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Elemento oggettivo del reato Pag. 1
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ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO si compone di 1) condotta 2) evento 3) nesso di

causalità (art. 40, 41 cp)

Condotta ed evento sono due entità distinte che necessariamente devono essere collegate dal

nesso causale

1) Condotta : è il comportamento umano, attivo o omissivo, manifestazione della volontà di un

soggetto che lo tiene in violazione di una norma giuridica e a cui consegue l’applicazione

di una sanzione (pena)

La condotta è attiva se il soggetto tiene un comportamento “attivo” cioè che si traduce in un

fare

La condotta è omissiva se il soggetto NON tiene il comportamento doveroso che ci

aspettava da lui perché previsto dalla norma (es: omissione atti d’ufficio; omissione di

referto)

Il concetto di condotta ci permette di individuare due categorie di reati:

a) Reati di azione (condotta positiva, fare) b) reati di omissione (condotta negativa, non

fare)

2) Evento:

prima definizione: è la conseguenza della mia condotta, l’effetto naturale della mia

condotta e necessariamente collegato causalmente alla mia condotta rilevante per

l’ordinamento giuridico.

Questa definizione ci permette di individuare due categorie di reati:

a) Reati di mera condotta (es: art. 385 cp evasione, art. 365 cp omissione di referto

(delitto), art. 650 cp (contravvenzione): reati che si perfezionano con il solo compimento

della condotta attiva o omissiva prevista dalla norma. In questo caso non c’è l’evento

come elemento diverso e ulteriore rispetto alla condotta.

b) Reati di evento : reati per la cui consumazione è necessario il verificarsi di un evento

come effetto della condotta (es: furto art. 624)

E’ possibile una:

seconda definizione di evento: è l’offesa del bene giuridico tutelato. In questo senso tutti i

reati hanno un eventi perché tutti i reati offendono un bene giuridico.

In questo caso l’offesa può essere a) lesione, se il bene giuridico viene danneggiato o

diminuito b) messa in pericolo, se il bene è solo minacciato. Il pericolo è la probabilità che

un evento temuto si verifichi.

Questa distinzione consente di individuare due categorie di reati:

a) Reati di evento di danno: la lesione si concretizza in una effettiva lesione del bene

giuridico (es: omicidio) o una diminuzione (es; lesioni art 582 cp)

b) Reati di evento di pericolo: l’evento è rappresentato dalla sola messa in pericolo o

lesione potenziale del bene (es: incendio doloso art. 423 cp, punito per i potenziali

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rennella.giuseppe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof D'Aiuto Gianluca.