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RAPPRESENTANZA:
di regola l'attività negoziale è compiuta personalmente dal soggetto interessato e ,cioè, dal soggetto
che intende, attraverso l'atto negoziale, regolare i propri interessi. Si parla, in proposito, di
legittimazione (ordinaria) al compimento del negozio, per indicare la posizione di competenza
riconosciuta dalla legge a ciascun soggetto nei riguardi di un nucleo di interessi suo proprio. Tale
principio non esclude che l'attività negoziale possa essere compiuta, piuttosto che personalmente dal
soggetto interessato, da una persona diversa, che agisce in vece di lui. Fenomeno della
rappresentanza: potere, conferito a un soggetto (rappresentate) di compiere atti giuridici che
producano le loro conseguenze nei confronti di un altro soggetto ( rappresentato). Il potere di
rappresentanza può essere conferito dall'interessato → rappresentanza volontaria, o dalla legge →
rappresentanza legale.
R appresentanza volontaria : l'atto mediante il quale il soggetto interessato conferisce ad altri il
potere di rappresentanza è chiamata procura, disciplinato negli artt. 1387 e ss.,. la procura è più
precisamente un atto negoziale unilaterale diretto s tutti coloro i quali possono venire in contatto
con il rappresentante attraverso il quale il rappresentato attribuisce al rappresentante il potere di
agire in nome e nell'interesse del rappresentato. Non consiste in un accordo fra il rappresentante e il
rappresentato che, qualora intervenga, dà vita ad un contratto. Il rappresentante deve comportarsi in
modo da curare l'interesse del rappresentato. Il conflitto d'interessi tra rappresentante e
rappresentato, e il contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, comporta l'invalidità. Se
un soggetto ha agito senza poteri o eccedendo i limiti della procura (falsus procurator), il contratto
concluso non potrà produrre effetti né per il falso rappresentato né per il falsus procurator. Lo
pseudo-rappresentato può sanare l'atto mediante una rettifica, la quale opera come una procura a
posteriori. In assenza di ratifica, però, il falsus procurator sarà responsabile verso il terzo. La
procura apparente, allorquando l'apparente rappresentato abbia ingenerato nel terzo, mediante un
comportamento colpevole, la ragionevole convinzione della sussistenza di un reale rapporto di
rappresentanza, gli effetti degli atti del rapp.ante Apparente si producono nel patrimonio del
rappresentato apparente. Occorre distinguere il rapp.ante dal nuncio.
→ Diretta: un soggetto ha potere di agire in nome e per conto di un altro; gli atti compiuti
producono direttamente i loro effetti nella sfera giuridica del rappresentato.
→ Indiretta: un soggetto agisce in nome proprio, ma nell'interesse di un altro soggetto. L'atto
compiuto produce i suoi effetti unicamente nella sfera giuridica del soggetto che lo compie
(rapp.ante indiretto) e non in capo all'interessato. Affinché quest'ultimo diventi titolare del rapporto
originato dall'atto compiuto dal rappresentante indiretto (atto di ritrasferimento). Si è comunque al
di fuori del fenomeno della rappresentanza vera e propria.
Rappresentanza l egale : in alcuni casi, la legge reputa che, ricorrendo alcune situazioni o
sussistendo alcuni rapporti, occorre attribuire ad un soggetto il potere di agire nell'interesse di un
altro soggetto ( genitori per i figli minori). In altri casi il potere di rappresentanza è conferito
attraverso un provvedimento giudiziale in ipotesi previste dalla legge (tutore minore o interdetto).
L'esercizio del potere rappresentativo non è posto sotto il controllo dell'interessato, ma si svolge
secondo specifiche norme, e talvolta sotto il controllo del giudice, volte a tutela dell'interesse del
rappresentato. La revoca del potere rappresentativo è correlata alla violazione dei doveri gravanti
sul rappresentante ed è disposta dal tribunale per i minorenni e dal giudice tutelare.
CAUSA: la selezione delle dichiarazioni di volontà avviene attraverso un controllo delle stesse
dichiarazioni di volontà. Questo controllo selettivo delle dichiarazioni di volontà viene attuato
mediante lo strumento della causa. Hanno causa illecita quelle dichiarazioni di volontà che si
dirigono a conseguire scopi o risultati contrari a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon
costume. Esse sono nulle, rimandano sul piano del fatto e non sollecitano alcuna risposta da parte
dell'ordine giuridico. Le considerazioni svolte dimostrano che un requisito di quel dato naturalistico
costituito dalla dichiarazione di volontà negoziale. Requisito o carattere costituito dal non essere
contraria a norme giuridiche imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, oppure deve essere
diretta a perseguire un interesse meritevole di tutela secondo i valori propri dell'ordinamento
giuridico. In questa prima accezione del termine causa si è sul piano del fatto e cioè dei requisiti.
Nello stesso tempo, emerge che la causa rappresenta uno strumento di valutazione operata
dall'ordine giuridico. L'ambivalenza del termine causa, che viene usato per indicare certi requisiti
del fatto, oppure certe valutazioni dei requisiti del fatto operate dall'orine giuridico ai fini della
produzione dell'efficacia normativa da parte delle dichiarazioni di volontà negoziali. → tematica
della liceità o illiceità della causa.
Poiché ogni dichiarazione di volontà, in quanto produttiva di una norma, comporta una restrizione o
una limitazione della libertà del soggetto stesso, l'ordine giuridico vuole che l'effetto di
autovincolamento si produca soltanto in presenza di ragioni socialmente apprezzabili, indicate come
“causa” della dichiarazione di volontà negoziale. Ogni dichiarazione di volontà negoziale comporta
un'attribuzione e cioè una attuale o potenziale circolazione di ricchezza tra soggetti; occorre che la
dichiarazione di volontà negoziale abbia una sua causa che giustifica l'attribuzione operata. Il
problema della giustificazione dell'attribuzione non si pone soltanto rispetto all'attribuzione operata
con obbligazioni, ma anche rispetto ad attribuzioni operate con lo strumento dell'efficacia reale. La
problematica della causa intesa come “momento” giustificativo della attribuzione diventa propria
specificatamente degli atti negoziali e soltanto impropriamente può parlarsi di causa delle
obbligazioni.
Quando la dichiarazione di volontà negoziale non ha una sua ragione giustificatrice, si dice che essa
è mancante di causa: si è al di fuori del piano della illiceità, e ci si trova, piuttosto, sul piano della
mancanza di ragioni giustificatrici della programmazione negoziale dei soggetti. Se la causa viene
intesa come giustificazione dell'atto di attribuzione si è al di fuori dell'alternativa liceità-illiceità e si
entra sul piano della ricerca dell'esistenza di una delle ragioni che l'ordinamento considera idonee a
giustificare l'atto di attribuzione. Le due ipotesi vengono accomunate dalla legge sotto il profilo
della nullità dell'atto.
La “causa” è un requisito della dichiarazione di volontà negoziale consistente in ciò che la
dichiarazione di volontà viene emessa per una certa ragione giustificatrice; con il termine “causa”
vengono indicate le ragioni giustificatrici secondo le quali viene operata la selezione e il
controllo delle dichiarazioni di volontà al fine di ricollegare ad esse gli effetti giuridici.
Il nostro sistema prestabilisce schemi legali che costituiscono modelli di causa dell'atto di
attribuzione – negozi tipici – e nello stesso tempo riconosce all'autonomia privata la possibilità di
creare nuovi modelli negoziali – negozi atipici – che prevedano cause giustificatrici dell'atto di
attribuzione diverse da quelle tipiche. Quali sono le cause giustificatrici della dichiarazione di
volontà negoziale e dell'attribuzione che il soggetto intende operare → Art. 1322 comma2: l'atto
negoziale ha una giustificazione quando è diretto a perseguire interessi meritevoli di tutela. La
predisposizione di negozi tipici costituisce una specificazione del precetto generale, nel senso che la
legge ammette come causa dell'atto di attribuzione la ragione giustificatrice che è alla base del
modello negoziale tipico. I negozi tipici costituiscono, sotto il particolare profilo considerato,
giudizi di meritevolezza precostituiti, modelli che giustificano l'atto di attribuzione. Questi modelli
possono essere costruiti per analogia.
Qualificazione dell'attività negoziale: esigenza di qualificazione delle dichiarazioni di volontà
negoziali. La legge opera un procedimento riduttivo: considera tutte le situazioni in una loro
dimensione sociale tipica, sfrondate dalle variabili determinazioni dell'interesse dell'agente. Tutte le
situazioni presentano un carattere costante e comune, che può essere definito essenziale, costituito
dalla volontà di scambiare una cosa contro un prezzo. La distinzione o separazione tra le
determinazioni di volontà essenziali e determinazioni di volontà accessorie o accidentali, viene
operata mediante il concetto di causa. L'enucleazione di questa direzione essenziale di una concreta
dichiarazione di volontà negoziale consente la qualificazione di essa. L'interprete procede alla
qualificazione della dichiarazione di volontà negoziale. Ma a cosa serve questo procedimento di
qualificazione consistente nell'identificazione della causa della dichiarazione di volontà negoziale.
Strettamente funzionale all'identificazione della disciplina applicabile. La qualificazione è
strumentale al procedimenti di sussunzione e, cioè, di riconduzione della situazione concreta ad una
previsione astratta della legge. Il termine causa designa il nucleo essenziale o caratterizzante della
dichiarazione di volontà negoziale; e, nello stesso tempo, designa il nucleo essenziale e
caratterizzante di un modello negoziale predisposto dalla legge.
Questa distinzione fra nucleo essenziale e determinazioni accessorie non è propria solo delle
dichiarazioni di volontà, a è propria anche degli schemi negoziali tipici. Un ulteriore ed importante
aspetto della distinzione tra nucleo essenziale (causa) della dichiarazione di volontà negoziale. E
determinazioni accessorie di essa, attiene alla contrapposizione tra causa e motivo. Mentre la causa
è requisito essenziale della dichiarazione di volontà negoziale che non produce conseguenze
giuridiche a meno che non influisca sul contenuto negoziale. La causa non è qualcosa di diverso dal
motivo perché