Elemento oggettivo del reato
Componenti dell'elemento oggettivo
L'elemento oggettivo del reato si compone di 1) condotta 2) evento 3) nesso di causalità (art. 40, 41 cp). Condotta ed evento sono due entità distinte che necessariamente devono essere collegate dal nesso causale.
Condotta
La condotta è il comportamento umano, attivo o omissivo, manifestazione della volontà di un soggetto, che lo tiene in violazione di una norma giuridica e a cui consegue l'applicazione di una sanzione (pena).
La condotta è attiva se il soggetto tiene un comportamento "attivo", cioè che si traduce in un fare.
La condotta è omissiva se il soggetto NON tiene il comportamento doveroso che ci si aspettava da lui perché previsto dalla norma (es: omissione atti d’ufficio; omissione di referto).
Il concetto di condotta ci permette di individuare due categorie di reati:
- Reati di azione (condotta positiva, fare)
- Reati di omissione (condotta negativa, non fare)
Evento
Prima definizione: è la conseguenza della mia condotta, l’effetto naturale della mia condotta e necessariamente collegato causalmente alla mia condotta rilevante per l’ordinamento giuridico. Questa definizione ci permette di individuare due categorie di reati:
- Reati di mera condotta (es: art. 385 cp evasione, art. 365 cp omissione di referto (delitto), art. 650 cp (contravvenzione): reati che si perfezionano con il solo compimento della condotta attiva o omissiva prevista dalla norma. In questo caso non c’è l’evento come elemento diverso e ulteriore rispetto alla condotta.
- Reati di evento: reati per la cui consumazione è necessario il verificarsi di un evento come effetto della condotta (es: furto art. 624).
Seconda definizione di evento: è l’offesa del bene giuridico tutelato. In questo senso tutti i reati hanno un evento perché tutti i reati offendono un bene giuridico. In questo caso l’offesa può essere:
- Lesione, se il bene giuridico viene danneggiato o diminuito.
- Messa in pericolo, se il bene è solo minacciato. Il pericolo è la probabilità che un evento temuto si verifichi.
Questa distinzione consente di individuare due categorie di reati:
- Reati di evento di danno: la lesione si concretizza in una effettiva lesione del bene giuridico (es: omicidio) o una diminuzione (es: lesioni art. 582 cp).
- Reati di evento di pericolo: l’evento è rappresentato dalla sola messa in pericolo o lesione potenziale del bene (es: incendio doloso art. 423 cp, punito per i potenziali).
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Elemento soggettivo
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Elemento soggettivo del reato
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Elemento materiale
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Esercitazione 7, linguaggio Fortran77, max e min elemento di una sequenza