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Estratto del documento

Può capitare che in una famiglia vi siano persone con lo

stesso nome e cognome, o la persona si può essere

sbagliata: era sicuro lui cosa volesse nella sua testa ma ha

sbagliato nella manifestazione, l’errore sulla dichiarazione

non annullla la disposizione perché non è un errore che

cade sull’erronea formazione della volontè del testatore ma

è un errore in fase di conversione della volontà (la

differenza tra errore ex art 624 ed errore ex art 625 è che

nel primo caso voglio ma la mia volontà si è formata male

nel secondo caso no voglio). Lettura norma. Ad esempio ho

una sola casa al mare ma sbaglio la via cmq la disposizione

vale: si può trovare in modo inequivocabile qual è l’oggetto.

Il notaio non fa le misure per il testamento. "

Si parla di testamento facendo riferimento alla causa:

funzione economico sociale, causa astratta che è quella di

disporre mortis causa. Quando parlo di testamento in

questo senso faccio riferimento ad un progetto: il testatore

scrive le disposizioni ma mette su un piano, un testamento

deve stare in piedi e deve funzionare. Bisogna capire il

progetto sotteso alla volontà del de cuius. Il testamento può

essere anche inteso nel senso di schede tastamentaria,

proprio il documento cartaceo e materiale. Se la scheda

testamentaria va distrutta il supporto materiale chiamato

testameento ma non il progetto delineato dalla volontà del

de cuius, non sparisce il testamento inteso nel senso di

disposizione mortis causa. Se la distruzione non è opera del

testatore, ma di terzi o di eventi naturali si può ricostruire la

scheda testamentaria in ogni modo, attraverso testimoni o la

fotocopia. La fotocopia del testamento è bene farla ma non

ha valore: il testamento pubblico è conservato al’archivio ma

la fotocopia del testamento olografo mi dà l’indicazione che

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esisteva un testamento ma ho bisogno della scheda

olografa autentica. La fotocopia può servire per ricostruire il

testamento. Il testamento olografo può essere depositato

dal notaio e non funziona come testamento segreto (dal

notaio si può depositare qualsiasi atto documentale). La

distruzione della scheda, anche ad opera del testatore,

potrebbe non significare revoca ma si deve dimostrare. Il

testamento non solo è un atto unilaterale ma anche

unipersonale: in questo atto ci deve essere solo la volontà

del soggetto. Se in uno stesso foglio ci metto la mia volontà

e di là quella del coniuge il testamento è nullo formalmente

(non sostanzialmente) salvo a dimostrare che i 2 erano

d’accordo: in questo caso ci sarebbe anche nullità

sostanziale. Il testamento è inteso anche come disposizioni

testamentarie. È necessaria la data, la firma e poi le

disposizioni, proposizioni. Il testatore ha un progetto ma le

disposizioni testametarie sono scindibili (così come nel

contratto). Si applicano le stesse norme del cotnratto ex art

1419 sulla nullità parziale: ad esempio se ho nominato un

erede e una disposizione è nulla non devo annullare tutto il

testamento posso annullare la disposizione a favore

dell’erede mi restano i legati? Se la disposizione nulla è la

disposizione intorno alla quale ruota tutto il progetto salta

tutto il testamento: interpretando un testamento si deve

tener conto si deve valutare anche tutta la progettualità del

de cuius. Si parte da una scindibilità delle disposizioni ma il

progetto è cmq da prendere in considerazione perché le

disposizioni non sono completamente distaccate, l’atto ha

cmq una sua impalcature: se vengono a cadere le

disposizioni che rappresentano i pilastri portanti viene a

adere tutto il progetto. Parlando di nullità e di annullabilità

del testamento vi sono delle cause che giocano su tutto il

testamento (se manca la firma il testamento è tutto nulla, se

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manca la data è tutto annullabile) ma se ho sottoposto un

legato una disposizione a favore dell’erede a una

condizione illecita mi cade quella disposizione non tutto il

testamento: tutti gli altri legati restano. Questi accorgimenti

ci permettono di recuperare una volontà che non può

essere + ripetuta. Quando si parla di testamento se ne parla

in tante accezioni. Art 626 motivo illecito. Il motivo illectio in

materia contrattuale è causa di nullità se comune a

entrambe le parti ed unico scopo sotteso alla stipula del

cotnratto. Il motivo è ragione soggettiva che ha portato alla

conclusione del negozio: non sono valutazioni

completamente irrilevanti perché sono prese in

cosiderazione nella donazione (motivo illecitoc comune) nel

testamento. Nel testamento il motivo è preso in

considerazione se è illecito o erroneo. Illiceità è contrarietà

all’ordine pubblico al buon costume e a norme imperative,

non è un vizio della volontà anche se si deve essere consi

dell’illiceità. Il motivo illecito deve risultare dall’atto e deve

essere l’unico che ha indotto il testatore a benficiare quella

persona. “Nomino Tizio perché quella persona mi ha aiutato

in una precedente pratica illecita”. Vi sono 2 piani: il piano

della disposizione (universale o particolare) e il piano che

spinge ad apporre un elemento accidentale (termine

condizione e onere). L’elemento acccidentale è ancillare

rispetto alla disposizione. A me prima di tutto mi preme

nominare un erede poi mi preme che sia realizzato l’onere

ovvero si avveri la condizione. Nella mia volontà c’è prima

il favore per quel soggetto e poi l’onere o la condizione. Se

utilizzo la disposizione per avverare l’onere o la condizione

e questi ultimi sono illeciti o impossibili: l’onere e la

condizione in questi casi assorbono la disposizione che si

caduca con loro. Lo stesso vale per il motivo. Se il motivo è

stato unico e determinante per disporre a favore di quella

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persona, la disposizione è ancillare nei confronti della

ragione che mi ha spinto a disporre nei confronti di quella

persona. Nel testamento quando ci si trova difronte a una

volontà non pure bisogna fare attenzione al nesso tra

disposizione ed elemento ancillare (in modo particolare se

vi è motivo erroneo, illecito, se vi è una condizione o un

onere illectio o imposibile). La valutazione del nesso

potrebbe permettere di elidere l’onere o la condizione e

salvare la disposizione, di rompere il nesso. Art 628.

Disposizione a favore di persona incerta (persona fisica jur

soggetto di diritto: il de cuius è una persona fisica chi

chiamo chiunque). Lettura norma. Ad esempio “lascio

all’associazione a tutela degli animali” Ma quale? Art 630.

Diisposizioni a favore dei poveri. I poveri sono tante realtà.

È una norma che si lega al 628. È una disposizione a favore

di persona incerta salvata dal legislatore che ha voluto

preservare la gneerosità del de cuius in questo caso e sono

inclusi tutti i soggetti bisognosi: bambini, stranieri, carceri.

L’incertezza è dissipata dal legislatore che restringe il

campo al comune. Si ritiene che questa disposiizone sia un

legato al comune con onere di devolvere i beni ai poveri.

Art 629. Disposizioni a favore dell’amima. Lettura norma.

Sono un onere a favore dell’erede e del legatario (entra in

gioco l’art 648 che permetterebbe in caso di

inadempimento di far saltare la disposizione). È una

disposizione antica che marca la valenza spirituale del

testatrore. Il problema è la determinazione dei soldi che

servono per realizzare la volontà del testatore. Disposizioni

a favore dell’anima possono essere: messe, lumini, tutto ciò

che attiene all’anima non solo per la religione cattolica ma

per tutte le religione alle quali appartenga al testatore nei

limiti della liceità: sono ammessi ma si deve indicare la

somma. Queste disposizioni sono oneri (disposizioni

199

accessorie) che devono essere leciti e possibili. Il testatore

può designare una persona che curi l’esecuizione di quanto

ha previsto anche nel caso in cui manchi un interessato a

richiedere un adempimento. Siamo nel campo

dell’adempimento perché l’onere è un obbligazione: per

portare a termine l’onere occorre o in interessse èatrmoniale

o morale. Si può nomnare un esecutore indipendentemente

dalla nomina di erede o legatario. Potrebbe essere un

mandato posto mortem exquendum: mandato di far curare

l’esecuzione di qst disposizioni. "

Personalità del testatore"

Sia il beneficiario che l’oggetto deve provenire dalla volontà

del testatore: tutto parte dalla sua volonntà. Tutte le

disposizioni che si posssono rifare alla volontà di un terzo

(che sia la clasola di gradimento o altro) sono nulle. Ci sono

delle eccezioni interessanti previste all’art 631. Lettura

norma. L’eccezione riguarda solo il legato. Il testatore

indica: o 2 persone o un gruppo di persone “scegli tra quale

nipote dare il legato”; è come la legge delega, si dà un

quadro entro cui il terzo o l’onerato può scegliere. Fuori da

questo caso siamo nel campo dell’invalidità. Disposizione

per relationem. La relatio è un riferimento a qualcosa di

estraneo al testamento o alla volontà del testatore. Se è

qualcosa di estraneo al testamento vi è la relatio formale, se

è al di fuori della volontà del testatore siamo in una relatio

sostanziale: la prima è valida la seconda è invalida. La

relatrio sostanziale si ha tutte le volte in cui il testatore dice

“Nomino i miei eredi coloro che indica mio marito nel

testamento” o cmq mi rifaccio alla volontà di un terzo sia per

quanto riguarda il soggetto che l’oggetto. Nella relatio

formale si fa riferimento a fatti dichiarazioni, atti dello stesso

testatore, a un progetto di testamento che ha fatto il

testatore, un luogo (come banca abitazione ecc). Una forma

200

di relatio è la revoca della revoca. Il testamento è revocabile

ma la revoca del testamento è a sua volta un atto

revocabile. La revoca della revoca incide sulla revoca e

l’effetto è la reviviscenza delle disposizioni testamentarie

revocate dalla revoca. La revoca della revoca viene

considerata un testamento per relazionem: recupera la

prima volontà testamentaria. L’art 627 “disposizione

fiduciaria” non ha + grande applicazione. Er

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Brovict di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Famiglia e successioni e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Toti Barbara.