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INDAGINI PRELIMINARI
È la prima fase del procedimento ordinario.
La finalità ( articolo 326 c.p.p.)delle indagini preliminari è quella di fornire al PM le
conoscenze necessarie per decide se esercitare o meno l’azione penale( imputazione)
.
il materiale raccolto nelle indagini preliminare sono elementi di prova , non sono
prove , poiché il materiale raccolto nelle indagini preliminari serve per orientare le
decisioni di una parte , del PM, cioè consente al PM di scegliere tra l’esercizio o il non
esercizio dell’azione penale. Questo non costituisce il materiale che serve al giudice
per verificare la fondatezza della dell’imputazione , poiché non sono prove .
18/10/2017
Bisogna fare attenzione alla differenza tra elementi di prova e le prove stesse. Gli
elementi servono per orientare le decisioni di una parte il PM è UNA PARTE.
Il PM se al termine delle indagini preliminari, cioè significa che formulerà la richiesta di
invio a giudizio sottoposta la giudice GUP, che valuta che l’imputazione non sia
AZZARDATA, per farlo il PM quando andrà a depositare la sua richiesta di invio a
giudizio trasmetterà al GUP tutte le informazioni che eserciterà il suo controllo(articolo
416 comma 2)
Se invece il PM ritiene di chiedere l’archiviazione della notizia di reato questa verrà
risolta al GIP che dovrà verificare che in quel caso non ci siano i presupposti per
esercitare un’azione penale, il PM trasmetterà al GIP tutta la documentazione raccolta
durante le indagini preliminari ( articolo 408 comma 1°) al fine del controllo del GIP.
Bisogna fornire al giudice il materiale per esercitare il proprio controllo.
Coordinate temporali delle indagini: Le indagini hanno un termine massimo di
durata, gli atti di indagine che vengono compiuti oltre questo termine sono atti
inutilizzabili ( articolo 407 comma 3 c.p.p.). perché c’è questa regola? Perché il
legislatore ha deciso che le indagini non possono andare avanti a tempo
indeterminato? Se i tempi delle indagini si prolungassero in modo indeterminata ci 22
sarebbe la persona sottoposta di indagini non vedrebbe mai la fine. Un’altra ragione
importante, abbiamo detto che le prove si formano nel dibattimento, se le indagini
avvengono in tanto tempo il dibattimento avverrà successivamente, questo significa
che i testimoni, a lungo andare , potrebbero anche dimenticare i fatti; un dibattimento
troppo lontano dai fatti potrebbe essere un dibattimento in cui non si riesce a
ricostruire bene la prova. Avere un fatto determinato serve anche a evitare che il PM
resti inerte vedendo meno ai suoi doveri, abbiamo un termine per le indagini, abbiamo
un tempo per la scelta tra esercizio della azione penale o archiviazione che rendono
controllabile l’attività del PM.
Il termine di durata delle indagini inizia decorrere quando il nome della persona alla
quale in ipotesi il reato è attribuito viene iscritto nel registro delle notizie di reato . può
darsi che quando arriva la notizia di reato non ci sia già un nome di una persona alla
quale attribuire in ipotesi il reato, quindi viene iscritta senza un nome accanto, poi nel
corso delle indagini che partono a carico di ignoti emerga un nome di persona alla
quale si può attribuire il reato in via ipotetica e allora questo verrà scritta accanto alla
notizia di reato già iscritta, e solo quando compare questo nome si inizia a contare il
termine di durata delle indagini.(Articolo 405 comma 2 c.p.p.)
Abbiamo visto la decorrenza vediamo ora l’estensione: lo ricaviamo sempre
dall’articolo 405 2° comma c.p.p., di norma è sei mesi il termine, questo può essere di
1 anno se si procede per diritti che rendono le indagini particolarmente complesse
( casi di mafia e terrorismo). Questo termine ( 6 mesi o 1 anno)base può essere
prorogato, non può farlo il PM, ma deve richiederlo al GIP. Però su questa richiesta
hanno la possibilità di esprimere la loro l’indagato e la persona offesa. Se però il
procedimento riguarda certi reati ed è necessario di una certa segretezza ,allora il GIP
decide sulla richiesta di proroga senza avvisare la persona sottoposta a indagini
preliminare né la persona offesa( articolo 406 c.p.p.)
Il termine di durata non può essere prorogato all’infinito, c’è un termine massimo che
non può essere sforato in forza di proroghe successive, che è di 18 mesi, 2 anni in
relazione a particolari reati come quelli di criminalità organizzata .
C’è un modo attraverso il quale il PM potrebbe aggirare questo meccanismo e ottenere
l’allungamento delle indagini senza il GIP, si tratta di un meccanismo patologico che
può essere fonte di responsabilità disciplinare, questo è ritardare l’iscrizione del nome,
si tratta di un comportamento censurabile.
La riforma orlando è intervenuta su questo punto modificando il decreto legislativo
106 del 2006, stabilendo che ci deve essere una vigilanza sul rispetto della disciplina
che riguarda l’iscrizione delle notizie di reato, deve vigilare il procuratore della
repubblica o il procuratore generale presso la corte d’appello( sono figure di vertice del
pubblico ministero).
Se un atto di indagine viene compiuto oltre il termine non possono essere utilizzati ,
sono atti inutilizzabili, se io realizzo un atto dopo il termine dopo non lo posso usare a
sostegno della mia richiesta di rinvio a giudizio così come non si può usare in nessun
contesto 23
Di regola il PM ha 3 mesi di tempo, che diventano 15 per reati più gravi, a partire dalla
scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari per scogliere
l’alternativa di esercizio dell’azione penale o l’archiviazione della notizia di reato. Se
questo termine scade e il PM non ha ancora scelto nulla e non fa nulla si intercorre in
uno stallo procedimentale, il procuratore generale presso la C d’appello avoca le
indagini preliminari, cioè le toglie al PM inerte e le prende su di sé, se necessario
svolge qualche atto fondamentale e entro 30 giorni farà lui la scelta. Questo è un caso
di avocazione obbligatoria ( articolo 412 1° comma c.p.p.) anche questo articolo è
stato recentemente riformato dalla legge Orlando.
Indagini nei confronti di ignoti: se non riesco a trovare il nome , non posso andare
avanti all’infinito con le indagini su ignoti. Supponiamo che passati sei mesi il PM è
obbligato a chiamare il GIP che deve intervenire. Il PM, rivolgendosi al GIP, chiede
l’archiviazione di notizia di reato e pensa di aver già fatto tutto il possibile per
individuare il nome, se invece il PM ritiene di aver ancora delle chance da trovare delle
norme da iscrivere devo comunque rivolgersi al GIP chiedendo di proseguire le
indagini nei confronti di ignoti, in modo che il GIP possa controllare se dagli elementi
già raccolti risulta già un nome o meno( articolo 415 c.p.p.)
Pubblico ministero
C’è una forte attenzione della costituzione per evitare che il PM sia subordinato al
potere politico, se così non fosse ci sarebbe un grande problema soprattutto nei casi di
reati di corruzione
Alcune delle garanzie costituzionali volte a questo fine :
- 1° comma articolo 104 cost: la magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere, alla quale appartengono sia i
giudici( magistratura giudicante)che i PM ( magistratura inquirente o
requirente)
- 1° comma articolo 106 cost. : le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso, è anche questa una garanzia di autonomia , di selezione non
influenzata dall’esterno
- Articolo 107 cost. : garantisce la ‘’inamovibilità dei magistrati’’, non possono
essere spostati, sono comunque previste delle eccezioni. I magistrati non
possono essere messi sotto pressione dalla prospettiva di spostamenti.
- Articolo 105 cost. : spettano al CSM , secondo le norme dell’ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Il CSM è composto in
maggioranza da membri eletti da magistrati stessi, solo una parte minoritaria è
eletta dal parlamento. La presidenza del CSM spetta al capo dello stato.
Il CSM è competente per tutto ciò che riguarda la carriera e la disciplina dei magistrati
( sia per quelli del PM che per i giudici), per questo viene definito organo di
autogoverno della magistratura ( in quanto per la maggioranza eletto dai
magistrati). È una garanzia molto forte per l’autonomia e indipendenza della
magistratura.
Qual è il ruolo del PM all’interno del procedimento penale? 24
Il PM è una parte, questa scelta è stata accentata dal modello tendenzialmente
accusatorio che ha tra i suoi cardini una netta distinzione tra l’organo di accusa e
l’organo terzo imparziale decidente. Se però si parla di parte PRIVATA , il PM non ne fa
più parte poiché il PM è una parte PUBBLICA.
È stata una scelta temperata , se leggiamo l’articolo 358 del codice di p.p. c’è scritto
che è vero che il PM è parte , ma non è una parte che ignora gli elementi a favore
della persona sottoposta a indagini, cioè svolge anche accertamenti che vano a favore
della parte sottoposta a indagini, si parla infatti di PARTE IMPARZIALE.
Sul territorio italiano ci sono tanti uffici del PM , uffici nel quale lavorano magistrati
requirenti, il nostro problema è capire per ogni singolo caso quale è l’ufficio che si
attiva per svolgere le indagini. Il legislatore riserva la terminologia di ‘’ competenza’’
solo quando si riferisce al giudice e non al PM .
Bisogna capire quale è l’ufficio che si occupa di indagini preliminari, poiché ve ne sono
diversi con diversi compiti. La figura del PM è presente in tutto il procedimento penale
a partire dalle indagini preliminari fino al giudizio di cassazione. Esistono però diversi
tipi di uffici del PM e ognuno si occupa di un segmento del procedimento penale,
perciò a seconda alla fase o al grado in cui si trova il procedimento si individua l’ufficio
del PM che deve intervenire:
- Nelle indagini preliminare e nel processo di primo grado la funzione di PM è
esercitata da magistrati che appartengono alle procure della Repubblica presso
il tribunale.
- Nel giudizio di appello la funzione di PM è esercitato da magistrati appartenenti
alle procure generali presso le C. d’appello.
- In Cassazione la funzione di PM è esercitata da magistrati che appartengono alla
procura generale presso la C. d