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RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE
Devono essere sentenze pronunciate da autorità straniere di natura penale per
essere riconosciute in Italia e avere effetto. Nel libro XI vengono disciplinati sia i
motivi per cui si dà riconoscimento a queste sentenze sia le modalità.
Procedimento:
(a) ministro della giustizia riceve una sentenza penale pronunciata da un’autorità
giurisdizionale straniera che può essere sia di condanna che di proscioglimento, ha
come destinai cittadini italiani o stranieri o apolidi residenti nello stato italiano o
persone sottoposte a procedimento penale nello stato italiano. Il ministro trasmette
senza ritardo la sentenza al (b) procuratore generale presso la corte di appello in
cui ha sede l’ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è
riferito il provvedimento giudiziario straniero o presso la corte di appello di Roma. Il
ministro dovrà trasmettere la copia della sentenza straniera e insieme una
traduzione in lingua italiana e gli atti allegati e le informazioni e documentazioni del
caso. Il procuratore con un altro iter potrebbe essere informato direttamente
dall’autorità straniera per il tramite del ministro che c’è una sentenza straniera,
allora sarà il procuratore attraverso rogatoria può chiedere la trasmissione di questa
sentenza. Il procuratore in ogni caso quando riceve la copia deve promuovere il
procedimento volto a riconoscere la sentenza penale straniera, che non ha
un’efficacia diretta nel nostro ordinamento. L’intero procedimento si svolge davanti
alla corte di appello, e attraverso il ministro potranno essere richieste anche altre
informazioni perché sia riconosciuta. Il procuratore istruirà il procedimento
preparando tutto il necessario per la corte di appello.
La richiesta da parte del procuratore deve indicare in modo specifico gli effetti per
cui viene domandato il riconoscimento della sentenza. Le finalità del
riconoscimento sono indicate nell’articolo 12 c.p.:
(1) fini della recidiva o altro effetto penale della condanna
(2) abitualità professionalità e tendenza a delinquere
(3) applicare una misura di sicurezza personale o una pena accessoria.
Il riconoscimento potrà essere chiesto per altre finalità o scopi diversi da quelli
indicati nel codice è necessario che ci sia un accordo internazionale a prevedere
e il procedimento sarà il medesimo. Ulteriore finalità per cui si applica lo stesso
procedimento è per l’esecuzione di una confisca anche quando questa sia stata
pronunciata dall’autorità giurisdizionale straniera con un provvedimento diverso
dalla sentenza di condanna. Una volta che il ministro ha trasmesso al procuratore e
egli ha attivato la corte di appello inizia la fase giurisdizionale in cui la corte di
appello dovrà pronunciarsi. Una sentenza penale può contenere statuizioni
riguardanti effetti civili come la restituzione e il risarcimento del danno tuttavia si
deve trattare di una sentenza che contenga una condanna generale al
risarcimento o alla restituzione che poi verrà quantificato dal giudice del
risarcimento. La sentenza non potrà essere riconosciuta quando ricorrono alcune
condizioni:
(1) se la sentenza non è divenuta irrevocabile secondo le leggi dello stato in
cui è stata pronunciata.
(2) la sentenza contiene delle disposizioni contrarie ai principi fondamentali
dell’ordinamento giuridico dello Stato.
(3) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice imparziale e
indipendente, se l’imputato non è stato citato, se non è stato interrogato in
una lingua da lui comprensibile, cioè se non sono state rispettate le garanzie
difensive e le garanzie del giusto processo.
(4) vi sono fondate ragioni per ritenere che l’esito e lo svolgimento del
processo sia stato influenzato da situazioni discriminatorie, principio di non
discriminazione.
(5) il fatto non è previsto dalle legge italiana come reato principio della
doppia incriminazione e non è prevista alcuna deroga a questo principio.
(6) quando nello Stato italiano è già stata pronunciata una pronuncia
irrevocabile per il medesimo fatto, principio del ne bis in idem = si può pensare
che l’effetto negativo del giudicato ha un riconoscimento a livello
internazionale.
(7) per la stessa persona e per lo stesso fatto è in corso un procedimento
penale.
La corte di appello, escluse le ipotesi in cui non è possibile il riconoscimento, delibera
con una sentenza all’esito di un procedimento in camera di consiglio ex articolo 127
c.p.p. che riconosce o meno la sentenza straniera. Questa sentenza della corte di
appello potrà essere impugnata con ricorso in cassazione da parte del soggetto
interessato e del procuratore generale. La sentenza di riconoscimento enuncia gli
effetti che seguiranno al riconoscimento e la condanna dovrà essere eseguita in
Italia. Si tende comunque a eseguire la pena nel luogo dove il soggetto ha i propri
affetti, il proprio centro di interessi dando pertanto rilievo a elementi ulteriori rispetto
alla residenza per far sì che meglio il soggetto possa essere meglio inserito
scontando la sua pene, tuttavia in questo caso si considera solo l’elemento della
residenza, senza tener conto invece di altri aspetti. Tra i criteri per determinare la
pena quello principale prevede di non poter comminare una pena maggiore a
quella originaria e in secondo luogo potrà essere disposta una sospensione
condizionale se ne ricorrono i presupposti. Anche la pena pecuniaria dovrà essere
adeguata.
Il paese straniero potrebbe anche chiedere un’estradizione esecutiva perché il
soggetto sconti la pena nel paese richiedente, è una valutazione fra varie
alternative. 27 aprile 2016
Alla sentenza straniera possono essere dati particolari effetti con la sentenza di
riconoscimento:
Effetti penali (articolo 12 c.p.) = (a) per stabilire la recidiva o un altro effetto
penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità
nel reato o la tendenza a delinquere, il soggetto italiano che subisce una
condanna all’estero e la sentenza è riconosciuta in Italia non è più
considerato incensurato, ma si dovrà tener conto della sentenza. (b) per
applicare un pena accessoria che, secondo la legge italiana, consegue alla
condanna, risponde a un’esigenza di parità di trattamento. (c) per applicare
misure di sicurezza personali a cui, secondo la legge italiana, deve essere
sottoposta la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello
stato. Nel caso in cui con il Paese in cui è pronunciata la sentenza non c’è un
trattato di estradizione, per il procedimento di riconoscimento è condizione
necessaria la richiesta del ministro. Nei casi in cui invece con il paese ci sia un
trattato di estradizione non è necessaria la richiesta del ministro, ma anche
quella dell’autorità giudiziaria. Il procuratore generale alla corte di appello
deve indicare a quali effetti chiede il riconoscimento della sentenza straniera.
Rispetto alla sentenza che riconosce e rispetto a quella che non riconosce
effetto alla sentenza è possibile ricorrere in cassazione, legittimati sono il
procuratore generale e l’interessato.
Effetti civili (articolo 12 comma 1 numero 4 c.p.) = la sentenza straniera
contiene una condanna oltre che sulla responsabilità dell’imputato, sulla
pretesa civilistica avanzata nel paese straniero. Dare efficacia nella parte in
cui il giudice straniero si è pronunciato sul risarcimento o altri effetti civili. È un
condanna generica nel senso che il giudice penale può pronunciarsi in modo
generico sull’an e non sul quantum, spetterà al giudice del riconoscimento
quantificare. Se il riconoscimento è volto a ottenere gli effetti civili si prescinde
dalla richiesta del ministro, allora la richiesta di riconoscimento è presentato
da colui che ha interessa a far valere in giudizio le disposizioni penali di una
sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno.
Esecuzione degli effetti civili = competente è la corte di appello del distretto
nel quale le disposizioni civili della sentenza straniera devono essere fatte
valere.
Esecuzione della sentenza nello stato o altri effetti derivanti da accordi
internazionali = il ministro della giustizia se ritiene che a norma di un accordo
internazionale deve avere esecuzione nello stato una sentenza penale
pronunciata all’estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri
effetti nello stato ne richiede il riconoscimento. Deve sempre avvenire la
trasmissione al procuratore generale da parte del ministro di tutta quanta la
documentazione. La pena eseguita in Italia dovrà essere eseguita secondo
le regole del nostro ordinamento, si dovrà procedere ad adattare la
condanna. Il codice fissa i criteri: convertire la pena straniera in una di quelle
previste dal nostro ordinamento per il medesimo fatto, pena di stessa natura,
se non è stata stabilità la quantità dal giudice straniero si dovranno seguire gli
articolo 133, 133bis, 133ter c.p.p., in nessun caso la pena così determinata
potrà essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello stato
straniero è stata applicata la liberazione sotto condizione, questa è
equiparata alla nostra libertà condizionale e si attiva il magistrato di
sorveglianza perché disponga le necessarie prescrizioni.
Misure coercitive: su richiesta del procuratore generale la corte di appello può
pronunciarsi sulla misura coercitiva nei confronti del condannato con sentenza
straniera per cui si è chiesto il riconoscimento, quello che si vuole evitare è che il
soggetto si allontani prima dell’esecuzione. La misure coercitive limitative della
libertà valgono come pre-sofferto. La ratio è quella di trattenere in vinculis il
soggetto prima che si concluda il procedimento di riconoscimento, se ricorrono le
solite esigenze cautelari. La misura è revocata se la corte di appello non procede
al riconoscimento entro sei mesi dall’inizio dell’esecuzione, oppure trascorsi dieci
mesi se c’è ricorso in cassazione. Se invece si tratta del riconoscimento di una
sentenza straniera di confisca, il sequestro può essere prodromico poiché permette
di far sì che il bene sia presente nel momento in cui la sentenza sarà riconosciuta.
Le regole del sequestro ai fini di confisca sono mutuate dal sequestro preventivo
disciplinato nel codice di procedura. Le regole sull’esecuzione sono quelle italiane.