Esame di diritto del lavoro - Prof. L. Gaeta
Parte storica
Introduzione al diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è quella branca del diritto che si occupa di produrre le regole giuridiche volte a disciplinare il mondo del lavoro. Studia i rapporti tra il diritto individuale del lavoro del singolo lavoratore ed il suo datore di lavoro; mentre studia il diritto collettivo del lavoro riguardo ai rapporti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori. In tema di diritto del lavoro, per regola non si intende far riferimento alla sola “legge”, cioè intesa come atto scritto, ma molto del diritto del lavoro consiste in prassi: cioè non sempre troviamo una legge generale ed astratta posta dallo Stato, ma spesso determinate fattispecie sono regolate da fonti normative diverse dalla legge; cioè usi locali, o ancora per effetto di accordi tra le parti (si pensi al contratto, che sicuramente non ha efficacia generale, ma inter partes, cioè tra coloro che lo stipulano).
Storia del diritto del lavoro
Prima dell’industrializzazione; i primi decenni dell’Italia unificata e il primo diritto selvaggio
Quando è nato il diritto del lavoro è difficilmente dimostrabile: è certo che esso è divenuto oggetto di studio a partire dalla Rivoluzione industriale; ma norme che disciplinano il mondo del lavoro le troviamo anche in tempi molto remoti. Il tema del lavoro lo si ritrova già nell’antichissimo Codice di Hamurrabi del XVIII secolo A.C., che regola non solamente il lavoro degli schiavi, ma anche quello dietro corrispettivo; il medesimo tema ricorre anche nel libro della Genesi (Dio bandì Adamo dal paradiso terrestre, obbligandolo a lavorare il terreno dal quale fu tratto). Nell’antichità, si deduce quindi che il lavoro non era certo considerato un valore: ma col tempo, da castigo inflitto da Dio, diviene diritto tutelato dalla Costituzione del 1948. Ogni epoca ha quindi avuto il suo diritto del lavoro, spesso diverso rispetto agli altri, in relazione ai differenti soggetti coinvolti, al diverso contesto storico ecc. Quello moderno è perciò uno dei tanti diritti del lavoro che si sono formati e susseguiti nel tempo.
Un’esperienza interessante è rappresentata dal diritto romano: qui era dominante il lavoro servile degli schiavi, sui quali il padrone gode di un vero e proprio diritto reale, come se questi fossero dei beni di sua proprietà. Il primo processo evolutivo, dal lavoro servile, lo si avrà con il passaggio alla locatio operarum che poteva distinguersi in locatio rei e locatio operis: attraverso la prima, il soggetto si obbligava a porre le proprie energie lavorative a disposizione di un altro, in cambio di un corrispettivo; attraverso la seconda, il soggetto si obbligava di assicurare un determinato risultato compiendo una certa attività (capostipiti del lavoro subordinato ed autonomo). Nell’epoca tardoantica, una particolare forma di rapporto di lavoro è rappresentata dal colonatus, che sostituisce l’attività servile in ambito agricolo, creando figure di lavoratori sempre più legati alla terra, aprendo la strada alla servitù della gleba di età successiva.
Nel medioevo domina il sistema corporativo, con l’affermazione dell’associazionismo professionale, e cioè con la creazione delle classiche botteghe artigiane. Qui il maestro possiede i segreti dell’arte, ed accanto a lui lavorano i suoi discepoli intenti nell’apprenderla: le relazioni gerarchiche tra maestro ed allievo, nonché il rapporto di concorrenza tra gli artigiani è regolato dai vari statuti corporativi. Spesso, inoltre, il lavoro artigianale era supportato da un mercante che investiva nella produzione, in cambio di una partecipazione agli utili della bottega. Nel mondo feudale, il lavoro agricolo si sostanzia in un vincolo che lega il contadino alla terra, producendo uno status di asservimento al dominus (si fa un lavoro perché si è nati in un certo status; un soggetto fa un certo lavoro non perché lo ha scelto, non certo perché gli piace, ma solo perché è nato in quella determinata classe sociale; quindi, non si fa il lavoratore ma si nasce tale).
Con la rivoluzione industriale inizia una nuova fase del diritto del lavoro, il quale d’altronde, non certamente insegnato nelle università medievali, comincerà ad assumere un certo rilievo. La rivoluzione industriale ha rivoluzionato il mondo del lavoro, ma ha anche mutato il modo di rapportarsi del diritto con il lavoro. Anche nella giovane Italia - dove l’unificazione si realizza non certo senza problemi nel 1861 - si impone con forza un nuovo modo di concepire la produzione, al di là degli schemi tradizionali della bottega artigiana, ma con tutti i problemi legati ad una politica saldamente borghese e liberale. In Italia, nel 1861 i lavoratori sono sostanzialmente agricoltori: solo il 20% di questi lavorano all’industria; ed inizialmente, il tasso di occupazione femminile nelle industrie è sensibilmente maggiore rispetto a quello maschile.
Come ben si sa, la rivoluzione industriale è legata allo sviluppo della macchina, fulcro essenziale della produzione in serie: una macchina che è però molto diversa da quelle rudimentali del mondo artigiano, e di conseguenza molto più complessa e costosa. Ciò comportò che un simile strumento potesse essere acquistato soltanto da un soggetto ricco (il capitalista), non più il mercante investitore dell’epoca medievale, ma l’imprenditore capitalista che organizza e trae profitto dal lavoro altrui. La macchina, per poter funzionare efficacemente necessita di una struttura del tutto nuova, la fabbrica: infatti, verso la metà dell’Ottocento, il fulcro produttivo passa da tante piccole botteghe artigiane sparse nel territorio, a poche grandi fabbriche concentrate nelle maggiori città; anzi spesso, le città vengono a formarsi proprio intorno alle fabbriche. Si verifica quindi un fenomeno di inurbamento: le campagne si spopolano, e si verifica uno spostamento delle masse nelle città. L’artigiano, infatti, se vuole continuare a lavorare per sopravvivere, è costretto a trovare lavoro in città e a desprofessionalizzarsi, cioè trasformarsi in un operaio della nuova fabbrica; o meglio in un ingranaggio della produzione, un soggetto spesso del tutto inconsapevole di quel che produce, e di come lo produce.
Il lavoratore industriale, rispetto a quello pre-industriale, perde infatti il tempo e la tecnica: il tempo perché con il lavoro preindustriale i tempi non erano rigidi, il tempo era del lavoratore che lo gestiva come meglio voleva, organizzando al meglio la giornata; la fabbrica, invece, richiede un orario di lavoro (il tempo non è più del lavoratore, ma si verifica una sorta di alienazione in quanto questi lo cede all’imprenditore capitalista che lo gestisce, decidendo ad esempio quando entrare in fabbrica, uscire, giorni di ferie ecc).
In Italia, tuttavia l’attività industriale non decolla molto velocemente: essa si concentra principalmente nel nord del paese, mentre il sud rimane ancora incentrato sull’agricoltura, anche se fino al 1855 il Regno delle due Sicilie era considerato il terzo paese industrializzato al mondo, dietro solo Regno Unito e Francia. Si pone quindi con forza la questione meridionale, con un sud che si sente sfruttato a vantaggio di un nord sempre più ricco e industrializzato. In questo contesto, tuttavia, il diritto si fa trovare particolarmente impreparato. Come fonti del diritto del lavoro, in questo periodo, troviamo lo Statuto albertino del 1848, ed il codice civile Pisanelli del 1865: quest’ultimo, seppur più moderno, appare impotente davanti al fenomeno industriale, in quanto contiene soltanto due norme riferibili al rapporto di lavoro di fabbrica; e cioè, la locatio operis; e una norma che stabilisce che il contratto, per cui le persone si obbligano con la propria opera all’altrui servizio (locatio operis), non può essere stipulato a tempo indeterminato (ribadendo il superamento dei rapporti servili a vita).
I codici civili sorti dopo la Rivoluzione francese, si sono limitati a liberare il lavoro dall’ordine corporativo e dalla dipendenza servile, stabilendo che sono i privati a stabilire, a proprio piacimento, le rispettive relazioni giuridiche per effetto di uno strumento antichissimo, quale il “contratto”. Si verifica quindi il passaggio dallo status al contratto (il rapporto di lavoro industriale non è più regolato da uno status; non si fa l’operaio per via di una casta, ma si fa l’operaio per effetto del riconoscimento al singolo soggetto della libertà di gestire autonomamente i propri affari, cioè per sua scelta). Lo strumento di potere della borghesia è quindi rappresentato dalla libertà individuale: di conseguenza, si è liberi di sottoscrivere o no un contratto.
Tuttavia, nonostante la libertà garantita dalla borghesia nel codice civile, spesso, dato che chi cerca lavoro ha molta più necessità di trovarlo, per sopravvivere, di quanta ne abbia chi cerca lavoratori, lo strumento del contratto tra soggetti uguali in una relazione disuguale (tra un capitalista che detiene i mezzi di produzione, ed un operaio che lavora per sopravvivere) si traduce nell’accrescere tale disuguaglianza. Per effetto della libertà riconosciuta dal codice civile, infatti, il datore di lavoro sarebbe libero di proporre all’operaio ritmi di lavoro massacranti, di accontentarsi di condizioni igieniche pietose, e di un salario appena necessario a non morire di fame; di rinunciare ad ogni forma di tutela della propria salute, ed accettare la possibilità di essere licenziato senza motivo.
Ed è quindi per effetto di questa libertà che il lavoratore decide di stipulare il contratto, proprio per non morire di fame: così come il clochard ha liberamente deciso di passare le sue notti sotto i ponti. Quindi, nonostante tale libertà riconosciuta dal codice, di fatto, la parte potente del rapporto impone determinate condizioni all’altra: il diritto è risultato quindi funzionale all’affermazione dello sviluppo di una classe capitalista, sull’altra operaia; situazione che quindi contrassegna il nascente diritto del lavoro. Per evitare simili situazioni, i lavoratori spesso si riuniscono in associazioni operaie, al fine di tutelare i diritti degli associati e promuovere la solidarietà di classe. Tuttavia, tali associazioni si scontrano ben presto con il principio base dell’ideologia borghese, che ha come fine ultimo l’abolizione dell’ordinamento corporativo: cioè il divieto di entità intermedie tra l’individuo e lo Stato.
Uno dei primi atti della rivoluzione francese è infatti la legge Le Chapelier del 1791, che proibisce le corporazioni (in Inghilterra si avrà un provvedimento simile, il Combination Act del 1799). In Italia le corporazioni vengono ufficialmente sciolte nel 1864, ma sarà il codice penale sardo, esteso poi ai territori della penisola, a sanzionare già dal 1859 le corporazioni operaie. In definitiva, il primo diritto del lavoro dell’Italia liberale si pone come un diritto selvaggio: cioè un diritto pensato per tutt’altre situazioni, che trapiantato nei nuovi rapporti di lavoro risulta inadeguato a regolarli; un diritto che risulta cieco alle disuguaglianze di fatto tra lavoratori e datori di lavoro.
Il liberismo a cavallo tra otto e novecento e la legislazione sociale
Nell’ultimo decennio dell’ottocento si pone con forza la questione sociale: si prende atto ormai dell’insostenibile situazione di sfruttamento del lavoratore, sostituibile in ogni momento come un qualunque pezzo della macchina: si chiede quindi l’intervento della legge, in modo tale da porre correttivi alla situazione prodotta dalla previgente legislazione. Si colloca di conseguenza in questa epoca, la reale data di nascita del moderno diritto del lavoro, richiesto da uno schieramento particolarmente eterogeneo, quasi come fossero diavolo ed acqua santa: cioè, da un lato, socialisti e dall’altro Chiesa cattolica.
I socialisti, guidati da Filippo Turati, si costituiscono in partito nel 1892, ed entrando in Parlamento portano le istanze di riscatto della classe operaia. Man mano i limiti posti alle coalizioni di lavoratori vengono eliminati: in Francia avviene nel 1884; in Italia nel 2009 con la legge Calderoli. Prima di ciò, tuttavia, gli operai cominciano comunque a costituirsi in organizzazioni chiamate “leghe”; i socialisti daranno vita anche alle Camere del lavoro, cioè il punto di incontro dell’associazionismo operaio, struttura posta a tutelare i diritti dei lavoratori, a collocarli al lavoro ed a mediarne i conflitti.
In un paese cattolico quale l’Italia, non poteva mancare l’intervento della Chiesa: nel 1891, infatti, Leone XIII emana l’enciclica Rerum novarum (letteralmente cose nuove), nella quale chiede agli imprenditori di porre fine allo sfruttamento eccessivo dei lavoratori, ed a questi di astenersi da comportamenti rivoluzionari verso le classi ricche. In questo contesto viene emanata la prima legislazione sociale, cioè primi pochi interventi normativi che cercano di porre argini all’assoluta libertà contrattuale prevista dal codice civile. La legge, limita quindi di fatto la libertà di contrarre del singolo: il soggetto è libero di determinare il contenuto del contratto, pur nei limiti posti dalla legge (se si pone, infatti, una clausola contrastante, questa ne comporta la nullità, e verrà sostituita dalla disposizione lecita).
Le prime norme a contenuto sociale riguardano la tutela del lavoro dei fanciulli (e solo molto tempo dopo giungerà anche quella per le donne), il riconoscimento del riposo settimanale e festivo, ed inoltre la tutela contro gli infortuni sul lavoro: quest’ultima particolarmente importante, data la grande percentuale di lavoratori che si infortunano o muoiono alle prese con macchine nuove e potenti: in mancanza di ciò, la questione sarebbe stata risolta attraverso la ricerca codicistica di una responsabilità civile in capo al padrone (cosa del resto difficile; probatio diabolica); con l’introduzione della legge, invece, l’imprenditore è obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni sul lavoro.
Con la legislazione sociale, nasce anche un altro carattere fondamentale del diritto del lavoro, senza il quale esso non avrebbe ragione di esistere: cioè il principio dell’inderogabilità. Il diritto del lavoro deve infatti essere inderogabile: sarebbe inutile garantire dei diritti se poi i lavoratori sono liberi di pattuirne la rinuncia.
In questi anni prende piede il diritto collettivo del lavoro, quello che riguarda cioè il lavoratore non come singolo ma come soggetto organizzato: le associazioni dei lavoratori avevano principalmente il fine di stipulare accordi con la controparte imprenditoriale per la stesura di contratti collettivi (che allora si chiamavano per lo più concordati di tariffa perché volti sostanzialmente a regolare i salari); nonché organizzare azioni di autotutela, quali lo sciopero. Il nuovo codice Zanardelli del 1889 non sanziona più la costituzione di associazioni e rende anche libera la stipula dei contratti collettivi di lavoro (considerati eresia per il legislatore liberale). Lo sciopero, tuttavia, viene vietato ed integra un’inadempimento contrattuale, che culmina nella conseguenza dell’obbligo di risarcimento dei danni alla controparte.
Nascono intanto nel 1901 le “federazioni”, cioè enti che raggruppano tutte le associazioni e leghe cui aderiscono i lavoratori dello stesso settore produttivo (la prima è la Fiom, degli operatori metallurgici). Nel 1906 nasce la Confederazione generale del lavoro (CGDL) che riunisce tutte le federazioni e le Camere del lavoro, e che si assume il compito di organizzare la lotta di classe lavoratrice contro il regime capitalistico. Nello stesso anno ricevono maggior riconoscimento i primi organismi rappresentativi degli operai a livello nazionale: le c.d. “commissioni interne”, con funzioni di controllo e di repressione dei conflitti all’interno dei luoghi di lavoro Nascono anche le associazioni degli imprenditori con funzioni di resistenza e di risposta all’associazionismo operaio: inoltre, le leghe locali ed i singoli imprenditori confluiscono in un organismo nazionale fondato nel 1910 a Torino, cioè la Confederazione italiana dell’industria (poi chiamata Confindustria).
Molto importante in questo periodo risulta il ruolo degli interpreti del diritto. I giudici, appartengono al ceto borghese (lo stesso degli imprenditori) e sono più che altro portatori della tradizione privatistica. La novità è rappresentata dall’istituzione, nel 1893, di una magistratura speciale competente a risolvere le controversie nascenti tra datori di lavoro e lavoratori. Questi erano a tal ragione composti da un numero uguale di rappresentanti degli imprenditori e rappresentanti dei lavoratori, con un membro neutrale in qualità di presidente. Tali giudici non togati, giudicavano non secondo diritto, ma secondo “equità”; applicavano cioè non necessariamente una norma giuridica (che spesso non esisteva nemmeno), quanto principi sui quali, col tempo, si plasmerà molto del futuro diritto del lavoro.
La concettualizzazione del diritto del lavoro
La dottrina giuridica comincia ad interessarsi al diritto del lavoro solo verso la fine dell’Ottocento, contemporaneamente allo sviluppo della legislazione sociale.
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