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Informatica giuridica

Introduzione

Rivoluzione informatica: società ICT–dipendenti

Si dice che la parola rivoluzione abbia sempre avuto un significato astronomico (pianeti intorno al sole). Sembrerebbe che ci siano state (e l’ultima continua) quattro rivoluzioni, con quattro simboli:

  • Copernico: l’uomo non è al centro dell’universo
  • Darwin: l’uomo non è al centro del creato, non è unico, ma parte di una catena evolutiva
  • Freud: l’uomo non è il centro di se stesso, c’è un’intera parte di sé che gli sfugge
  • Alan Turing (inventore del computer): l’uomo è un essere informazionale, come tutto ciò che ci circonda, a un livello elevato di astrazione

Il termine ‘rivoluzione’ acquista un significato politico solo nel 1789, all’inizio della rivoluzione francese, quando per la prima volta si usò quel termine al posto di ribellione perché il moto sociale aveva preso una piega inarrestabile, come il moto dei pianeti intorno al sole. Perciò quella informatica è una rivoluzione, perché è inarrestabile.

Si parla di tecno-determinismo: tale Kurzweil (inventore di un sistema che facesse suonare i ciechi) dice che i robot, tra 50 anni, ci avranno sorpassato. Nel 2010 le spese per tecnologie (media, giochi, intrattenimenti) hanno superato quelle militari. Nel 2010 il 9% del PIL americano, stesso del petrolio, è stato quello. La prima delle tecnologie dell’informazione che apprendiamo è la scrittura. Perciò per 3000 anni abbiamo avuto tecnologia dell’informazione, ma le società umane sono dipese da altre cose come energia, risorse vitali ecc. Ma solo dal 2000 hanno iniziato a dipendere dalle ICT (Information and Communication Technology).

Si sta avverando la profezia/legge di Moore, secondo cui ogni 18 mesi la potenza di calcolo raddoppierà, per cui cose che fino a poco tempo fa non potevamo tecnicamente fare sono ora possibili. Ovviamente tutto questo deve avvenire al momento giusto negli anni, o i costi sarebbero troppo alti (vedi insuccesso del proto-iPad); ci dev’essere il giusto rapporto tra velocità di calcolo e costi.

Impatto della tecnologia sul diritto

Ma quali sono le conseguenze sul diritto? Secondo un tizio, questa rivoluzione ha due impatti:

  • Introverso, perché modifica noi stessi come soggetti-agenti
  • Estroverso, perché modifica il mondo in cui viviamo

La relazione tra tecnologia e diritto è complessa; di solito si segnalano due posizioni opposte, ma entrambe non sono in grado di:

  • Tecno-determinismo: la tecnologia ha un impatto tale da rendere il diritto come conseguenza scontata del progresso della tecnologia, come se lo soppiantasse del tutto; questo perché essa modifica il mondo a una velocità tale che il diritto non riesce a starle dietro, presentandosi perciò come antiquato; ma questo approccio è troppo estremo, non tiene conto di molte dinamiche.
  • Posizione opposta, secondo cui nulla cambierebbe e il diritto sarebbe sempre in grado di adeguarsi a questa rivoluzione informatica e attingere alle proprie risorse per offrire soluzioni vecchie a problemi nuovi.

Entrambe sono inadeguate: è vero che il diritto non riesce sempre a stare dietro alle trasformazioni; per quanto i concetti giuridici non vengano del tutto accantonati, bisogna continuamente rinnovarli e talora ripensare le proprie categorie. Es. se noi pensiamo ad un soggetto-agente, immediatamente ci viene in mente l’essere umano; eppure ormai molti degli agenti, delle conseguenze di fatti cui dobbiamo rapportarci, sono artificiali, come computer, software, robot ecc. Ma allora si pone un problema: a chi ascrivere la responsabilità delle conseguenze dell’atto di un tale agente?

Pensiamo alla guerra: essa era considerata (in senso orizzontale) l’espressione della volontà di uno Stato di entrare in conflitto con un altro, mentre (in senso verticale) la richiesta dello Stato al cittadino di morire per sé; ma ora non è più così, ci sono guerre dove gli umani non sono minimamente coinvolti, come le guerre fatte coi virus, rallentando le aziende che gestiscono le centrali nucleari. E allora una guerra combattuta così è ancora quella che così è stata definita da filosofia e diritto?

Ovviamente questo non significa che la tecnologia spazzi via tutto il diritto, o che lo definisca, o che lo superi, anzi a volte il diritto anticipa. La rivoluzione informatica è la rivoluzione dell’informazione, qualcosa che è ormai per definizione volatile, decontestualizzabile, che può non avere conseguenze immediate qui e nel mio Stato, ma magari in un posto va al di là della nostra giurisdizione; non c’è più idea di limiti, di confini, perché ormai siamo perennemente in contatto gli uni con gli altri. Il diritto non è riconducibile alla tecnologia, la tecnologia non è riconducibile al diritto. La dialettica è più complessa. Devono essere pensate nuove categorie giuridiche, nuovi istituti, e considerarli in un’ottica più ampia, non più ancorata alla nazione.

L’impatto della tecnologia sul diritto ha tre aspetti:

  • Cognitivo: è cambiato il modo di conoscere il diritto; si pensi all’AI & law e all’ontologia giuridica, quel settore di programmazione il cui fine è che anche le macchine conoscano il diritto. È vero che i robot ci sostituiranno come giuristi? Ci sono campi in cui è successo, es. robot artificieri.
  • Istituti: vecchi istituti sono cambiati tantissimo, come il diritto d’autore/copyright, la privacy; nuovi istituti sono sorti, come i reati informatici.
  • Teoria generale: il tutto si riflette sul piano della teoria generale, si pensi a come è cambiata la nozione di agente o di responsabilità (es. nuovi tipi di responsabilità per fatto altrui); si pensi all’IOT (Internet of things), l’ombrello per Francesca!; gli ordinamenti stanno di nuovo cambiando dimensione, non più territoriale (de-territorializzazione) ma sempre più sovranazionale e priva di confini giuridici, l’opposto di ciò che era successo nel Medioevo; è stata inventata una nuova parola, diritto transnazionale, che attraversa le nazioni (come era nato il diritto internazionale con Bentham quando erano comparsi gli USA sul panorama politico), come Ebay; il se A, allora B non funziona sempre così bene.

Reazione del diritto alla rivoluzione informatica

Il diritto è una tecnica di regolazione sociale che si avvale di misura coercitiva. Se il diritto ora si pone come una tecnica per disciplinare la tecnica stessa, diventa una meta-tecnica. Come lo fa?

  • Secondo la maniera tradizionale, ovvero facendo nuove leggi per disciplinare nuovi problemi
  • Secondo un modo più sottile, ovvero usando la tecnologia; parola chiave è il design, implementando il diritto negli spazi, nei luoghi, nelle cose, cioè formulando le regole in modi diversi, extra-giuridici, con norme tecnologiche

Es. quando si va a prelevare in banca, si deve ritirare; questa regola può essere formulata in due modi:

  • Norma giuridica classica: se vai a prelevare, allora ritira la carta
  • Norma tecnologica: la restituzione della carta è incorporata di default nel macchinario

Es. rallentare la velocità delle strade:

  • Norma giuridica: se passi qui, allora rallenta (cartello)
  • Norma tecnologica: costruzione di un dosso che ti obbliga a rallentare

Queste forme di normatività coesistono e si intersecano. Molte di queste cose esistevano prima della nuova era, anche prima di internet ci potevano essere casi in cui un agente giuridico sceglieva l’ordinamento (vd. le multinazionali), cosa che oggi facciamo quotidianamente scegliendo piattaforme online diverse (democratizzando la scelta dell’ordinamento); i dossi o lo stesso design dei ponti che consentivano o no il passaggio dei bus esistevano o la disposizione sugli scaffali dei prodotti esistevano eccome. Il punto è che una volta questa era un’eccezione, oggi è la regola, quindi è un problema più sentito. Questo è fortemente ostacolato dagli Stati, perché in fondo loro perdono di potere.

Il paternalismo liberario (tipico degli USA, che indirizzano verso certe scelte lasciando impressione di libertà), prima basato sul design architettonico o dell’aspetto, andando avanti sarà basato su aspetti più introspettivi, cioè sui nostri stessi dati personali, capiranno che tipo di consumatore siamo e di conseguenza influenzeranno i nostri comportamenti.

Si pensi al default profiling, che noi quasi sempre accettiamo, che è una impostazione di design con cui ci fanno cedere tutta una serie di dati a terzi, personali e dei nostri amici. Inoltre questo non avviene solo online, i gestori di un supermercato possono capire molte cose sul tipo di spesa che facciamo; oppure si dice che cinque soli movimenti di carta di credito fanno capire che tipo di persona siamo; oppure solo con i metadati (dove, quando, chi chiami) raccolti dalle compagnie telefoniche si può capire qualcosa delle conversazioni.

Il design (disegno di ambienti, cose, programmi) può avere tre finalità diverse:

  • Prevedere ed evitare eventi dannosi
  • Attutire gli effetti dannosi di determinati comportamenti e azioni (airbag digitali es. vuoi veramente cancellare questo?)
  • Invogliare gli agenti a mutare il proprio comportamento (es. disegnare i siti peer to peer in modo da invogliare a caricare e non solo a scaricare)

ICT e governance

Ciò che lega questi due argomenti è il concetto di complessità, come:

  • Complessità sistemica, con problemi che aggrediscono il sistema in sé, e che più questi diventano globali, più le strutture tradizionali di governo non sono in grado di farvi fronte; per questo si è inventato il termine di governance.
  • Pluralità di attori pubblici e privati a un livello nazionale, internazionale (protagonisti gli Stati), transazionale (protagonisti i privati); nella governance di Internet ad esempio intervengono:
    • Gli Stati (nell’ITU)
    • I privati (nell’ICANN)

Information and communication technology

Le tecnologie esistono da sempre, ma per la prima volta nella storia noi dipendiamo da esse. L’informazione riguarda dati, e i dati sono ciò che crea difformità nelle esperienze; ma per avere informazioni, bisogna dare un significato a quei dati. Qual è la specificità delle informazioni, dei dati informali? Tutto è rappresentabile come informazione, ma specificità di una è di essere un bene non rivale (se io fruisco di un’informazione, non tolgo nulla a te; invece se mi approprio di un bene materiale, lo tolgo a te; questo cambia le regole dei giochi, redistribuisce il potere e crea i nuovi equilibri).

Nel capitolo I si parla di ‘dilemma digitale’, dato dalla dialettica tra decentramento (reti peer-to-peer) e accentramento (Internet Service Provider) e corrispondenti due alternative che si pongono per la governance, kosmos (ordine spontaneo) e taxis (ordine imposto). La Corte suprema americana stessa dichiarò illegittima una legge del Congresso che censurava Internet ritenendo di dover salvaguardare i cittadini dalla pornografia, rendendo chiaro che quella era una realtà che si poteva benissimo governare da sola. Sempre in America a fine anni ’90 fu emanato un act e poi l’UE con la direttiva sull’e-commerce per stabilire l’irresponsabilità degli ISP per tutti i contenuti caricati dagli utenti che vi transitavano; eppure ora le cose stanno andando in senso opposto, siccome gli utenti sono troppi per qualificare una loro responsabilità allora dovrebbero essere responsabili i provider.

Governance

Cinque aspetti, cinque novità nella regolazione del mondo:

  • Sovranità: per quattro secoli ci siamo abituati a ordinamenti giuridici caratterizzati da una territorialità (che sta venendo meno) e da una sovranità (nata con Jean Bodin come ‘sovrano è colui non dipende che dalla sua spada’; modificata successivamente); in Italia la sovranità appartiene al popolo, allo Stato, e alcune parti sono cedute in favore di ordinamento comunitario o internazionale; e, aspetto da non sottovalutare, ormai è ceduto anche a enti di diritto privato come l’ICANN; ormai non c’è più un chiaro concetto di sovranità degli Stati.
  • Interazione pubblico-privato: ormai la distinzione tra pubblico e privato sta crollando, molte delle decisioni più importanti sono prese da agenti privati, mica pubblici.
  • Auto/etero-regolamentazione: su Internet c’è piuttosto l’auto-regolamentazione.
  • Diritto transnazionale: non si fa nessun richiamo a questo in Costituzione.
  • Hard & soft law: hard law è il diritto rigido, la regola inderogabile sopportata da sanzione; soft law è la raccomandazione, il consiglio, che hanno sempre più peso.

Il problema con cui ha a che fare la governance è talmente profondo che da un lato è stato inevitabile cercare un’autorità a cui affidare la regolamentazione.

Ruolo di ICANN

Attualmente si discute come mutare le sue competenze; il fatto che le sue decisioni siano incisive e che gli Stati non vi abbiano diritto di veto dava molto fastidio; inoltre gli USA hanno avuto all’inizio molto peso perché Internet è nato con loro e avevano molta influenza sull’ICANN; oggi sono sempre più liberi, in un sistema di tecnocrazia. Eppure gli Stati nazionali continuano a non essere d’accordo e a volere una compartecipazione degli Stati, e comunque si sono spaccati: i Paesi meno garantisti volevano tenersi la propria sovranità, altri come USA e Europa erano disposti a cederli a ICANN.

Ruolo degli Stati

Cercano di riconquistarsi il potere. Si distinguono, all’interno dell’ISP, diversi livelli, che subiscono diversi interventi:

  • Livello di infrastruttura, dove intervengono molto (es. Cina ha isolato il proprio internet con firewalls, in Occidente con le conferenze di telecomunicazioni)
  • Livello logico http, dove possono avere zero impatto
  • Livello contenutistico, dove intervengono più o meno

Intelligenza artificiale

Tema tradizionale dell’informatica giuridica. Il filone di ricerca che indaga il rapporto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale si è sviluppato intorno agli anni ’50; più di recente, negli anni ’80, si è aggiunto un nuovo filone che indaga sul rapporto tra intelligenza artificiale e diritto. Tema ricorrente è se sia possibile riprodurre in modo più o meno esatto l’intelligenza umana. Innanzitutto bisogna chiedersi, per riprodurla, cosa sia l’intelligenza umana. Tante risposte; ovviamente dobbiamo cercarne una che abbia una prospettiva informatica, che sia implementabile operativamente.

Filoni di ricerca

Intelligenza è una parola derivante dal latino, che significa sia:

  • Intus legere: capacità di comprendere in profondità la realtà, rappresentandosela nel modo migliore; filone epistemologico (paradigma dell’intelligenza come tizio che capisce tante cose)
  • Inter legere: capacità di scegliere tra alternative in modo sapiente, di raggiungere gli obiettivi voluti; filone euristico (paradigma del tizio che sa come agire al meglio)

Entrambi i filoni hanno interessato coloro che volevano riprodurre l’intelligenza umana: bisognava decidere se studiare i modi di rappresentazione della realtà o il compimento di scelte per eseguire dei compiti, se tradurre l’una o l’altra in un’intelligenza artificiale. Definizione di G. Sartor di intelligenza artificiale. In sostanza, c’è intelligenza quando non si dà una risposta automatica; si fa il test di Turing, se non riesco a capire se una risposta sia umana o no, vuol dire che è data da una macchina. Modello computazionale è quello che è in grado di processare dei dati (input) e ricavarne dei risultati (output).

Possibili applicazioni al diritto: non è facile creare programmi artificiali che siano utili a sfere complesse come quelle del diritto; esistono tuttavia alcuni compiti che possono essere eseguiti anche in questo ambito, soprattutto se distinguiamo tra intelligenza in senso debole o forte. Applicazioni al diritto: reperimento informazioni, ricerca dati, costruzione documenti, risoluzione problemi, potenzialmente soluzione di controversie, web semantico (che si pone problema di come creare dei sistemi che processino in base al significato, vd. traduttori). In ogni caso, bisogna acquisire alto livello di conoscenza e far lavorare l’operatore per riprodurre intelligenza.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher camsca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Informatica giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Pagallo Ugo.
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