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Può capitare che in una famiglia vi siano persone con lo
stesso nome e cognome, o la persona si può essere
sbagliata: era sicuro lui cosa volesse nella sua testa ma ha
sbagliato nella manifestazione, l’errore sulla dichiarazione
non annullla la disposizione perché non è un errore che
cade sull’erronea formazione della volontè del testatore ma
è un errore in fase di conversione della volontà (la
differenza tra errore ex art 624 ed errore ex art 625 è che
nel primo caso voglio ma la mia volontà si è formata male
nel secondo caso no voglio). Lettura norma. Ad esempio ho
una sola casa al mare ma sbaglio la via cmq la disposizione
vale: si può trovare in modo inequivocabile qual è l’oggetto.
Il notaio non fa le misure per il testamento. "
Si parla di testamento facendo riferimento alla causa:
funzione economico sociale, causa astratta che è quella di
disporre mortis causa. Quando parlo di testamento in
questo senso faccio riferimento ad un progetto: il testatore
scrive le disposizioni ma mette su un piano, un testamento
deve stare in piedi e deve funzionare. Bisogna capire il
progetto sotteso alla volontà del de cuius. Il testamento può
essere anche inteso nel senso di schede tastamentaria,
proprio il documento cartaceo e materiale. Se la scheda
testamentaria va distrutta il supporto materiale chiamato
testameento ma non il progetto delineato dalla volontà del
de cuius, non sparisce il testamento inteso nel senso di
disposizione mortis causa. Se la distruzione non è opera del
testatore, ma di terzi o di eventi naturali si può ricostruire la
scheda testamentaria in ogni modo, attraverso testimoni o la
fotocopia. La fotocopia del testamento è bene farla ma non
ha valore: il testamento pubblico è conservato al’archivio ma
la fotocopia del testamento olografo mi dà l’indicazione che
196
esisteva un testamento ma ho bisogno della scheda
olografa autentica. La fotocopia può servire per ricostruire il
testamento. Il testamento olografo può essere depositato
dal notaio e non funziona come testamento segreto (dal
notaio si può depositare qualsiasi atto documentale). La
distruzione della scheda, anche ad opera del testatore,
potrebbe non significare revoca ma si deve dimostrare. Il
testamento non solo è un atto unilaterale ma anche
unipersonale: in questo atto ci deve essere solo la volontà
del soggetto. Se in uno stesso foglio ci metto la mia volontà
e di là quella del coniuge il testamento è nullo formalmente
(non sostanzialmente) salvo a dimostrare che i 2 erano
d’accordo: in questo caso ci sarebbe anche nullità
sostanziale. Il testamento è inteso anche come disposizioni
testamentarie. È necessaria la data, la firma e poi le
disposizioni, proposizioni. Il testatore ha un progetto ma le
disposizioni testametarie sono scindibili (così come nel
contratto). Si applicano le stesse norme del cotnratto ex art
1419 sulla nullità parziale: ad esempio se ho nominato un
erede e una disposizione è nulla non devo annullare tutto il
testamento posso annullare la disposizione a favore
dell’erede mi restano i legati? Se la disposizione nulla è la
disposizione intorno alla quale ruota tutto il progetto salta
tutto il testamento: interpretando un testamento si deve
tener conto si deve valutare anche tutta la progettualità del
de cuius. Si parte da una scindibilità delle disposizioni ma il
progetto è cmq da prendere in considerazione perché le
disposizioni non sono completamente distaccate, l’atto ha
cmq una sua impalcature: se vengono a cadere le
disposizioni che rappresentano i pilastri portanti viene a
adere tutto il progetto. Parlando di nullità e di annullabilità
del testamento vi sono delle cause che giocano su tutto il
testamento (se manca la firma il testamento è tutto nulla, se
197
manca la data è tutto annullabile) ma se ho sottoposto un
legato una disposizione a favore dell’erede a una
condizione illecita mi cade quella disposizione non tutto il
testamento: tutti gli altri legati restano. Questi accorgimenti
ci permettono di recuperare una volontà che non può
essere + ripetuta. Quando si parla di testamento se ne parla
in tante accezioni. Art 626 motivo illecito. Il motivo illectio in
materia contrattuale è causa di nullità se comune a
entrambe le parti ed unico scopo sotteso alla stipula del
cotnratto. Il motivo è ragione soggettiva che ha portato alla
conclusione del negozio: non sono valutazioni
completamente irrilevanti perché sono prese in
cosiderazione nella donazione (motivo illecitoc comune) nel
testamento. Nel testamento il motivo è preso in
considerazione se è illecito o erroneo. Illiceità è contrarietà
all’ordine pubblico al buon costume e a norme imperative,
non è un vizio della volontà anche se si deve essere consi
dell’illiceità. Il motivo illecito deve risultare dall’atto e deve
essere l’unico che ha indotto il testatore a benficiare quella
persona. “Nomino Tizio perché quella persona mi ha aiutato
in una precedente pratica illecita”. Vi sono 2 piani: il piano
della disposizione (universale o particolare) e il piano che
spinge ad apporre un elemento accidentale (termine
condizione e onere). L’elemento acccidentale è ancillare
rispetto alla disposizione. A me prima di tutto mi preme
nominare un erede poi mi preme che sia realizzato l’onere
ovvero si avveri la condizione. Nella mia volontà c’è prima
il favore per quel soggetto e poi l’onere o la condizione. Se
utilizzo la disposizione per avverare l’onere o la condizione
e questi ultimi sono illeciti o impossibili: l’onere e la
condizione in questi casi assorbono la disposizione che si
caduca con loro. Lo stesso vale per il motivo. Se il motivo è
stato unico e determinante per disporre a favore di quella
198
persona, la disposizione è ancillare nei confronti della
ragione che mi ha spinto a disporre nei confronti di quella
persona. Nel testamento quando ci si trova difronte a una
volontà non pure bisogna fare attenzione al nesso tra
disposizione ed elemento ancillare (in modo particolare se
vi è motivo erroneo, illecito, se vi è una condizione o un
onere illectio o imposibile). La valutazione del nesso
potrebbe permettere di elidere l’onere o la condizione e
salvare la disposizione, di rompere il nesso. Art 628.
Disposizione a favore di persona incerta (persona fisica jur
soggetto di diritto: il de cuius è una persona fisica chi
chiamo chiunque). Lettura norma. Ad esempio “lascio
all’associazione a tutela degli animali” Ma quale? Art 630.
Diisposizioni a favore dei poveri. I poveri sono tante realtà.
È una norma che si lega al 628. È una disposizione a favore
di persona incerta salvata dal legislatore che ha voluto
preservare la gneerosità del de cuius in questo caso e sono
inclusi tutti i soggetti bisognosi: bambini, stranieri, carceri.
L’incertezza è dissipata dal legislatore che restringe il
campo al comune. Si ritiene che questa disposiizone sia un
legato al comune con onere di devolvere i beni ai poveri.
Art 629. Disposizioni a favore dell’amima. Lettura norma.
Sono un onere a favore dell’erede e del legatario (entra in
gioco l’art 648 che permetterebbe in caso di
inadempimento di far saltare la disposizione). È una
disposizione antica che marca la valenza spirituale del
testatrore. Il problema è la determinazione dei soldi che
servono per realizzare la volontà del testatore. Disposizioni
a favore dell’anima possono essere: messe, lumini, tutto ciò
che attiene all’anima non solo per la religione cattolica ma
per tutte le religione alle quali appartenga al testatore nei
limiti della liceità: sono ammessi ma si deve indicare la
somma. Queste disposizioni sono oneri (disposizioni
199
accessorie) che devono essere leciti e possibili. Il testatore
può designare una persona che curi l’esecuizione di quanto
ha previsto anche nel caso in cui manchi un interessato a
richiedere un adempimento. Siamo nel campo
dell’adempimento perché l’onere è un obbligazione: per
portare a termine l’onere occorre o in interessse èatrmoniale
o morale. Si può nomnare un esecutore indipendentemente
dalla nomina di erede o legatario. Potrebbe essere un
mandato posto mortem exquendum: mandato di far curare
l’esecuzione di qst disposizioni. "
Personalità del testatore"
Sia il beneficiario che l’oggetto deve provenire dalla volontà
del testatore: tutto parte dalla sua volonntà. Tutte le
disposizioni che si posssono rifare alla volontà di un terzo
(che sia la clasola di gradimento o altro) sono nulle. Ci sono
delle eccezioni interessanti previste all’art 631. Lettura
norma. L’eccezione riguarda solo il legato. Il testatore
indica: o 2 persone o un gruppo di persone “scegli tra quale
nipote dare il legato”; è come la legge delega, si dà un
quadro entro cui il terzo o l’onerato può scegliere. Fuori da
questo caso siamo nel campo dell’invalidità. Disposizione
per relationem. La relatio è un riferimento a qualcosa di
estraneo al testamento o alla volontà del testatore. Se è
qualcosa di estraneo al testamento vi è la relatio formale, se
è al di fuori della volontà del testatore siamo in una relatio
sostanziale: la prima è valida la seconda è invalida. La
relatrio sostanziale si ha tutte le volte in cui il testatore dice
“Nomino i miei eredi coloro che indica mio marito nel
testamento” o cmq mi rifaccio alla volontà di un terzo sia per
quanto riguarda il soggetto che l’oggetto. Nella relatio
formale si fa riferimento a fatti dichiarazioni, atti dello stesso
testatore, a un progetto di testamento che ha fatto il
testatore, un luogo (come banca abitazione ecc). Una forma
200
di relatio è la revoca della revoca. Il testamento è revocabile
ma la revoca del testamento è a sua volta un atto
revocabile. La revoca della revoca incide sulla revoca e
l’effetto è la reviviscenza delle disposizioni testamentarie
revocate dalla revoca. La revoca della revoca viene
considerata un testamento per relazionem: recupera la
prima volontà testamentaria. L’art 627 “disposizione
fiduciaria” non ha + grande applicazione. Er