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RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE

Devono essere sentenze pronunciate da autorità straniere di natura penale per

essere riconosciute in Italia e avere effetto. Nel libro XI vengono disciplinati sia i

motivi per cui si dà riconoscimento a queste sentenze sia le modalità.

Procedimento:

(a) ministro della giustizia riceve una sentenza penale pronunciata da un’autorità

giurisdizionale straniera che può essere sia di condanna che di proscioglimento, ha

come destinai cittadini italiani o stranieri o apolidi residenti nello stato italiano o

persone sottoposte a procedimento penale nello stato italiano. Il ministro trasmette

senza ritardo la sentenza al (b) procuratore generale presso la corte di appello in

cui ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è

riferito il provvedimento giudiziario straniero o presso la corte di appello di Roma. Il

ministro dovrà trasmettere la copia della sentenza straniera e insieme una

traduzione in lingua italiana e gli atti allegati e le informazioni e documentazioni del

caso. Il procuratore con un altro iter potrebbe essere informato direttamente

dall’autorità straniera per il tramite del ministro che c’è una sentenza straniera,

allora sarà il procuratore attraverso rogatoria può chiedere la trasmissione di questa

sentenza. Il procuratore in ogni caso quando riceve la copia deve promuovere il

procedimento volto a riconoscere la sentenza penale straniera, che non ha

un’efficacia diretta nel nostro ordinamento. L’intero procedimento si svolge davanti

alla corte di appello, e attraverso il ministro potranno essere richieste anche altre

informazioni perché sia riconosciuta. Il procuratore istruirà il procedimento

preparando tutto il necessario per la corte di appello.

La richiesta da parte del procuratore deve indicare in modo specifico gli effetti per

cui viene domandato il riconoscimento della sentenza. Le finalità del

riconoscimento sono indicate nell’articolo 12 c.p.:

(1) fini della recidiva o altro effetto penale della condanna

(2) abitualità professionalità e tendenza a delinquere

(3) applicare una misura di sicurezza personale o una pena accessoria.

Il riconoscimento potrà essere chiesto per altre finalità o scopi diversi da quelli

indicati nel codice è necessario che ci sia un accordo internazionale a prevedere

e il procedimento sarà il medesimo. Ulteriore finalità per cui si applica lo stesso

procedimento è per l’esecuzione di una confisca anche quando questa sia stata

pronunciata dall’autorità giurisdizionale straniera con un provvedimento diverso

dalla sentenza di condanna. Una volta che il ministro ha trasmesso al procuratore e

egli ha attivato la corte di appello inizia la fase giurisdizionale in cui la corte di

appello dovrà pronunciarsi. Una sentenza penale può contenere statuizioni

riguardanti effetti civili come la restituzione e il risarcimento del danno tuttavia si

deve trattare di una sentenza che contenga una condanna generale al

risarcimento o alla restituzione che poi verrà quantificato dal giudice del

risarcimento. La sentenza non potrà essere riconosciuta quando ricorrono alcune

condizioni:

(1) se la sentenza non è divenuta irrevocabile secondo le leggi dello stato in

cui è stata pronunciata.

(2) la sentenza contiene delle disposizioni contrarie ai principi fondamentali

dell’ordinamento giuridico dello Stato.

(3) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice imparziale e

indipendente, se l’imputato non è stato citato, se non è stato interrogato in

una lingua da lui comprensibile, cioè se non sono state rispettate le garanzie

difensive e le garanzie del giusto processo.

(4) vi sono fondate ragioni per ritenere che l’esito e lo svolgimento del

processo sia stato influenzato da situazioni discriminatorie, principio di non

discriminazione.

(5) il fatto non è previsto dalle legge italiana come reato principio della

doppia incriminazione e non è prevista alcuna deroga a questo principio.

(6) quando nello Stato italiano è già stata pronunciata una pronuncia

irrevocabile per il medesimo fatto, principio del ne bis in idem = si può pensare

che l’effetto negativo del giudicato ha un riconoscimento a livello

internazionale.

(7) per la stessa persona e per lo stesso fatto è in corso un procedimento

penale.

La corte di appello, escluse le ipotesi in cui non è possibile il riconoscimento, delibera

con una sentenza all’esito di un procedimento in camera di consiglio ex articolo 127

c.p.p. che riconosce o meno la sentenza straniera. Questa sentenza della corte di

appello potrà essere impugnata con ricorso in cassazione da parte del soggetto

interessato e del procuratore generale. La sentenza di riconoscimento enuncia gli

effetti che seguiranno al riconoscimento e la condanna dovrà essere eseguita in

Italia. Si tende comunque a eseguire la pena nel luogo dove il soggetto ha i propri

affetti, il proprio centro di interessi dando pertanto rilievo a elementi ulteriori rispetto

alla residenza per far sì che meglio il soggetto possa essere meglio inserito

scontando la sua pene, tuttavia in questo caso si considera solo l’elemento della

residenza, senza tener conto invece di altri aspetti. Tra i criteri per determinare la

pena quello principale prevede di non poter comminare una pena maggiore a

quella originaria e in secondo luogo potrà essere disposta una sospensione

condizionale se ne ricorrono i presupposti. Anche la pena pecuniaria dovrà essere

adeguata.

Il paese straniero potrebbe anche chiedere un’estradizione esecutiva perché il

soggetto sconti la pena nel paese richiedente, è una valutazione fra varie

alternative. 27 aprile 2016

Alla sentenza straniera possono essere dati particolari effetti con la sentenza di

riconoscimento:

Effetti penali (articolo 12 c.p.) = (a) per stabilire la recidiva o un altro effetto

 penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità

nel reato o la tendenza a delinquere, il soggetto italiano che subisce una

condanna all’estero e la sentenza è riconosciuta in Italia non è più

considerato incensurato, ma si dovrà tener conto della sentenza. (b) per

applicare un pena accessoria che, secondo la legge italiana, consegue alla

condanna, risponde a un’esigenza di parità di trattamento. (c) per applicare

misure di sicurezza personali a cui, secondo la legge italiana, deve essere

sottoposta la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello

stato. Nel caso in cui con il Paese in cui è pronunciata la sentenza non c’è un

trattato di estradizione, per il procedimento di riconoscimento è condizione

necessaria la richiesta del ministro. Nei casi in cui invece con il paese ci sia un

trattato di estradizione non è necessaria la richiesta del ministro, ma anche

quella dell’autorità giudiziaria. Il procuratore generale alla corte di appello

deve indicare a quali effetti chiede il riconoscimento della sentenza straniera.

Rispetto alla sentenza che riconosce e rispetto a quella che non riconosce

effetto alla sentenza è possibile ricorrere in cassazione, legittimati sono il

procuratore generale e l’interessato.

Effetti civili (articolo 12 comma 1 numero 4 c.p.) = la sentenza straniera

 contiene una condanna oltre che sulla responsabilità dell’imputato, sulla

pretesa civilistica avanzata nel paese straniero. Dare efficacia nella parte in

cui il giudice straniero si è pronunciato sul risarcimento o altri effetti civili. È un

condanna generica nel senso che il giudice penale può pronunciarsi in modo

generico sull’an e non sul quantum, spetterà al giudice del riconoscimento

quantificare. Se il riconoscimento è volto a ottenere gli effetti civili si prescinde

dalla richiesta del ministro, allora la richiesta di riconoscimento è presentato

da colui che ha interessa a far valere in giudizio le disposizioni penali di una

sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.

Esecuzione degli effetti civili = competente è la corte di appello del distretto

 nel quale le disposizioni civili della sentenza straniera devono essere fatte

valere.

Esecuzione della sentenza nello stato o altri effetti derivanti da accordi

 internazionali = il ministro della giustizia se ritiene che a norma di un accordo

internazionale deve avere esecuzione nello stato una sentenza penale

pronunciata all’estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri

effetti nello stato ne richiede il riconoscimento. Deve sempre avvenire la

trasmissione al procuratore generale da parte del ministro di tutta quanta la

documentazione. La pena eseguita in Italia dovrà essere eseguita secondo

le regole del nostro ordinamento, si dovrà procedere ad adattare la

condanna. Il codice fissa i criteri: convertire la pena straniera in una di quelle

previste dal nostro ordinamento per il medesimo fatto, pena di stessa natura,

se non è stata stabilità la quantità dal giudice straniero si dovranno seguire gli

articolo 133, 133bis, 133ter c.p.p., in nessun caso la pena così determinata

potrà essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello stato

straniero è stata applicata la liberazione sotto condizione, questa è

equiparata alla nostra libertà condizionale e si attiva il magistrato di

sorveglianza perché disponga le necessarie prescrizioni.

Misure coercitive: su richiesta del procuratore generale la corte di appello può

pronunciarsi sulla misura coercitiva nei confronti del condannato con sentenza

straniera per cui si è chiesto il riconoscimento, quello che si vuole evitare è che il

soggetto si allontani prima dell’esecuzione. La misure coercitive limitative della

libertà valgono come pre-sofferto. La ratio è quella di trattenere in vinculis il

soggetto prima che si concluda il procedimento di riconoscimento, se ricorrono le

solite esigenze cautelari. La misura è revocata se la corte di appello non procede

al riconoscimento entro sei mesi dall’inizio dell’esecuzione, oppure trascorsi dieci

mesi se c’è ricorso in cassazione. Se invece si tratta del riconoscimento di una

sentenza straniera di confisca, il sequestro può essere prodromico poiché permette

di far sì che il bene sia presente nel momento in cui la sentenza sarà riconosciuta.

Le regole del sequestro ai fini di confisca sono mutuate dal sequestro preventivo

disciplinato nel codice di procedura. Le regole sull’esecuzione sono quelle italiane.

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.monti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Bontempelli Manfredi.