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Diritto processuale penale

Rapporti con il diritto penale

Il diritto processuale penale intrattiene dei rapporti con il diritto penale:

  • Il diritto penale ci dice quali sono i comportamenti che nel nostro ordinamento costituiscono un reato e le sanzioni che ne conseguono.
  • Il diritto processuale ci dice qual è la procedura che bisogna seguire nell’ordinamento italiano per accertare se una determinata persona ha commesso il reato e per applicare la relativa sanzione (prima diritto penale e poi processuale).

Modelli di processo penale

Esistono modelli diversi di processo penale. Il modello accusatorio e il modello inquisitorio sono due tipi di processo ideali, cioè sono tipi processuali teorici. Questi modelli, in quanto modelli, servono a guidare nello studio dei sistemi processuali positivi (sistemi concretamente adottati dai vari paesi, concretamente esistenti). La conoscenza dei modelli ideali di processo penale è fondamentale nei momenti di riforma legislativa, quando un paese decide di darsi un nuovo modello di processo penale, i modelli ideali diventano ispiratori. Nel momento in cui è stato elaborato il nostro codice di procedura penale (1989) si è fatta una scelta precisa, si è deciso di ispirarsi al modello accusatorio, è stata una scelta di rottura verso il passato. Nella realtà è impossibile trovare un modello che rispetti in tutto e per tutto i modelli ideali; nella realtà avremo dei modelli che sono tendenzialmente accusatori o tendenzialmente inquisitori.

Scelta del modello accusatorio

La scelta di dare vita a un modello di stampo accusatorio è stata manifestata in modo esplicito quando si è avviata la riforma che ha portato al nostro codice. Questa scelta si è concretizzata nell’articolo 2 della legge delega per il codice di procedura penale attualmente vigente (legge penale n 81 del 1987); che afferma che il codice di procedura penale che di lì a poco sarebbe nato, deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio.

Legge delega

Nel nostro ordinamento è il Parlamento che esercita la funzione legislativa. Il governo può adottare dei decreti con stessa forza della legge del Parlamento solo in caso di necessità e urgenza (decreti legge). Il governo, però, può emanare atti che hanno la stessa forza del Parlamento solo se ciò viene delegato dal Parlamento stesso. Non siamo più in uno stato di necessità e urgenza, è il Parlamento che delega al governo l’esercizio della funzione legislativa attraverso la legge delega. Il governo emana così decreti legislativi, atti emanati dal governo che ha la stessa forza delle leggi del Parlamento, ma per essere emanato è necessaria la legge delega del Parlamento. Si utilizza quando bisogna disciplinare materie molto complesse, la cui regolamentazione richiede delle conoscenze tecniche specifiche e molto tempo, allora si ricorre allo strumento della legge delega. In questi casi si ritiene che il governo (organo rappresentativo della popolazione) sia più adatto anche perché si può avvalere di altri organi consultivi di natura tecnica. È così che è nato il nostro codice di procedura penale (legge delega 81/87 seguita da un decreto legislativo).

Riforma Orlando

La riforma della giustizia penale, legge 103 del 2017, ha una parte che ha la forma della legge delega. Una parte di questa legge è una delega al governo per l’emanazione di una serie di decreti legislativi, ad esempio si procederà a una parziale riforma della materia delle intercettazioni (essendo una materia molto tecnica). Contiene anche una delega per l’emanazione di decreti legislativi che riformino l’ordinamento penitenziario.

Principi e criteri della legge delega

Nella legge delega, il Parlamento deve indicare i principi e i criteri che il governo deve seguire. Al governo viene dato un tempo entro cui deve attuare i principi del decreto; la legge delega deve definire l’oggetto su cui il governo può legiferare. La scelta di un modello accusatorio e le forme fu operata dal Parlamento (organo massimamente rappresentativo della popolazione), è stato lui a scegliere lo stampo accusatorio e ha guidato il governo con i criteri direttivi della legge delega.

Vizio di eccesso di delega

Se il governo non rispetta questi principi e criteri direttivi si produce un vizio chiamato eccesso di delega. In questo caso, parte del decreto legislativo viziato può essere sottoposta alla corte costituzionale, e se questa riscontra un eccesso di delega in una parte del decreto, allora dichiara che quella parte non è costituzionalmente valida, è illegittima, in quanto viola l’articolo 76 della costituzione.

Caratteri dei modelli di processo penale

Vediamo quali sono i caratteri dei modelli di processo penale accusatorio e inquisitorio (modelli ideali) le cui caratteristiche si contrappongono tra di loro: pubblicità e oralità sono caratteristiche del modello accusatorio e si contrappongono alla segretezza e scrittura che invece caratterizzano il modello inquisitorio. La pubblicità consiste nella possibilità del pubblico, comunità, di conoscere come il processo penale si svolge e si conclude, garantisce la trasparenza della giustizia (art. 101 la giustizia è amministrata in nome del popolo, questo implica che la giustizia sia trasparente e sia conoscibile alla comunità).

Oralità e immediatezza

L’oralità consiste in una modalità di assunzione della prova, nel senso che è necessario che le prove dichiarative (prove che si concretizzano in una dichiarazione, come la testimonianza) vengano raccolte e assunte tramite domande e risposte orali. Questo vuol dire che in un sistema in cui vige l’oralità le dichiarazioni che possono essere usate come prove entrano nel processo sotto forma di una deposizione orale. Il dichiarante compare davanti al giudice e alle parti e risponde oralmente alle domande che vengono fatte. Un meccanismo opposto è quello secondo cui la dichiarazione viene raccolta per iscritto e poi riversato nel processo come prova, quindi nel processo si ascolta una dichiarazione scritta precedentemente, quindi non si possono fare delle domande.

Di norma, quando si parla di oralità non si parla solo del metodo di assunzione delle prove dichiarative, si parla anche di oralità-immediatezza, significa che perché questo principio si realizzi, la prova viene assunta oralmente davanti allo stesso giudice che dovrà valutare quella prova per decidere se l’accusa rivolta davanti all’accusato è fondata, quindi non solo deve essere orale ma anche che sia davanti al giudice, infatti immediatezza significa assenza di mediazione, è lo stesso giudice a giudicare. L’oralità così ci assicura che il giudice vada a decidere valutando delle dichiarazioni che sono state rese oralmente davanti a lui con cui il giudice ha avuto un concetto immediato e diretto.

Fasi del processo penale

Nel nostro sistema processuale penale si articola in una serie di fasi, il cuore è la fase dibattimentale in cui si mira a realizzare il principio della oralità (-immediatezza) e pubblicità. "Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta Articolo 525 comma 2: gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento". Alla decisione partecipano gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, può decidere solo chi ha partecipato e assistito alla assunzione delle prove, quindi se cambia il giudice il dibattimento deve essere rifatto.

Criteri distintivi tra modelli di processo penale

I modelli accusatorio e inquisitorio si distinguono anche:

  • Sotto il profilo della titolarità della funzione investigativa e della funzione decisoria: si comportano diversamente rispetto all’individuazione della titolarità della funzione investigativa e funzione decisoria.
  • Il modello accusatorio si caratterizza per una netta separazione tra funzione investigativa da un lato e funzione decisoria dall’altro. Chi ha funzioni investigative non ha funzioni acquisitorie e chi ha funzione investigativa non ha funzioni acquisitorie. È un modello che distribuisce, separandole, la funzione investigativa e accusatoria.
  • Il processo accusatorio si caratterizza per la presenza di un organo apposto di accusa il quale indaga e nel caso formula l’accusa, nel nostro ordinamento è il PM, che ha la funzione di indagare e se ritiene può formulare l’accusa. Questo deve rimanere distinto dall’organo che ha funzioni decisorie.
  • Si può definire di matrice inquisitoria un sistema processuale nel quale abbiamo un organo che assomma in sé sia poteri di natura investigativa che poteri di natura decisoria. Sotto questo aspetto, ha segnato una rottura rispetto al codice italiano precedente (1930), si è registrata una rottura, il nuovo codice ha soppresso la figura del giudice istruttore, figura che assommava in sé entrambe le funzioni, di d’ispirazione inquisitoria, abbandonata questa figura è stata inaugurata con il nuovo codice il giudice per le indagini preliminari è quella figura che compare nella prima fase del procedimento penale, cioè la fase delle indagini preliminari, le fasi successive avranno ognuna il proprio giudice che sarà diverso, ad esempio la fase dell’udienza preliminare avrà il giudice dell’udienza preliminare, fase del giudizio avrà il giudice del giudizio o del dibattimento.

Fase delle indagini preliminari

La fase delle indagini preliminari come giudice avrà il GIP, questo giudice ha solo funzione di garanzia e di controllo all’interno della prima fase che è dedicata a investigazioni che vengono svolte dal pubblico ministero ed dalla polizia, non è un giudice che indaga, ma a indagare è il PM che è il dominus delle indagini preliminari, cioè è egli a condurre e dirigere le varie indagini con l’aiuto della polizia giudiziaria. Durante la fase delle indagini preliminari il giudice interviene in determinati momenti garantendo la funzione di garanzia e controllo, ad esempio per procedere a delle intercettazioni deve chiedere l’autorizzazione al giudice, figura terza e imparziale che deve proteggere i diritti. Il GIP (giudice indagini preliminari) non si immischia nelle indagini, non ha potere investigativi, ma a sua volta il PM non ha poteri decisori che spettano al giudice. Organo PM indaga e accusa senza poteri decisori, organo GIP con poteri decisori senza poteri accusatori e investigatori.

Metodo di ricerca della verità

Altro elemento che distingue i due modelli è il metodo di ricerca della verità. Naturalmente si dà per scontato che qualsiasi processo ha come scopo la ricerca della verità, ciò che cambia è il metodo per perseguire questo obiettivo. Il modello accusatorio si caratterizza per la formazione della prova nel contraddittorio delle parti, cioè è un modello nel quale le prove, materiale utile per decidere se l’accusato è colpevole o no, si formano nel contraddittorio delle parti, cioè con il contributo di tutte le parti, sia dell’accusa sia della difesa. È un sistema nel quale le prove si formano con il contributo di tutte le parti. Un modello inquisitorio preferisce una raccolta delle prove (materiale probatorio) esclusivamente nelle mani dei giudici e investigatori.

Adversary system

L’aspetto accusatorio è fortemente sottolineato dal linguaggio anglosassone: adversary system. Vuol dire che si sta parlando di un sistema accusatorio che si basa sulla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti.

Applicazioni pratiche del modello accusatorio

Il modello accusatorio, o adversary system, trova nella pratica due diverse applicazioni, una più radicale e una più soft. Quella più radicale vede la prova formarsi in un contraddittorio quasi completamente libero da regole, nel quale le strategie dell’accusa e difesa possono svilupparsi e esprimersi al massimo grado. Portato all’estremo questo atteggiamento trova espressione nella cosiddetta sporting theory of justice: teoria sportiva della giustizia, cioè l’idea è che il processo è una gara sportiva nella quale vince chi è più abile, non necessariamente chi ha ragione.

Vi è una versione più soft che accanto a questa radicalità propone un modo diverso, in cui si inserisce anche il giudice in un ruolo di guida e integrazione tra le parti per evitare delle degenerazioni e lacune tra le parti. Noi troviamo nel nostro codice esempi di questa seconda forma meno radicale, ad esempio la troviamo negli articoli 498-499, che disciplinano l’esame dibattimentale dei testimoni, cioè l’esame dei testimoni chiamati a deporre in dibattimento, con il metodo orale.

Esame e contro esame

Articolo 498 c.p.p.: prende in considerazione l’esame e contro esame che già ci dà l’idea del contraddittorio. Se il testimone è della difesa allora inizia la difesa a fare delle domande, se invece il testimone è stato portato dall’accusa, allora sarà l’accusa stessa (PM) a iniziare con le domande, questo è l’esame; però successivamente possono essere fatte delle domande dall’altra parte che non hanno richiesto l’esame contro esame. Chi ha chiesto l’esame può proporre nuove domande, chiude nuovamente la parte che ha iniziato questo è l’esame incrociato. Alla fine, la prova si è costituita dal contraddittorio delle parti, con tutte le domande delle parti che verrà usato dal giudice insieme a tutte le altre prove.

Ruolo del presidente

Articolo 499 comma 4: il presidente (talvolta il giudice è monocratico, cioè costituito da una sola persona fisica, oppure è collegiale, cioè organo costituito da più persone fisiche, quando il giudice è uno è anche presidente, se invece è collegiale solo uno è presidente) ha un ruolo di guida che evita degenerazioni delle parti che vanno a scapito della dignità personale, quindi controlla che la testimonianza si svolga senza andare a scapito del testimone. Quindi valuta che lo scontro delle parti non vada a scapito del testimone. Al comma 6 si legge che durante l’esame, il presidente (anche di ufficio, cioè anche di sua autonoma iniziativa) interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni, vediamo ancora un intervento del giudice come guida. All’articolo 498 comma 4 vi è il caso in cui il testimone sia un minorenne e si prevede che l’esame sia condotto dal giudice stesso con domande e contestazioni proposte dalle parti, il giudice smorza la possibile violenza che si generebbe nel contraddittorio tra le parti.

Ruolo di integrazione del giudice

Il giudice nel nostro ordinamento è riconosciuto anche un ruolo di integrazione che si può vedere facendo attenzione a un aspetto: le iniziative dirette a introdurre le prove nel processo spettano alle parti, cioè sono le parti a chiedere quali prove si possono introdurre nel processo, sono le parti che prendono l’iniziativa per introdurre una prova nel processo. Il secondo comma del 490 afferma che la legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio, quindi di regola è che a chiedere l’ammissione di una prova a seconda delle proprie strategie nel processo penale sono le parti, ma la legge prevede dei casi in cui il giudice d’ufficio, a prescindere dalle proposte del giudice, introduce delle prove. Le parti seguendo le proprie strategie possono lasciare delle lacune ed è qui che il giudice può annettere delle prove. Perché il giudice possa fare questo ci deve essere un’espressa previsione di legge perché la regola è un’altra, se la legge lo autorizza allora il giudice lo può fare. Un caso è nella legge 507, il giudice se risulta necessario può disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova, quindi abbiamo terminato tutte le iniziative di prova, il giudice trova delle lacune nelle prove e può procedere con l’assunzione di nuovi mezzi di prova. Questo conferma che uno stesso modello processuale teorico può trovare forme di attuazione diverse rimanendo di ispirazione accusatoria.

Rapporti tra dibattimento e fasi precedenti

Si tratta di una tematica che coinvolge i rapporti tra il dibattimento e le fasi che lo precedono. Il procedimento penale è un iter composto da varie fasi. Il rapporto che si instaura tra il dibattimento e ciò che viene prima è fondamentale per capire se questo sistema processuale penale dà davvero attuazione al principio di contraddittorio di formazione della prova.

Fasi del procedimento penale

Il procedimento penale è un iter fatto di più tappe distribuite in un contesto di più fasi:

  • Fase delle indagini preliminari: in questa prima fase abbiamo il PM, aiutato dalla polizia giudiziaria, che indaga per vedere se ci sono elementi idonei per formulare un’accusa a carico di una persona determinata.
  • Se al termine di questa prima fase il PM ritiene che gli elementi raccolti siano idonei a formulare un’accusa a carico di una persona determinata, viene formulata.
  • Fase dell’udienza preliminare: costituisce una fase intermedia la cui funzione è quella di avere un giudice (giudice dell’udienza preliminare) che va a convalidare l’accusa.
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara.gaiazzi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mantovani Giulia.
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