Capitolo 5: L'opera cineaudiovisiva fra opera di ingegno e prodotto industriale
Definizione di opera cineaudiovisiva
Opera cineaudiovisiva o cinematografica: creazione intellettuale in cui si realizza una successione di immagini, ottenute con processo analogico o digitale, per creare la sensazione del movimento dinamico.
Opera cineaudiovisiva ≠ Film - Opera cineaudiovisiva: racchiude un processo creativo complesso, idea nel senso artistico; - Film: individua una singola tipologia di produzione → filmica e pertanto riconducibile all’attività industriale.
L’opera cinematografica ha duplice valenza: prodotto artistico e prodotto economico; appartiene sia alla categoria dei beni culturali sia a quella dell’industria culturale; è un’opera unica ed autentica e concepita per essere riprodotta.
L’opera cinematografica ha da sempre mostrato il suo predominante carattere di manifestazione artistica infatti il suo scopo ultimo è essere messa alla luce: comma 6 art. 2 della LdA che fa presumere che l’opera cinematografica sia un lavoro intellettuale rientrante dell’opera di ingegno.
Struttura imprenditoriale dell'opera cineaudiovisiva
L’opera cineaudiovisiva necessita di una struttura imprenditoriale composta da una pluralità di settori:
- Industrie tecniche (pellicola, macchine da ripresa, teatri di posa)
- La produzione (mezzi finanziari e coordinazione dei mezzi tecnici e dei contributi artistici)
- La distribuzione (collocazione nelle sale cinematografiche - L’introduzione di tecnologie digitali alternative alla proiezione nelle sale cinematografiche ha consentito di allungare il ciclo di vita economico del prodotto, nonché a creare nuovi canali di distribuzione quali pay TV, home video, streaming ecc.)
- Fase di creazione (ricerca dell’idea, commissione del soggetto, sceneggiature, musiche, acquisizione dei diritti di utilizzazione di opere già esistenti)
Dunque abbiamo: Creazione, Produzione, Distribuzione, Esercizio.
Tutela del diritto d'autore nell'opera cineaudiovisiva
Le opere complesse possono essere divise in 4 filoni diversi:
- Opere creative semplici → autore unico
- Opere in collaborazione → opere predisposte da più autori dove il contributo dei singoli non è specificatamente identificabile
- Opere composte → l’autore resta titolare del proprio singolo contributo assieme agli altri autori dell’opera nel suo insieme
- Opere collettive → formate da contributi autonomi di singoli autori che vengono inseriti in un medesimo lavoro di ingegno, organizzato e diretto da un unico soggetto
- Opere di collaborazione composta
L’opera cineaudiovisiva si realizza mediante l’intervento creativo di una pluralità di soggetti posti su un piano di parità; in particolare, l’art. 44 stabilisce che si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, della sceneggiatura, della musica ed il direttore artistico.
Autori dell'opera cineaudiovisiva
L’opera cinematografica si compone di 5 tipologie d’autore:
- Colui che ha realizzato il soggetto
- La sceneggiatura
- La musica
- Regista
- DOP (Direttore della fotografia) (+ disegnatore per i cartoni animati)
Inoltre, vanno menzionati i contributi creativi del fotografo, costumista, scenografo ecc.
Diritto d'autore nei vari paesi
Paesi anglosassoni, Giappone, Bulgaria, Turchia: produzione cineaudiovisiva considerata come un prodotto quindi il diritto d’autore è riconosciuto ad un singolo soggetto che può essere il produttore o il regista.
Italia, Germania, Norvegia, Spagna: opera cinematografica considerata come un contributo di pluralità di elementi industriali e organizzativi e quindi bisognoso di pluralità di contributi.
Esercizio di utilizzazione economica
Spettante al produttore (art. 46 LdA) che però non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni e traduzioni senza il consenso degli autori (art. 44 LdA); nel caso volesse apportare trasformazioni senza il consenso degli autori → art. 47 risolve con un collegio di tecnici nominato dal ministero per i beni e le attività culturali.
Comma 3, art. 46: gli autori di musiche e colonne sonore percepiscono un compenso separato direttamente da coloro che proiettano pubblicamente le opere.
L’ultimo comma si preoccupa di prevedere in favore dello sceneggiatore, direttore artistico, autore del soggetto, una forma di compenso percentuale sulle proiezioni.
Riutilizzazione dell'opera
Le problematiche della riutilizzazione dell’opera nei canali via cavo etere, cavo e via satellite, sono disciplinate dall’art. 46 bis che predispone delle forme di equo compenso per la riutilizzazione dell’opera.
Diritti degli autori
Art. 48 (LdA): gli autori hanno il diritto che i loro nomi, le loro qualifiche professionali ed il loro specifico contributo nell’opera siano menzionati nella proiezione.
Art. 49 (LdA): introduce la possibilità in favore degli autori della parte letteraria e musicale, di riprodurre o utilizzare separatamente il loro contributo senza produrre una seconda opera cineaudiovisiva concorrente.
Art. 50 (LdA): opera come clausola di salvaguardia per gli autori, venendo a risolvere l’ipotesi in cui la produzione venga protratta ingiustificatamente per anni ovvero non venga mai immessa nel circuito della diffusione a discapito della parte letteraria e musicale che non potrebbe utilizzare il proprio contributo poiché impegnata in un’opera mai compiuta → la disposizione prevede che l’opera debba essere portata a compimento entro tre anni dalla consegna della parte letteraria o musicale altrimenti gli autori di dette parti avranno il diritto di disporre liberamente dell’opera stessa (art. 50 LdA).
Disciplina della fase creativa dell'opera cineaudiovisiva
Il processo creativo è il frutto di una successione di processi diversi: preparazione, incubazione, illuminazione e verifica.
L’attività cinematografica può basarsi su idee nuove realizzate appositamente per la produzione o sulla trasposizione di altre opere già esistenti mediante un adattamento e una rielaborazione delle stesse.
Opera tratta da un romanzo: necessita del consenso del titolare dei rispettivi diritti, pertanto il produttore prima di fare tutto deve acquisire i diritti del titolare dei diritti dell’opera letteraria. Sarà quindi necessaria la stipula di un contratto di cessione o concessione di diritti con l’autore dell’opera da trasporre; occorre chiarire se l’autore del testo letterario adattato per la produzione cinematografica sia da considerarsi coautore del soggetto dell’opera cineaudiovisiva oppure no.
Diritti di coautori e pubblicazione
Art. 10 comma 1 e 3: “se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto d’autore appartiene in comune a tutti i coautori” e “..l’opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l’accordo di tutti i coautori”.
Programmi di intrattenimento
I programmi di intrattenimento possono essere distinti in due aree:
- Programmi di ripresa audiovisiva di rappresentazione artistico-recitativa realizzati direttamente in uno studio tv o simili. L’attività del regista si sostanzia nelle operazioni di gestione delle riprese e scelta delle inquadrature, non comporta un contributo creativo ma tecnico-funzionale.
- Spettacoli nati dalla trasposizione, adattamento e rielaborazione per la funzione audiovisiva di un’opera d’ingegno. Attività di ingegno del regista, che ha lavorato all’adattamento e alla trasposizione di quanto strutturato dall’autore dei testi.
Pagamento
- Se l’autore non è iscritto alla SIAE, né contemporaneamente l’emittente abbia sottoscritto con la SIAE un accordo per la determinazione dei compensi dovuti, si considera un contratto ordinario di commissione d’opera dell’ingegno e pagato direttamente dal committente in favore dell’autore.
- Se entrambe le condizioni sono soddisfatte l’autore depositerà i testi creati presso una sezione apposita della SIAE e questo farà da intermediario con l’emittente interessata.
Questo può generare 3 ipotesi:
- L’organismo di emissione non versa alcun compenso all’autore che percepisce dall’ente intermediario quanto maturato in conseguenza dalla radio o telediffusione del programma.
- L’organismo di emissione versa all’autore una percentuale pari al 10% dei compensi che maturerà in conseguenza.
- L’organismo di emissione anticipa all’autore l’intero compenso che verrà a quest’ultimo accreditato dalla SIAE in conseguenza.
Diritti d'autore e produzione
Art. 21 (LdA): consente a un autore anonimo o sotto pseudonimo di chiedere il riconoscimento della propria qualifica di autore in giudizio.
Art. 20 (LdA): attribuisce facoltà all’autore di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione ed ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo nome o alla sua reputazione.
Resta in capo all’emittente il diritto di interrompere la proiezione di un programma in più puntate laddove ci sia un mancato gradimento da parte del pubblico → espungere dal palinsesto il programma.
Format
Format: terminologia di derivazione anglosassone e trae ispirazione dal mondo informatico, esprime il significato di “lo stile, il progetto e l’adattamento di un programma televisivo”.
Due tipi di format:
- Paper format: descrizione dettagliata e scritta che contiene le info generali sul programma; viene presentato al momento della vendita per mostrare all’acquirente il prodotto.
- TV format: documento nel quale vengono riassunti i concetti fondamentali dell’intero programma (luci, suoni, scenografie ecc.).
Utilizzo di strumenti per la creazione dell'opera cineaudiovisiva
Cosa disciplina l’utilizzo di questi strumenti per la creazione dell’opera cineaudiovisiva? Il contratto.
Il contratto viene stipulato tra autore ed emittente tv; dovranno essere indicati il titolo del format nonché le generalità dell’autore; generalmente viene allegata una scheda tecnica che individua le caratteristiche essenziali e caratterizzanti del programma. Il negozio deve contenere indicazioni specifiche per stabilire:
- Numero di puntate
- Indicazione geografica dell’area in cui avverrà la diffusione
- Modalità tecniche di propagazione
- Modalità tecniche per la ricezione del segnale da parte degli spettatori
Spesso accade il manifestarsi della necessità di un adattamento del format alle esigenze dell’emittente, pertanto oltre al diritto di utilizzazione gli va concesso anche il diritto di effettuare le modifiche e gli adattamenti necessari.
Quanto alla pattuizione del compenso, essa deve tener conto sia del numero di puntate che dell’eventualità che l’auditel o le esigenze di programmazione portino alla soppressione del programma. Quindi vi è la definizione contrattuale di un minimo garantito in favore dell’autore, anche laddove il programma non fosse realizzato.
Affinché possa realizzarsi l’opera cineaudiovisiva l’autore deve trovare un accordo col produttore o con l’emittente e deve cedere il diritto di elaborare, ampliare ed adattare alle esigenze cinematografiche il soggetto da lui redatto. In questo modo potrà diventare sceneggiatura.
Lo stesso deve farsi per lo sceneggiatore, che una volta elaborato il testo dell’autore del soggetto, dovrà consentire al regista di operare quanto necessario per la realizzazione dell’opera. Il tutto con riferimento ai diritti di utilizzazione economica previsti dagli art. 12, 15, 18 e 61 LdA.
Diritti di utilizzazione economica
Art. 12: diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato.
Art. 15: diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico un’opera.
Art. 18: contempla il diritto di traduzione dell’opera in altre lingue o dialetti.
Art. 61: riconosce all’autore:
- Di adattare e registrare l’opera su qualunque supporto di riproduzione;
- Di riprodurre, distribuire, noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell’opera così adattata e registrata;
- Di eseguire pubblicamente e di comunicare l’opera al pubblico mediante l’impiego di qualunque supporto.
Produzione cineaudiovisiva
Risulta consuetudine che il produttore, ovvero l’emittente tv che intenda effettuare una produzione si faccia cedere i diritti per la realizzazione di sequel, presequel, spin-off e remake.
La realizzazione delle colonne sonore è posta in essere da un’impresa specializzata, incaricata dal produttore. Sarà dunque, quest’ultima a dare l’incarico di comporre l’opera musicale al singolo artista. L’opera musicale è proprio l’unico contributo geneticamente autonomo e facilmente separabile.
La produzione cineaudiovisiva necessita sin da subito di ingenti investimenti, i tempi di realizzazione del prodotto sono piuttosto lunghi e questo comporta l’esigenza di una pianificazione.
Il decreto ministeriale del 5 febbraio 2015 ha puntualizzato le modalità applicative per l’estensione ai produttori indipendenti dell’attribuzione del credito di imposta per le attività cinematografiche.
Art. 7: viene previsto che i produttori indipendenti devono detenere i diritti relativi alle opere audiovisive sulle quali sono richiesti i benefici come previsto all’art. 8; la titolarità dei diritti.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.