La famiglia e la successione
La famiglia è la premessa della successione, che è una vicenda patrimoniale. Oggi non si parla più di famiglia, ma di famiglie. Prescrizione estintiva (diritti di credito), prescrizione acquisitiva (usucapione diritti reali). Il diritto soffre di anacronismo perché la norma non riuscirà mai a far fronte alle nostre esigenze quotidiane, proprio per questa esigenza di certezza connaturata alle norme stesse.
La legge è sempre un po’ indietro rispetto alla vita reale. Prima che le nostre esigenze possano essere elaborate dal diritto passa tanto tempo. Solo a gennaio del 2013 è stato messo in completa esecuzione l’art 30 della Costituzione in cui si afferma l'uguaglianza di tutti i figli naturali e legittimi. Il primo passo è stata la riforma del 1975 dove finalmente sono state abolite distinzioni terribili tra quelli che sono figli nati fuori e dentro il matrimonio.
Il riconoscimento paritario dei figli
Quello che la Corte Costituzionale fino a poco fa negava era una parentela civile non riconosciuta verso la filiazione naturale (mentre sì verso l’adozione). I due fratelli naturali non sono parenti, diceva la Corte: esiste solo un vincolo di consanguineità, un vincolo biologico ma non giuridico. Ciò comportava che per la successione mortis causa il fratello naturale fosse il primo ad essere chiamato prima dello Stato (filiazione naturale quando padre e madre non sono coniugati fra di loro).
Il secondo passo al riconoscimento paritario dei figli (a parte sentenze della Corte a favore con altre estremamente retrograde ad esempio in materia di rappresentazione, dove si negava la rappresentazione - istituto della successione importante che esclude la regola della successione legittima che il parente prossimo esclude il remoto, la rappresentazione blocca questa regola) non poteva applicarsi tra fratelli naturali perché non vi era questo rapporto di parentela.
Interpretazione della norma e società post-costituzionale
Si potrebbe vincere una causa sull’interpretazione di una norma perché la maggiore o minore estensione di significato può includere o escludere una determinata fattispecie nelle maglie della regola. La nostra società post-costituzionale conosceva una sola famiglia, quella legittima, fondata sul matrimonio con una prevalenza della filiazione legittima e la famiglia di fatto già nelle espressioni utilizzate come concubini veniva discreditata: la coscienza sociale la ripudiava (il diritto infatti si fonda anche sulla morale, sull’etica, il cd buon costume).
Ancora oggi non si riesce a dare un pieno riconoscimento alla famiglia di fatto al 100%, la convivenza more uxorio è riconosciuta a macchia di leopardo in certi settori sì in certi no anche con delle ingiustizie terribili. I due conviventi possono accedere alla procreazione medicalmente assistita, ma non possono adottare un bambino. Ci vuole il presupposto del matrimonio. Ci sono battaglie ancora per riconoscere l’unione tra persone dello stesso sesso, cosa che in tutta Europa è riconosciuta e si stanno muovendo molti Stati. La Francia, l’Inghilterra si è già mossa, la Spagna (ultimo paese europeo a riconoscere il divorzio).
La famiglia di fatto è un fattore in costante aumento tra i giovani, tra le persone adulte come alternativa a una famiglia fondata sul matrimonio e non incide una scelta religiosa (perché esiste anche il matrimonio civile), ma anche tra anziani, grandi ad esempio dopo un’esperienza negativa non se la si sente di risposarsi quindi magari si trova un nuovo compagno e si mette su una famiglia di fatto. Anche persone molto anziane rimaste vedove per esigenze di compagnia ed economiche vanno a vivere insieme: la famiglia di fatto è un fenomeno conosciuto a tutti i livelli, però non è riconosciuta come modello totale.
Tutti i disegni di legge proposti nel tempo hanno miseramente fallito, ma nelle nuove normative settoriali si fa riferimento al convivente ma una convivenza non qualificata. A volte si parla di stabile convivenza, ma che vuol dire, qual è il criterio oggettivo per “stabilità” che dovrebbe essere un concetto giuridico valutabile. Nei progetti si fa riferimento al tempo; addirittura per acquisire diritti di successione nei DICO la coppia doveva convivere 9 anni, non sono pochi, non durano nemmeno le famiglie legittime così.
In tempi addietro si faceva riferimento al fatto che fossero nati dei figli per cui una famiglia di fatto era cementata da una nascita di prole. Nemmeno la famiglia legittima chiede che debbano nascere dei figli. La stessa Chiesa non pone più come fine ultimo del matrimonio la procreazione conosce anche la forma del matrimonio in tarda età. Nel mondo laico cattolico il fine non è più la procreazione perché dovremmo chiedere alla famiglia di fatto che per essere tale devono essere nati dei figli se non lo si chiede nemmeno alla famiglia legittima? Infatti sono falliti tutti i tentativi.
Riconoscimento della famiglia di fatto
La famiglia di fatto pecca di una legge: c’è la giurisprudenza che ha riconosciuto questa cellula vitale a settori. Nel campo delle successioni non c’è affatto riconoscimento della convivenza. Ci sono anche altri prototipi di famiglia: viviamo in altre culture per cui si deve tener conto anche della famiglia poligamica, ad esempio il problema della ricongiunzione delle famiglie. Si deve tener conto della famiglia allargata, un fenomeno frequente ma non riconosciuto nemmeno dalla dottrina. Questa famiglia è sia fondata sul matrimonio che sulla convivenza ma in questo nucleo confluiscono persone provenienti da esperienze precedenti che portano i loro figli ma nascono anche nuovi figli: si tratta di organizzare questa convivenza nel bene e nel male.
Questa famiglia pone dei problemi molti meno da quando non ci si pone più il problema della distinzione dei figli, anche se a questo aveva già pensato in parte la riforma del 1975 (il figlio adulterino non poteva essere riconosciuto). Fino a quando non si sono modificate le norme fulcro di queste discriminazioni, quelle sulla parentela, vi sono sempre state divisioni di regime ingiuste (nemmeno sulle norme della filiazione).
Si devono trovare le basi dell’istituto famiglia nella Costituzione, nella CEDU, ci sono norme che fanno riferimento alla vita privata (non solo famiglia e matrimonio) ribadiscono quello che per noi è solo un principio di ordine pubblico e fa riferimento anche a un concetto più ampio che apre a nuovi concetti di unione e di famiglia. Si fa riferimento al concetto vita privata, queste norme sono molto importanti perché richiamate dalla nostra giurisprudenza interna sono norme applicabili che vincolano i giudici.
La CEDU riproduce i vecchi diritti ed esprime nuovi diritti: da una parte la libertà matrimoniale, la libertà testamentaria (che nel nostro ordinamento sono principi non espressi), però si fa riferimento ad un allargamento della vita con altre persone: la vita privata che è anche la base per il riconoscimento delle unioni omosessuali.
Riforme sulla separazione e il divorzio
Oltre la riforma del 1975 c’è stata una riforma sulla separazione e il divorzio nel 2006 che ha riguardato l'affidamento dei figli, ecc. Ci vorrebbe una riforma per i regimi patrimoniali della famiglia: è anacronistico pensare che il regime generale patrimoniale della famiglia sia ancora la comunione legale (nel silenzio dei due coniugi si applica). Aveva una sua logica in una società in cui le donne non lavoravano, questa norma non rispecchia più le nostre famiglie.
Nel 1975 ci fu la negazione della potestà maritale e della patria potestà (i coniugi sono uguali), ma comunque non si cambia questo regime patrimoniale: la donna era ancora vista come l’angelo del focolare, ancora non lavorava oggi lavorano tutte le donne. Il regime della comunione rispecchia il disegno di una famiglia destinata a durare nel tempo oggi le famiglie non durano.
Comunque sono famiglie che hanno altre esigenze sono dinamiche aprono imprese, già nel 1975 il legislatore ha pensato di scindere l’impresa dalla massa dei beni comuni. La separazione dei beni non tutela il coniuge più debole ma para da tanti colpi (eventuali debiti ecc.). La famiglia per quanto con le riforme importanti necessita ancora di una riforma generale.
La famiglia e la visione pubblicistica
La famiglia ha perso la visione pubblicistica: un tempo era un piccolo stato dentro lo stato. Nella nuova legge il legislatore si è dimenticato del diritto di commutazione tra figli naturali e legittimi, va verificato questa nuova legge come incide.
Parentela e affinità: Come conosciamo la famiglia giuridica? È importante definire ciò per i diritti agli alimenti, i diritti patrimoniali ecc. Si conoscono anche altri piccoli modelli di famiglia come ad esempio l’impresa familiare dell’art 230 bis che ci offre un modello di famiglia che include anche gli affini per gli effetti dell’impresa familiare. Un altro tipo di famiglia è preso in considerazione dall’art 2122 per quanto riguarda le indennità che spettano al lavoratore deceduto prima della fine del rapporto. Una volta che è finito il rapporto di lavoro tutti i diritti entrano nel patrimonio del lavoratore e si trasmettono mortis causa ma se muore prima tutto ciò che ha maturato ha una successione separata, viene preso in considerazione dalla legge un altro tipo di famiglia oltre quelli che ci offre la sociologia la nostra vita quotidiana nel codice abbiamo anche detti tipi di famiglia.
Filiazione pluriqualificata
Filiazione pluriqualificata anche oggi nonostante le riforme si può far riferimento a una filiazione legittima a una naturale più per le azioni che per gli effetti: un conto è attribuire uno status e rimuovere uno status o reclamare uno status. La filiazione naturale per quanto basata sulla biologia è un rapporto che giuridicamente deve essere strutturato perché manca il matrimonio manca la coabitazione il dovere di fedeltà. Tutti i presupposti che riguardano le presunzioni di paternità: la filiazione naturale va giuridicamente ricostruita separatamente, padre e madre non c’è un riconoscimento che vale anche per l’altro genitore.
La procreazione medicalmente assistita
Un altro argomento è la procreazione medicalmente assistita di cui la CEDU parla: la legge del 2004 ha questo blocco perché prevede una fecondazione omologa accettata solo tra i due componenti della coppia e non eterologa, questa è una scelta che ha fatto il legislatore italiano e non di altri paesi: questo comporta anche l’immigrazione per la filiazione ma una volta in Italia ci sono dei problemi perché ci si muove su una legge italiana che potrebbe disconoscere. Questi blocchi si fondano su situazioni venute fuori col tempo, è una legge molto rigida anche sulla tutela dell’embrione, via via viene smantellata su alcuni aspetti e sempre criticata la CEDU ha detto al legislatore nazionale di rifarla perché non si allinea alle esigenze europee.
Le strade per aprire una successione
Vi sono due strade per aprire una successione per causa di morte: la strada della legge e del testamento. L’ambito delle successioni è uno dei più rigidi del Codice Civile ed è tecnico. L’ultima parte della vita di una persona: in quel momento viene recuperato tutto il patrimonio, vi è il recupero delle donazioni. Una persona finché vive è libera disporre dei propri beni anche gratuitamente ma dopo la morte in presenza di determinate persone c’è un recupero: il nostro codice in materia ha un punto dolente della tutela dei legittimari.
Se si rapporta la disciplina con quella della famiglia poi si guarda alla società moderna si vede quanto è anacronistica: oggi le persone non si sposano più solo una volta per cui accade che spesso nella successione convergano più persone, se le nostre famiglie moderne sono più a breve termine tutelare il coniuge (che dal 1975 è il soggetto iper favoriti anche a scapito di qualsiasi tipo di figlio anche troppo) in assoluto non è bene.
Il secondo coniuge non si guarda dalla data del matrimonio recupera donazioni effettuate anche prima della data del matrimonio così i figli (dove è più giusto) ma che un coniuge possa recuperare donazioni fatte prima del matrimonio anche a figli legittimi di un primo matrimonio del de cuius crea dei grossi problemi (si recupera indipendentemente dalla data del matrimonio). I legittimari sono soggetti che finché una persona vive non si sa mai quali sono. L’altro ostacolo delle successioni è l’unicità delle successioni: alla morte di un soggetto si apre una strada sulla quale si muove qualunque tipo di bene, il bene stabile, il proprietario e il bene dinamico come il titolo azionario nuova forma di proprietà: su queste nuove forme di proprietà le norme sono ben poche è molto tutelata l’attribuzione dei classici beni ma i beni più dinamici soffrono di queste norme.
L’impresa passa insieme a tutto il resto ma l’impresa nel trapasso generazionale da padre a figlio rischia la pelle (spesso chiudono nel trapasso) non è tutelata l’impresa nell’ambito delle successioni per cui è stato creato il patto di famiglia che non ha risolto il problema per l’enorme tutela dei legittimari.
La vicenda ereditaria è una vicenda patrimoniale a tutti gli effetti, il testamento è un atto patrimoniale anche se la dottrina ha rivalutato gli effetti spirituali del testatore. Nella famiglia lo Stato si fa sentire. La morte e la nascita sono fatti giuridici importanti. Il legislatore si avvale molto spesso di presunzioni legali: il secondo libro non si basa su una morte accertabile direttamente o indirettamente ma anche con la morte presunta (passando per gradi, scomparsa, assenza e morte presunta). (una legge che riguarda tante persone scomparse comporta anche la presunzione di commorienza per i relativi effetti della successione).
Famiglia e successioni: due settori diversi ma correlati
Famiglia e successioni sono due settori diversi ma correlati (queste ultime si fondano non solo sulla famiglia ma anche sulla proprietà e i diritti reali). Che cosa trasmetto a chi trasmetto? La successione ha la sua ragione sul fatto di basarsi sulla famiglia da una parte e dall’altra sulla proprietà privata. Le due cose sono direttamente proporzionali: più riconosco la maglia più amplio lo spazio a soggetti che possono succedere, più riconosco la proprietà privata più riconosco la possibilità di riconoscere mortis causa.
La famiglia non è solo in vista della successione per causa di morte anche se le vicende familiari influiscono sulla successione (ad esempio divorzio, separazione con addebito, disconoscimento di un figlio o al riconoscimento di un figlio, l’adozione di un figlio, tutte vicende che riguardano la famiglia e si riflettono poi sulla vicenda ereditaria). La vicenda successoria trova la sua spiegazione nella famiglia perché qualsiasi stato potrebbe decidere di non riconoscere la vicenda ereditaria: ci sono periodi storici in cui non è stata ammessa la vicenda ereditaria.
Quando si pensa alla successione si pensa ad avere in positivo bisogna sfatare il mito: l'eredità può anche essere dannosa, una vicenda che grava sull’erede non sul legatario. È una vicenda patrimoniale che tocca la sfera soggettiva del creditore. Il credito riceve nell’ambito delle successioni una tutela: dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario alla separazione dei beni nel caso in cui sia l’erede ad essere oberato di debiti: i creditori possono anche agire in caso di non accettazione dell'eredità atto che incide negativamente sulle aspettative del creditore dell’erede non tanto del de cuius.
La definizione di famiglia
La famiglia non è definita in nessuna norma in modo compiuto né nella Costituzione né nel Codice Civile. È una scelta del legislatore. Così come non abbiamo la definizione della morte. La definizione la dà la scienza medica la legge sull’espianto di organi: secondo la Corte di Cassazione è validissima ed è stata riaffermata come l’unica valevole al momento delle attuali conoscenze mediche e scientifiche.
Bisogna ricreare la definizione di famiglia tenendo conto dello sfondo sociale in cui viviamo, i vari modelli di famiglia: non solo il modello tradizionale di famiglia legittima fondata sul matrimonio, oggi è un modello importante ma non l’unico. Oggi il numero delle famiglie di fatto italiane è molto rilevante - quasi come le famiglie legittime. La famiglia è una convivenza non una banale coabitazione. C'è una differenza. Coabitazione ad esempio è il vivere con qualche altro studente, sicuramente dettata da una solidarietà da una collaborazione ma non è la coabitazione ma non è la coabitazione condivisione di impegni sia giuridici che morali ed affettivi (il desiderio di stare insieme, di vivere insieme in modo stabile) è una coabitazione cementata da un affetto stabile che si rinnova quotidianamente (sia in una famiglia di fatto che legittima).
Non è la normale coabitazione che si può avere in un convento o in una casa di studenti: la convivenza presuppone vincoli oggettivi forti. La famiglia non ha come fine la procreazione, che non è l'obiettivo primario della famiglia. Non è il fine neanche per la Chiesa che riconosce il matrimonio in extremis o in tarda età. L'impotenza non è causa di annullamento del matrimonio se non rientra nell'errore (è uno dei motivi dell'annullamento del matrimonio). Per l’errore non è sufficiente la presenza di un'anomalia di una malattia ad esempio, occorre che quella causa se conosciuta al momento del matrimonio, non avrebbe dato luogo al consenso matrimoniale. Occorre non solo dimostrare la causa ma il nesso di causalità tra la causa il consenso matrimoniale (oltre a dimostrare la conoscenza o meno di quella causa al momento del matrimonio o in precedenza).
Conclusione
La famiglia non è solo luogo di affetto ma anche un luogo di produzione di ricchezza: economico. Questa è una funzione importante già da quando l'Italia era un paese agricolo: vi era una famiglia patriarcale. Oggi c’è la famiglia nucleare con due genitori e dei figli (non più le grandi famiglie che coabitavano siamo ben lontani dalla famiglia romana patriarcale).
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