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INDAGINI PRELIMINARI

È la prima fase del procedimento ordinario.

La finalità ( articolo 326 c.p.p.)delle indagini preliminari è quella di fornire al PM le

conoscenze necessarie per decide se esercitare o meno l’azione penale( imputazione)

.

il materiale raccolto nelle indagini preliminare sono elementi di prova , non sono

prove , poiché il materiale raccolto nelle indagini preliminari serve per orientare le

decisioni di una parte , del PM, cioè consente al PM di scegliere tra l’esercizio o il non

esercizio dell’azione penale. Questo non costituisce il materiale che serve al giudice

per verificare la fondatezza della dell’imputazione , poiché non sono prove .

18/10/2017

Bisogna fare attenzione alla differenza tra elementi di prova e le prove stesse. Gli

elementi servono per orientare le decisioni di una parte il PM è UNA PARTE.

Il PM se al termine delle indagini preliminari, cioè significa che formulerà la richiesta di

invio a giudizio sottoposta la giudice GUP, che valuta che l’imputazione non sia

AZZARDATA, per farlo il PM quando andrà a depositare la sua richiesta di invio a

giudizio trasmetterà al GUP tutte le informazioni che eserciterà il suo controllo(articolo

416 comma 2)

Se invece il PM ritiene di chiedere l’archiviazione della notizia di reato questa verrà

risolta al GIP che dovrà verificare che in quel caso non ci siano i presupposti per

esercitare un’azione penale, il PM trasmetterà al GIP tutta la documentazione raccolta

durante le indagini preliminari ( articolo 408 comma 1°) al fine del controllo del GIP.

Bisogna fornire al giudice il materiale per esercitare il proprio controllo.

Coordinate temporali delle indagini: Le indagini hanno un termine massimo di

durata, gli atti di indagine che vengono compiuti oltre questo termine sono atti

inutilizzabili ( articolo 407 comma 3 c.p.p.). perché c’è questa regola? Perché il

legislatore ha deciso che le indagini non possono andare avanti a tempo

indeterminato? Se i tempi delle indagini si prolungassero in modo indeterminata ci 22

sarebbe la persona sottoposta di indagini non vedrebbe mai la fine. Un’altra ragione

importante, abbiamo detto che le prove si formano nel dibattimento, se le indagini

avvengono in tanto tempo il dibattimento avverrà successivamente, questo significa

che i testimoni, a lungo andare , potrebbero anche dimenticare i fatti; un dibattimento

troppo lontano dai fatti potrebbe essere un dibattimento in cui non si riesce a

ricostruire bene la prova. Avere un fatto determinato serve anche a evitare che il PM

resti inerte vedendo meno ai suoi doveri, abbiamo un termine per le indagini, abbiamo

un tempo per la scelta tra esercizio della azione penale o archiviazione che rendono

controllabile l’attività del PM.

Il termine di durata delle indagini inizia decorrere quando il nome della persona alla

quale in ipotesi il reato è attribuito viene iscritto nel registro delle notizie di reato . può

darsi che quando arriva la notizia di reato non ci sia già un nome di una persona alla

quale attribuire in ipotesi il reato, quindi viene iscritta senza un nome accanto, poi nel

corso delle indagini che partono a carico di ignoti emerga un nome di persona alla

quale si può attribuire il reato in via ipotetica e allora questo verrà scritta accanto alla

notizia di reato già iscritta, e solo quando compare questo nome si inizia a contare il

termine di durata delle indagini.(Articolo 405 comma 2 c.p.p.)

Abbiamo visto la decorrenza vediamo ora l’estensione: lo ricaviamo sempre

dall’articolo 405 2° comma c.p.p., di norma è sei mesi il termine, questo può essere di

1 anno se si procede per diritti che rendono le indagini particolarmente complesse

( casi di mafia e terrorismo). Questo termine ( 6 mesi o 1 anno)base può essere

prorogato, non può farlo il PM, ma deve richiederlo al GIP. Però su questa richiesta

hanno la possibilità di esprimere la loro l’indagato e la persona offesa. Se però il

procedimento riguarda certi reati ed è necessario di una certa segretezza ,allora il GIP

decide sulla richiesta di proroga senza avvisare la persona sottoposta a indagini

preliminare né la persona offesa( articolo 406 c.p.p.)

Il termine di durata non può essere prorogato all’infinito, c’è un termine massimo che

non può essere sforato in forza di proroghe successive, che è di 18 mesi, 2 anni in

relazione a particolari reati come quelli di criminalità organizzata .

C’è un modo attraverso il quale il PM potrebbe aggirare questo meccanismo e ottenere

l’allungamento delle indagini senza il GIP, si tratta di un meccanismo patologico che

può essere fonte di responsabilità disciplinare, questo è ritardare l’iscrizione del nome,

si tratta di un comportamento censurabile.

La riforma orlando è intervenuta su questo punto modificando il decreto legislativo

106 del 2006, stabilendo che ci deve essere una vigilanza sul rispetto della disciplina

che riguarda l’iscrizione delle notizie di reato, deve vigilare il procuratore della

repubblica o il procuratore generale presso la corte d’appello( sono figure di vertice del

pubblico ministero).

Se un atto di indagine viene compiuto oltre il termine non possono essere utilizzati ,

sono atti inutilizzabili, se io realizzo un atto dopo il termine dopo non lo posso usare a

sostegno della mia richiesta di rinvio a giudizio così come non si può usare in nessun

contesto 23

Di regola il PM ha 3 mesi di tempo, che diventano 15 per reati più gravi, a partire dalla

scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari per scogliere

l’alternativa di esercizio dell’azione penale o l’archiviazione della notizia di reato. Se

questo termine scade e il PM non ha ancora scelto nulla e non fa nulla si intercorre in

uno stallo procedimentale, il procuratore generale presso la C d’appello avoca le

indagini preliminari, cioè le toglie al PM inerte e le prende su di sé, se necessario

svolge qualche atto fondamentale e entro 30 giorni farà lui la scelta. Questo è un caso

di avocazione obbligatoria ( articolo 412 1° comma c.p.p.) anche questo articolo è

stato recentemente riformato dalla legge Orlando.

Indagini nei confronti di ignoti: se non riesco a trovare il nome , non posso andare

avanti all’infinito con le indagini su ignoti. Supponiamo che passati sei mesi il PM è

obbligato a chiamare il GIP che deve intervenire. Il PM, rivolgendosi al GIP, chiede

l’archiviazione di notizia di reato e pensa di aver già fatto tutto il possibile per

individuare il nome, se invece il PM ritiene di aver ancora delle chance da trovare delle

norme da iscrivere devo comunque rivolgersi al GIP chiedendo di proseguire le

indagini nei confronti di ignoti, in modo che il GIP possa controllare se dagli elementi

già raccolti risulta già un nome o meno( articolo 415 c.p.p.)

Pubblico ministero

C’è una forte attenzione della costituzione per evitare che il PM sia subordinato al

potere politico, se così non fosse ci sarebbe un grande problema soprattutto nei casi di

reati di corruzione

Alcune delle garanzie costituzionali volte a questo fine :

- 1° comma articolo 104 cost: la magistratura costituisce un ordine autonomo e

indipendente da ogni altro potere, alla quale appartengono sia i

giudici( magistratura giudicante)che i PM ( magistratura inquirente o

requirente)

- 1° comma articolo 106 cost. : le nomine dei magistrati hanno luogo per

concorso, è anche questa una garanzia di autonomia , di selezione non

influenzata dall’esterno

- Articolo 107 cost. : garantisce la ‘’inamovibilità dei magistrati’’, non possono

essere spostati, sono comunque previste delle eccezioni. I magistrati non

possono essere messi sotto pressione dalla prospettiva di spostamenti.

- Articolo 105 cost. : spettano al CSM , secondo le norme dell’ordinamento

giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i

provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Il CSM è composto in

maggioranza da membri eletti da magistrati stessi, solo una parte minoritaria è

eletta dal parlamento. La presidenza del CSM spetta al capo dello stato.

Il CSM è competente per tutto ciò che riguarda la carriera e la disciplina dei magistrati

( sia per quelli del PM che per i giudici), per questo viene definito organo di

autogoverno della magistratura ( in quanto per la maggioranza eletto dai

magistrati). È una garanzia molto forte per l’autonomia e indipendenza della

magistratura.

Qual è il ruolo del PM all’interno del procedimento penale? 24

Il PM è una parte, questa scelta è stata accentata dal modello tendenzialmente

accusatorio che ha tra i suoi cardini una netta distinzione tra l’organo di accusa e

l’organo terzo imparziale decidente. Se però si parla di parte PRIVATA , il PM non ne fa

più parte poiché il PM è una parte PUBBLICA.

È stata una scelta temperata , se leggiamo l’articolo 358 del codice di p.p. c’è scritto

che è vero che il PM è parte , ma non è una parte che ignora gli elementi a favore

della persona sottoposta a indagini, cioè svolge anche accertamenti che vano a favore

della parte sottoposta a indagini, si parla infatti di PARTE IMPARZIALE.

Sul territorio italiano ci sono tanti uffici del PM , uffici nel quale lavorano magistrati

requirenti, il nostro problema è capire per ogni singolo caso quale è l’ufficio che si

attiva per svolgere le indagini. Il legislatore riserva la terminologia di ‘’ competenza’’

solo quando si riferisce al giudice e non al PM .

Bisogna capire quale è l’ufficio che si occupa di indagini preliminari, poiché ve ne sono

diversi con diversi compiti. La figura del PM è presente in tutto il procedimento penale

a partire dalle indagini preliminari fino al giudizio di cassazione. Esistono però diversi

tipi di uffici del PM e ognuno si occupa di un segmento del procedimento penale,

perciò a seconda alla fase o al grado in cui si trova il procedimento si individua l’ufficio

del PM che deve intervenire:

- Nelle indagini preliminare e nel processo di primo grado la funzione di PM è

esercitata da magistrati che appartengono alle procure della Repubblica presso

il tribunale.

- Nel giudizio di appello la funzione di PM è esercitato da magistrati appartenenti

alle procure generali presso le C. d’appello.

- In Cassazione la funzione di PM è esercitata da magistrati che appartengono alla

procura generale presso la C. d

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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara.gaiazzi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mantovani Giulia.