizione all'Autorità Garante,
ma le ha anche attribuito la possibilità di agire d'ufficio
1 Il marchio è:
Il più importante fra i segni distintivi
2 Al marchio il legislatore ha dedicato una regolamentazione
dettagliata contenuta in alcuni articoli del codice civile ed in una
legge speciale:
Il r.d. 21 giugno 1942, n. 929
3 L'art. 2569 cod. civ. parla della registrazione:
Di un “nuovo” marchio idoneo a distinguere prodotti o
servizi
4 L'art. 13 c.p.i. parla di carattere distintivo del segno come
elemento:
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