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L'OGGETTO

la nozione di oggetto della dichiarazione di volontà può essere assunta in una accezione

materialistica: cose alle quali si riferisce la dichiarazione di volontà. Ma oggetto del negozio

giuridico non è tanto la cosa intesa nella sua materialità, ma le differenti utilizzazioni della cosa

programmate dalle parti. L'oggetto della dichiarazione di volontà viene a determinarsi in relazione

all'interesse dell'autore: l'interesse di conseguire un certo tipo di utilizzazione di un bene.

Ai sensi dell'art. 1325 tutti i contratti devono avere un oggetto. Se si considera oggetto dell'atto

negoziale una cosa nella sua materialità si avrebbero una molteplicità di atti, di grandissima

diffusione, senza oggetto. La nozione dell'oggetto della dichiarazione di volontà negoziale viene

progressivamente a coincidere con la prestazione programmata, ed in questa prospettiva emerge che

l'oggetto rappresenta un certo modo di essere della stessa dichiarazione di volontà negoziale. La

legge attribuisce delle qualificazione all'oggetto: possibile, lecito, determinato, determinabile.

Queste qualificazioni non sono proprie della cosa che, nella sua inerte materialità, non può essere

possibile, lecita e determinabile. Lo è invece la prestazione.

RAPPORTI CAUSA E OGGETTO: causa e oggetto sono entrambi requisiti della dichiarazione di

volontà negoziale. La causa è il luogo nel quale si opera il controllo della dichiarazione di volontà

negoziale nei suoi rapporti on l'ordine giuridico e ai suoi valori peculiari. L'oggetto è i luogo nel

quale si opera il controllo della dichiarazione di volontà negoziale nei suoi rapporti con la realtà, il

controllo circa l'effettiva realizzabilità della volontà negoziale dichiarata (fattibilità). Se si leggono

di seguito i caratteri della dichiarazione:

1. conformità a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume

2. esistenza di una ragione riconosciuta dalla legge come idonea a giustificare l'atto di

attribuzione

3. possibilità

4. liceità

5. determinatezza o determinabilità

la duplicazione del controllo di liceità ha una ragione storica, derivante della configurazione

originaria dell'oggetto come “cosa”. Tra le cose esistono infatti quelle extra commercium, e in

questa prospettazione è possibile sostenere che la cosa debba essere lecita, e cioè, commerciabile.

Una simile prospettazione non può essere generalizzata e deriva dall'assunzione del modello della

vendita come modello esclusivo dell'attività negoziale. Ma anche in questo caso la nullità del

contratto deriva dal tipo di programmazione negoziale inerente un determinato bene. L'illiceità è

della programmazione negoziale e non della cosa. → tutte le ipotesi di illiceità dell'oggetto hanno

scarso rilievo autonomo, potendo essere qualificato anche come ipotesi di illiceità della causa.

POSSIBILITA': connotato generale, essenziale della stessa volontà. Volontà è volizione del

concreto, del possibile, che può tradursi in azione. Tutte le dichiarazioni di volontà devono essere

vere e proprie dichiarazioni di volontà caratterizzate dalla concretezza o serietà di esse. Se difetta

questo essenziale modo di essere non è impossibile l'oggetto della volontà negoziale, ma difetta la

stessa volontà. Ma la nozione di possibilità dell'oggetto allude alla prospettazione di una

programmazione di interessi che, in concreto, può o meno essere realizzata e può essere possibile o

impossibile.

*occorre distinguere fra l'impossibilità dell'oggetto che dà luogo alla nullità dell'atto negoziale e

l'impossibilità della prestazione verificatasi successivamente al compimento dell'atto che dà luogo

alla risoluzione del vincolo.

Bisogna abbandonare la concezione tradizionale che collega il concetto di possibilità alla astratta

possibilità di attuazione dell'interesse: la visione moderna tende a condizionare l'operatività della

programmazione negoziale alla verifica circa la concreta fattibilità della operazione economica

programmata.

DETERMINATEZZA E DETERMINABILITA': la legge vuole che i vincoli negoziali si riferiscono

all'attuazione di un nucleo di interessi specifico; e ciò anche perché la assoluta indeterminatezza

può essere fonte di liti e può comportare la restrizione della libertà delle parti. L'oggetto può essere

determinato dalle parti al momento del compimento dell'atto o in un momento successivo. La legge

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Publisher
A.A. 2015-2016
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silcaccia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Lener Giorgio.