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Interpretazione

Problema dell'interpretazione

Il problema dell'interpretazione è generale e si pone non solo con riferimento ai testi normativi ed ai contratti, ma anche con riferimento a qualsiasi testo scritto. Nel linguaggio corrente si parla di interpretazione di una poesia, di un testo letterario, di un brano musicale, di un passaggio teatrale, di un sogno.

Teorie dell'interpretazione

Esistono a questo proposito fondamentalmente due teorie contrapposte:

  • Teoria oggettiva. In base alla teoria oggettiva, scopo dell'interpretazione è quello di ricostruire il più esattamente ed il più fedelmente possibile il significato di un testo normativo.
  • Teoria soggettiva. In base alla teoria soggettiva, l'interprete non si limita a fotografare il più esattamente possibile una realtà normativa ed a darne un giudizio di esistenza, ma vi aggiunge un qualche cosa di suo; di qui dunque il carattere inevitabilmente soggettivo dell'interpretazione.

In queste condizioni, l'interprete si avvicina al testo normativo con il suo bagaglio di esperienze e di nozioni, con il rischio che l'attività interpretativa si sovrapponga a quella del legislatore.

Alcuni in dottrina hanno parlato di precomprensione, proprio per sottolineare l'importanza del bagaglio culturale dell'interprete, nonché addirittura dei suoi pregiudizi e preconcetti, nell'esplicarsi concreto dell'attività ermeneutica.

In realtà, l'interpretazione, sebbene abbia inevitabilmente un margine di soggettività, non può essere rimessa al completo arbitrio dell'interprete; ne risulterebbe un attentato eccessivo alle ragioni della certezza del diritto. Il legislatore, proprio al fine di contenere il più possibile la soggettività dell'interpretazione e rendere il più possibile oggettivo e prevedibile l'esito dell'interpretazione, ha disciplinato la stessa attività ermeneutica.

Ai sensi dell'articolo 12 preleggi, nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore.

Recenti tendenze in materia di interpretazione

Piuttosto recentemente alcune correnti di pensiero, specie americane, hanno cercato di utilizzare tecniche ermeneutiche tipiche dell'analisi letteraria e semiologica per interpretare i testi giuridici. Alla base di queste teorizzazioni vi è la convinzione fondamentale che il linguaggio è un qualche cosa di convenzionale, che solo imperfettamente consente di rappresentare la realtà e di comunicare tra le persone.

In base a questa impostazione, il testo letterario vive di vita propria, la quale va oltre a quelle che erano le vere intenzioni dell'autore, con la conseguenza che non ha più senso cercare di risalire ad una qualche interpretazione vera o autentica all'intenzione originaria dell'autore, semplicemente perché i segni e le parole suscitano sensazioni ed impressioni che mutano a seconda del lettore.

Tutto questo applicato all'ermeneutica giuridica conduce ovviamente al soggettivismo più accentuato, ed alla negazione di un momento oggettivo nell'interpretazione. Si tratta di una concezione che giunge a risultati ancor più estremi della ben nota teoria della precomprensione, ma che in qualche misura racchiude un nocciolo di verità.

Problema di comunicazione e interpretazione

Il problema dell'interpretazione sottende in primo luogo un problema di comunicazione. La connessione tra referente e significante è un qualche cosa di convenzionale che può essere inteso in modo imperfetto dagli altri soggetti con i quali noi comunichiamo.

In base alla teoria linguistica tradizionale, si tratta di semplici imperfezioni, impurità che occorre cercare di eliminare al fine di migliorare sempre più i processi di trasmissione delle idee da un soggetto ad un altro.

Secondo i decostruzionisti, queste difficoltà sarebbero invece ineliminabili, in quanto coessenziali al processo stesso della comunicazione; di qui dunque la legittimità della ricerca anche di eventuali significati ulteriori rispetto a quelli che si intendeva significare.

Ciò che appare incontestabile è che nel processo interpretativo intervengono tre differenti entità:

  • Chi ha fatto la cosa da interpretare.
  • I simboli fisici oggettivamente considerati.
  • Chi cerca di interpretare questi simboli fisici.

Il simbolo, la parola, il segno, il gesto, non ha ovviamente un significato di per sé; sono gli individui che convenzionalmente vi attribuiscono un significato; il problema consiste semmai nel fatto che non necessariamente chi utilizza un certo segno per comunicare un concetto gli attribuisce lo stesso significato che gli attribuiscono i destinatari della comunicazione.

In realtà le differenze tra l'interpretazione poetica e quella giuridica sono troppo grandi per poter desumere utili elementi l'una dall'altra.

Interpretazione dei contratti

Problematiche sostanzialmente simili si pongono in materia di contratti, ma così pure di testamenti, atti amministrativi e sentenze. Il problema è infatti sempre lo stesso, vale a dire decifrare il significato di un testo, o meglio ancora giungere attribuire un significato ad un testo.

Il legislatore ha specificamente disciplinato l'interpretazione dei contratti. Queste norme sono peraltro tendenzialmente applicabili in materia di atti unilaterali, nonché di testamenti, ed ancora di atti amministrativi.

Nonostante la presenza di alcune assonanze tra il testo dell'articolo 12 preleggi e l'articolo 1362 comma 1 cc, nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole, la dottrina concorda che i criteri indicati dal legislatore sono per lo meno in parte differenti; con conseguente irrilevanza in sede legislativa del principio di buona fede, della pratica del luogo, dell'equo comportamento, e così via; ne consegue una maggior oggettività delle regole di interpretazione della legge rispetto a quelle previste in materia contrattuale; si consideri ancora la minor rilevanza del senso letterale della dichiarazione in ambito contrattuale, con conseguente prevalenza dei criteri di interpretazione soggettiva rispetto a quella oggettiva.

Ne consegue pertanto che anche nel caso in cui il testo contrattuale riproduca pedissequamente il testo di una norma giuridica, ai fini dell'integrazione occorre far applicazione dei normali criteri di interpretazione del contratto.

Sicuramente confrontabili sono il criterio letterale e quello logico; sia la legge che i contratti devono essere interpretati facendo riferimento in primo luogo al senso letterale delle parole, nonché alla consistenza complessiva del testo.

In un certo senso confrontabile è anche il criterio che fa rinvio rispettivamente alla volontà del legislatore ed alla volontà delle parti.

Sia per quel che riguarda l'interpretazione della legge sia per quel che riguarda l'interpretazione del contratto, proprio questo è peraltro il criterio che ha creato più problemi interpretativi; non dimentichiamo infatti che anche le norme sull'interpretazione devono essere a loro volta interpretate.

Per quel che riguarda la legge, può ormai dirsi tramontata la teoria secondo la quale scopo dell'interpretazione è quello di ricostruire il più esattamente possibile la volontà originaria del legislatore; piuttosto si parla di necessità di ricostruire lo scopo della norma, anche in una prospettiva evolutiva.

Mentre nel XIX secolo, ed in parte ancora nella prima metà del XX secolo, si riteneva che scopo dell'interpretazione fosse quello di ricostruire il più esattamente possibile la volontà dei contraenti, intesa come evento storico, in seguito questa concezione è entrata in crisi.

Da più parti si è rilevato che la volontà delle parti, intesa come evento puramente interno, è in realtà un dato inconoscibile, sempre che possano ravvisarsi in concreto gli estremi di un'effettiva volontà comune dei contraenti, e che piuttosto l'interprete si trova di fronte ad un testo contrattuale, od anche a segni esteriori di altra natura, come per esempio espressioni verbali, un comportamento concludente, e così via, ai quali occorre attribuire un qualche significato. Non ovviamente un significato arbitrario, ma piuttosto un significato da ricostruire in applicazione dei vari criteri di interpretazione previsti dal legislatore.

Ovviamente l'affermarsi di questa seconda concezione va di pari passo con il progressivo superamento del volontarismo contrattuale. In queste condizioni l'interpretazione si riduce ad un'attività finalizzata ad attribuire un significato ad un testo, anche in assenza di volontà comune, od in contrasto con essa.

Precedenti storici degli articoli 1362 – 1371 cc

La disciplina attuale dell'interpretazione del contratto non è ovviamente nata come un fungo, ma si riallaccia alla tradizione storica precedente. In particolare il sistema di cui agli articoli 1362 – 1371 cc deriva dagli articoli 1131 – 1139 cc del 1865, e prima ancora dagli articoli 1156 – 1164 codice Napoleone; e prima ancora dalla tradizione romanistica, filtrata attraverso il diritto comune, il giusnaturalismo e soprattutto le opere di Domat e di Pothier.

Ovviamente la disciplina attuale dell'interpretazione non è perfettamente coincidente con quella rispettivamente del codice Napoleone e del codice civile del 1865; in particolare in questi codici non compariva ancora il criterio, ora considerato fondamentale, della buona fede; criterio che un'autorevole dottrina aveva peraltro enunciato alla vigilia della ricodificazione, desumendolo dal principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede.

A Grassetti è infatti dovuto un'importante riassetto ed ammodernamento della disciplina dell'interpretazione, che doveva esercitare un'influenza notevole, non solo in sede di ricodificazione, ma anche presso la dottrina successiva.

Di particolare interesse è altresì l'evoluzione che ha avuto luogo in Germania in materia di rapporti tra prove documentali e testimoniali. Mentre in un primo tempo prevaleva l'interpretazione in virtù della quale se il testo era chiaro non era comunque possibile dare ingresso a prove o valutazioni ulteriori; a partire dagli anni '50 del XX secolo si è affermato il principio che anche in presenza di un testo chiaro, che cioè non presenta profili di incertezza, può essere consentita una valutazione di elementi extratestuali idonei a dimostrare una differente volontà delle parti.

Interpretazione dei contratti nei Paesi di common law

Molto simili sono le problematiche che si pongono nei Paesi di common law in materia di interpretazione. Anche il diritto inglese in materia di interpretazione affonda le sue radici nel diritto romano, grazie alla mediazione di Bacone, il quale ha enunciato tutta una serie di brocardi, i quali a volte vengono ancora ricordati ai giorni nostri.

Quello che comunque è certo è che in Inghilterra si è affermata una concezione dell'interpretazione dei testi scritti ancora più rigida di quella continentale. In particolare, regola classica è quella dell'interpretazione letterale, con conseguente impossibilità di ammettere prove testimoniali o di altra natura, in contrasto con il tenore letterale del testo. Soluzione del resto molto simile a quella praticata nel continente europeo, dove fino all'avvento del giusnaturalismo, prevalevano criteri di interpretazione formale e letterale, con conseguente irrilevanza di motivi o condizioni che non fossero dedotti in condizione.

Questa regola risale allo Statute of Frauds, il quale, per evitare frodi, stabilì che i contratti di trasferimento immobiliare dovessero rivestire la forma scritta. Ne conseguì, come ulteriore corollario, l'impossibilità di provare per testimoni, non solo patti orali in contrasto con il tenore letterale del testo, ma anche di provare sempre per testimoni che le parti attribuivano alle parole un significato diverso da quello letterale; solo nel caso in cui le parole erano di per sé ambigue era considerato possibile andare oltre.

In seguito questo rigore è però stato progressivamente mitigato, in virtù della progressiva emersione di eccezioni alla parol evidence rule. Il fenomeno appare particolarmente evidente negli Stati Uniti, dove a partire dal fondamentale contributo di Corbin è apparso evidente a tutti che la chiarezza del tenore di un contratto non può essere sufficiente ad escludere il ricorso alla prova testimoniale e la conseguente valutazione di elementi extracontrattuali, quali il comportamento delle parti precedente e successivo alla conclusione del contratto, e così via. Vi è in altre parole una sorta di presunzione di conformità al significato corrente delle parole, che però è suscettibile di essere rovesciata in virtù del riferimento a dati extratestuali.

Può quindi apparire giustificata, alla luce di queste tendenze evolutive, una sentenza della Corte di Cassazione italiana, la quale in un caso in cui occorreva far applicazione delle regole ermeneutiche inglesi, ha statuito che era possibile prendere in considerazione anche il comportamento successivo delle parti.

Degno di essere ricordato è anche lo sviluppo della dottrina della reasonabless; verso la fine del XIX secolo, in stretta connessione con gli sviluppi tedeschi in materia di buona fede, nei Paesi di common law si afferma l'idea per cui il testo del contratto deve essere inteso non così come lo intendeva il proponente, ma così come lo potrebbe intendere una persona ragionevole in base al significato corrente delle parole nella lingua inglese.

In tempi più recenti, sempre grazie al contributo di Corbin, è però altresì apparso evidente che non vi è alcuna legge che impone ai contraenti di esprimersi in buon inglese; ne consegue che ai fini dell'interpretazione occorre in primo luogo cercare di porsi nella posizione delle parti, tenendo conto anche di eventuali modi di dire locali, dialettali, od anche individuali. Solo ove questo non sia possibile, la dichiarazione dovrà essere intesa nel senso in cui una persona ragionevole nella stessa posizione e condizione dell'oblato l'avrebbe intesa.

In questo contesto si colloca altresì il progressivo superamento della versione angloamericana della volontà; in particolare a partire dalla fine del XIX secolo, la teoria degli implied terms inizia ad entrare in crisi nella misura in cui se ne evidenzia il carattere fittizio, con conseguente impossibilità di ricondurre alla volontà molti istituti. Sempre più diffusa è inoltre la convinzione che il contratto può essere vincolante anche in assenza di un effettivo accordo tra i contraenti.

Nei casi di questo genere, secondo gli autori nordamericani occorre distinguere:

  • Se le parti intendevano lo stesso bene, non vi sono ovviamente problemi. Pare inoltre evidente che ove si adotti una tale soluzione, il contratto può risultare vincolante anche in assenza di un effettivo incontro della volontà dei contraenti.
  • In caso di divergenza, se una parte conosceva od avrebbe potuto conoscere la divergenza di volontà, prevale la controparte.
  • Se invece nessuna delle due parti era in grado di avvedersi della divergenza, il contratto non è vincolante.

Si ritiene inoltre che in caso di sopravvenienza, l'interpretazione secondo buona fede possa consentire un'equa ripartizione dei rischi tra i contraenti. In caso di dubbio si ritiene infine che debba sempre essere preferita l'interpretazione più conforme alla legge.

Interpretazione del contratto nei testi di diritto internazionale ed uniforme

Degna di attenzione è in primo luogo la disciplina dell'interpretazione contenuta nella Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980, la quale è stata elaborata da una commissione mista di giuristi di civil law e di common law.

Molto interessante è in primo luogo il disposto dell'articolo 8 comma 1, ai sensi del quale le dichiarazioni e gli altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo la sua intenzione, se l'altra parte conosceva o non avrebbe potuto ignorare tale intenzione.

Solo ove questo non sia possibile, come precisa l'articolo 8 comma 2, le dichiarazioni e gli altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che avrebbe ad essi attribuito una persona ragionevole della stessa qualità dell'altra parte nelle medesime circostanze.

Ne consegue pertanto che nel caso in cui una parte attribuisca ad una dichiarazione un significato particolare, per esempio chiami bicicletta la sua automobile, prevarrà questo significato, ove la controparte ne fosse a conoscenza o avrebbe potuto esserne a conoscenza; in caso contrario, la dichiarazione dovrà essere intesa così come una persona ragionevole nella medesima posizione dell'oblato avrebbe potuto intenderla.

Più corrispondente alla tradizione di civil law è invece il comma 3 dell'articolo 8, il quale ammette ampiamente il ricorso a dati extratestuali per chiarire il significato della dichiarazione: nel determinare l'intenzione di una parte o ciò che avrebbe inteso una persona ragionevole, si deve tener conto di tutte le circostanze rilevanti del caso, tra cui le trattative, le pratiche che si sono instaurate tra le parti, gli usi ed ogni successivo comportamento delle parti.

Molto simile è la disciplina prevista dai principi Unidroit, i quali a loro volta risentono l'influenza della Convenzione di Vienna. Solo nel caso in cui l'esame testuale evidenzi dubbi interpretativi, sarà possibile prendere in considerazione dati extratestuali, quali il comportamento delle parti.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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