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DIRITTO D’AUTORE
• è una protezione legale per le opere di ingegno che appartengono alla letteratura, musica,
arti figurative, architettura, teatro qualunque ne sia la forma e l’espressione
• l’autore avrà il diritto morale ad essere ritenuto tale e avrà anche le utilità economiche
derivanti da questo diritto, avrà l’esclusiva al suo utilizzo
• esiste il diritto d’autore anche per le banche dati (ossia per come vengono protetti i dati
sensibili) e per i programmi elettronici (software)
• avranno forme di tutela anche coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera
• per quanto riguarda i diritti economici del diritto d’autore ampia facoltà negoziale (l’unico
limite è il rispetto della forma scritta ad probationem).
Il legislatore tra le opere di ingegno regole particolari forme contrattuali: contratto di
edizione che dura massimo 20 anni, con questo contratto l’autore concede a un editore il
diritto di pubblicare a stampa l’opera di ingegno dietro corrispettivo
• il diritto d’autore dura per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte
• l’autore ha anche dei diritti morali: può rivendicare la paternità dell’opera, può opporsi ad
ogni modificazione a danno dell’opera che possa ledere il suo onore, può ritirare l’opera dal
commercio per gravi motivi morali indennizzando coloro che avevano acquistato diritti
economici
• la legge tutela il diritto d’autore con sanzioni civili penali e amministrative, punendo il
plagio.
CAPITOLO 5: Concorrenza tra imprese
Tutela della libertà di concorrenza
• Il principio di libertà di iniziativa economica privata vive oggi un momento di crisi,
• questo principio è soggetto a molte limitazioni di vario genere: tra le più pericolose
troviamo la limitazione alla libera concorrenza derivante dalla concentrazione del potere
economico in capo a pochi soggetti
• le regole della libera concorrenza vogliono tutelare la libertà di iniziativa economica privata
ed evitare che i vantaggi della libertà economica non vengano dispersi nel nulla.
Queste regole vengono chiamate workable competition (ovvero concorrenza sostenibile)
significa che vi è una normativa di compromesso tendente a sanzionare comportamenti
anticoncorrenziali sulla base di una valutazione ponderata dei loro effetti non assunti
necessariamente come negativi
Fonti della normativa antitrust
• la prima legislazione antitrust risale al 1890: Sherman Act (è la legge antitrust degli Stati
Uniti)
• in seguito sorge nel 1957 la legge antitrust della CE (disciplina la materia antitrust a livello
comunitario, oggi la disciplina si trova nel TFUE)
Per lungo periodo in Italia vi è stata (in materia antitrust) solo la legislazione comunitaria,
ma con la l. 287/1990 è stata introdotta una normativa nazionale organica a tutela della
concorrenza e del mercato comparabile con quelle esistenti da tempo in altri paesi, questa
legge ha efficacia residuale: ovvero è limitata alla regolamentazione dei fenomeni
anticoncorrenziali rilevanti sul mercato italiano, quando la limitazione tocca il mercato
europeo allora si applica la disciplina del TFUE
• per alcuni settori (radiotelevisivo o editoriale) ci sono legislazioni speciali che integrano o
derogano le legislazioni generali perché in questi settori assumono molta importanza
interessi di rilievo non strettamente economico, a volte però queste legislazioni non sono poi
così efficienti
Controllo sui comportamenti lesivi della concorrenza
• il legislatore tutela la libera concorrenza sia con la l. 287/1990 sia con il TFUE
• ci sono tre categorie di comportamenti anticoncorrenziali:
1)intese restrittive di libertà di concorrenza
2)abuso di posizione dominante
3)operazioni di concentrazioni restrittive della libertà di concorrenza
• in Italia vi è l’autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che reprime
comportamenti anticoncorrenziali: è un organo collegiale costituito da 5 membri nominati
dai presidenti di Camera e Senato. I provvedimenti di questa autorità sono ricorribili davanti
al TAR (tribunale amministrativo regionale), tuttavia i rapporti tra TAR e AGCM sono
piuttosto delicati perché si rischia spesso che la TAR sostituisca la propria decisione a quella
della AGCM (facendo perdere rigore alle sentenze di quest’ultima). L’autorità giudiziaria
ordinaria in queste materie può: dichiarare la nullità degli atti anticoncorrenziali, conseguire
il risarcimento dei danni e ottenere relativi provvedimenti di urgenza.
Il settore appena delineato in Italia subisce alcune variazioni in alcuni ambiti: nel settore
bancario è stata abrogata la disposizione che assegnava alla Banca d’Italia le competenze in
materia antitrust, infatti oggi la tutela della materia bancaria è affidata alla AGCM, ma la
Banca d’Italia può chiedere alla AGCM di autorizzare anche operazioni che rafforzino una
posizione dominante
• In ambito comunitario le competenze antitrust sono attribuite alla Commissione delle
comunità europea e alle singole autorità nazionali. I provvedimenti della Commissione
europea sono ricorribili davanti al tribunale di primo grado della CE, le cui decisioni sono
impugnabili (solo per motivi di diritto) davanti alla Corte di giustizia della CE
• Sia in ambito comunitario che nazionale questi enti hanno dei compiti : poteri di
indagine molti ampi, facoltà di chiedere e ottenere dai soggetti coinvolti informazioni e
documentazioni utili, emettere al termine dell’istruttoria delle proprie valutazioni sulla
liceità delle attività esaminate e di irrogare eventualmente alcune sanzioni, adottare rimedi
comportamentali al fine di porre rimedio a possibili infrazioni
Le intese restrittive di concorrenza
• Art. 2 della legge 287/1990 definisce intese restrittive di concorrenza “accordi o pratiche
concordate tra imprese nonché deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni
statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni, che abbiano per oggetto impedire o
restringere il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante”.
L’art. 10 di TFUE ha una dicitura simile a questa legge, ma si diversifica nella parte in cui
afferma che la disposizione ha effetto dal punto di vista geografico tra gli stati membri della
comunità europea
• Pratiche concordate (sono condotte che integrano le intese) : si riferiscono al parallelismo
consapevole delle imprese che uniformano i loro comportamenti sul mercato, ma questa
condotta parallela per poter integrare una impresa deve essere accompagnata da elementi di
fatto che qualifichino l’intesa come il frutto di una scelta consapevole delle imprese
• Sia le norme comunitarie che statale prevedono un elenco non tassativo di intese
anticoncorrenziali, queste intese sono verticali (imprese che non operano sullo stesso
livello economico es. produttore e consumatore) e orizzontali (ossia tra imprese che operano
allo stesso livello economico).
Tra le ipotesi tipizzate di intese anticoncorrenziali:
1)intese sui prezzi di acquisto o vendita (per esempio i prezzi imposti dai produttori ai
distributori)
2)intese che limitano la produzione, gli sbocchi o l’accesso al mercato
3)intese di ripartizione dei mercati
4)intese che ledono la parità di trattamento
5)intese che impongono per la conclusione dei contratti prestazioni supplementari non
ragionevolmente collegate con l’oggetto del contratto
Non sono vietate le intese che intercorrono tra società dello stesso gruppo perché viene
valorizzato il dato sostanziale di unità dei centri decisionali autonomi.
• In generale le intese non sono vietate, ma vengono vietate quando impediscono o
restringono il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o comunitario: in
questo caso appare il concetto di mercato rilevante, esso si identifica con criteri
merceologici e geografici, esso si fonda sul concetto di interscambiabilità dei prodotti da
parte del consumatore in relazione alle loro caratteristiche, prezzo, impiego.
Se si fa riferimento invece al mercato geografico bisogna riferirsi all’area dove le imprese
agiscono in concorrenza
• il divieto di intese può essere oggetto di deroga: il presupposto di questo principio è che le
intese possano dar luogo a miglioramenti sul mercato con l’effetto di avere un beneficio sui
consumatori.
Nel nostro ordinamento AGCM può concedere autorizzazioni di deroghe sia per le categorie
che per le intese: queste autorizzazioni hanno carattere temporaneo e revocabile. Quando
AGCM accerta la violazione del divieto di intese può adottare provvedimenti per rimuovere
gli effetti anticoncorrenziali, può emettere sanzioni pecuniarie, può sospendere l’attività fino
a 30 giorni.
È importante ricordare che chiunque può adire il tribunale per fa dichiarare la nullità
dell’intesa.
In ambito comunitario la Commissione europea può emettere autorizzazioni.
Abuso di posizione dominante
• art. 3 della legge 287/1990 vieta l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione
dominante all’interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante
• l’art. 102 TFUE afferma lo stesso della legge 287/1990 ma facendo riferimento al mercato
a livello comunitario
• il concetto di posizione dominante presuppone l’identificazione del mercato rilevante, una
volta che è stato identificato si ritiene che la posizione dominante vada effettuata
confrontando la quota di mercato dell’impresa (calcolata in base al suo fatturato) con quella
complessiva del settore (è dominante una quota del 70%)
• sia il legislatore comunitario che statale identificano alcuni comportamenti che costituiscono
abuso:
1)imposizione dei prezzi di acquisto o vendita o altre posizioni contrattuali gravose
2)limitazioni o impedimenti alla produzione
3)applicazioni di condizioni discriminatorie
4)imposizione di prestazioni supplementari ingiustificate
La legge non prevede la possibilità di deroghe da parte di AGCM al divieto di abuso di
posizioni dominanti
• esiste anche la posizione dominante collettiva: si parla di questo principio in caso di
condotte parallele, la disciplina in questo settore è piuttosto delicata
• AGCM può sanzionare l’abuso di dipendenza economica che abbia rilevanza per la tutela
della concorrenza e del mercato. L’abuso di dipendenza economica prescinde dalla
posizione dominante sul mercato e fa riferimento ai rapporti intercorrenti