Estratto del documento

Domande/Risposte diritto privato

Quando il contratto può dirsi concluso?

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a una nuova proposta. Il contratto è concluso, o perfezionato, solo se e solo quando si raggiunge piena coincidenza fra le dichiarazioni di volontà delle parti contraenti. L’effetto di conclusione del contratto avviene nel momento in cui la proposta viene accettata e l’accettazione deve essere fatta al domicilio del proponente.

Obbligazione e le sue fonti

Obbligazione è quel rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (“debitore”) è vincolato ad eseguire una prestazione (di “dare o fare”) suscettibile di valutazione economica nei confronti di un altro soggetto (“creditore”).

  • Il contratto è l’accordo di due o più parti. L’obbligazione sorge per contratto per il concorso della volontà del debitore.
  • Il fatto illecito è ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto ed è fonte dell’obbligazione, risarcire il danno, ed è dunque una fonte non volontaria dell’obbligazione.
  • Ogni altro atto o fatto che l’ordinamento consideri idoneo a produrre obbligazioni.

Il fatto illecito

Ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto ed è fonte dell’obbligazione, risarcire il danno, è dunque una fonte non volontaria dell’obbligazione.

Compensazione

Quando due soggetti sono legati da più rapporti di debito-credito. La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili.

Confusione

È un modo di estinzione dell'obbligazione che si verifica quando si riuniscono nella stessa persona le due qualità, di debitore e di creditore.

Le responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

- La responsabilità contrattuale: Ogni ipotesi di responsabilità civile presuppone la lesione di un interesse giuridicamente rilevante e si traduce nell’obbligo di risarcimento dei danni. Si ha responsabilità contrattuale nel caso di violazione di un dovere specifico, derivante da un precedente rapporto obbligatorio, qualunque sia la fonte di quest’ultimo (contratto, fatto illecito o altro). L’art. 1218 del codice civile precisa che se il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno a meno che non provi che l’inadempimento sia dovuto a impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.

- Responsabilità extracontrattuale: nel caso di violazione del dovere generico, cioè del dovere di non ledere la sfera giuridica altrui.

La differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale consiste nei seguenti aspetti:

  • La capacità: Per la responsabilità extracontrattuale è la capacità di intendere e di volere; per la responsabilità contrattuale è la capacità di agire.
  • L’onere della prova:
    • Responsabilità extracontrattuale: chi pretende il risarcimento dei danni (l’attore) deve dimostrare il fatto materiale, cioè il danno subito.
    • Responsabilità contrattuale: l’attore deve dimostrare soltanto l’esistenza dell’obbligazione e l’oggettivo inadempimento mentre è a carico del debitore l’onere di provare che l’inadempimento non è a lui imputabile.
  • I danni risarcibili:
    • Responsabilità extracontrattuale: sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta dell’agente.
    • Responsabilità contrattuale: quando l’inadempimento è colposo sono risarcibili solo i danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l’obbligazione.
  • La prescrizione:
    • Responsabilità extracontrattuale: il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni.
    • Responsabilità contrattuale: il diritto al risarcimento dei danni si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.

Quali sono i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale?

Il debitore garantisce l’adempimento delle obbligazioni “con tutti i suoi beni presenti e futuri”. Sicché, ove il debitore sia inadempiente, il creditore è legittimato ad agire, in via esecutiva, sul patrimonio del debitore. Intraprendere un’azione esecutiva sui beni del debitore inadempiente, non sempre risulta conveniente: sia perché il debitore potrebbe sottrarre i suoi beni dall’esecuzione forzata, sia perché il creditore potrebbe scoprire che il patrimonio del debitore non sia sufficiente a soddisfare il suo diritto di credito e al risarcimento.

In tali ipotesi, il creditore può avvalersi di appositi mezzi volti alla conservazione della garanzia patrimoniale, ovvero:

  • L’azione surrogatoria: il codice civile offre la possibilità al creditore di esercitare le azioni trascurate dal debitore, purché abbiano esclusivamente contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o azioni che, per loro natura o ex disposizione di legge, non possano essere esercitate che dal titolare.
  • L’azione revocatoria: può accadere che il debitore, consapevole dei rischi di “attacco” al proprio patrimonio, si muova al fine di alienare i relativi beni e impedire, così, al creditore di soddisfarsi sugli stessi.
  • Il sequestro conservativo: quando il creditore possiede un titolo esecutivo egli potrà procedere a quell’atto chiamato pignoramento, che consiste nel “congelare”, “bloccare” il patrimonio del debitore, per poi farlo vendere dal Tribunale e incassare il ricavato. Se il creditore non possiede il titolo, non potrà far pignorare i beni, ma l’ordinamento gli fornisce un’altra e diversa tutela, quella del sequestro conservativo. Tramite questo istituto, il “congelamento” dei beni avviene solo grazie alla forte presunzione che il richiedente sia davvero creditore e che, facendo trascorrere del tempo, è grande la possibilità che il debitore venda il bene, impedendo così il soddisfacimento del creditore.

Altri modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento

L'adempimento costituisce la causa tipica di estinzione dell'obbligazione: l'ordinamento disciplina tuttavia modi di estinzione delle obbligazioni diversi quali:

  • a) Compensazione: Vedi sopra.
  • b) La confusione: vedi sopra
  • c) La novazione: sostituire un'obbligazione esistente con una nuova diversa dalla precedente per oggetto o per titolo. Può essere soggettiva se cambia uno dei due soggetti, debitore o creditore. Può essere oggettiva se cambia l’oggetto dell’obbligazione.
  • d) La remissione del debito: il creditore può rimettere il debito estinguendo così l’obbligazione.
  • e) La impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore: consiste in un avvenimento inevitabile e imprevedibile da parte del debitore che ha provocato l'impossibilità di portare a termine l'obbligazione.

Nel caso di impossibilità sopravvenuta che succede?

Consiste in un avvenimento inevitabile e imprevedibile da parte del debitore che ha provocato l'impossibilità di portare a termine l'obbligazione. L'impossibilità che estingue l'obbligazione deve impedire realmente il compimento dell'obbligazione non solo per quel particolare debitore, ma per ogni soggetto. Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, o la cosa dovuta ha subito un deterioramento, il debitore si libera dall'obbligazione, eseguendo la prestazione nei limiti del possibile. Se l'impossibilità è soltanto temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'inadempimento; tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità continua fino al momento in cui il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, o il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Differenza tra possesso e detenzione

"Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale."

Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 14
Domande e risposte esame diritto privato Pag. 1 Domande e risposte esame diritto privato Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande e risposte esame diritto privato Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Domande e risposte esame diritto privato Pag. 11
1 su 14
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca.germani97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Scienze giuridiche Prof.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community