Dichiarazione di volontà
La volontà è ciò che si forma nella psiche del soggetto; la dichiarazione è ciò che viene manifestato all'esterno, in una certa forma. La dichiarazione è la volontà manifestata: ciò che viene percepito dai terzi relativamente ai processi decisionali del soggetto.
Contrapposizione tra volontà e dichiarazione
L'effetto negoziale deve essere commisurato alla volontà esplicitata nella dichiarazione o non, piuttosto, alla effettiva volontà interna? Ciò che conta, ai fini della produzione di efficacia normativa, è la volontà come risulta desumibile dalla dichiarazione. Valore assolutamente preminente all'affidamento dei terzi: i soggetti, in presenza di certe dichiarazioni o di certi comportamenti, fidano sull'esistenza di una corrispondente volontà del soggetto agente; e questo affidamento viene tutelato dalla legge indipendentemente dall'esistenza di un'effettiva volontà.
Se non vi è volontà, non vi è negozio giuridico perché manca ciò che nell'art. 1325 viene indicato come accordo delle parti. In realtà, ciò che conta non è cosa sia la volontà, ma cosa, in un particolare contesto, viene inteso dalla legge come volontà. L'atto volontario viene inteso come la sintesi di quattro elementi:
- La rappresentazione dell'atto da compiere;
- La deliberazione intorno ai mezzi da utilizzare in vista dello scopo;
- La decisione per cui quell'atto è scelto tra gli altri;
- L'esecuzione dell'azione.
Ciò che viene in evidenza non è la volontà pura e semplice, ma la volontà dichiarata ai fini della produzione di un effetto normativo, quindi la volontà diretta a estrinsecarsi con una dichiarazione. Connessione tra l'insieme delle conoscenze proprie del soggetto e l'atto decisionale di volontà. La volizione nasce non già nel vuoto, ma sempre in una situazione determinata. Quando si parla di dichiarazione di volontà si intende un'espressione psichica seria, rivolta al concreto, a un programma di azione realizzabile. La volizione dell'astratto non è vera volizione; è vera volizione quella che si rivolge al concreto. Le dichiarazioni di volontà giuridicamente rilevanti devono muoversi entro la generale categoria del possibile, una sfera di interessi che rientrano nella disponibilità e nella possibilità del soggetto.
È diversa la possibilità dell'oggetto del negozio giuridico e la possibilità della dichiarazione di volontà; quest'ultima, infatti, attiene alla stessa definizione di volontà e all'esigenza di distinguere la volontà vera e propria dalle forme ad essa simili, ma contrapposte (il vagheggiamento). Nella volontà in senso giuridico è ravvisabile un momento mentale che è l'anticipazione della condotta (dichiarazione) ed un momento operativo che è la sua esecuzione. La dichiarazione di volontà negoziale appare come una programmazione di comportamenti – negozi costitutivi di obbligazione – o come decisione di operare, in via immediata, su effetti giuridici già costituiti – negozi sull'effetto giuridico.
Dichiarazione
La dichiarazione è il fatto manifestativo della volontà del soggetto; può risultare da fatti di linguaggio, in via immediata, o da comportamenti materiali: dichiarazioni espresse o tacite. Talvolta la legge, in ipotesi determinate, attribuisce ad un certo comportamento una valenza significativa precisa, indipendente dalla ricerca dell'effettiva volontà del soggetto agente (comportamento concludente). Le dichiarazioni di volontà hanno effetto quando pervengono a conoscenza del destinatario – fa parziale eccezione il testamento che è documento non recettizio. Il “contesto” è una precisa condizione di significanza del fatto dichiarativo.
Divergenza volontà-dichiarazione
L'espressione dichiarazione di volontà reca in sé un'implicazione: che vi sia congruenza tra volontà e dichiarazione. Può darsi che alla dichiarazione non corrisponda alcun interno volere; oppure che la volontà del soggetto sia diversa da quella dichiarata. Possono essere raggruppate in una categoria, quella della divergenza tra volontà e dichiarazione, ma molto diverse sono le conseguenze che derivano dalla divergenza, cosicché la categoria è tutt'altro che unitaria, perché in certi casi la legge attribuisce rilievo a questa divergenza, in altri casi nega ad essa ogni rilievo.
- Mancanza di volontà: la volontà deve innanzitutto essere esistente. La dichiarazione può essere perfetta, ma il contesto rivela che alla dichiarazione non corrisponde l'interno volere diretto agli effetti giuridici dell'atto. Si tratta di dichiarazioni inesistenti come dichiarazioni negoziali.
- Violenza fisica: (nullità) la dichiarazione di volontà resa per violenza fisica si ha quando un soggetto è materialmente costretto ad emettere una certa dichiarazione. Quando vi è violenza fisica manca totalmente la volontà, e la dichiarazione sarà totalmente improduttiva di effetti giuridici – inesistenza atto negoziale.
- Riserva mentale: (irrilevanza) si ha quando un soggetto forma una sua volontà e la dichiara puntualmente; nello stesso tempo, però, mentalmente (in modo non percepibile all'esterno) ha una volontà diversa da quella dichiarata. Nel nostro sistema, la riserva mentale non ha alcun rilievo; il soggetto è vincolato dalla sua volontà dichiarata sulla quale si forma l'affidamento da parte di terzi.
- Errore ostativo: (annullabilità) ricorre quando vi è un errore che cade sulla dichiarazione di volontà la quale si è adeguatamente e liberamente formata. Ne consegue il potere di richiedere l'annullamento.
- Difetto di conoscenza: ipotesi di contratto stipulato tra un individuo e una grande impresa. Ciò conduce nella maggior parte dei casi alla predisposizione del documento contrattuale da parte del soggetto “più forte”, e tale documento viene di solito sottoscritto nella sua interezza dal contraente “debole” nonostante egli non sia del tutto consapevole della complessità del documento contrattuale, delle sue articolazioni, del suo contenuto. In questi casi, la dichiarazione è voluta, ma è voluta nei suoi effetti essenziali, mentre alle sue specifiche articolazioni si è prestato ossequio inconsapevolmente. Il legislatore comunitario ha intensificato la protezione giuridica del soggetto debole; la direttiva comunitaria ha prestabilito la protezione del consumatore considerando inefficaci le clausole predisposte dal soggetto forte in quanto presumibilmente non conosciute e, quindi, non negoziate dal consumatore. Alla base di questa tutela c'è l'assunzione della volontà umana come complesso di conoscenze sulle quali si forma il volere. La legge presume che la maggior quantità di conoscenze dell'articolazione del rapporto induce il professionista ad orientare il testo del contratto nel senso di un “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Il documento contrattuale è solo parzialmente voluto; la volontà non si estende, per mancanza di conoscenza, a tutte le articolazioni del documento e, quindi, la legge considera abusive o vessatorie le clausole che si presume non siano volute o negoziate dal soggetto più debole. Il contratto rimane valido per il resto.
- Simulazione: il soggetto, o più soggetti, dichiarano di volere un certo risultato, ma in realtà ne vogliono un altro o non vogliono alcun risultato. Questa ipotesi si muove nel campo della liceità, le dichiarazioni simulate non sono illecite o vietate. Il problema si pone in relazione all'efficacia e non alla nullità. La risposta dell'ordine giuridico è complessa e varia: esigenza di rispettare l'effettiva volontà delle parti e di tutelare l'affidamento di terzi su dichiarazioni. La simulazione risulta da un accordo – accordo simulatorio – tra le due parti del rapporto negoziale; è riscontrabile anche nei negozi unilaterali destinati ad una persona determinata, in quanto è possibile un accordo simulatorio tra il dichiarante e il destinatario della dichiarazione. Assoluta: quando i soggetti del rapporto non intendono concludere alcun atto negoziale; relativa: quando le parti hanno voluto concludere un atto negoziale diverso da quello apparentemente posto in essere.
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Requisiti dichiarazione di volontà pt2
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Requisiti software
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Documento dei Requisiti Sito Università