Laboratorio di aspetti giuridici della professione infermieristica e ostetrica
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Percorso legislativo della professione infermieristica e ostetrica [gli argomenti indicati con l'asterisco (*) saranno oggetto di precisa valutazione di merito]
- 1929-1980 - RD 2330/1929; DPR 775/1965 (DAI); Legge 124/1971 (accesso ai maschi);
- Legge 795/1973 (Accordo di Strasburgo) Determina l’applicazione dell’Accordo Europeo di Strasburgo sull’istruzione e formazione delle infermiere del 1967 che stabilisce i requisiti minimi di accesso alle Scuole professionali per infermieri:
- Durata 3 anni
- 10 anni di scolarità pregressa
- Programma base di 4600 ore di programma teorico pratico
- L’obiettivo è duplice: far crescere la qualità della formazione e consentire la possibilità per gli infermieri di lavorare nei vari Stati firmatari dell’Accordo.
- DPR 14 marzo 1974, n. 225 (mansionario dell'infermiere) - A definire il campo delle attività e le competenze degli infermieri nel 1974 interviene il DPR 225 del 1974, il cosiddetto "mansionario". Il testo tende a stabilire un diverso approccio con l’assistito, non più visto solo come un malato con dei problemi clinici, ma come una persona che esprime bisogni psichici, fisici e sociali. In questa logica diventano fondamentali gli aspetti relazionali dell’attività infermieristica, che viene valorizzata nelle sue funzioni, come evidenzia la stessa terminologia che viene usata nel DPR. Ad esempio, il termine "eseguire" viene quasi sempre corretto con "programmare" e "promuovere… iniziative". Il mansionario estende il campo di attività infermieristica dall’ospedale ai servizi di sanità pubblica e abbraccia i settori della prevenzione, della cura, della riabilitazione e dell’assistenza sanitaria. Viene riconosciuto anche il ruolo didattico dell’infermiere in rapporto all’assistito e alle famiglie, ma anche nei confronti di altri operatori e degli allievi. Il DPR 225/1974 descrive una nuova figura infermieristica adeguata alle esigenze del nuovo SSN che si definirà con la L. 833/1978.
- Legge 243/1980 (infermieri generici)
- 1994 - Decreto Ministeriale 739/1994 (Profilo Professionale infermiere) Il profilo professionale consegna agli infermieri la responsabilità del processo assistenziale, riconosce l'autonomia decisionale, richiede competenze e capacità di lavoro interdisciplinare prevede l’assunzione di responsabilità della prestazione sanitaria infermieristica
- DM 740/1994 (profilo professionale ostetrica)
- 1999 - Legge 42/99 (autonomia e abolizione mansionario) → vedi parte successiva; Decreto Ministeriale 509/99 (autonomia degli atenei)
- 2000 - Legge 251/00 (dirigenza) - Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica - Questa legge stabilisce che gli infermieri in possesso dei titoli di studio rilasciati con i precedenti ordinamenti possono accedere alla laurea di secondo livello in Scienze infermieristiche. Ma l’importanza della 251 consiste soprattutto nel riconoscimento “formale” della dirigenza: le Aziende sanitarie possono procedere all’attribuzione degli incarichi di dirigente dei Servizi dell’assistenza infermieristica e ostetrica “attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati”. A tali figure sono attribuite la responsabilità e la gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni, nonché la revisione dell’organizzazione del lavoro incentivando modelli di assistenza personalizzata.
- 2001 - Decreto Interministeriale 2 aprile 2001 (determinazione Classi di Laurea)
- 2002 - Legge 1/02 (equipollenza) - Il provvedimento fissa alcuni principi di carattere più generale:
- Riconosce agli infermieri dipendenti del SSN la possibilità di svolgere attività libero-professionale all’interno delle strutture della loro Amministrazione per garantire attraverso “prestazioni aggiuntive… gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l’attività delle sale operatorie”;
- Prevede la possibilità di riammettere in servizio infermieri che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro, stipulando contratti a tempo determinato;
- Conferma l’equipollenza dei titoli;
- Da valore e punteggio concorsuale ai master e alla formazione post-base;
- Da accesso ai possessori del diploma universitario l’accesso alle lauree specialistiche (oggi Magistrali);
- Permette alle aziende di assumere personale sanitario, tra cui infermieri, anche se extracomunitari.
- 2004 - Legge 69/04 (uso defibrillatori); Decreto Ministeriale 270/04 (autonomia degli atenei) Legge 43/06 (coordinamento e altro)
- 2006 - - vengono definite le professioni sanitarie come quelle professioni che in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione. Viene inoltre specificato:
- L’obbligo d’iscrizione all’albo professionale degli infermieri;
- L’obbligo di formazione continua con il metodo ECM
- Di completare l’iter legislativo per l’istituzione degli ordini delle professioni sanitarie entro 6 mesi dalla 43/2006, ma è solo con la Legge 3/2018 che viene effettivamente costituito l’Ordine Professionale degli Infermieri e la sua federazione, la FNOPI.
- La suddivisione dei professionisti in: professionista laureato, professionista specialista (con master), professionista coordinatore (con master in coordinamento o management e tre anni come dipendente), professionista dirigente (con laurea specialistica/magistrale e cinque anni come dipendente).
- L’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza e esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza. (Comma 566 della Legge di Stabilità per il 2015)
- 2014 - Legge 190/14 “Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia [...] sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
- In sostanza il Governo e il Parlamento hanno deciso di dare forza di legge all’obiettivo di ridefinire le competenze professionali dei sanitari già oggetto dei tavoli tecnici Governo Regioni. Fin da subito i medici hanno visto con diffidenza questi lavori, timorosi di perdere spazio. Di contro le professioni sanitarie, hanno puntato molto su questi accordi che ritengono la prima significativa risposta alla loro evoluzione formativa e professionale.
- Una sorta di compromesso sembrava scaturito dalla cosiddetta “Cabina di Regia” che a novembre 2014 viene condivisa da Governo e Regioni come luogo di confronto permanente di tutte le professioni sanitarie, medici compresi. Significative tre affermazioni contenute nell’atto di nascita della Cabina di Regia:
- Il ruolo e le responsabilità diagnostiche e terapeutiche sono in capo ai medici anche per favorire l’evoluzione professionale a livello organizzativo e ordinamentale;
- Gli infermieri e le altre professioni sanitarie, negli ambiti delle specialità già delineate dagli specifici profili professionali di riferimento, sono garanti del processo assistenziale, ed è per questo che è necessaria e non più rinviabile l’evoluzione professionale verso le competenze avanzate e di tipo specialistico;
- I medici, i veterinari, i dirigenti sanitari, gli infermieri e gli altri professionisti della salute riconoscono i relativi e specifici campi di intervento, autonomia e responsabilità anche alla luce della costante evoluzione scientifica e tecnologica, e concorrono a garantire unitarietà del processo di cura e assistenza attraverso la definizione multiprofessionale obiettivi, e attraverso criteri di verifica e valutazione degli esiti e dei risultati.
- 2016 - D.Lgs. 15/16 (Tessera professionale europea - EPC) in particolare art. 30, lettera f) (infermiere) f) “Il titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale sancisce la capacità del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze:
- La competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti;
- La competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite;
- La competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite;
- La competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;
- La competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;
- La competenza di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;
- La competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;
- La competenza di analizzare la qualità dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell'assistenza generale."
- Art. 35 (ostetrica)
- Legge 24/2017 (Responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie) - Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie - si riconosce per la prima volta la trasversalità della rilevanza dei compiti e delle azioni di tutte le professioni impegnate.