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Principi, definizioni e norme tipo del diritto privato europeo

Draft common frame of reference – Progetto comune di riferimento

Preparato da: Study group on a European civil code – Gruppo di studio su un codice civile europeo e Research group on EC private law (Acquis group) – Gruppo di ricerca sul diritto privato della Comunità Europea (Acquis group). Basato in parte su una versione rivisitata dei Principles of European contract law (PECL).

Il DCFR è stato redatto dai componenti di due gruppi di redazione (lo study group on a European civil code e l’acquis group) e si presenta, nella sua versione definitiva, come un articolato normativo molto esteso (10 libri), che si pone l’ambizioso obiettivo di regolare in modo uniforme non solo la materia contrattuale ma un’area più ampia della materia privatistica, comprensiva anche del diritto delle obbligazioni, dell’illecito civile, dei singoli contratti commerciali, delle donazioni, dei trust, degli arricchimenti senza causa ed altro. Poiché deriva dall’acquis communautaire è in favore del consumatore ma i drafters hanno voluto allargare l’applicazione di tale testo non solo ai contratti commerciali o dei consumatori ma a tutti i contratti.

Indice

  • Introduzione
  • Principi
  • Model rules
  • Libro I Previsioni generali
  • Libro II Contratti e altri atti giuridici
  • Libro III Obbligazioni e diritti corrispondenti
  • Libro IV Contratti specifici e diritti e obbligazioni che sorgono da essi
  • Libro V Intervento benevolo negli affari altrui
  • Libro VI Responsabilità extracontrattuale che sorge dal danno causato al terzo
  • Libro VII Arricchimento ingiustificato
  • Libro VIII Acquisto e perdita della proprietà dei beni
  • Libro IX Diritti alla sicurezza della proprietà per i beni mobili
  • Libro X Trusts
  • Allegato Definizioni

Introduzione generale

1. DCFR e CFR sono distinti

In questo volume lo study group e l’acquis group presentano il Dcfr, un progetto comune di riferimento accademico definitivo e revisionato. Contiene principi, definizioni e norme tipo del diritto privato europeo in una versione provvisoria. Tra gli altri obiettivi la sua complessità adempie ad un obbligo nei confronti della Commissione Europea preso nel 2005. La commissione della direzione generale di ricerca ha finanziato parte del lavoro. Uno degli scopi del testo è quello di servire come progetto per redigere un Common Frame of Reference (CFR) che all’inizio è stato chiamato dalla commissione europea “piano d’azione per un diritto contrattuale europeo coerente” nel febbraio del 2003. Il dcfr e il cfr devono essere chiaramente distinti. Il dcfr persegue altri scopi importanti.

2. Revisione dell’Interim outline edition (edizione bozza provvisoria)

Un anno fa il dcfr è stato pubblicato per la prima volta in una edizione bozza provvisoria. Questa edizione corrente è una revisione in tre diversi modi. Innanzitutto l’edizione del 2008 non conteneva le model rules nel libro quarto sul contratto di mutuo (loan contract) e sul contratto di donazione e nemmeno nei libri dall’ottavo al decimo sull’acquisto e la perdita della proprietà dei beni, sui diritti alla sicurezza della proprietà di beni mobili e sul trust; ora sono stati inclusi. In secondo luogo uno degli scopi del pubblicare una versione abbozzata era quello di dare l’opportunità alle parti interessate di commentare sulla bozza e dare suggerimenti sul migliorarla. La discussione pubblica sulla versione abbozzata ha spinto i gruppi di ricerca a revisionare in vari punti il testo che era già stato pubblicato. I gruppi di ricerca sono grati a tutti coloro che hanno preso parte a questa rivalutazione critica, con le pubblicazioni, le conferenze o la corrispondenza privata e che hanno contribuito al miglioramento del testo. Ovviamente non tutti i suggerimenti ricevuti sono stati accolti; alcuni erano già stati scartati precedentemente nelle discussioni tra l’acquis group e lo study group. Un’ulteriore revisione vi è stata grazie alle nostre ulteriori riflessioni e discussioni, grazie ai risultati della ricerca condotta dai team di valutazione nel sistema e dalle conclusioni raccolte da noi durante la traduzione in francese dei primi tre libri. Questo si applica in particolare ai primi tre libri ma non è confinato a loro. In terzo luogo questa versione contiene una sezione autonoma all’interno della quale abbiamo posto 4 principi di base (underlying) che puntellano (to underpin) il dcfr. Tale sezione attinge ai Principes directeurs du droit european du contrat, l’argomento di un progetto di ricerca indipendente pubblicato nel 2008. Le conclusioni dell’economic impact group, che ha analizzato regole particolari del dcfr da una prospettiva economica, erano a nostra disposizione.

3. Versione economica e versione rigida del DCFR definitivo

Come l’edizione del 2008 questa edizione revisionata è solamente una versione secondaria abbozzata perché appare senza commenti e note. La Commissione Europea ha ricevuto nel dicembre del 2008 il materiale qui pubblicato con un commentario esplicato e illustrato su ogni model rule. La commissione ha anche ricevuto il materiale legale comparato per esteso che è stato concluso e raccolto negli anni passati. L’intero lavoro verrà pubblicato sotto forma di libro prossimamente in quest’anno. Allo stesso tempo abbiamo considerato che la pubblicazione di un’edizione economica avrebbe promosso una più ampia diffusione e discussione di questi testi. L’edizione completa sarà voluminosa; inviterà allo studio nel proprio ufficio ma sarà troppo ingombrante per essere sistemata in una valigia da portare ai convegni o alle conferenze. Questa è un’altra ragione per la pubblicazione di un’edizione secondaria abbozzata, che consta essenzialmente degli articoli.

4. Un testo accademico, non autorizzato a livello politico

Deve essere enfatizzato che si fa riferimento al dcfr originatosi dall’iniziativa di alcuni studiosi europei. Consta nella riduzione a norme di diritto di decine di ricerche indipendenti e cooperazioni di accademici con esperti in diritto privato, in diritto comparato e in diritto dell’unione europea. L’indipendenza dei due gruppi e di tutti i contributori è stata mantenuta e rispettata senza riserva ad ogni stage del lavoro. Questo ha permesso di tener conto di molti dei suggerimenti ricevuti nel corso di un gran numero di incontri con gli stakeholders (persone che influenzano le decisioni) e altri esperti di tutto il continente. I due gruppi soli, comunque, hanno la responsabilità per il contenuto di questo volume. In particolare, non contiene una singola norma o definizione o principio che è stato approvato o commissionato da un ente politicamente legittimato a livello nazionale o europeo (salvo ovviamente quanto coincide con la legislazione nazionale o europea già esistente). Probabilmente successivamente il dcfr confluirà, almeno in parte, nel cfr, ma saranno altri a decidere.

5. Riguardo a questa edizione

Questa edizione consiste in un’introduzione, in un’elencazione dei nomi degli accademici che hanno contribuito, nel riconoscimento dei nostri finanziatori e donatori, in un quadro generale dei principi guida che sono alla base delle norme di riferimento, un insieme di definizioni, tavole di derivazioni e destinazioni e le model rules. L’introduzione spiega gli obiettivi perseguiti nella preparazione del dcfr e sottolinea i suoi contenuti, la sua copertura (coverage) e la sua struttura. Descrive le correzioni all’edizione del 2008 e rende chiare le relazioni tra il dcfr e le pubblicazioni che sono già apparse o appariranno nel corso del lavoro preparatorio. Infine spiega come il dcfr potrebbe confluire nel cfr.

Gli scopi del DCFR

6. Un possibile modello per un CFR politico

Questo dcfr è, tra le altre cose, un possibile modello per un attuale, “politico”, Common Frame of Reference. Il dcfr presenta un testo concreto, elaborato (hammered out) in tutti i suoi dettagli, per coloro che decideranno le questioni relative al cfr. Un cfr politico non dovrebbe necessariamente avere la stessa copertura e lo stesso contenuto dell’accademico dcfr. La questione riguardo alle funzioni che il dcfr potrà svolgere nello sviluppo del cfr sarà trattata nei paragrafi dal 59 al 74.

7. Scienza legale, ricerca e didattica

Comunque sicuramente il dcfr non può essere semplicemente considerato come un blocco di costruzione per un cfr politico. Infatti, il dcfr sarà autonomo e manterrà il suo significato qualunque cosa accadrà al cfr. Il dcfr è un testo accademico, il risultato di un grande progetto di ricerca europeo e invita alla valutazione da questa prospettiva. L’ampiezza di tale sforzo accademico si noterà quando l’intero testo sarà pubblicato; indipendentemente dal destino del cfr si spera che il dcfr promuoverà la conoscenza del diritto privato all’interno delle giurisdizioni europee. In particolare aiuterà a mostrare quanto le varie leggi nazionali si somiglino in realtà e siano uno stimolo reciproco al miglioramento ed inoltre quanto queste leggi potrebbero essere considerate come manifestazioni regionali di una eredità europea comune. La funzione del dcfr è separata da quella del cfr in quanto il primo serve ad aumentare la consapevolezza dell’esistenza di un diritto privato europeo ed anche per dimostrare il piccolo numero di casi nei quali i differenti sistemi legali producono sostanzialmente risposte differenti a problemi comuni. Il dcfr potrebbe fornire la nozione di un diritto privato europeo con delle nuove fondamenta che accrescano la comprensione reciproca e promuovano la deliberazione comune sul diritto privato in Europa.

8. Una possibile fonte di ispirazione

Gli autori del dcfr nutrono la speranza che il dcfr possa essere una fonte di ispirazione per soluzioni fattibili a questioni di diritto privato. Subito dopo la loro pubblicazione i PECL (principles of European contract law), dei quali il dcfr incorpora una parte revisionata, hanno ricevuto l’attenzione dei più importanti tribunali d’Europa e di diversi studiosi. Questo sviluppo è pronto a continuare nel contesto del dcfr. Avrà ripercussioni sui progetti di riforma all’interno dell’unione europea, sia a livello nazionale che a livello comunitario. Ed anche al di là dell’UE. Se il contenuto del dcfr è convincente, potrebbe contribuire ad una armoniosa ed informale armonizzazione del diritto privato.

Contenuti del DCFR

Principi, definizioni e model rules

Il dcfr contiene principi, definizioni e model rules. Il titolo di questo libro così segue lo schema preparato attraverso le comunicazioni della Commissione Europea e nel nostro contratto con la commissione. La nozione di definizione è chiara, mentre le nozioni di principi e di model rules sembrano sovrapporsi e richiedono altre spiegazioni.

10. Significato di principi

Le comunicazioni della Commissione Europea riguardo il cfr non elaborano il concetto di principi. La parola è suscettibile di differenti interpretazioni. È qualche volta usata, nel presente contesto, come sinonimo di regole che non hanno la forza di legge. In questa accezione è usato nei pecl (“principi concepiti per essere applicati come regole generali del diritto contrattuale nell’unione europea”). In un senso simile è stato usato negli unidroit principles of International commercial contracts. In questo senso si può dire che il dcfr consta di principi e definizioni. In maniera alternativa la parola principi può essere riferita a quelle norme che sono più generali, hanno una natura più generica, come quelle sulla libertà contrattuale o sulla buona fede. In questo senso si potrebbe dire che le model rules del dcfr includono i principi.

  • Norme che non hanno forza di legge
  • Norme che hanno una natura più generale

Ci potrebbe essere un terzo significato: norme guida, valori generali che riflettono leggi diverse e aiutano a risolvere conflitti di interessi.

11. Principi fondamentali

La parola principi emerge occasionalmente nelle comunicazioni della commissione ma con il prefisso “fondamentali” aggiunto. Ciò suggerisce che potrebbero essere intesi essenzialmente come valori basilari astratti (abstract basic values). Le model rules di certo si fondano su tali principi fondamentali in ogni caso, sia che vengano stabiliti sia che non lo siano. Non ci possono essere dubbi sulla loro importanza. Il diritto privato è uno di quei campi basato e guidato da principi ben radicati. Tali principi fondamentali sono una questione di interpretazione e di dibattito. È chiaro che il dcfr non percepisce il diritto privato, ed in particolare il diritto contrattuale, come il semplice bilanciamento delle relazioni di diritto privato tra persone naturali e legali aventi la stessa forza.

12. L’approccio preso nei confronti dei principi fondamentali nella Interim outline edition

Nell’introduzione all’interim outline edition abbiamo chiesto ai lettori di riflettere se sarebbe stato utile includere nel dcfr una parte separata che contenga una esposizione di principi base e valori che sono alla base delle model rules. Abbiamo suggerito che questa parte potrebbe essere formulata come “recitals” (relazioni), cioè una lista introduttiva delle ragioni per la sostanza essenziale del testo seguente o in una prefazione discorsiva. Per dare un’idea di come una esposizione di principi basilari potrebbe apparire, innanzitutto in relazione al diritto contrattuale, alcuni principi fondamentali sono stati abbozzati. L’esposizione dei principi nella interim outline edition contava non meno di 15 elementi, giustizia, libertà, protezione dei diritti umani, welfare economico, solidarietà e responsabilità sociale, creazione di un’area di libertà, (establishing an area of freedom), sicurezza e giustizia, promozione del mercato interno, conservazione della pluralità linguistica e culturale, razionalità, certezza legale, prevedibilità, efficienza, protezione di un ragionevole affidamento e l’opportuna sistemazione della responsabilità per la creazione dei rischi. Non erano sistemati in alcun ordine di priorità. Si sottolineò che i principi si sarebbero contrastati a vicenda e che la funzione delle model rules fosse quella di trovare un equilibrio. Le reazioni furono miste; alcuni commentatori apprezzarono l’espressa menzione di valori non commerciali come i diritti umani, la solidarietà e la responsabilità sociale. I drafters trovarono l’equilibrio attraverso le model rules; alcuni affermarono che la lista di principi fosse troppo grande (15 argomenti) e che sicuramente ci sarebbe stata confusione e sovrapposizione (they would overlap).

13. L’approccio preso dai Principes directeurs

I principes directeurs furono pubblicati nel 2008. Il gruppo valutativo affiancato a questo progetto si è approcciato a questo compito distinguendo i maggiori principi che stanno alla base dei pecl e comparandoli con equivalenti principi presi da un certo numero di sistemi nazionali e strumenti europei ed internazionali. Costoro hanno identificato tre principi fondamentali -liberté contractuelle, securité contractuelle, loyauté contractuelle- ciascuno con dei sub-principi (per un totale di 11 articoli). Gli elementi chiave sono buona fede, onestà (fairness) e cooperazione nella relazione contrattuale. La loyauté include un dovere di agire in conformità con i requisiti di good fair and fair dealing, dalla negoziazione del contratto fino a che tutte le sue previsioni abbiano avuto effetto, un divieto di usare i diritti contrattuali e i relativi termini in un modo che non rispetta l’obiettivo che ha giustificato la loro inclusione nel contratto e un dovere di cooperare il necessario (so far as necessary) per l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali; richiede inoltre che una parte non agisca in contraddizione con le dichiarazioni precedenti o con la condotta precedente sulla quale l’altra parte potrebbe aver fatto legittimamente affidamento (other party might have legitimately relied). I principi ed i sub-principi furono espressi in 11 articoli abbozzati in modo tale da essere inseriti in un unico blocco all’inizio delle model rules. L’approccio adottato dal gruppo valutativo era molto attraente; i principi sono espressi in maniera elegante e ragionevole; sono sostenuti (backed up) da un’analisi persuasiva e una discussione. Ma per gli scopi del dcfr l’approccio e la sostanza devono essere leggermente differenti per due motivi. Innanzitutto i principes directeurs fanno riferimento solo al diritto contrattuale; per gli obiettivi del dcfr un’esposizione dei principi di base deve essere abbastanza ampia da coprire anche le obbligazioni extracontrattuali ed aspetti del diritto di proprietà. In secondo luogo non sembra appropriato incorporare principi di governo (governing principles) come un blocco delle model rules attuali all’inizio del dcfr; funzionano infatti a livelli differenti. Sono la quintessenza delle model rules ed hanno una funzione più descrittiva. Qualche volta si sovrappongono e spesso si contrastano tra loro. Quasi tutti i sotto articoli hanno dirette controparti negli articoli del dcfr ma tali articoli appaiono e sono adattati a particolari contesti dove potrebbero essere soggetti a qualificazioni ed eccezioni. Estrarli e porli in un gruppo all’inizio avrebbe indebolito (would weaken) il dcfr; sarebbe stato indesiderabile riprodurli. Inoltre tali articoli riflettono e illustrano i principi di base.

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cicli92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di European private law e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Martuccelli Silvio.
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