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R.S.U.
Con la rottura del patto federativo fra le confederazioni, aveva condotto alla
moltiplicazione di r.s.a. con conseguenza di rendere faticosa la gestione delle relazioni
industriali, particolarmente in contrapposizione fra sindacati.
Con il Protocollo del ’93, nella risistemazione delle relazioni industriali, le parti stipulanti il
protocollo riformarono anche la rappresentanza sindacale nell’impresa costituendo le
rappresentanze sindacali unitarie con l’Accordo interconfederale del 1993 sottoscritto
da Confindustria, CGIL, CISL, UIL.
Le organizzazioni sindacali firmatarie avevano diritto a costituire r.s.u in unità produttive
con più di 15 dipendenti.
Le r.s.u nascevano come struttura sostitutiva delle r.s.a. subentrando nella titolarità ed
esercizio delle sue funzioni che la legge assegnava alle r.s.a.
Ciascun sindacato firmatario può recedere da r.s.u. in una categoria produttiva,
costituendo r.s.a. ma solo se disdice dall’intero Accordo Interconfederale, comportando
all’esclusione a partecipare alle elezioni delle r.s.u.
Con il Testo Unico sulla rappresentanza del 2014, si prevede la costituzione di r.s.u.
tramite elezione a suffragio universale e scrutinio segreto tra liste concorrenti.
Le elezioni sono “parzialmente aperte” anche alle associazioni non firmatarie.
Numero dei componenti è variabile in proporzione al personale occupato nell’unità
produttiva :
• 3 componenti per unità produttive fino a 200 dipendenti
• 3 ogni 300 o frazione fino a 3000 dipendenti
• 3 ogni 500 o frazione oltre i 3000 dipendenti.
Possono partecipare alle elezioni:
• Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative aderenti alle confederazioni
stipulanti il TU del 2014.
• O firmatarie del CCNL applicato all’unità produttiva.
• O associazioni formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo,
escludendo eventuali coalizioni occasionali.
Le associazioni non firmatarie devono:
• Accettare i contenuti del TU del 2014, dell’A.I. 2011 e Protocollo del 2013 .
• Presentare una lista corredata da un numero di firme di dipendenti non inferiore al 5
% dei lavoratori aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti.