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IL SISTEMA ITALIANO DI BILANCIO

Le principali riforme su cui si basa il sistema italiano di bilancio sono la legge n° 468/1978 e n° 362/1988. Le finalità del nuovo

sistema di bilancio sono:

• Razionalizzazione e programmazione della spesa pubblica, per evitare che la sua espansione incontrollata crei

inflazione.

• Adeguamento della struttura del bilancio pubblico ai principi della contabilità nazionale

• Partecipazione più attiva e sostanziale del parlamento al procedimento di formazione e di gestione al bilancio

• Riduzione della rigidità del bilancio pubblico per poterlo utilizzare in modo più razionale e organico

Le principali innovazioni introdotte in Italia sono:

• Trasformazione del bilancio annuale di competenza in bilancio annuale di competenza e di cassa

• Introduzione del bilancio pluriennale

• Adozione di una legge finanziaria e di leggi collegate, con le quali si possono modificare le leggi di spesa o tributarie

• Classificazione economica e funzionale delle spese

• Armonizzazione dei conti dello stato con quelli del settore pubblico

• Approvazione del bilancio per unità previsionali di base

• Maggior trasparenza del rapporto tra parlamento e P. A; il primo opera un controllo politico sulle scelte di bilancio, la

seconda risponde del conseguimento degli obiettivi.

Il bilancio annuale di previsione Deve essere redatto in termini di competenza e di cassa, inoltre, deve essere coerente con il

bilancio pluriennale; il bilancio annuale di previsione indica:

• L’ammontare delle entrate che si prevede accertare e delle spese che si prevedono impegnare nell’anno cui si riferisce

il bilancio.

• L’ammontare delle entrate e delle spese che si prevedono incassare e pagare nell’anno cui il bilancio si riferisce.

È composto da tre parti:

• Stato di previsione delle entrate (unico): predisposto dal dipartimento del tesoro.

• Stato di previsione delle spese (uno per ogni ministero)

• Quadro generale riassuntivo

Redazione del bilancio Viene elaborato dal ministro dell’economia e delle finanze. La redazione materiale spetta alla

Ragioneria generale dello stato; a sua volta si avvale dei dati raccolti dalle ragionerie centrali operanti presso i ministeri.

Iter legislativo: espresso dall’art. 81 della Costituzione:

• Il bilancio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è presentato al parlamento entro il 30 settembre di ogni anno;

• una volta giunto in parlamento, il bilancio segue il suo iter legislativo: una commissione permanente presso ciascuna

camera esamina il bilancio in via preliminare; successivamente le singole camere discutono il testo e lo votano per

unità previsionali di base

• se il bilancio preventivo non viene approvato dal parlamento entro il 1° gennaio, lo stesso parlamento autorizza,

mediante apposita legge, l’esercizio provvisorio del bilancio: durante tale periodo il governo può applicare il bilancio in

attesa che intervenga l’approvazione e quindi può riscuotere le entrate e pagare le spese previste dal bilancio stesso.

L’esercizio provvisorio non può protrarsi per periodi superiori ai quattro mesi.

Durante l’esercizio provvisorio possono assumersi impegni sul bilancio di competenza ed effettuarsi pagamenti sul

bilancio di cassa entro il limite di un dodicesimo degli stanziamenti per ciascuno dei mesi dell’esercizio provvisorio.

Secondo l’art. 75 della C. non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di ratificare

trattati internazionali

Il bilancio pluriennale di previsione è un bilancio di previsione di competenza che comprende un periodo di tempo da tre a

cinque anni a iniziare dall’anno al quale è riferito il bilancio annuale. Si dice scorrevole in quanto è elaborato ogni anno

spostandone la decorrenza e il termine in avanti di un anno al fine di poterlo aggiornare con le modifiche legislative intervenute

e degli elementi di valutazione emersi nell’anno. (in Italia il bilancio ha durata triennale).

Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazioni a riscuotere le entrate o pagare le spese in quanto tali autorizzazioni

competono solo al bilancio annuale

Il bilancio può essere redatto in 2 versioni:

• A legislazione vigente: sono riportati gli andamenti delle entrate e delle spese in base alla normativa vigente.

• A versione programmatica: sono registrate le previsioni degli andamenti delle entrate e delle spese in funzione degli

obiettivi della politica economica nazionale

La legge finanziaria L’art. 81 della C. afferma che, con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi

tributi o nuove spese; ogni altra legge che imputi nuovi o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

La legge n° 468/1978 ha introdotto la legge finanziaria, con cui è possibile modificare le precedenti norme tributarie stabilendo

nuove entrate e spese al fine di raggiungere gli obiettivi della politica economica. Data le connessioni tra legge finanziaria e

legge di bilancio, l’approvazione di tale legge da parte del parlamento deve precedere quella del bilancio

Per ovviare agli inconvenienti dovuti alle interminabili discussioni in parlamento, la legge n° 362/1988 ha limitato i contenuti

della legge finanziaria prescrivendo che, entro il 30 settembre di ogni anno il governo deve presentare una finanziaria snella,

con la quale non si possono stabilire nuove entrate o spese; eventuali nuove manovre di finanza pubblica si possono introdurre

solo con disegni di legge collegati alla finanziaria stessa.

I contenuti della finanziaria:

• limite massimo del saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato

• Determinazione delle quote annuali di spesa a carattere pluriennale

• Eventuali variazioni decise per tributi

• Accantonamento dei fondi speciali

La legge di stabilità: le leggi finanziarie degli ultimi anni non sono state in grado di rispettare gli obiettivi del patto di stabilità dall’

UE (prevede un saldo di bilancio vicino al pareggio o in avanzo) con la previsione di sanzioni economiche in caso di disavanzi

eccessivi. Nell’articolo 1 della legge finanziaria è indicata la determinazione di un tetto alla spesa pubblica, con l’indicazione del

livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato

I documenti della programmazione di bilancio Le leggi di riforma del bilancio pubblico richiedono l’approvazione di una serie

di documenti da parte del parlamento presentati dal ministro dell’economia:

• Relazione generale sulla situazione economica del paese: illustra la situazione economica del paese nell’anno

precedente, specificando le grandezze relative allo sviluppo del reddito e dell’occupazione. Viene redatta entro il 31/03

• Documento di programmazione economico – finanziaria (DPEF): redatto entro il 30/06; illustra sia la situazione

macroeconomica nazionale e internazionale, sia gli obiettivi di sviluppo del reddito, dell’occupazione e della manovra

finanziaria pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

• Rendiconto generale dello stato: redatto a cura della Ragioneria Generale dello stato, viene trasmesso entro il 31

maggio alla Corte dei conti dal ministro dell’economia; quest’ultimo deve presentarlo alle camere entro il 30 giugno

insieme alla relazione della Corte dei conti.

È costituito da:

• bilancio consuntivo: espone la gestione svolta nell’anno precedente, con riferimento alle gestioni di cassa,

competenza e dei residui.

• conto generale del patrimonio dello stato: riporta le variazioni intervenute nel patrimonio dello stato intervenute

nell’anno precedente

• Bilancio preventivo a legislazione vigente: presentato entro il 30/09; comprende il bilancio annuale e l’aggiornamento del

bilancio pluriennale, comprendendo gli andamenti delle spese e delle entrate in base alle normative vigenti.

• Relazione previsionale e programmatica: presentata entro il 30/09; individua gli obiettivi di politica economica

dimostrandone la compatibilità con la situazione economica e gli impegni finanziari precedentemente assunti nel bilancio

pluriennale

• Legge finanziaria e leggi collegate: disegni di legge presentati al parlamento al fine di modificare e integrare la

legislazione vigente per renderla compatibile con gli obiettivi del bilancio preventivo a versione programmatica

Classificazione delle entrate e delle spese In passato era diffusa una concezione patrimoniale – aziendalistica dello stato, il

cui scopo era di non attaccare il proprio patrimonio. Oggi è introdotto il criterio economico – funzionale.

Con la legge n° 94/1997 sono state introdotte le unità previsionali di base: esse sostituiscono le unità elementari del bilancio ai

fini del controllo politico del parlamento e sono determinate, sia per le voci di entrate che di spesa, con riferimento ad aree

omogenee di attività e di risorse affidate ad un unico dentro di responsabilità amministrativa.

Con la nuova legge il parlamento approva il bilancio per unità previsionali di base e non più per capitoli. Pertanto s’individua il

bilancio per funzioni – obiettivo, il quale individua per grandi settori la destinazione funzionale della spesa con riferimento agli

obiettivi che la P.A. intende realizzare.

ENTRATE: distinte da un numero di codice, sono classificate per:

• Centro di responsabilità amministrativa: rappresentato dal dipartimento delle politiche fiscali che fa capo al ministro

dell’economia.

• Titoli: individuano i diversi tipi di entrata in relazione alla fonte da cui provengono:

o Entrate tributarie

o Entrate extratributarie

o Entrate per alienazione e ammortamenti di beni patrimoniali.

• Unità previsionali di base: indicano la natura giuridico – economica del cespite dal quale proviene l’entrata

• Capitoli: distinguono le voci di entrata secondo l’oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione; nel caso di spese

discrezionali si possono trasferire somme da un capitolo all’altro nell’ambito di una stessa unità previsionale

SPESE: distinte da un numero di codice, sono classificate:

• Centri di responsabilità amministrativa

• Titoli:

o Spese correnti

o Spese in conto capitale

o Spese per rimborso di prestiti

• Macro – aggregati: individuano l’oggetto della spesa e il suo contenuto economico: per le spese correnti si hanno:

o Spese di funzionamento (stipendi)

o Interventi (per calamità, sostegno all’occupazione)

o Oneri (interessi su prestiti)

o Trattamenti di quiescenza

• Unità previsionali di base: unità elementari votate dal parlamento e si dividono in capitoli

I saldi di bilancio Le leggi di riforma di bilancio hanno rimosso i termini di “par

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A.A. 2015-2016
8 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angila945 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Scienza delle finanze e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Serati Massimiliano.