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INDIRIZZO IP
La disciplina:
Art 256 c.p.p. Ordine di esibizione
Art. 132 Codice Privacy
La cd Data Retention
E in Europa??
E i grandi ISP Americani?
La cd Data preservation
La Prova digitale non in rete:
Ispezione – Copia bit stream del device
La polizia giudiziaria, dopo aver trovato le tracce informatiche del reato commesso, ha la possibilità
non solo di redigere il verbale di ispezione, ma anche di acquisire, attraverso una copia bitstream
del supporto di memorizzazione, i dati utili alla prosecuzione dell’indagine.
La copia bitstream è un particolare tipo di duplicazione in cui il contenuto dell’unità fisica viene letto
sequenzialmente caricando la minima quantità di memoria di volta in volta indirizzabile, per poi
registrarla nella stessa sequenza su di un comune file binario generando un file di immagine fisico
del supporto originale che risulta di più facile gestione, rispetto ad altre forme di duplicazione
Perquisizione informatica
Durante una perquisizione locale che abbia ad oggetto supporti informatici, sono necessarie tre
operazioni preliminari:
1. Corretta descrizione dell’ambiente
a. Documentazione fotografica
b. Riprese video
2. Individuazione dei soggetti utilizzatori di tali supporti
a. Verbale di sommarie informazioni di persone informate sui fatti
b. Spontanee dichiarazioni indagato
3. Valutazione del grado di competenze tecniche dell’indagato
a. Elementi accessori ai supporti informatici utili per dimostrare il livello di conoscenze informatiche
dell’indagato
Acquisizione – Sequestro
Rende indisponibile l’oggetto
Il codice di procedura penale prevede tre forme di sequestro:
Preventivo Probatorio
Conservativo 32
Si applica quando vi è Assicura le prove Assicura
pericolo che la libera necessarie l’adempimento
disponibilità di una cosa Per l’accertamento del reato delle obbligazioni
pertinente al reato possa assumendo nell’ambito relative
aggravare o protrarre le della fase investigativa alle pene pecuniarie, alle
conseguenze del reato, una notevole importanza spese processuali ed alle
o (art. 253 c.p.p.) obbligazioni civili
agevolare la derivanti
commissione di altri reati dal reato (art. 316 c.p.p.)
(art. 321 c.p.p.)
Le complessità della digital evidence (Caso Julie Amero)
Una prima caratteristica è data dalla complessità della digital evidence. Il caso Amero ne è una
dimostrazione.
Julie Amero è una supplente della Kelly School di Norwich del Connecticut che venne condannata
per aver mostrato a ragazzi minori di 16 anni immagini pornografiche.
Vedere slide scansione temporale caso Amero
Il caso Amero: Mousetrapping and Pagejacking
Il Mousetrapping e il Pagejacking sono particolare tecniche in forza della quale alcuni siti web
trattengono i
propri visitatori lanciando un’infinita serie di pop-up.
Il processo è stato revisionato, in quanto:
Julie è stata vittima di un mousetrapping, probabilmente generato dall’utilizzo improprio del PC da
parte del docente titolare.
Non è stata rispettata alcuna procedura di digital forensics da parte degli investigatori (nessuna
copia bit
stream e l’attività di analisi effettuata tra il 20 e il 26 ottobre non è stata documentata).
L’avvocato di Julie Amero non riuscì a far acquisire la consulenza tecnica della difesa effettuata sul
computer
L’alibi informatico (Caso Garlasco)
Un’ulteriore, ma fondamentale elemento della digital evidence è l’alterabilità e la capacità di
contenere un innumerevole numero diinformazioni. Il caso di “Garlasco” ne è un chiaro esempio.
Vedere slide scansione temporale caso di Garlasco
L’intercettazione telematica
Le forze di polizia si pongono in un certo punto tra due dispositivi elettronici diciamo tra due
computer e durante la comunicazione riescono ad ottenere la copia del messaggio qualunque
essa sia. Per fare una intercettazione di questo tipo bisogna posizionarsi in un punto della rete
(gateway, router, ecc. ecc.) con autorizzazione del magistrato.
Sue ultime raccomandazioni:
• ricordarsi caratteristiche prova analogica
• ricordarsi differenza tra prova analogica e prova digitale (Metodo di rappresentazione,
Metodo di incorporamento)
• ricordarsi le varie fasi operative
• le due sentenze Lezione del 26/11/2014
Parte legata alla privacy
Trattamento dei dati personali con finalità di marketing: in generale ci sono principi fondamentali:
necessità o limitazione, protezione, trasparenza e legittimazione
Il principio di finalità è quello fondamentale insieme al principio di informativa art 13 T.U. 32
La prima parte del TU è la parte generale. Per completare la normativa di riferimento è il D.Lgs
206/2005, unitamente al, D.Lgs. 196/2003 (codice privacy)e al DLgs. 70/2003 (commercio
elettronico).
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e'
conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e'
indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni
del presente codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di
funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita’ semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali
misure appropriate. Dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli,
a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 23 Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici e' ammesso solo
con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o piu' operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e specificamente in
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se e' documentato per iscritto, e se sono
state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso e' manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Il legislatore ha distinto il marketing, per fini commerciali, il quale viene estrinsecato
sostanzialmente attraverso questi mezzi:
il Telemarketing
il Direct marketing
L’E-mail marketing 32
Tutti quanti gli altri mezzi che possono essere utilizzati (sms, mms, ecc. ecc.)
Art. 130 Codice Privacy
1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
( commercio elettronico ) l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di
chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il
consenso del contraente o utente. (1)
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate
per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia
Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi
commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite SOLO ai sensi degli articoli
23 e 24 nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo. (2)
3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129,
comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7,
comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione,
con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della
quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro
pubblico delle opposizioni. (3) (opt-in o opt-out)
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle
Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, nonchè, per i relativi profili di competenz