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La Gewere: un'istituzione di origine germanica

Buongiorno a tutti!!!! Leggendo il terzo capitolo del libro, ho notato che viene ripreso il tema della Gewere, l'istituto di origine germanica di cui avevamo già in parte discusso nel corso delle prime lezioni.

A questo proposito, usando come fonti il nostro libro di testo e un paragrafo di un libro trovato nella biblioteca della nostra facoltà, ho deciso di pubblicare un commento che in breve ci rinfreschi un po' la memoria su questo istituto e sugli studi fatti a riguardo nel corso dei secoli. Il testo di cui ho fatto menzione è "Uso, tempo, possesso dei diritti" scritto dal nostro professore con i professori Mannino e Vecchi.

La Gewere è forse l'istituto che più rispecchia la caratteristica principale del diritto altomedievale e cioè quella di essere composto da più elementi fusi tra di loro: quello romano, quello canonico e quello germanico.

La Gewere ha da sempre attirato l'attenzione di tanti grandi...

Gli studiosi del diritto considerano la Gewere come un istituto dal contenuto vago, mutevole e indefinito. Essa rappresentava sia la proprietà che il possesso e poteva essere utilizzata per la difesa di qualsiasi situazione di fatto o di qualsiasi diritto, inclusi quelli reali e personali, come ad esempio l'assunzione di uffici pubblici o ecclesiastici. Nel corso del Medioevo, il concetto di Gewere venne tradotto con il termine "investitura" e veniva utilizzato molto più frequentemente rispetto alla possessio romana. La Gewere, infatti, grazie alla sua duttilità e alla sua adattabilità a qualsiasi tipo di diritto, si adattava meglio alle esigenze pratiche rispetto al diritto romano, che richiedeva requisiti normativi rigidi. Ad esempio, nel diritto romano, il semplice trascorrere del tempo non era sufficiente per acquisire un diritto reale, mentre nel diritto germanico lo era; il trascorrere del tempo rappresentava quindi il titolo, l'investitura per il riconoscimento del diritto e era considerato sufficiente.

Pervincere la causa. Sulla Gewere sono stati scritti importanti testi di autorevoli autori, basti ricordare Savigny e il Finzi. Un'opera molto importante è sicuramente quella di Wilhelm Albrecht scritta in piena epoca romantica dove imperversava la lotta tra romanisti e germanisti. Albrecht, in quanto germanista, studia soprattutto fonti germaniche che vanno da leggi, a atti della pratica notarile, alla giurisprudenza e ha lo scopo di dimostrare la germanicità dell'istituto, il suo essere espressione suprema del famoso Volksgeist.

Altra opera importante è quella di Andreas Heusler che utilizza fonti non solo germaniche, ma anche francesi, spagnole e italiane; tenendo conto del fatto che anche queste terre subirono la dominazione longobarda e franca e quindi ne furono influenzate anche sotto il profilo del diritto. Heusler sostiene che la Gewere continuò a essere utilizzata anche durante l'epoca dei glossatori anche se con un nome diverso. Nella

diffuse la distinzione tra possessio civilis e possessio naturalis. La possessio civilis era caratterizzata dall'animus, ovvero l'intenzione di possedere, mentre la possessio naturalis era caratterizzata dalla materialità, ovvero il controllo fisico sulla cosa. Questa distinzione rifletteva la contrapposizione tra il diritto romano e il diritto germanico. Tuttavia, gli studiosi del XII e XIII secolo vedevano in questa contrapposizione il rapporto tra aequitas naturalis e ius civile. La aequitas naturalis rappresentava l'equità naturale, ovvero il senso di giustizia che si basava sulla ragione e sulla natura umana, mentre il ius civile rappresentava il diritto positivo, ovvero le leggi e le norme stabilite dalla società. Inoltre, la contrapposizione tra le due forme di possessio serviva semplicemente a creare un'interpretazione più ampia che potesse adattarsi a diverse situazioni. Il diritto romano infatti era caratterizzato da una forte rigidità e si cercava di creare aperture per adattarsi ai cambiamenti della società e alle sue crescenti esigenze di flessibilità. Le prime aperture in favore del riconoscimento di situazioni di fatto diverse dalla possessio si ebbero con il diritto canonico, che influenzò il diritto romano introducendo il concetto di bona fides, ovvero la buona fede del possessore. Questo concetto consentiva di riconoscere la legittimità di una situazione di fatto anche se non corrispondeva esattamente alla possessio civilis. In conclusione, la distinzione tra possessio civilis e possessio naturalis rappresentava una contrapposizione tra il diritto romano e il diritto germanico, ma veniva interpretata dagli studiosi del XII e XIII secolo come il rapporto tra aequitas naturalis e ius civile. Questa distinzione serviva a creare un'interpretazione più ampia del diritto romano per adattarsi alle diverse situazioni e alle esigenze della società in continua evoluzione.
Dettagli
Publisher
A.A. 2009-2010
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Comune e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Conte Emanuele.