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Estratto del documento

GRAVANTE SUL CONSUMATORE

FINALE, che non può detrarre lʼimposta

pagata.

PRESUPPOSTO: situazione giuridica

che legittima lo stato al prelievo del

tributo.

Presupposti OGGETTIVI: cessione di

beni a titolo oneroso, prestazione di

servizi, importazioni sia definitive che

temporanee, autoconsumo.

Presupposto SOGGETTIVO: affinché

unʼimposta possa essere assoggettata

ad iva è necessario che essa sia svolta

nellʼesercizio di impresa professionale.

impresa: esercizio in forma abituale di

attività commerciali o agricole. non si

considerano attività dʼimpresa le

attività di mero godimento di beni

immobili a destinazione abitativa.

TERRITORIALITAʼ: requisito della

territorialità, ossia lʼeffettuazione

dellʼoperazione nel territorio dello

stato, cioè territorio della repubblica ad

esclusione dei comuni di livigno,

campione dʼItalia ed acque del lago di

lugano. Qualora manchi tale requisito

lʼoperazione si considera esclusa dal

campo iva.

Le cessioni di beni si considerano

effettuate nel territorio dello stato

(quindi soggette ad iva), se si verificano

contestualmente: 1) il bene si trova in

italia al momento dellʼeffettuazione

dellʼoperazione, le cessioni hanno per

oggetto beni immobili esistenti sul

territorio dello stato o beni mobili

nazionali o nazionalizzati.

Territorialità delle operazioni: gli

acquisti intracomunitari si intendono

effettuati nel territorio dello stato se

hanno per oggetto beni originari in uno

stato membro spediti o trasportati da

altro stato membro nello stato.

PRESTAZIONI DI SERVIZI: in base ai

soggetti tra i quali avviene la

transazione. Nel caso di B2B, si

considerano effettuate nel luogo in cui

risiede il committente, se stabilito in UE

assoggetterà ad IVA nel suo paese,

attraverso il REVERSE CHARGE: lʼiva è

quindi pagata dal cessionario, in luogo

del cedente. La fattura è sempre

emessa dal cedente, senza

applicazione dellʼiva e lʼannotazione

“inversione contabile”, per poi essere

integrata dallʼacquirente.

B2C: domicilio del prestatore.

SOGGETTI PASSIVI: coloro che

effettuano le operazioni imponibili: chi

effettua cessione di beni nellʼesercizio

di unʼimpresa, coloro che effettuano

prestazioni di servizi allʼinterno di

unʼimpresa o nellʼesercizio di arti o

professioni, chi effettua acquisti

intracomunitari di beni. Questi soggetti

sono PERCOSSI dallʼimposta, sono

soggetti passivi DI DIRITTO, di FATTO

sono gli acquirenti finali, che versano

lʼiva ma non possono recuperarla.

ESIGIBILITAʼ: segna il momento a

partire dal quale nasce il diritto del

fisco alla percezione del tributo. Il

presupposto è la fattispecie che origina

il pagamento dellʼimposta (vendita),

lʼesigibilità scandisce il tempo della

riscuotibilità vera e propria. Lʼimposta

diventa esigibile quando le operazioni

sono state effettuate, mentre per alcuni

beni lʼesigibilità è differita allʼatto del

pagamento del corrispettivo (iva per

cassa), regime adottabile da tutti i

soggetti con volume dʼaffare < 2mln,

Operazioni NON IMPONIBILI: rientrano

nel campo di applicazione dellʼimposta,

sono soggette agli obblighi di

fatturazione e registrazione,

concorrono alla formazione del volume

dʼaffari ma NON SONO

ASSOGGETTATE AL TRIBUTO. sono:

cessioni allʼesportazione (cessioni

eseguite mediante trasporto fuori dal

territorio UE da parte del cedente) ,

servizi connessi a scambi int.li.

Lʼesportazione deve risultare da

documenti doganali. CONSENTONO DI

RECUPERARE LʼIVA SUGLI ACQUISTI

Operazioni ESENTI: elencate

tassativamente, esenti per motivi di

carattere sociale o politico. Non sono

soggette allʼimposta, perché godono di

agevolazioni, CONCORRONO A

FORMARE IL VOLUME DʼAFFARI IVA,

ESCLUSE CESSIONI DI BENI

AMMORTIZZABILI, sono soggette a

fatturazione e registrazione sui registri

iva, NON consentono di recuperare lʼiva

sugli acquisti

Operazioni ESCLUSE: NON sono

soggette a normativa IVA (non

considerate cessione di beni o

prestazione di servizi), ad es. cessione

di denaro, valori bollati, cessione di

aziende ecc ecc. NON sono soggette al

pagamento dellʼimposta, non devono

essere fatturate né annotate nei registri

iva.

Per acquisti INTRA UE si ritiene

debitore lʼacquirente, quindi lʼoperatore

nello stato di destinazione, che potrà

portare in detrazione lʼiva pagata.

Base imponibile: ammontare

complessivo dei corrispettivi, compresi

gli oneri accessori, ad esclusione delle

somme dovute per interessi moratori

per ritardi, il VALORE NORMALE dei

beni ceduti a titolo di sconto, premio o

abbuono: Cioè il corrispettivo

mediamente pagato per ottenere il

bene o servizio in condizioni

concorrenziali nel tempo e nel luogo

dove è stato acquistato.

Operazioni INTRACOMUNITARIE:

regime a carattere transitorio, verrà

sostituito da un regime di tassazione

nel paese dʼorigine.

Acquisti intracomunitari: acquisizioni,

derivanti da atti a titolo oneroso, della

proprietà di beni o altro diritto reale di

godimento, spediti o trasportati nel

territorio dello stato,lʼimposta è

applicata facendo riferimento

allʼacquisto nello stato di destinazione,

si ritiene quindi debitore lʼacquirente,

che potrà portare in detrazione lʼiva

pagata.

Cessioni intracomunitarie: non

imponibili

Detrazione: per masse di atti

economici, in quanto il conteggio tra

lʼiva pagata in acquisto e quella sulle

vendite avviene periodicamente. La

detrazione può essere effettuata

nellʼistante in cui lʼiva diviene esigibile e

al più tardi nel secondo periodo

dʼimposta dal quale diventa esigibile.

Nel caso in cui siano poste in essere

operazioni attive sia imponibili che

esenti, la detrazione è consentita in

misura ridotta, in base ad una

percentuale di detraibili, definita PRO-

RATA: si calcola in base al rapporto tra

lʼammontare delle operazioni detraibili

effettuate durante lʼanno e quelle

esenti. Al momento della liquidazione si

applica la percentuale dellʼanno

precedente, per poi andare a

conguaglio il successivo.

PRO-QUOTA: in presenza di beni

acquistati e poi utilizzati

promiscuamente: ad es. mezzi utilizzati

sia per lʼattività sia personalmente, la

detrazione verrà applicata in base alla

quota imputabile allʼutilizzo che

comporta assoggettamento ad iva.

Alternativa tra iva ed imposta di

registro: Sono tributi alternativi, le

scritture non autenticate sono soggette

a registrazione se tutte le disposizioni

in esso contemplate sono relative ad

operazioni soggette ad iva. Ogni

qualvolta vi è applicata lʼiva, lʼimposta

di registro è pagata in forma fissa.

Quando lʼoperazione è esente allʼiva,

lʼimposta si paga in maniera

proporzionale.

Armonizzazione dellʼiva: con

lʼeliminazione delle imposte di confine

tra stati comunitari si è giunti

allʼarmonizzazione delle aliquote iva,

prevedendo un nuovo presupposto

dʼimposta basato sullʼacquisto

intracomunitario.

capacità contributiva: QUADERNO

(FINE)

Ires in termini generali, determinazione

dell ires, riporto a nuovo di perdite

(IRES):

Imposta sul reddito delle società, colpisce con

aliquota proporzionale (non progressiva) la capacità

contributiva totale, cioè il reddito delle persone

giuridiche ed assimilate, costituite da comunione di

beni e risorse volt al raggiungimenti di un fine

comune, hanno autonomia patrimoniale rispetto alle

singole persone fisiche che le compongono. Il

periodo dʼimposta è formato dal periodo di gestione

dellʼimpresa, se indicato nellʼatto costitutivo. Se non

indicato o se è > a 2 anni, si prende in

considerazione lʼanno solare.

Aliquota proporzionale, 24% dal 1 gennaio 2017,

ridotta alla metà per enti di provvidenza sociale,

addizionale del 3,5% per enti creditizi.

Soggetti passivi: società per azioni, sapa, coop,

società europee residenti in italia, escluse le società

di persone, che rientrano nella tassazione IRPEF.

Si considerano residenti le società che per la

maggiorate del periodo dʼimposta hanno avuto la

sede amministrativa o lʼoggetto nel territorio

dellʼItalia. Salvo prova contraria è residente lʼente

controllato da residenti in italia o il quale consiglio di

amministrazione sia composto per la maggiorparte

da soggetti residenti in italia.

Per gli enti commerciali residenti il reddito

complessivo è considerato reddito dʼimpresa, da

qualunque fonte provenga, apportando allʼutile o alla

perdita le variazioni derivanti dallʼapplicazione dei

principi contabili. Le perdite possono essere portate

in diminuzione del reddito dei periodi dʼimposta

successivi in misura non > allʼ80%, tranne quelle dei

primi 3 periodi dʼimposta che possono essere

riportate senza alcun limite di tempo.

Enti NON commerciali residenti: reddito complessivo

dato dalla somma dei redditi fondiari, di impresa e

diversi, ovunque prodotti e a prescindere dalla loro

destinazione, esclusi redditi da lavoro autonomo e

dipendenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte. Gli

enti NON commerciali perdono tale qualifica se

svolgono attività commerciale per un intero

esercizio.

NON RESIDENTI: reddito formato dai redditi prodotti

nel territorio dello stato, ad esclusione di quelli

esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.

residenza :

Per residenza fiscale si intende la tassabilità dei

redditi dei residente in italia anche se prodotti

allʼestero.

Domicilio fiscale: ogni contribuente lo ha in un

comune dello stato, dato da comune in cui i cittadini

sono iscritti alla anagrafe, sia per residenti che non

residenti. Per i non residenti coincide con il comune

dove il reddito si è sviluppato, se si è sviluppato in +

comuni coincide con quello dove il reddito è

maggiore.

come vengono tassate le societá di

persone non residenti:

Il loro reddito è composto dalla somma

dei redditi formatasi nel territorio dello

stato, ad esclusione di quelli esenti e

quelli soggetti a ritenuta alla fonte. Se

hanno stabile organizzazione nel

territorio italiano, il reddito della stabile

organizzazione è determinato in base

agli utili e alle perdite ad essa riferibili

sulla base di un apposito rendiconto.

solidarietà passiva:

Si ha nei casi nei quali il fisco si trova a

fronte ad una pluralit&

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
59 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher navico di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Giorgi Massimiliano.