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Ambito di applicazione dell'azione penale

L'azione penale è l'azione con la quale viene realizzata la pretesa punitiva pubblica che sorge a seguito della commissione di un reato, con l'applicazione dei precetti normativi del caso.

L'ordinamento giuridico generalmente attribuisce l'esercizio dell'azione penale ad appositi organi preposti. Tra questi soggetti possiamo trovare, ad esempio:

  • Un organo pubblico, come può essere nel nostro caso la Polizia Penitenziaria
  • Il pubblico ministero, il quale è obbligato ad esercitare l'azione penale in base all'articolo 112 della Costituzione

Altri articoli nei quali è riscontrabile l'obbligatorietà dell'azione penale e di quella disciplinare sono:

  • L'art. 3 Codice Penale, il quale identifica nel territorio statale il limite tendenziale entro il quale va applicata la legge penale nazionale. Infatti, chiunque commette un reato all'interno del territorio italiano sarà punibile in conformità alla legge penale interna.
  • L'art. 331 Codice Penale, che tutela il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, inteso come continuo, regolare ed efficiente funzionamento dei servizi pubblici e di pubblica utilità.

Brevi cenni sulle disposizioni generali sullo svolgimento del servizio

Per quanto riguarda le “Disposizioni generali sullo svolgimento del servizio” bisogna fare riferimento all'articolo 20 dpr 82/1999:

1. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, i Provveditori regionali e i direttori degli istituti e servizi penitenziari, scuole e istituti di istruzione, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le disposizioni in materia di servizi del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Le disposizioni emanate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dai Provveditorati regionali sono portate senza ritardo a conoscenza del personale, salva diversa determinazione dell'autorità emanante, a cura del direttore dell'istituto o del servizio penitenziario, della scuola o dell'istituto di istruzione, mediante affissione, con modalità tali da garantirne la riservatezza, che ne cura l'illustrazione al personale, direttamente o a mezzo del comandante del reparto o, nei casi in cui ciò è opportuno, di altro suo delegato.

In ambito penitenziario le direttive da seguire per il corretto svolgimento del servizio prendono il nome di O.D.S (ordini di servizio) e D.D.S (Disposizioni di servizio). Entrambi consistono in una disposizione impartita da un superiore gerarchico (Direttore o Comandante del Reparto nel nostro caso) per richiedere una prestazione lavorativa in maniera coattiva, e per esplicare le modalità di esecuzione di un determinato servizio. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è tenuto ad adempiere puntualmente a tutti gli obblighi impostigli dalle norme in vigore nonché dalle altre disposizioni ad esso impartite, come stabilito dall'art. 24 sempre del dpr 82/1999.

Cautele operative nei confronti dei "Nuovi giunti"

Il servizio “Nuovi Giunti” dovrebbe, in sostanza, connotarsi come intervento unitario e integrato, costituito da tre momenti fondamentali: la visita medica generale, il presidio psicologico ed il colloquio di primo ingresso. Inoltre, allo spostamento dell’attenzione verso l’analisi dei bisogni del soggetto rispetto alla valutazione del rischio suicidario dovrebbe conseguire una revisione del contenuto della scheda prognostica da compilare dopo il colloquio con il nuovo giunto. Tale scheda, infatti, dovrebbe subire una riduzione di quei parametri standard derivanti dai consueti approcci psicologici e psicosociologici al suicidio, la cui attenzione è prevalentemente orientata verso la ricerca dei fattori di rischio remoti nel passato dell’intervistato, in favore di quelle cause riconducibili strettamente alla situazione immediata e contingente.

Particolare attenzione dovrebbe quindi essere posta sull’impatto con l’istituzione carceraria e sullo choc dall’evento detenzione. Di conseguenza, la scheda prognostica dovrebbe essere rappresentata da un modulo centrato sia sui fattori inerenti all’ingresso in istituto, che su quelli riguardanti i bisogni del soggetto, in modo tale da porre in rilievo le dinamiche e le interazioni emergenti dall’impatto del nuovo giunto con la realtà del carcere.

L’articolo 23, comma 3 dpr 230/2000 pur non facendo espressa menzione del servizio nuovi giunti, stabilisce che "un esperto dell’osservazione e trattamento effettua un colloquio con il detenuto o internato all’atto del suo ingresso in istituto, per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione". La norma prevede, poi, che i risultati del colloquio siano comunicati, "agli operatori incaricati per gli interventi opportuni" ed agli operatori dell’equipe di osservazione e trattamento, mentre gli eventuali aspetti di rischio - da intendersi come rischio autoaggressivo/suicidario o pericolo di subire violenza da parte di altri detenuti - devono essere segnalati alla magistratura di sorveglianza o, nell’ipotesi di soggetto in stato di custodia cautelare, all’autorità giudiziaria procedente.

Dipendenza funzionale

La dipendenza funzionale è il rapporto di dipendenza per il quale l'operatore risponde perfettamente alle funzioni per le quali è stato addestrato. Il “modello funzionale” è uno strumento organizzativo che ha come obiettivo lo sviluppo dell’integrazione tra le attività svolte dai vari professionisti.

Differentemente, la dipendenza gerarchica è invece il rapporto di subordinazione osservato in vari ambiti, in ossequio a particolari esigenze organizzative. Il rapporto di subordinazione definisce chi impartisce gli ordini e chi li esegue. Conoscendo entrambi i modelli possiamo comprendere come nel lavoro esista una continua interdipendenza tra i vari operatori, che devono rispondere del loro operato ai superiori gerarchici e rapportarsi in modo funzionale con tutti gli altri operatori per il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.

Dipendenza gerarchica

Dipendenza gerarchica è il rapporto di subordinazione osservato in vari ambiti, in ossequio a particolari esigenze organizzative. Il rapporto di subordinazione definisce chi impartisce gli ordini e chi li esegue. Differentemente, la dipendenza funzionale è invece il rapporto di dipendenza per il quale l’operatore risponde perfettamente alle funzioni per le quali è stato addestrato. Il “modello funzionale” è uno strumento organizzativo che ha come obiettivo lo sviluppo dell’integrazione tra le attività svolte dai vari professionisti.

Conoscendo entrambi i modelli possiamo comprendere come nel lavoro esista una continua interdipendenza tra i vari operatori, che devono rispondere del loro operato ai superiori gerarchici e rapportarsi in modo funzionale con tutti gli altri operatori per il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.

Finalità degli atti di polizia giudiziaria

Il comma 1 dell’art. 55 ricalca, in particolare, la classica tripartizione dei compiti, già disciplinati nel precedente codice Rocco, che si possono sintetizzare in attività informativa, investigativa e repressiva.

In ordine al primo profilo, emerge innanzitutto l’acquisizione delle notizie di reato, sia di iniziativa sia se provenienti da terzi (come denunce, querele, istanze, referti), ma mentre in tale ultimo caso la fonte è già tipizzata dal codice di rito, nel primo la fonte o il modo di acquisizione dell’informazione per iniziativa della p.g. non sono qualificati, esigendo pertanto verifiche ed indagini prima di assurgere a notitia criminis in senso tecnico.

In ordine all’attività investigativa, questa si sostanzia invece nell’acquisizione degli elementi di prova (a sostegno delle ipotesi di reato formulate) e nell’assicurare le fonti di prova. Secondo la giurisprudenza, dal combinato disposto degli artt. 55 e 348 c.p.p. emerge “il principio dell’atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria”, la quale ha “il potere-dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal pubblico ministero direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell’accertamento del reato e dell’individuazione dei colpevoli e quindi anche quegli atti ricognitivi che quest’ultima finalità sono diretti a conseguire, quali l’individuazione di persone o di cose”.

Peraltro, in merito agli atti necessari per assicurare le fonti di prova, la p.g. ha il dovere di curare, ex art. 354 c.p.p., “che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero”. Nell’ambito di tale attività, pacificamente ad iniziativa della p.g. giacché prodromica al successivo intervento del pm, la polizia giudiziaria ha “un potere autonomo, sia prima che dopo l’intervento del magistrato”, incontrando, per la giurisprudenza, l’unico limite nel divieto di compiere “atti eventualmente in contrasto con le direttive del pm”.

Infine, con riferimento all’attività repressiva, essa è finalizzata ad impedire che i reati “vengano portati a conseguenze ulteriori”. In questo contesto, vengono in rilievo i poteri di perquisizione e sequestro ex artt. 352 e 354 c.p.p. e soprattutto la misura cautelare del sequestro preventivo, di cui al comma 3 bis dell’art. 321 c.p.p. che attribuisce, per situazioni di urgenza non è possibile attendere il provvedimento del giudice, a ufficiali e agenti della p.g. la facoltà di sequestrare il corpo del reato e le cose allo stesso pertinenti, trasmettendo successivamente il verbale di sequestro al pm, il quale valuterà se sussistono o meno i presupposti per il mantenimento della misura cautelare, chiedendo in caso positivo la convalida del sequestro.

Finalità del servizio di vigilanza sui colloqui dei detenuti

La finalità del servizio di vigilanza sui colloqui dei detenuti è quella di assicurarsi che il tutto si svolga in maniera corretta. In particolar modo l'addetto alla vigilanza delle sale colloqui deve:

  • Perquisire il detenuto prima dell'accesso al colloquio, attraverso metal detector congiuntamente a perquisizione manuale, al fine di impedire che acceda con oggetti non consentiti. Non è consentito portare al colloquio sigarette, accendino, plichi o lettere, non è consentito indossare l'orologio, si possono portare bevande e cibo acquistato tramite sopravvitto, purché nella confezione originale e integra. Eventuali cibi cucinati (una torta ad esempio) devono essere preventivamente autorizzati dal direttore.
  • Vigilare che non avvenga scambio di oggetti.
  • Controllare che sia mantenuto un atteggiamento corretto e non contrario al buon costume (evitare che il detenuto si lasci andare ad effusioni troppo spinte).
  • Assicurarsi che la durata del colloquio sia quella stabilita, e che non ci sia dialogo tra persone sedute a tavoli diversi.
  • Al termine del colloquio il detenuto deve nuovamente essere perquisito con l'accuratezza avuta prima dell'immissione allo stesso.

Funzioni di polizia giudiziaria

La polizia giudiziaria è lo strumento attraverso cui lo Stato tutela l'ordine e la legalità. Non esiste un autonomo corpo di polizia giudiziaria, bensì una funzione di polizia giudiziaria che viene svolta da:

  • Sezioni di polizia giudiziaria istituite presso l'ufficio del pubblico ministero;
  • Servizi di polizia giudiziaria, istituiti presso le questure ed i comandi dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza etc.;
  • Appartenenti ad altri organi di polizia, diversi dai primi due, cui la legge fa obbligo comunque di compiere indagini a seguito di notizie di reato.

La sua funzione è determinata dall'art. 55 c.p.p. il quale prevede che "deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione penale della legge". Si evince che dunque ha una funzione repressiva del reato e quest'ultima è svolta sotto il controllo del pubblico ministero e del procuratore generale presso la corte d'appello; è dunque una dipendenza funzionale come desumibile dall'art. 109 Cost. Non a caso il legislatore ha voluto dedicarle apposito titolo del codice penale collocato immediatamente dopo quello disciplinante la figura del pubblico ministero. A differenza di quest'ultimo, non è parte del processo, ma riveste un ruolo fondamentale nell'espletamento delle indagini.

Funzioni del Comandante del Reparto

Le funzioni del Comandante di Reparto sono espresse all'art.31 del Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria (dpr 82/1999). Egli opera alle dipendenze del direttore dell'Istituto al fine di assicurarne il corretto funzionamento, il mantenimento della disciplina ed il raggiungimento dei fini di sicurezza e trattamentali previsti dalla legge e dai regolamenti. Il comandante garantisce la scrupolosa osservanza, da parte del personale dipendente, dei detenuti ed internati, nonché di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano nell'istituto penitenziario, delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle direttive del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del provveditore regionale, e delle disposizioni impartite dal direttore, vigilando affinché il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad assoluta imparzialità, sia conforme ad umanità ed assicuri il rispetto della dignità della persona.

In particolare, il comandante del reparto:

  • Informa il direttore, immediatamente, su ogni fatto dal quale possa derivare pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto e, quotidianamente, sull'andamento dei servizi e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale del Corpo e dai detenuti ed internati;
  • Dirige e coordina le unità operative;
  • Indice riunioni periodiche per illustrare al personale del Corpo le disposizioni che regolano il servizio;
  • Esercita la sua autonomia affinché il reparto operi per assicurare il raggiungimento dei fini istituzionali.

Il comandante del reparto, inoltre, in conformità delle direttive emanate dal direttore, impartisce le opportune disposizioni, verificandone l'osservanza, affinché:

  • L'armamento sia custodito secondo la normativa vigente;
  • Le chiavi dell'istituto siano adeguatamente custodite;
  • I detenuti e gli internati, nonché le loro camere, siano perquisiti in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia;
  • Tutti i locali dell'istituto siano quotidianamente, più volte, ispezionati e sia accertato il numero dei detenuti e internati presenti in ogni in cui si renda necessario, prendendo nota di tali operazioni in apposito registro;
  • I prescritti controlli sulle cose e sulle persone che entrano o escono dall'istituto vengano regolarmente effettuati;
  • I colloqui, la corrispondenza telefonica, epistolare e telegrafica dei detenuti e internati avvengano secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il comandante del reparto, in assenza del direttore o di chi ne fa le veci, in caso di urgenza, chiede l'intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, riferendone al più presto al direttore.

Gli artt. 95 e 97 della Costituzione: principi

L'art. 95 attribuisce ai ministri una responsabilità sia individuale che collegiale, che deriva dall'importanza del ruolo ricoperto; su di loro grava una responsabilità amministrativa in relazione all'attività svolta come vertici dei dicasteri. Inoltre, essi sono funzionari dello Stato e, in quanto tali, possono essere responsabili civilmente ai sensi dell'art. 28 della Costituzione. La loro responsabilità penale è invece disciplinata all'art. 96 Cost.

Per quanto concerne l'art. 97, il primo comma è stato introdotto a causa dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e deve essere letto in uno al disposto di cui all'art. 81 della Costituzione. Poiché la pubblica amministrazione regola, appunto, l'amministrazione della cosa pubblica, cioè di tutti, è necessario che essa si regga sui principi di imparzialità e buon andamento. Postulati di tali principi sono l'organizzazione dell'operato dei funzionari (comma 3) e la regola dell'accesso al pubblico impiego per concorso (comma 4).

Brevi sono gli accenni, per la pubblica amministrazione, al buon andamento ed alla sua imparzialità. Un testo di costituzione non poteva dire di più; ma si avverte da tutti il bisogno che il Paese sia bene amministrato, che lo Stato non sia solo un essere politico, ma anche un buon amministratore secondo convenienza e secondo giustizia.

Gli istituti penitenziari

Gli istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria vengono identificati all'art. 59 della L.354/1975 e descritti nei successivi artt. 60-63 della stessa legge. Essi si distinguono in:

  • Istituti di custodia preventiva (art. 60 L. 354/75)

Si distinguono in case mandamentali e circondariali. Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore; sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali. Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria; sono istituite nei capoluoghi di circondario. Entrambe assicurano inoltre la custodia delle persone fermate o arrestate dall'autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefano.b22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Le Operazioni di Polizia Penitenziaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Abbate Giuseppa.
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