Riconoscimento della cultura berbera e sistemi giuridico-costituzionali
Rabat e Algeri hanno riconosciuto costituzionalmente l'importanza della cultura e della lingua berbera. Tutte le costituzioni attualmente in vigore nei paesi maghrebini, tranne quella libica provvisoria del 2011, rimandano al Maghreb arabo come elemento comune. Dal punto di vista giuridico-costituzionale, si tratta di paesi, eccetto la Libia sino al 1969, nei quali hanno prevalso sistemi di governance e istituzioni politiche di tipo occidentale, avvalendosi di testi costituzionali che si ispirano soprattutto alla V Repubblica francese, relegando la shari'a a settori ben definiti, come famiglia e successioni. In senso lato, si tratterebbe quindi di paesi, o Stati, musulmani e non islamici.
La sovranità apparterrebbe a Dio, e nessuna legge o Costituzione potrebbe subordinare i principi islamici; si tratta quindi di una società prettamente teorica. La parte di diritto costituzionale e l’attività normativa di tipo occidentale vengono considerate dal diritto islamico tradizionale come attinenti alle istituzioni del potere specificamente diffuse siyasa, cioè l’arte del governo e dirigere la politica interna e internazionale con regole che non derivano dalle fonti islamiche, ma che devono comunque essere conformi alla shari’a, divenendo così siyasa shari’a, cioè il potere amministrativo e di governo.
Algeria
Costituzione del 1963
Il 10-9-63 fu promulgata una nuova costituzione di stampo socialista, il FLN divenne partito unico ufficiale, ispirata a quella della V Repubblica Francese, fu frutto di una decisione unilaterale del FLN e il voto popolare fu una ratifica formale. Ben Bella la utilizzò come mezzo politico per neutralizzare avversari e per legittimare la sua azione verso gli altri organi di stato. Composta da un lungo preambolo, ricordava la guerra e lo sterminio francese e il milione di morti, si fondava sul socialismo, formata da masse di lavoratori, politiche sociali, emancipazione della donna, politica estera rivolta all’indipendenza nazionale, alla cooperazione internazionale, e lotta anti-imperialista. Garantendo libertà di culto e d’opinione, l’islam e l’arabo erano qualificati come forze di resistenza contro la spersonalizzazione del regime coloniale (volute da Boumedienne) che formavano le basi comuni per domare un’identità sociale e nazionale.
Il sistema parlamentare era unicamerale, l’Assemblea Nazionale era composta da deputati eletti a suffragio universale diretto per cinque anni, proposti dal FLN. Condivideva il potere legislativo con il presidente della repubblica, mentre il governo aveva accesso al parlamento e alle sue commissioni. Il centro dello stato era nell’esecutivo incaricato al presidente della repubblica, eletto a suffragio universale diretto e segreto per cinque anni. Il presidente, secondo l’articolo 59, poteva in caso di imminente pericolo prendere misure eccezionali necessarie per salvaguardare l’indipendenza della nazione e delle istituzioni. Dichiarava inoltre l’appartenenza al Maghreb arabo.
Sospensione e nuove costituzioni
Il 10-7-65, con il Decreto 65-182, fu costituito un nuovo governo e un breve testo “la piccola Costituzione del 1965” delineava le linee guida in cui un Consiglio della Rivoluzione si autonominò “depositario della suprema autorità popolare”. Il potere politico fu trasferito al Consiglio della Rivoluzione, i cui membri erano militari dell’APN e personaggi del FLN. Alcune funzioni furono condivise dal Consiglio dei Ministri, composto da tecnici, civili e leader islamici. La decentralizzazione fu breve, poiché il Consiglio della Rivoluzione perse ogni prerogativa e Boumedienne accentrò su di sé la maggior parte dei poteri, mossa che fu causa di un tentativo di colpo di stato da parte di Tahar Zbiri che fallì. Dopo questo evento, il presidente eliminò tutti i possibili concorrenti e cedette molti ruoli di spicco a tecnocrati controllabili.
Il 27-6-1975 si tornò a un sistema costituzionale, con l’approvazione della Charte Nationale Algerienne (ref. 98,5%), nella quale si riaffermava la tradizione socialista, il FLN era riconosciuto come l’unico raggruppamento nazionale. La Carta sollecitava la fusione della sfera politica, economica e religiosa, con l’edificazione di un socialismo che si identificava con i valori dell’islam. Approvata da un referendum il 19-11-76, era composta da 119 articoli che istituivano una società fondata sul lavoro che intendeva abolire il parassitismo. Il Parlamento unicamerale era nominato Assemblea Popolare Nazionale (APN), i cui membri erano eletti per cinque anni con suffragio universale diretto su proposta del partito, e aveva una funzione sussidiaria. Il Presidente era eletto per sei anni a suffragio diretto e universale, su proposta del partito, senza limiti di mandato, vennero mantenuti la maggior parte dei poteri della costituzione del 63, e anzi ampliati attribuendo la facoltà di indire referendum su questioni di importanza nazionale, iniziativa di revisione costituzionale e la possibilità di assumere tutti i poteri in caso di guerra.
L’islam venne elevato a religione di Stato, che doveva essere professata dal presidente della Repubblica, e furono attuate restrizioni di islamizzazione della società. Lo stato controllò gli a’immam (plur. Imam), i quali furono trasformati in funzionari statali dipendenti dal governo. La nazionalizzazione della religione fu aggirata dai fedeli, che rifiutandosi di sottomettersi edificarono moschee proprie, dove nacque poi il movimento integralista. Un’altra novità fu l’istituzionalizzazione dell’Esercito Nazionale Popolare, realizzando una triade istituzionale nella quale i militari furono in grado di influenzare il governo, avendo un ruolo politico.
Riforme costituzionali del 1988 e del 1989
Il 3 novembre 1988 un referendum approvò numerose riforme costituzionali, tra le quali la responsabilità del premier davanti alla camera, il pluralismo politico e la separazione tra Stato e partito, riforme che confluirono nella nuova Costituzione del 23 febbraio 1989. Si mise fine al legame ideologico con il socialismo e al partito unico, l’articolo 40 prevedeva il diritto di creare associazioni e formazioni politiche. Fu mantenuta l’APN, eletta per cinque anni, senza intermediazione del FLN, rimasero invariate le prerogative del Presidente della Repubblica, ma i poteri erano nuovamente accresciuti in quanto poteva nominare il premier ed ebbe sotto la sua direzione due nuovi istituti: l’Alto Consiglio Islamico e il Consiglio Costituzionale. L’esercito, causa degli eccidi del 1988, perse il ruolo predominante, le sue competenze furono limitate alla difesa e alla sicurezza dai pericoli esterni. Separarono i poteri istituzionali e il potere giudiziario divenne indipendente, dalla Carta scomparvero i diritti delle donne, e lo Stato non fu più garante dei diritti sociali ed economici. L’apertura al multipartitismo fu studiata per distogliere l’attenzione dalla crisi e dalle aspirazioni di Ben Djedid di presentarsi come riformista per assicurarsi una terza rielezione.
Costituzione del 1996 e riforme successive
La Costituzione del 28.11-1996 limitò il multipartitismo con uno strumento di equilibrio e compensazione, come il bicameralismo, venne quindi aggiunto il Consiglio della Nazione eletto in parte dal presidente della Repubblica e in parte a suffragio universale indiretto dalle assemblee locali costituite dalle Assemblee Popolari dei Wilayat e dalle Assemblee Popolari comunali. Il Presidente della Repubblica rimase una carica elettiva, con l’introduzione del vincolo di mandati, con caratteristiche restrittive, dimostrando di essere discendenti o partecipanti diretti alla rivoluzione del 1-11-54 e discendenti dagli Algerini.
Il 4-7-2006 Bouteflika annunciò di voler modificare la Costituzione del 96, con un rafforzamento dei poteri del presidente della Repubblica e l’eliminazione del limite dei mandati presidenziali, concretizzata il 1-11-2008, con l’assenso della Corte Costituzionale che riunì le camere per l’approvazione, che grazie alla maggioranza evitò il referendum. L’ampia revisione per quanto riguarda l’esecutivo, fu sancita l’immutabilità dei simboli della rivoluzione del 54, fu garantito il rispetto dei simboli della suddetta, e la memoria ai suoi martiri e mujahidin. Volontà di ribadire la continuità tra FLN e rivoluzione del 54 impedendo a terzi di rivendicarsi gli eredi di questi valori. Gli articoli furono concepiti come contrasto al partito RCD il quale si era opposto all’aumento delle pensioni per le vittime e i veterani della liberazione.
Emendamenti costituzionali e riforme del 2012 e 2016
Fu creato l’articolo 31bis, il quale stabiliva che lo Stato operava alla promozione dei diritti politici della donna, al fine di aumentare l’accesso alle cariche pubbliche. La durata del mandato presidenziale rimase di cinque anni, ma non vi furono più limiti di rielezione, la figura del capo di governo è eliminata a favore del primo ministro, sempre eletto da presidente, che realizzava il programma del presidente e coordinava l’azione di governo, inoltre non sceglieva i ministri i quali erano nominati dal presidente della repubblica dopo essersi consultato con il premier. I predetti emendamenti costituzionali previdero le figure dei vice-ministri eletti direttamente dal Presidente, che avrebbero costituito una valvola di sicurezza per l’oligarchia.
L’introduzione di riforme politiche ed emendamenti costituzionali volti all’incremento della democrazia rappresentativa. Le riforme politiche si concretizzarono in sei leggi organiche in vigore dal gennaio 2012, sul codice elettorale, aumento delle possibilità di accesso delle donne nelle assemblee elettive, sui partiti politici, sull’informazione, sulle associazioni. Riforme concepite senza la partecipazione della società civile. Riforma costituzionale, annunciata nell’aprile del 2011 che vide la luce nel dicembre 2015, presentata pubblicamente nel gennaio 2016 dal direttore del gabinetto della presidenza della repubblica Ahmed Ouyahia approvata dal parlamento algerino il 7 febbraio 2016.
Le riforme del 2016 si snodarono attraverso due passaggi: unità nazionale e consolidamento della democrazia. Nel preambolo venne ribadito il ruolo fondamentale storico svolto da FLN e ALN, tuttavia furono sottolineati i pericoli per la nazione derivanti da una destabilizzazione del sistema, ricordando come il popolo algerino fosse stato colpito da una tragedia nazionale che aveva messo in pericolo la sopravvivenza della patria, tragedia superata grazie all’unità nazionale e alla politica di riconciliazione.
Modifiche all’articolo 3: l’arabo era riconfermato lingua nazionale e ufficiale dello stato, però era creato un istituto ad hoc per diffondere il suo uso in ambito scientifico e tecnologico. Modificato il 3 bis, nel quale veniva inserito il berbero come lingua ufficiale, creando la propria accademia algerina della lingua Amazigh, evitando che si verificasse una radicalizzazione del mondo berbero, dato che dal 2013 il movimento per l’autonomia della Kabilia si era trasformato in movimento per l’autodeterminazione della Kabilia. Per il consolidamento della democrazia tornava il ritorno al limite dei mandati presidenziali, fissato ad un solo mandato, articolo non modificabile costituzionalmente, si trattò di una cessione di facciata. La costituzione continuava ad avere ancora molte prerogative presidenziali, non prevedeva nessuna costituzionalizzazione dei servizi segreti, né il controllo parlamentare sulle spese militari.
Sebbene fosse previsto che il consiglio della nazione avesse iniziativa legislativa, l’esecutivo risultava predominante sul legislativo, con la modifica dell’articolo 77 era previsto che il capo dello stato, prima di diventare primo ministro, consultasse la maggioranza parlamentare, senza però essere vincolato da nessun articolo che obbligasse il presidente della repubblica a scegliere un membro della maggioranza. Il Premier aveva un potere residuale e passivo in quanto presiedeva le riunioni del governo e coordinava l’azione dell’esecutivo senza un programma, ma con un piano d’azione da sottoporre alla Assemblea Popolare Nazionale, la quale poteva rifiutarlo causando le dimissioni, questa figura risultava quindi indebolita.
Sono state introdotte norme riguardanti la tutela dei diritti delle opposizioni parlamentari, proibendo la transumanza politica o il finanziamento pubblico proporzionalmente alla loro rappresentanza parlamentare, tuttavia non hanno mutato la struttura del potere. Inserite anche modifiche propagandistiche, norme costituzionali contro la corruzione e l’impegno di costruire alloggi a favore delle categorie svantaggiate. Per l’approvazione non vi fu ricorso a referendum.
Marocco
Legge fondamentale e costituzioni marocchine
Hassan II elaborò una prima legge fondamentale composta da 17 articoli nei quali si stabilivano gli obiettivi per l’istaurazione di una monarchia costituzionale e poi divenuta vera Costituzione, da legittimare tramite referendum, che gli permise di istituzionalizzare in maniera definitiva il proprio potere, assumendo una sorta di Constitution Octroyée. Fu presentata il 18 novembre del 1962, contraddistinta da quattro costanti delle future costituzioni marocchine:
- L’elaborazione del testo era frutto del Makhzen.
- La sua consacrazione avveniva con lo strumento referendario.
- La figura al centro della Costituzione era il re.
- Si ribadiva l’espansionismo territoriale con il recupero delle terre irredente.
Ispirata a quella della V Repubblica Francese, conteneva un insieme eterogeneo di principi e valori filosofico-politici occidentali mischiati a nozioni di diritto islamico, creando una sorta di regime presidenzialista con al vertice un monarca ereditario. Il preambolo affermava l’appartenenza del Marocco al Grande Maghreb, che era uno stato musulmano e sovrano, la cui lingua ufficiale era l’arabo, inoltre come stato africano affermava l’unità all’africana come obiettivo, al contempo per il mantenimento della pace e della sicurezza del mondo, inquadrava le sue azioni di politica estera all’interno degli organismi internazionali; fin dall’indipendenza era infatti entrato nell’ONU, accettando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. L’articolo 6 istituiva il multipartitismo, che servì da antidoto alla sinistra, e paradossalmente al rinforzo della monarchia rispetto all’Istiqlal, al quale fu sottratto parte del patrimonio politico della legittimità derivante dalla lotta all’indipendenza.
Poteri e istituzioni monarchiche
La corona vede istituzionalizzati e ampliati i propri poteri, il re diveniva simbolo dell’unità nazionale, garantiva il rispetto dell’islam e della costituzione, nonché dell’integrità territoriale. Molti erano quindi i poteri, tra cui la nomina del Primo ministro e dell’intero gabinetto, la presidenza del Consiglio dei ministri, la promulgazione delle leggi e la loro sottoposizione a referendum. Poteva inoltre dichiarare lo stato di emergenza dopo avere consultato i presidenti delle camere e indirizzato un messaggio alla nazione secondo l’articolo 35.
Il potere legislativo era composto da una Camera dei rappresentanti, eletta per quattro anni a suffragio universale, e da una camera dei Consiglieri, eletta in parte su base locale da un collegio composto da membri delle Assemblee delle prefetture di provincia e dai consiglieri comunali, e in parte dalla camera di commercio e industria, dalla camera dell’agricoltura e dai rappresentanti sindacali. Si trattava quindi di una composizione semi cooperativa, che permetteva un controllo della monarchia, che disponeva di una rappresentanza scelta all’interno di organismi su cui l’opposizione aveva pochissima influenza. Le materie su cui poteva intervenire erano inoltre strettamente limitate, lasciando al re o al governo le altre materie.
Il Sovrano diventava una sorta di presidente della repubblica di tipo francese, il quale giocava un ruolo decisivo nella vita politica del paese.
Modifiche costituzionali
Il 7 giugno Hassan II sospese la Costituzione e il Parlamento, governando per decreto e concentrando tutto il potere nelle proprie mani, l’8 giugno il re costituì un governo presieduto da egli stesso. Lo stato d’emergenza terminò nel 70 con l’introduzione di una nuova Costituzione, che pur mantenendo la struttura del 62, apportò numerosi emendamenti, anche se decisa unilateralmente, rese ancora più incisivi i poteri del re, diminuendo quelli del parlamento, il quale divenne unicamerale (dei rappresentanti) eletta per sei anni con un sistema a suffragio misto, una parte dei membri era eletta a suffragio universale, mentre l’altra era eletta da un collegio elettorale composto da consiglieri comunali e da collegi elettorali, comprendenti gli elettori indiretti.
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