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GRAVANTE SUL CONSUMATORE
FINALE, che non può detrarre lʼimposta
pagata.
PRESUPPOSTO: situazione giuridica
che legittima lo stato al prelievo del
tributo.
Presupposti OGGETTIVI: cessione di
beni a titolo oneroso, prestazione di
servizi, importazioni sia definitive che
temporanee, autoconsumo.
Presupposto SOGGETTIVO: affinché
unʼimposta possa essere assoggettata
ad iva è necessario che essa sia svolta
nellʼesercizio di impresa professionale.
impresa: esercizio in forma abituale di
attività commerciali o agricole. non si
considerano attività dʼimpresa le
attività di mero godimento di beni
immobili a destinazione abitativa.
TERRITORIALITAʼ: requisito della
territorialità, ossia lʼeffettuazione
dellʼoperazione nel territorio dello
stato, cioè territorio della repubblica ad
esclusione dei comuni di livigno,
campione dʼItalia ed acque del lago di
lugano. Qualora manchi tale requisito
lʼoperazione si considera esclusa dal
campo iva.
Le cessioni di beni si considerano
effettuate nel territorio dello stato
(quindi soggette ad iva), se si verificano
contestualmente: 1) il bene si trova in
italia al momento dellʼeffettuazione
dellʼoperazione, le cessioni hanno per
oggetto beni immobili esistenti sul
territorio dello stato o beni mobili
nazionali o nazionalizzati.
Territorialità delle operazioni: gli
acquisti intracomunitari si intendono
effettuati nel territorio dello stato se
hanno per oggetto beni originari in uno
stato membro spediti o trasportati da
altro stato membro nello stato.
PRESTAZIONI DI SERVIZI: in base ai
soggetti tra i quali avviene la
transazione. Nel caso di B2B, si
considerano effettuate nel luogo in cui
risiede il committente, se stabilito in UE
assoggetterà ad IVA nel suo paese,
attraverso il REVERSE CHARGE: lʼiva è
quindi pagata dal cessionario, in luogo
del cedente. La fattura è sempre
emessa dal cedente, senza
applicazione dellʼiva e lʼannotazione
“inversione contabile”, per poi essere
integrata dallʼacquirente.
B2C: domicilio del prestatore.
SOGGETTI PASSIVI: coloro che
effettuano le operazioni imponibili: chi
effettua cessione di beni nellʼesercizio
di unʼimpresa, coloro che effettuano
prestazioni di servizi allʼinterno di
unʼimpresa o nellʼesercizio di arti o
professioni, chi effettua acquisti
intracomunitari di beni. Questi soggetti
sono PERCOSSI dallʼimposta, sono
soggetti passivi DI DIRITTO, di FATTO
sono gli acquirenti finali, che versano
lʼiva ma non possono recuperarla.
ESIGIBILITAʼ: segna il momento a
partire dal quale nasce il diritto del
fisco alla percezione del tributo. Il
presupposto è la fattispecie che origina
il pagamento dellʼimposta (vendita),
lʼesigibilità scandisce il tempo della
riscuotibilità vera e propria. Lʼimposta
diventa esigibile quando le operazioni
sono state effettuate, mentre per alcuni
beni lʼesigibilità è differita allʼatto del
pagamento del corrispettivo (iva per
cassa), regime adottabile da tutti i
soggetti con volume dʼaffare < 2mln,
Operazioni NON IMPONIBILI: rientrano
nel campo di applicazione dellʼimposta,
sono soggette agli obblighi di
fatturazione e registrazione,
concorrono alla formazione del volume
dʼaffari ma NON SONO
ASSOGGETTATE AL TRIBUTO. sono:
cessioni allʼesportazione (cessioni
eseguite mediante trasporto fuori dal
territorio UE da parte del cedente) ,
servizi connessi a scambi int.li.
Lʼesportazione deve risultare da
documenti doganali. CONSENTONO DI
RECUPERARE LʼIVA SUGLI ACQUISTI
Operazioni ESENTI: elencate
tassativamente, esenti per motivi di
carattere sociale o politico. Non sono
soggette allʼimposta, perché godono di
agevolazioni, CONCORRONO A
FORMARE IL VOLUME DʼAFFARI IVA,
ESCLUSE CESSIONI DI BENI
AMMORTIZZABILI, sono soggette a
fatturazione e registrazione sui registri
iva, NON consentono di recuperare lʼiva
sugli acquisti
Operazioni ESCLUSE: NON sono
soggette a normativa IVA (non
considerate cessione di beni o
prestazione di servizi), ad es. cessione
di denaro, valori bollati, cessione di
aziende ecc ecc. NON sono soggette al
pagamento dellʼimposta, non devono
essere fatturate né annotate nei registri
iva.
Per acquisti INTRA UE si ritiene
debitore lʼacquirente, quindi lʼoperatore
nello stato di destinazione, che potrà
portare in detrazione lʼiva pagata.
Base imponibile: ammontare
complessivo dei corrispettivi, compresi
gli oneri accessori, ad esclusione delle
somme dovute per interessi moratori
per ritardi, il VALORE NORMALE dei
beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono: Cioè il corrispettivo
mediamente pagato per ottenere il
bene o servizio in condizioni
concorrenziali nel tempo e nel luogo
dove è stato acquistato.
Operazioni INTRACOMUNITARIE:
regime a carattere transitorio, verrà
sostituito da un regime di tassazione
nel paese dʼorigine.
Acquisti intracomunitari: acquisizioni,
derivanti da atti a titolo oneroso, della
proprietà di beni o altro diritto reale di
godimento, spediti o trasportati nel
territorio dello stato,lʼimposta è
applicata facendo riferimento
allʼacquisto nello stato di destinazione,
si ritiene quindi debitore lʼacquirente,
che potrà portare in detrazione lʼiva
pagata.
Cessioni intracomunitarie: non
imponibili
Detrazione: per masse di atti
economici, in quanto il conteggio tra
lʼiva pagata in acquisto e quella sulle
vendite avviene periodicamente. La
detrazione può essere effettuata
nellʼistante in cui lʼiva diviene esigibile e
al più tardi nel secondo periodo
dʼimposta dal quale diventa esigibile.
Nel caso in cui siano poste in essere
operazioni attive sia imponibili che
esenti, la detrazione è consentita in
misura ridotta, in base ad una
percentuale di detraibili, definita PRO-
RATA: si calcola in base al rapporto tra
lʼammontare delle operazioni detraibili
effettuate durante lʼanno e quelle
esenti. Al momento della liquidazione si
applica la percentuale dellʼanno
precedente, per poi andare a
conguaglio il successivo.
PRO-QUOTA: in presenza di beni
acquistati e poi utilizzati
promiscuamente: ad es. mezzi utilizzati
sia per lʼattività sia personalmente, la
detrazione verrà applicata in base alla
quota imputabile allʼutilizzo che
comporta assoggettamento ad iva.
Alternativa tra iva ed imposta di
registro: Sono tributi alternativi, le
scritture non autenticate sono soggette
a registrazione se tutte le disposizioni
in esso contemplate sono relative ad
operazioni soggette ad iva. Ogni
qualvolta vi è applicata lʼiva, lʼimposta
di registro è pagata in forma fissa.
Quando lʼoperazione è esente allʼiva,
lʼimposta si paga in maniera
proporzionale.
Armonizzazione dellʼiva: con
lʼeliminazione delle imposte di confine
tra stati comunitari si è giunti
allʼarmonizzazione delle aliquote iva,
prevedendo un nuovo presupposto
dʼimposta basato sullʼacquisto
intracomunitario.
capacità contributiva: QUADERNO
(FINE)
Ires in termini generali, determinazione
dell ires, riporto a nuovo di perdite
(IRES):
Imposta sul reddito delle società, colpisce con
aliquota proporzionale (non progressiva) la capacità
contributiva totale, cioè il reddito delle persone
giuridiche ed assimilate, costituite da comunione di
beni e risorse volt al raggiungimenti di un fine
comune, hanno autonomia patrimoniale rispetto alle
singole persone fisiche che le compongono. Il
periodo dʼimposta è formato dal periodo di gestione
dellʼimpresa, se indicato nellʼatto costitutivo. Se non
indicato o se è > a 2 anni, si prende in
considerazione lʼanno solare.
Aliquota proporzionale, 24% dal 1 gennaio 2017,
ridotta alla metà per enti di provvidenza sociale,
addizionale del 3,5% per enti creditizi.
Soggetti passivi: società per azioni, sapa, coop,
società europee residenti in italia, escluse le società
di persone, che rientrano nella tassazione IRPEF.
Si considerano residenti le società che per la
maggiorate del periodo dʼimposta hanno avuto la
sede amministrativa o lʼoggetto nel territorio
dellʼItalia. Salvo prova contraria è residente lʼente
controllato da residenti in italia o il quale consiglio di
amministrazione sia composto per la maggiorparte
da soggetti residenti in italia.
Per gli enti commerciali residenti il reddito
complessivo è considerato reddito dʼimpresa, da
qualunque fonte provenga, apportando allʼutile o alla
perdita le variazioni derivanti dallʼapplicazione dei
principi contabili. Le perdite possono essere portate
in diminuzione del reddito dei periodi dʼimposta
successivi in misura non > allʼ80%, tranne quelle dei
primi 3 periodi dʼimposta che possono essere
riportate senza alcun limite di tempo.
Enti NON commerciali residenti: reddito complessivo
dato dalla somma dei redditi fondiari, di impresa e
diversi, ovunque prodotti e a prescindere dalla loro
destinazione, esclusi redditi da lavoro autonomo e
dipendenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte. Gli
enti NON commerciali perdono tale qualifica se
svolgono attività commerciale per un intero
esercizio.
NON RESIDENTI: reddito formato dai redditi prodotti
nel territorio dello stato, ad esclusione di quelli
esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.
residenza :
Per residenza fiscale si intende la tassabilità dei
redditi dei residente in italia anche se prodotti
allʼestero.
Domicilio fiscale: ogni contribuente lo ha in un
comune dello stato, dato da comune in cui i cittadini
sono iscritti alla anagrafe, sia per residenti che non
residenti. Per i non residenti coincide con il comune
dove il reddito si è sviluppato, se si è sviluppato in +
comuni coincide con quello dove il reddito è
maggiore.
come vengono tassate le societá di
persone non residenti:
Il loro reddito è composto dalla somma
dei redditi formatasi nel territorio dello
stato, ad esclusione di quelli esenti e
quelli soggetti a ritenuta alla fonte. Se
hanno stabile organizzazione nel
territorio italiano, il reddito della stabile
organizzazione è determinato in base
agli utili e alle perdite ad essa riferibili
sulla base di un apposito rendiconto.
solidarietà passiva:
Si ha nei casi nei quali il fisco si trova a
fronte ad una pluralit&