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MINORE ETA' E IMPUTABILITA'
Il codice penale prende in considerazione ipotesi tipiche in cui l'imputabilità è attenuata o esclusa, in considerazione di situazioni in cui presuntivamente il soggetto è incapace di autodeterminarsi: la minore età è tra queste. Infatti, il legislatore fissa a 18 anni l'età in cui il soggetto presumibilmente ha raggiunto una maturità psichica tale da essere normalmente imputabile, mentre per i minorenni effettua una distinzione tra minori di quattordici anni e minori fra i quattordici e i diciotto anni. Il minore di anni 14 non è mai imputabile, perché nei suoi confronti è prevista una presunzione legale assoluta di incapacità di intendere e di volere; mentre, per il minore di età compresa tra 14 e 18 anni è prevista una presunzione relativa di imputabilità, superabile tramite la dimostrazione che egli non abbia avuto al momento del fatto.evento è sancita dal legislatore in via generale l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se non ha fornito indicazioni utili all'interprete nella definizione è conseguenza della sua azione od omissione". Il legislatore, però, L'esigenza di individuare una regola del criterio di accertamento del nesso causale. idonea a consentire il concreto accertamento del nesso causale ha introdotto la dottrina ad elaborare diverse teorie: della condicio sine qua non (o della causalità naturale) è causa ogni condizione dell'evento che l'agente il quale non si sarebbe verificato. Per aversi, quindi, il nesso di causalità basta abbia realizzato una condizione qualsiasi dell'evento; è causa dell'evento la teoria della causalità adeguata: solo quella condizione che,
secondo la comune esperienza, è la più idonea a produrlo; una condizione dell'evento- la teoria della causalità umana: è causa ogni condotta che costituisce alla cui produzione nonnon prevedibili dall'agente al momento della condotta;devono concorrere elementi eccezionali cioè della sussunzione sotto leggi scientifiche: l'esame del- la teoria nesso di causalità deve effettuarsi in due fasi separate, nellaprima va accertato se una condotta, in base ad una legge scientifica, può essere causa di un evento; nella seconda faseoccorre verificare, in forza della accertata legge di copertura, se nel caso concreto questo rapporto causale assumarilievo per il diritto penale.
NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
La particolare tenuità del fatto, disciplinata dall'art. 131-bis c.p., è una causa di non punibilità la cui ratio è da rinvenirsi nel rispetto del principio di offensività,
sussidiarietà e proporzionalità, risultando al contempo uno strumento di deflazione dei carichi giudiziari. L'art.131 bis c.p. prevede l'applicazione della causa di esclusione della punibilità nei reati per i quali la pena edittale non supera nel massimo i 5 anni quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa risulta non abituale. Il giudice dovrà valutare i parametri descritti ai sensi dell'art.133 c.p..
Di particolare tenuità è il comportamento dell'autore del reato è abituale se si tratta di un delinquente abituale, professionale o quando l'autore ha commesso più reati della stessa indole. Per tendenza ovvero la particolare tenuità del fatto è sempre da escludersi quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche a danno di animali, ovvero se ha
adoperato sevizie o ha approfittato della minorata difesa in cui versava la vittima o, ancora, nei casi in cui la condotta ha cagionato, come conseguenza non voluta, la morte o lesioni gravissime della persona.
In caso di reati circostanziati, ai fini della determinazione della pena non vanno considerate le circostanze comuni ma soltanto quelle per le quali la legge stabilisce una specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale che non vanno tra loro bilanciate.
NORMA PENALE
La norma penale è quella disposizione di legge che vieta un determinato comportamento minacciando, in caso di trasgressione, l'inflizione di una pena (cd. norma incriminatrice). La norma penale è una norma imperativa (ovvero incondizionatamente obbligatoria), valutativa (in quanto valuta quando una condotta sia antisociale e da punire) e ha carattere statuale (nel senso che può essere emanata soltanto dallo Stato). La norma penale, di regola, risulta costituita da due
elementi: un precetto e una sanzione. Il precetto consiste in un comando o divieto di compiere una data azione od omissione e contiene la fattispecie legale della norma penale. La sanzione è la conseguenza giuridica che deriva dalla violazione del precetto. Le norme penali possono essere classificate, in relazione ai loro elementi costitutivi, in: - Perfette, che contengono precetto e sanzione (tali sono le norme incriminatrici) - Imperfette, che contengono solo o il precetto o la sanzione - Penali in bianco, che contengono sanzione e precetto ma quest'ultimo è generico, in quanto deve essere ulteriormente specificato da atti normativi di grado inferiore - Integratrici, che non contengono né precetto né sanzione, essendo destinate a precisare o limitare la portata di altre norme o a disciplinare l'applicabilità (es. norme direttive, dichiarative, interpretative, di attuazione, estensive o limitative, di rinvio, etc..). OBLAZIONE L'oblazioneè una causa di estinzione del reato relativa alle contravvenzioni che consiste nel pagamento di una somma di denaro (che ha effetto di degradare il reato ad illecito amministrativo e, quindi, di estinguerlo), prima del dibattimento o del decreto di condanna.
Nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda (art. 162 c.p.), l’oblazione ha luogo (il quale ha un vero e proprio diritto ad esservi ammesso) e consiste nel pagamento di una somma di denaro corrispondente alla terza parte del massimo della pena edittale.
Nelle contravvenzioni punite con pene alternative (arresto o ammenda) (art. 162bis c.p.), è invece facoltà del giudice ammettervi l’imputato che ne abbia fatto domanda: il giudice, infatti, può sempre respingere con ordinanza la domanda quando ritenga il fatto grave.
L’oblazione, se l’imputato vi è ammesso, ha luogo mediante il pagamento di una somma di denaro.
didell'ammendadenaro corrispondente alla metà del massimo stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre leinvece, ammessa l'oblazionespese del procedimento. Non è, nel caso in cui la contravvenzione sia punita con la penacongiunta dell'arresto e dell'ammenda. Inoltre, l'oblazione è, per legge esclusa, reiterata; se l'imputato è statoin caso di recidivadichiarato contravventore abituale o professionale; quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reatoeliminabili da parte del contravventore.
PENA ed irrogata dall'AutoritàLa pena è la sanzione comminata dalla legge penale giudiziaria mediante processo a colui che violaun comando o un divieto della legge medesima.è l'afflittività: essa,Sua caratteristica essenziale infatti consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale (vita,libertà, patrimonio).Secondo la dottrina maggioritaria, la
La funzione della pena è triplice: retributiva in quanto è il corrispettivo per il male commesso; rieducativa, ossia la pena deve tendere alla rieducazione del condannato mirando ad agevolare il suo ravvedimento e reinserimento e non può, quindi, consistere in trattamenti contrari al senso di umanità; di prevenzione generale, ossia la pena è un mezzo per distogliere i consociati dalla commissione di atti criminosi. Tale scopo viene realizzato sia tramite la sua minaccia come conseguenza della violazione di un determinato precetto, sia tramite la sua applicazione.
I principi giuridici che regolano la sua disciplina sono:
- il principio di personalità: la pena è personalissima e colpisce solo l'autore del reato;
- il principio di legalità: della pena è rigorosamente disciplinata dalla legge;
- il principio di inderogabilità: una volta minacciata, la pena deve essere applicata all'autore del reato.
violazione (tale principio hal'introduzione degli istitutisubìto notevoli deroghe con della liberazione condizionale e del perdono giudiziale);- il principio di proporzionalità: la pena deve essere proporzionata al reato.
PENE ACCESSORIE
Le pene accessorie sono quelle che conseguono di diritto alla condanna come effetto penale della stessa, a meno che la loro applicazione sia rimessa al potere discrezionale del giudice. Esse comportano una limitazione di capacità, attività, funzioni o rendono maggiormente afflittiva la pena principale, la cui irrogazione è presupposto necessario per l'applicazione delle stesse.
Le pene accessorie possono essere perpetue o temporanee (hanno la stessa durata della pena principale) e se nella sentenza di condanna non è specificata la durata questa è la stessa della pena principale, salvo i limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
Le pene accessorie previste dall'art. 19 c.p. per i delitti
sono: l'interdizione dai pubblici uffici; l'interdizione da una professione o da un'arte; l'interdizione legale; l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e de