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19. CONSERVAZIONE DELLA DIVERSITA’ LINGUISTICA E CULTURALE
Nulla potrebbe illustrare meglio il conflitto tra principi della giustapposizione di questo
principio con quello precedente (promozione della responsabilità e della solidarietà
sociale) e i due seguenti(protezione e promozione del welfare e del mercato interno) . In
una società pluralistica come l’europa la conservazione della diversità linguistica e
culturale è un principio importante per tutti,vitale per l’esistenza dell’unione . Ma quando
un particolare aspetto della vita umana non ha solo un contenuto culturale ma anche un
contenuto fortemente formale tale principio potrebbe venire in contrasto con i principi di
solidarietà,protezione e promozione del welfare e del mercato interno . All’interno delle
norme del dcfr ci sono alcuni riflessi del principio di rispetto per la diversità linguistica e
culturale . Comunque,l’impeto per il dcfr nella sua forma presente e per i suoi scopi attuali
da una parte è venuto fuori dal riconoscimento della diversità culturale e linguistica e
dall’altra parte riguarda gli effetti dannosi per il mercato interno di un sistema di diritto
contrattuale eccessivamente diversificato. Il progetto di cfr non è un tentativo di creare un
diritto unico in tutta europa; piuttosto l’obiettivo del cfr,come guida per il legislatore, è di far
si che il significato della legislazione europea sia chiaro per soggetti provenienti da diversi
contesti normativi. Comunque la diversità culturale esistente è stata rispettata da una
partecipazione equa (on an equal footing) di avvocati provenienti da tutte le culture
normative europee nella realizzazione del dcfr e dal serio tentativo di riflettere tutti i sistemi
legali degli stati membri dell’unione europea nelle note. Ciò ha dato vita all’unità nella
diversità,ad un livello di soft-law (at a soft-law level).
La diversità linguistica sarà rispettata facendo si che il dcfr venga tradotto in più lingue
possibili.
20. PROTEZIONE E PROMOZIONE DEL WELFARE
La interim outline edition faceva riferimento all’ ”economic welfare”(benessere economico)
ma non bisogna confinare questa principio ad un solo aspetto del welfare perché questo
principio ne abbraccia altri. L’intero obiettivo del dcfr deriva da tale principio ; se non aiuta
a promuovere il benessere dei cittadini e degli professionisti d’europa - anche lentamente
e indirettamente-avrà fallito. Anche se abbraccia tutti i campi,questo principio è fin troppo
generico per poter essere usato autonomamente.
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21. PROMOZIONE DEL MERCATO INTERNO
Questo principio è un sottotitolo del precedente. La via più ovvia attraverso la quale
promuovere il benessere di cittadini e professionisti dell’europa è la promozione di un
funzionamento più agevolato(smooth functioning) del mercato interno .Se ciò si può
ottenere migliorando la qualità e quindi l’accessibilità della legislazione europea presente
e futura o se attraverso lo sviluppo di uno o più strumenti opzionali sono decisioni
politiche.
22. LIBERTA’, SICUREZZA, GIUSTIZIA ED EFFICIENZA.
I principi di libertà, sicurezza , giustizia ed efficienza sono non solo principi basilari ma
anche dominanti in quanto utili per una valutazione del dcfr dall’esterno.
23. DEFINIZIONI
Le definizioni hanno la funzione di favorire lo sviluppo di un’ uniforme terminologia legale
europea. Le definizioni sono incorporate in una lista di termini nell’ “Annex”,una parte del
dcfr. , Questa tecnica redazionale (drafting technique) attraverso la quale le definizioni
sono sistemate in un allegato al testo principale,è stata scelta per mantenere breve il
primo capitolo e per far si che la lista di definizioni potesse essere estesa in ogni momento
senza grande lavoro editoriale. La sostanza deriva principalmente dalle model rules. Se le
definizioni sono essenziali per le model rules,queste ultime lo sono per le definizioni. In
contrasto con un dizionario di termini assemblato da fonti differenti,le definizioni
nell’appendice sono state testate nelle model rules e revisionate così come le model rules
si sono sviluppate.. Definizioni utili difficilmente possono essere redatte senza le model
rules e model rules utili difficilmente possono essere redatte senza le definizioni.
Le definizioni contengono concetti legali,non norme . Sono come le nozioni,non
contengono norme sostanziali ma spiegano concetti legali. Ad esempio la definizione di
contratto spiega ciò che il contratto è,non i suoi effetti.
Nel dcfr ci sono due importanti definizioni:
• GOOD FAITH >>> Subjective good faith : attitudine mentale SOGGETTIVA ,
mancata conoscenza che la situazione apparente non sia quella vera.
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• GOOD FAITH AND FAIR DEALING >>> Objective good faith : condotta standard
OGGETTIVA, comportamento corretto,onestà,considerazione degli interessi della
controparte.
24. MODEL RULES
La parte più grande del dcfr consiste nelle model rules, L’aggettivo “model” indica che le
norme non hanno alcuna forza di legge (they don’t have any normative power) ma sono
soft-law rules,come quelle contenute nei pecl ed in altre pubblicazioni simili.
25. COMMENTI E NOTE
Nell’edizione completa le model rules saranno integrate con commenti e note. I commenti
spiegheranno ogni norma,spesso illustreranno la sua applicazione con l’utilizzo di
esempi,e spiegheranno le considerazioni politiche. Le note rifletteranno la posizione
legislativa nei sistemi legali nazionali e ,se rilevante,il diritto comunitario corrente.
REVISIONE DELL’INTERIM OUTLINE EDITION
26. QUADRO GENERALE
Questa nuova edizione è il qualche modo diversa da quella del 2008. Sono stati inclusi
nuovi libri,e i principi alla base delle model rules ora sono posti in una sezione separata
posta tra questa introduzione e le model rules. Uno dei tanti cambiamenti è stata
l’eliminazione di un numero di previsioni ridondanti(redundant provisions). Un altro cambio
generale è stato l’espansione dell’espressione “beni e servizi” in un numero di previsioni
basate sull’acquis che include attività diverse dai beni mobili nel significato ristretto di corpi
movibili.; inoltre il catalogo delle definizioni è stato aumentato e revisionato.
• Libro I :sono state incluse previsioni prese da altre fonti
• Libro II : la definizione di contratto è stata ridotta (shortened). Ora fa riferimento ad
“un accordo formulato per dar vita ad una relazione legale vincolante o ad altri
effetti”.
• Libro III : è stata inserita una previsione più generale riguardo la continuazione
tacita.
• Libro IV :L’intervento principale è consistito nell’eliminazione di previsioni ridondanti
o sovrapposte; la presenza di tali previsioni ridondanti era già stata criticata dai
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commentatori all’interim outline edition. Alcune di queste previsioni avevano un
ruolo nei PEL books ma sono inutili nel dcfr. Molti cambiamenti sono stati fatti nel
capitolo sul mandato.
• Libri V - VII : I cambiamenti effettuati sono stati pochi.
• Libri VIII – X : tali libri sono stati preparati nella stessa maniera degli altri libri ,cioè
sulla base di deliberazioni dei gruppi di lavoro,riunioni collegiali(plenary meetings).
Comunque,per questioni principalmente di tempo, il team per la compilazione e la
redazione non ha potuto analizzare tali libri in maniera completa come per gli altri
libri.
33. DEFINIZIONI
Alcuni commenti utili sono stati ricevuti sull’allegato delle definizioni .Così alcune
definizioni che erano state inserite più come tentativi abbozzati che per spiegare un
concetto sono state eliminate. Alcune definizioni sono state cambiate nell’interesse di una
maggiore chiarezza e precisione. Alcuni termini che erano definiti solo nell’allegato ora,
data la loro importanza, sono stati inclusi nel testo delle model rules . La lista delle
definizioni contiene ancora definizioni prese dalle model rules così come contiene
definizioni che ,data la loro generalità,non hanno una sistemazione in alcuna model rule.
Ciò ha dato vita ad una lista mista ma l’obiettivo è la convenienza per il lettore; quando
una definizione è presa o deriva da un articolo nelle model rules è stato aggiunto un
riferimento,come suggerito dai commentatori.
LA COPERTURA DEL DCFR
• PECL : principles of European contract law:
Norme sulla formazione,validità,interpretazione e contenuti del contratto
- Norme sulla formazione,validità,interpretazione e contenuti di altri atti
- giuridici (per analogia)
Norme sull’esecuzione delle obbligazioni e sui rimedi per la mancata
- esecuzione 14
• UNIDROIT PRINCIPLES >>> lex mercatoria : insieme di norme applicabili
nell’ambito del diritto contrattuale commerciale internazionale ( International
commercial contract law)
Vincolanti SOLO se sono il risultato della tradizione
-
• PECL + UNIDROIT PRINCIPLES >>> SOFT – LAW :strumenti quasi legali (quasi-
legal instruments) che non hanno alcuna forza vincolante o la cui forza vincolante è
più debole rispetto alla forza vincolante delle norme nazionali.
34. COPERTURA PIU’ AMPIA RISPETTO AI PECL
La copertura dei pecl era già abbastanza grande ; contenevano norme non solo sulla
formazione,validità, interpretazione e contenuti del contratto e ,per analogia, di altri atti
giuridici, ma anche sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sui rimedi per la
mancata esecuzione di tali obbligazioni. Inoltre i capitoli successivi contenevano varie
norme che si potevano applicare ai diritti e alle obbligazioni nell’ambito del diritto privato in
generale (ad es. norme sulla pluralità delle parti). Il dcfr è andato anche oltre.
35. CONTRATTI SPECIFICI
Il dcfr inoltre include nel libro quarto una serie di model rules su contratti specifici e sui
diritti e le obbligazioni loro collegati. .Per la loro applicazione queste ultime norme
espandono e rendono più specifiche le previsioni generali (nei libri I-III),deviando da loro
quando il contesto lo richiede.
36. OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI
Il dcfr inoltre include altri diritti e obbligazioni del diritto privato all’interno del proprio ambito
anche se non sorgono da un contratto. Include ,ad esempio quelle che sorgono da un
arricchimento ingiusto,dal danno causato ad un terzo e dall’intervento benevolo negli affari
altrui . Inoltre abbraccia le obbligazioni extracontrattuali con una maggiore estensione
rispetto ai pecl. 15
Nei paragr