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Le impugnazioni

Impugnazioni. Sono strumenti processuali mediante i quali le parti enunciano doglianze nei confronti di un provvedimento giurisdizionale al fine di provocare su di esso un controllo del giudice, controllo che può essere di merito o di mera legittimità. Le impugnazioni hanno normalmente per oggetto provvedimenti non irrevocabili ed è appunto con riferimento all’irrevocabilità del provvedimento impugnato che si distingue tra mezzi ordinari di impugnazione aventi per oggetto provvedimenti non irrevocabili e mezzi straordinari aventi per oggetto provvedimenti irrevocabili.

Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione

Sancito dall’articolo 568 comma 1 cpp, per cui la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. La tassatività si riferisce sia ai provvedimenti oggetto dell’impugnazione sia all’impugnazione stessa. In attuazione del disposto dell’articolo 111 Costituzione, peraltro, l’articolo 568 comma 2 cpp dispone che sono sempre soggetti a ricorso per Cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28. Una volta, quindi, stabilito il principio di tassatività si prevede una tantum la ricorribilità per Cassazione di tutti i provvedimenti sulla libertà personale e di tutte le sentenze ad eccezione di quelle che possono determinare un conflitto di giurisdizione o di competenza, posto che in tal caso la possibilità di adire la Corte di Cassazione è prevista dalle norme relative alla risoluzione dei conflitti stessi.

Dottrina e giurisprudenza

Va rilevato come ammettano, pur in assenza di un’esplicita previsione di impugnazione, la possibilità di ricorrere per Cassazione nei confronti dei provvedimenti abnormi, vale a dire di quei provvedimenti talmente estranei agli schemi normativi da non poter essere previsti dal legislatore, il quale non avendo ipotizzato la realizzazione dei provvedimenti in parola non poteva ovviamente prevederne l’impugnabilità. Nella relazione al progetto preliminare si afferma che il legislatore non ha potuto prevedere espressamente l’impugnazione dei provvedimenti abnormi, stante la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell’impugnabilità.

Articolo 568 cpp

  • Commi 1 e 2. Emerge, quindi, che le sentenze sono sempre ricorribili per Cassazione, mentre sono appellabili solo se la legge riconosca in via espressa che avverso di esse è proponibile appello. In sostanza, le sentenze sono tutte impugnabili, ma il mezzo di impugnazione dipende da vari elementi: se si tratta di sentenza di primo grado appellabile, il mezzo è costituito dall’appello o, ricorrendone i presupposti, dal ricorso immediato per Cassazione, omisso medio; se si tratta di sentenza di primo grado inappellabile o di sentenza emessa dal giudice d’appello, il mezzo è costituito dal ricorso per Cassazione. Dopo la riforma dovuta alla legge n. 46 del 2006 e le relative declaratorie di illegittimità costituzionale, le sentenze di non luogo a procedere sono inappellabili; le sentenze di proscioglimento pronunciate in sede di giudizio abbreviato sono inappellabili dall’imputato, a meno che si tratti di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente, ed appellabili invece dal Pubblico Ministero; le sentenze di proscioglimento emesse nel dibattimento di primo grado sono appellabili dal Pubblico Ministero, mentre l’imputato può appellarle salvo che siano relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa, ferma restando la mancanza di interesse ad impugnare sentenze di proscioglimento pronunciate con formula ampiamente liberatoria.
  • Comma 1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati: è il principio di tassatività delle impugnazioni enunciato dall’articolo 568 comma 1 e mitigato nel comma successivo, dove, in conformità all’articolo 111 comma 7 Costituzione, si prevede che sono sempre soggetti a ricorso per Cassazione, quando non altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dar luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza, risolto in modo definitivo ed inoppugnabile dalla stessa Corte di Cassazione. Per quanto riguarda i provvedimenti diversi dalle sentenze e non concernenti la libertà personale, vige il principio di tassatività enunciato dall’articolo 568 comma 1.
  • Comma 2. Discorso analogo può essere condotto per i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale. Sempre ricorribili per Cassazione, ai sensi dell’articolo 568 comma 2, sono peraltro soggetti anche agli altri mezzi di impugnazione espressamente stabiliti dalla legge.
  • Comma 3. Anche sul versante soggettivo vige il principio di tassatività: infatti, il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, fermo restando che, se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
  • Ultimo comma. Stabilisce, poi, che l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta ad un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. Ciò significa che non ha rilevanza la qualificazione attribuita dalla parte al mezzo di impugnazione e che, pertanto, la proposizione di un mezzo di impugnazione non previsto dalla legge si converte nel mezzo di impugnazione previsto.

Il Codice non contiene, né nell’articolo 568 né in altra norma, un’espressa previsione circa l’impugnabilità del provvedimento abnorme, cioè quello che, secondo la giurisprudenza, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale e quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e dalle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. In base al principio di tassatività, tali provvedimenti non sarebbero impugnabili: ma la giurisprudenza li ritiene ricorribili per Cassazione, perché il principio in discorso non opera per provvedimenti caratterizzati da assoluta estraneità ed incompatibilità rispetto al sistema processuale, e dall’imprevedibilità che non consente di dedurre dal silenzio del legislatore l’intento di escludere il diritto all’impugnazione nei loro confronti. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il termine per proporre ricorso per Cassazione avverso un provvedimento abnorme decorre dal momento in cui l’interessato ne abbia avuto effettiva conoscenza e che, in difetto di prova contraria, tale momento è quello indicato dal ricorrente. Va considerata opportuna la scelta del legislatore che, consapevole della difficoltà di tipicizzare un fenomeno suscettibile delle più varie estrinsecazioni, ha preferito riservare alla giurisprudenza la valutazione concreta dei caratteri del provvedimento abnorme e della sua correlativa impugnabilità.

Soggetti legittimati ad impugnare

L’articolo 568 comma 3 cpp prevede che il diritto di impugnare spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.

Impugnazione del pubblico ministero

L’articolo 570 cpp dispone che il procuratore della Repubblica presso il tribunale ed il procuratore generale presso la corte d’appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero. Il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del Pubblico Ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento. L’impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del Pubblico Ministero che ha presentato le conclusioni. Tale norma costituisce espressione del principio di impersonalità del Pubblico Ministero ed è diretta ad ovviare all’eventuale inerzia del Pubblico Ministero di grado inferiore. L’ultimo comma dell’articolo 570 cpp prevedeva, inoltre, che il rappresentante del Pubblico Ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell’atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte d’appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte d’appello qualora lo ritenga opportuno. Nella relazione al progetto preliminare si giustifica tale disposizione con l’opportunità di non far disperdere la conoscenza e l’esperienza già acquisite dei fatti di quel processo, così evitando, giacché si immagina che tale facoltà sarà esercitata solamente nei processi più impegnativi, anche un nuovo studio di atti particolarmente ponderosi.

Articolo 570 cpp

  • Comma 2. L’impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del Pubblico Ministero che ha presentato le conclusioni e nella prassi è appunto tale organo a proporre, di regola, l’impugnazione. L’espressa enunciazione viene spiegata con l’estensione, fino al momento dell’impugnazione, dell’autonomia del Pubblico Ministero in udienza. Il Pubblico Ministero che ha presentato le conclusioni può impugnare non solo quando esse non siano state accolte, ma anche quando lo siano state, in seguito, ovviamente, ad una valutazione diversa della vicenda processuale.
  • Comma 3. Il rappresentante del Pubblico Ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell’atto di appello, può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte d’appello, sempre che quest’ultimo, cui spettano in ogni caso gli avvisi, lo ritenga opportuno.

Impugnazione dell’imputato

L’articolo 571 cpp, stabilendo che quest’ultimo può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima dell’emissione del provvedimento. Nell’interesse dell’imputato possono, altresì, proporre impugnazione il tutore per l’imputato soggetto a tutela ed il curatore speciale per l’imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore e l’esercente la patria potestà per l’imputato minorenne. Può, inoltre, proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento impugnabile ovvero il difensore nominato a tal fine.

Articolo 571 cpp

  • Comma 1. La regola generale conferma che la titolarità dell’impugnazione è riconosciuta all’imputato, il quale può proporla personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, nominato anche prima dell’emissione del provvedimento da impugnare: pur criticata come una sorta di procura al buio, contraddittoria in rapporto all’esclusiva titolarità del diritto di impugnazione in capo all’imputato, tale procura, basandosi su un evidente rapporto fiduciario, dovrebbe offrire all’imputato la certezza che l’eventuale impugnazione sarà proposta nel suo interesse. Trattandosi di imputato soggetto a tutela e di imputato incapace di intendere e di volere, che non abbia tutore, possono proporre l’impugnazione spettante all’imputato, rispettivamente, il tutore ed il curatore speciale: si è dinnanzi ad ipotesi di rappresentanza legale, per cui l’impugnazione proposta dal rappresentante vale come se fosse proposta dall’imputato. Per l’imputato minorenne, l’impugnazione può essere proposta anche dall’esercente la potestà dei genitori.
  • Comma 3. Disciplina l’impugnazione del difensore, stabilendo che può proporre impugnazione il difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato dall’imputato proprio per la presentazione dell’impugnazione. Versandosi nell’ipotesi di contumacia, tuttavia, il difensore poteva, secondo il testo originario del codice, proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina od anche successivamente con le forme per questa previste. L’articolo 46 legge n. 479 del 1999 ha soppresso la previsione in discorso: dunque, il difensore dell’imputato contumace non è più limitato nel suo potere di impugnazione e vengono in tal modo risolte alcune situazioni che creavano difficoltà nella prassi, allorché, ad esempio, il contumace fosse irreperibile e difeso da un difensore d’ufficio, il quale non avrebbe potuto ricevere lo specifico mandato. Da segnalare che la riscrittura dell’articolo 175 comma 2 ha eliminato l’effetto preclusivo dell’impugnazione proposta dal difensore sulla richiesta di restituzione nel termine ad impugnare da parte dell’imputato contumace: tuttavia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che il silenzio serbato dal legislatore su tale effetto preclusivo vada invece inteso come superfluità di una regola già insita nelle disposizioni generali sulle impugnazioni. Muovendo dall’assunto che l’impugnazione, una volta presentata da uno dei soggetti legittimati, esaurisce il corrispondente potere in capo al soggetto che ne è il portatore sostanziale, le Sezioni Unite hanno infatti deciso che l’impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o d’ufficio, nell’interesse dell’imputato contumace, preclude all’imputato, una volta intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione. In proposito è però intervenuta la Corte costituzionale, che, dichiarando, parzialmente illegittimo l’articolo 175 comma 2, ha riconosciuto al contumace, il quale non abbia avuto cognizione del processo, il diritto alla restituzione nel termine per proporre impugnazione, quando quest’ultima sia già stata proposta dal difensore. Secondo la Corte, dai principi dell’unicità del diritto all’impugnazione e del divieto di bis in idem non possono essere tratte conclusioni limitative di un diritto fondamentale, come il diritto di difesa ed il diritto al contraddittorio: perciò, la misura ripristinatoria contemplata dall’articolo 175 comma 2, per avere effettività, non può venire consumata dall’atto del difensore, che non ha ricevuto un mandato ad hoc e che agisce esclusivamente di propria iniziativa.
  • Comma 4. In applicazione del più generale principio enunciato dall’articolo 99 comma 2, stabilisce che l’imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore; trattandosi di imputato soggetto a tutela o di imputato incapace di intendere o di volere, che non abbia tutore, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.

Nel silenzio della legge, la dottrina nega la possibilità di integrare gli atti di impugnazione dell’imputato e del suo difensore, ai fini di regolarità formale. L’impugnazione dell’imputato non concerne solo i capi penali della sentenza, ma anche gli interessi civili. Infatti, l’imputato può impugnare i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno e quelli relativi alla rifusione delle spese processuali: il riferimento è qui agli articoli 538 commi 1 e 2, 539, 540 e 541 comma 1, per quanto concerne la decisione sugli interessi civili in primo grado. L’imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e la rifusione delle spese processuali: il riferimento è qui agli articoli 541 comma 2 e 541 comma 1, per quanto concerne la decisione sugli interessi civili in primo grado. L’impugnazione per gli interessi civili è proposta con il mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza. A tal fine, dunque, vanno tenute presenti le limitazioni all’appello previste per l’imputato in sede di giudizio abbreviato e di dibattimento di primo grado. Comunque, l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato. Il richiamo all’impugnazione della sentenza di assoluzione è da intendersi in senso restrittivo, cioè limitato al caso in cui l’imputato fosse stato assolto per difetto di imputabilità, formula che non gli consente di richiedere la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali, o con formula, diversa da quella piena, che non gli consente di chiedere la condanna del querelante alla rifusione delle spese ed al riconoscimento del danno. Ed in effetti, l’imputato potrebbe impugnare per ottenere una pronuncia assolutoria che rientri fra quelle menzionate negli articoli 541 comma 2 e 42 comma 1. Va, infine, rammentato che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni od al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice d’appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che... [il testo continua]

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Caprioli Francesco.
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