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Azione di manutenzione (art. 1170 C.c.)
È volta a far cessare la molestia del possesso. Si può domandare entro l’anno dalla turbativa. Ma molestia, o turbativa, consiste in un’attività che ostacola, o rende più gravoso, l’esercizio del possesso. La molestia, inoltre, deve essere persistente e, cioè, deve durare nel tempo. Requisiti dell’azione sono il possesso annuale, non interrotto e, soprattutto, che il possesso non sia né violento né clandestino. L’azione può nondimeno esercitarsi decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Segue 3332 – Azioni a difesa del possesso (2/2)
Denunzia di nuova opera (Art. 1171 C.c.)
Appartiene alle c.d. «azioni di nunciazione». Qui non vi è un danno, ma un pericolo di danno. Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una
nuova opera da altri intrapresa sul proprio, come sull'altrui fondo, stia perderivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
L'azione è diretta a sospendere l'attività relativa all'opera.
Denunzia di danno temuto (Art. 1172 C.c.): appartiene alle c.d. "azioni di nunciazione". Qui non vi è un danno, ma un pericolo di danno. Con tale azione si vuole prevenire il danno che sia per derivare a un immobile da un edificio, da un albero o da altra cosa. L'autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone di azioni idonea garanzia per i danni eventuali.
Il danno temuto integra un illecito, perché presuppone l'inosservanza del dovere del custode di provvedere diligentemente (caratteri della diligenza sono: cura,
cautela, perizia, legalità) affinché le cose in custodia non arrechino danno ai terzi. L'azione non è soggetta a un particolare termine di decadenza o di prescrizione, ma presuppone l'attuale esistenza di un danno grave e prossimo, e cioè incombente. Il venir meno del pericolo rende l'azione improponibile.
Art. 1168 C.c.
Art. 1169 C.c.
Art. 1170 C.c.
Art. 1171 C.c.
Art. 1172 C.c.
3433 - Il contratto: nozione contratto Il è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 C.c.). negozio, Rientra nella più ampia categoria del che è un atto di volontà diretto a uno scopo rilevante per l'ordinamento giuridico. Esso, a differenza del contratto, si perfeziona con la sola manifestazione di volontà dell'autore dell'atto. patrimonialità. Il contratto si caratterizza per la sua
Elementi costitutivi del contratto sono: l'accordo, l'oggetto, la causa e la forma. Art. 1321 C.c. 3534 - Contratto e autonomia privata Il contratto è la principale, ma non esclusiva, forma di autonomia privata. L'autonomia è un potere del soggetto di decidere della propria sfera giuridica, personale o patrimoniale. È valore basilare dell'ordinamento. Nel campo dei rapporti economici questo valore trova riconoscimento nel principio della libertà di iniziativa economica, sancito dalla Costituzione (art. 41), del quale l'autonomia privata costituisce lo strumento necessario. 41 Cost. Tuttavia, l'autonomia privata, come tutte le libertà, ha i suoi limiti (alterum - ndr). Difatti, l'art. non laedere dopo aver proclamato che l'iniziativa economica privata è libera, stabilisce che essa non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da recaredanno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.
Art. 41 Cost.
3635 – Classificazione dei contratti
Classificazione base: contratti tipici (previsti dalla legge: costituiscono il modello di un'operazione economica ricorrente nella vita di relazione) / contratti atipici (non previsti dalla legge e validi solo se hanno una causa lecita, giuridicamente ed economicamente apprezzabile).
Perfezionamento del contratto:
In base al momento di contratti consensuali (si perfezionano quando è raggiunto il consenso) / contratti reali (si perfezionano con la dazione della cosa).
Effetti prodotti dal contratto:
In base agli contratti obbligatori (creano rapporti di obbligazione) / contratti ad efficacia reale (producono il trasferimento, la costituzione o modificazione dei diritti).
Per quel che concerne le prestazioni, si distingue tra: contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici () / contratti unilaterali (dal contratto nasce l'obbligo)
Di eseguire una prestazione a carico solo di una parte).
Contratti aleatori,
Per ultimo, vi sono i contratti caratterizzati dall'alea, nei quali una o l'altra delle prestazioni devono eseguirsi solo al verificarsi di un evento incerto.
La rappresentanza diretta
La rappresentanza diretta è il potere di un soggetto (il rappresentante) di compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (il rappresentato). Al rappresentato vengono direttamente imputati gli effetti giuridici degli atti compiuti.
La rappresentanza indiretta,
Nella rappresentanza indiretta, il rappresentante agisce in nome proprio, ma nell'interesse altrui. È anche detta "rappresentanza d'interessi". Ipotesi tipica di tale tipo di rappresentanza è il c.d. "mandato senza rappresentanza", cioè senza procura.
Cause di estinzione della rappresentanza sono: revoca della procura, rinuncia del rappresentante,
sopravvenuta incapacità, fallimento del rappresentante o del rappresentato, scadenza del termine, verificarsi della condizione risolutiva, estinzione del rapporto di gestione. Sulla rappresentanza: artt. 1387-1400 C.c. - Il difetto di rappresentanza si ha quando il contratto è stipulato da chi non ha alcun potere rappresentativo o eccede i limiti della procura (falso rappresentante). - Il contratto stipulato da quest'ultimo non è né nullo, né annullabile, ma, semplicemente, è privo di un requisito di efficacia, e può essere integrato successivamente mediante ratifica del rappresentato. - Tale disciplina si applica anche al rappresentante apparente, che è colui che in base a circostanze univoche mostra di avere un potere rappresentativo che in realtà non ha. In tal caso il contratto è efficace nei confronti del rappresentato, se questi ha dato causa.all’apparente legittimazione.Sulla rappresentanza: artt. 1387-1400 C.c.- 3938 – Elementi essenziali del contratto 1325 C.c.:
- l’accordo delle parti,
- l’oggetto,
- la causa,
- la forma, quando è prescritta dalla legge perché il contratto sia valido.
Causa si distinguono i motivi che sono interessi che muovono le parti, ma che non entrano a far parte del contenuto del contratto. Eccezionalmente la legge attribuisce importanza ai singoli motivi. Ciò lo si vede in tema di annullabilità del testamento o della donazione.
Forma: Una determinata (atto pubblico, scrittura privata, forma orale, comportamenti concludenti) può essere richiesta, a pena di nullità, dalla legge o da forme volontarie (in tal caso l'onere della forma ha la sua fonte nell'autonomia negoziale). Si distingue tra contratti formali o solenni (ab) e contratti a prova formale (ad substantiam).
Art. 1325 C.c.
4039 – La conclusione del contratto: scambio proposta - accettazione
L'iter principale di formazione del contratto si articola nei due atti della proposta e dell'accettazione.
Proposta: La proposta è una manifestazione di volontà contrattuale aperta all'adesione del suo destinatario.
L'accettazione è, invece, l'atto di accoglimento della proposta. Essa richiede due requisiti: - Conformità: l'accettazione deve esprimere la totale adesione alla proposta. - Tempestività: l'accettazione deve pervenire entro il termine fissato dalla proposta o, in mancanza, entro il termine ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha avuto notizia dell'accettazione dell'altra parte. Proposta e accettazione sono atti recettizi. Essi devono pervenire all'indirizzo del destinatario. In tal caso, l'atto si reputa conosciuto, a meno che non sussista l'"impossibilità del destinatario, ossia che si sia verificato un impedimento estraneo alla sfera dell'organizzazione del destinatario. Fino al momento della conclusione del contratto, ciascuna parte può revocare la proposta o l'accettazione.È libera di revocare il proprio consenso. La priva di efficacia il precedente atto giuridico. È anch’essa un atto recettizio.irrevocabile per un certo periodo,Se il proponente rende la sua proposta allora è inefficace una revoca della proposta se intervenuta prima della scadenza del termine.Se prima della conclusione del contratto una delle parti muoia, diventi incapace di agire, oppure se si tratti di atti se lacompiuti nell’esercizio dell’impresa da un imprenditore morto in seguito al compimento dell’atto, alloraproposta è irrevocabile gli atti di proposta o di accettazione non decadono. Se, invece, la proposta non èirrevocabile, gli atti precedentemente compiuti decadono.
4140 – Offerta al pubblicoal pubblicoL’offerta è una proposta contrattuale rivolta a una generalità di destinatari. Si perfeziona con l’a