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RAPPRESENTANZA:

di regola l'attività negoziale è compiuta personalmente dal soggetto interessato e ,cioè, dal soggetto

che intende, attraverso l'atto negoziale, regolare i propri interessi. Si parla, in proposito, di

legittimazione (ordinaria) al compimento del negozio, per indicare la posizione di competenza

riconosciuta dalla legge a ciascun soggetto nei riguardi di un nucleo di interessi suo proprio. Tale

principio non esclude che l'attività negoziale possa essere compiuta, piuttosto che personalmente dal

soggetto interessato, da una persona diversa, che agisce in vece di lui. Fenomeno della

rappresentanza: potere, conferito a un soggetto (rappresentate) di compiere atti giuridici che

producano le loro conseguenze nei confronti di un altro soggetto ( rappresentato). Il potere di

rappresentanza può essere conferito dall'interessato → rappresentanza volontaria, o dalla legge →

rappresentanza legale.

R appresentanza volontaria : l'atto mediante il quale il soggetto interessato conferisce ad altri il

potere di rappresentanza è chiamata procura, disciplinato negli artt. 1387 e ss.,. la procura è più

precisamente un atto negoziale unilaterale diretto s tutti coloro i quali possono venire in contatto

con il rappresentante attraverso il quale il rappresentato attribuisce al rappresentante il potere di

agire in nome e nell'interesse del rappresentato. Non consiste in un accordo fra il rappresentante e il

rappresentato che, qualora intervenga, dà vita ad un contratto. Il rappresentante deve comportarsi in

modo da curare l'interesse del rappresentato. Il conflitto d'interessi tra rappresentante e

rappresentato, e il contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, comporta l'invalidità. Se

un soggetto ha agito senza poteri o eccedendo i limiti della procura (falsus procurator), il contratto

concluso non potrà produrre effetti né per il falso rappresentato né per il falsus procurator. Lo

pseudo-rappresentato può sanare l'atto mediante una rettifica, la quale opera come una procura a

posteriori. In assenza di ratifica, però, il falsus procurator sarà responsabile verso il terzo. La

procura apparente, allorquando l'apparente rappresentato abbia ingenerato nel terzo, mediante un

comportamento colpevole, la ragionevole convinzione della sussistenza di un reale rapporto di

rappresentanza, gli effetti degli atti del rapp.ante Apparente si producono nel patrimonio del

rappresentato apparente. Occorre distinguere il rapp.ante dal nuncio.

→ Diretta: un soggetto ha potere di agire in nome e per conto di un altro; gli atti compiuti

producono direttamente i loro effetti nella sfera giuridica del rappresentato.

→ Indiretta: un soggetto agisce in nome proprio, ma nell'interesse di un altro soggetto. L'atto

compiuto produce i suoi effetti unicamente nella sfera giuridica del soggetto che lo compie

(rapp.ante indiretto) e non in capo all'interessato. Affinché quest'ultimo diventi titolare del rapporto

originato dall'atto compiuto dal rappresentante indiretto (atto di ritrasferimento). Si è comunque al

di fuori del fenomeno della rappresentanza vera e propria.

Rappresentanza l egale : in alcuni casi, la legge reputa che, ricorrendo alcune situazioni o

sussistendo alcuni rapporti, occorre attribuire ad un soggetto il potere di agire nell'interesse di un

altro soggetto ( genitori per i figli minori). In altri casi il potere di rappresentanza è conferito

attraverso un provvedimento giudiziale in ipotesi previste dalla legge (tutore minore o interdetto).

L'esercizio del potere rappresentativo non è posto sotto il controllo dell'interessato, ma si svolge

secondo specifiche norme, e talvolta sotto il controllo del giudice, volte a tutela dell'interesse del

rappresentato. La revoca del potere rappresentativo è correlata alla violazione dei doveri gravanti

sul rappresentante ed è disposta dal tribunale per i minorenni e dal giudice tutelare.

CAUSA: la selezione delle dichiarazioni di volontà avviene attraverso un controllo delle stesse

dichiarazioni di volontà. Questo controllo selettivo delle dichiarazioni di volontà viene attuato

mediante lo strumento della causa. Hanno causa illecita quelle dichiarazioni di volontà che si

dirigono a conseguire scopi o risultati contrari a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon

costume. Esse sono nulle, rimandano sul piano del fatto e non sollecitano alcuna risposta da parte

dell'ordine giuridico. Le considerazioni svolte dimostrano che un requisito di quel dato naturalistico

costituito dalla dichiarazione di volontà negoziale. Requisito o carattere costituito dal non essere

contraria a norme giuridiche imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, oppure deve essere

diretta a perseguire un interesse meritevole di tutela secondo i valori propri dell'ordinamento

giuridico. In questa prima accezione del termine causa si è sul piano del fatto e cioè dei requisiti.

Nello stesso tempo, emerge che la causa rappresenta uno strumento di valutazione operata

dall'ordine giuridico. L'ambivalenza del termine causa, che viene usato per indicare certi requisiti

del fatto, oppure certe valutazioni dei requisiti del fatto operate dall'orine giuridico ai fini della

produzione dell'efficacia normativa da parte delle dichiarazioni di volontà negoziali. → tematica

della liceità o illiceità della causa.

Poiché ogni dichiarazione di volontà, in quanto produttiva di una norma, comporta una restrizione o

una limitazione della libertà del soggetto stesso, l'ordine giuridico vuole che l'effetto di

autovincolamento si produca soltanto in presenza di ragioni socialmente apprezzabili, indicate come

“causa” della dichiarazione di volontà negoziale. Ogni dichiarazione di volontà negoziale comporta

un'attribuzione e cioè una attuale o potenziale circolazione di ricchezza tra soggetti; occorre che la

dichiarazione di volontà negoziale abbia una sua causa che giustifica l'attribuzione operata. Il

problema della giustificazione dell'attribuzione non si pone soltanto rispetto all'attribuzione operata

con obbligazioni, ma anche rispetto ad attribuzioni operate con lo strumento dell'efficacia reale. La

problematica della causa intesa come “momento” giustificativo della attribuzione diventa propria

specificatamente degli atti negoziali e soltanto impropriamente può parlarsi di causa delle

obbligazioni.

Quando la dichiarazione di volontà negoziale non ha una sua ragione giustificatrice, si dice che essa

è mancante di causa: si è al di fuori del piano della illiceità, e ci si trova, piuttosto, sul piano della

mancanza di ragioni giustificatrici della programmazione negoziale dei soggetti. Se la causa viene

intesa come giustificazione dell'atto di attribuzione si è al di fuori dell'alternativa liceità-illiceità e si

entra sul piano della ricerca dell'esistenza di una delle ragioni che l'ordinamento considera idonee a

giustificare l'atto di attribuzione. Le due ipotesi vengono accomunate dalla legge sotto il profilo

della nullità dell'atto.

La “causa” è un requisito della dichiarazione di volontà negoziale consistente in ciò che la

dichiarazione di volontà viene emessa per una certa ragione giustificatrice; con il termine “causa”

vengono indicate le ragioni giustificatrici secondo le quali viene operata la selezione e il

controllo delle dichiarazioni di volontà al fine di ricollegare ad esse gli effetti giuridici.

Il nostro sistema prestabilisce schemi legali che costituiscono modelli di causa dell'atto di

attribuzione – negozi tipici – e nello stesso tempo riconosce all'autonomia privata la possibilità di

creare nuovi modelli negoziali – negozi atipici – che prevedano cause giustificatrici dell'atto di

attribuzione diverse da quelle tipiche. Quali sono le cause giustificatrici della dichiarazione di

volontà negoziale e dell'attribuzione che il soggetto intende operare → Art. 1322 comma2: l'atto

negoziale ha una giustificazione quando è diretto a perseguire interessi meritevoli di tutela. La

predisposizione di negozi tipici costituisce una specificazione del precetto generale, nel senso che la

legge ammette come causa dell'atto di attribuzione la ragione giustificatrice che è alla base del

modello negoziale tipico. I negozi tipici costituiscono, sotto il particolare profilo considerato,

giudizi di meritevolezza precostituiti, modelli che giustificano l'atto di attribuzione. Questi modelli

possono essere costruiti per analogia.

Qualificazione dell'attività negoziale: esigenza di qualificazione delle dichiarazioni di volontà

negoziali. La legge opera un procedimento riduttivo: considera tutte le situazioni in una loro

dimensione sociale tipica, sfrondate dalle variabili determinazioni dell'interesse dell'agente. Tutte le

situazioni presentano un carattere costante e comune, che può essere definito essenziale, costituito

dalla volontà di scambiare una cosa contro un prezzo. La distinzione o separazione tra le

determinazioni di volontà essenziali e determinazioni di volontà accessorie o accidentali, viene

operata mediante il concetto di causa. L'enucleazione di questa direzione essenziale di una concreta

dichiarazione di volontà negoziale consente la qualificazione di essa. L'interprete procede alla

qualificazione della dichiarazione di volontà negoziale. Ma a cosa serve questo procedimento di

qualificazione consistente nell'identificazione della causa della dichiarazione di volontà negoziale.

Strettamente funzionale all'identificazione della disciplina applicabile. La qualificazione è

strumentale al procedimenti di sussunzione e, cioè, di riconduzione della situazione concreta ad una

previsione astratta della legge. Il termine causa designa il nucleo essenziale o caratterizzante della

dichiarazione di volontà negoziale; e, nello stesso tempo, designa il nucleo essenziale e

caratterizzante di un modello negoziale predisposto dalla legge.

Questa distinzione fra nucleo essenziale e determinazioni accessorie non è propria solo delle

dichiarazioni di volontà, a è propria anche degli schemi negoziali tipici. Un ulteriore ed importante

aspetto della distinzione tra nucleo essenziale (causa) della dichiarazione di volontà negoziale. E

determinazioni accessorie di essa, attiene alla contrapposizione tra causa e motivo. Mentre la causa

è requisito essenziale della dichiarazione di volontà negoziale che non produce conseguenze

giuridiche a meno che non influisca sul contenuto negoziale. La causa non è qualcosa di diverso dal

motivo perché

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Publisher
A.A. 2015-2016
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silcaccia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Lener Giorgio.