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L'OGGETTO
la nozione di oggetto della dichiarazione di volontà può essere assunta in una accezione
materialistica: cose alle quali si riferisce la dichiarazione di volontà. Ma oggetto del negozio
giuridico non è tanto la cosa intesa nella sua materialità, ma le differenti utilizzazioni della cosa
programmate dalle parti. L'oggetto della dichiarazione di volontà viene a determinarsi in relazione
all'interesse dell'autore: l'interesse di conseguire un certo tipo di utilizzazione di un bene.
Ai sensi dell'art. 1325 tutti i contratti devono avere un oggetto. Se si considera oggetto dell'atto
negoziale una cosa nella sua materialità si avrebbero una molteplicità di atti, di grandissima
diffusione, senza oggetto. La nozione dell'oggetto della dichiarazione di volontà negoziale viene
progressivamente a coincidere con la prestazione programmata, ed in questa prospettiva emerge che
l'oggetto rappresenta un certo modo di essere della stessa dichiarazione di volontà negoziale. La
legge attribuisce delle qualificazione all'oggetto: possibile, lecito, determinato, determinabile.
Queste qualificazioni non sono proprie della cosa che, nella sua inerte materialità, non può essere
possibile, lecita e determinabile. Lo è invece la prestazione.
RAPPORTI CAUSA E OGGETTO: causa e oggetto sono entrambi requisiti della dichiarazione di
volontà negoziale. La causa è il luogo nel quale si opera il controllo della dichiarazione di volontà
negoziale nei suoi rapporti on l'ordine giuridico e ai suoi valori peculiari. L'oggetto è i luogo nel
quale si opera il controllo della dichiarazione di volontà negoziale nei suoi rapporti con la realtà, il
controllo circa l'effettiva realizzabilità della volontà negoziale dichiarata (fattibilità). Se si leggono
di seguito i caratteri della dichiarazione:
1. conformità a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume
2. esistenza di una ragione riconosciuta dalla legge come idonea a giustificare l'atto di
attribuzione
3. possibilità
4. liceità
5. determinatezza o determinabilità
la duplicazione del controllo di liceità ha una ragione storica, derivante della configurazione
originaria dell'oggetto come “cosa”. Tra le cose esistono infatti quelle extra commercium, e in
questa prospettazione è possibile sostenere che la cosa debba essere lecita, e cioè, commerciabile.
Una simile prospettazione non può essere generalizzata e deriva dall'assunzione del modello della
vendita come modello esclusivo dell'attività negoziale. Ma anche in questo caso la nullità del
contratto deriva dal tipo di programmazione negoziale inerente un determinato bene. L'illiceità è
della programmazione negoziale e non della cosa. → tutte le ipotesi di illiceità dell'oggetto hanno
scarso rilievo autonomo, potendo essere qualificato anche come ipotesi di illiceità della causa.
POSSIBILITA': connotato generale, essenziale della stessa volontà. Volontà è volizione del
concreto, del possibile, che può tradursi in azione. Tutte le dichiarazioni di volontà devono essere
vere e proprie dichiarazioni di volontà caratterizzate dalla concretezza o serietà di esse. Se difetta
questo essenziale modo di essere non è impossibile l'oggetto della volontà negoziale, ma difetta la
stessa volontà. Ma la nozione di possibilità dell'oggetto allude alla prospettazione di una
programmazione di interessi che, in concreto, può o meno essere realizzata e può essere possibile o
impossibile.
*occorre distinguere fra l'impossibilità dell'oggetto che dà luogo alla nullità dell'atto negoziale e
l'impossibilità della prestazione verificatasi successivamente al compimento dell'atto che dà luogo
alla risoluzione del vincolo.
Bisogna abbandonare la concezione tradizionale che collega il concetto di possibilità alla astratta
possibilità di attuazione dell'interesse: la visione moderna tende a condizionare l'operatività della
programmazione negoziale alla verifica circa la concreta fattibilità della operazione economica
programmata.
DETERMINATEZZA E DETERMINABILITA': la legge vuole che i vincoli negoziali si riferiscono
all'attuazione di un nucleo di interessi specifico; e ciò anche perché la assoluta indeterminatezza
può essere fonte di liti e può comportare la restrizione della libertà delle parti. L'oggetto può essere
determinato dalle parti al momento del compimento dell'atto o in un momento successivo. La legge