Diritto privato medievale e moderno
Il Code Civil del 1804
Il codice del 1804 rappresenta una rottura con la graduale evoluzione del diritto e tende ad abbandonare il diritto romano e consuetudinario. Entrò in vigore immediatamente in Belgio e qualche anno dopo anche nei Paesi Bassi. In alcune aree comunque continuò ad essere in uso il diritto romano, mentre in altri luoghi persistette la consuetudine. Diversa la situazione in Inghilterra dove la common law inglese si sviluppò dal diritto consuetudinario germanico e feudale.
Tornando al code civil, questo fu promulgato diversi anni dopo la Rivoluzione francese: dal 1789 al 1804, furono compilati vari abbozzi, ma solo con Napoleone si ebbe un vero codice, detto appunto napoleonico in quanto scaturente dalla sua volontà. Fonti del code civil furono il diritto tradizionale francese e il diritto dotto e consuetudinario e il diritto derivante dalle ordinanze emesse tra il 1731 e il 1747. Gli autori non vollero comunque restaurare l’antico ordine giuridico, ma trassero spunto dalle idee della Rivoluzione e illuministiche.
Si caratterizza inoltre per il suo positivismo: anzitutto doveva essere un codice libero di dottrina, in ossequio al principio della superiorità della legge. Elimina il diritto naturale come fonte del diritto positivo. Nonostante fosse un codice che rompeva con il passato, in realtà se molte disuguaglianze furono abolite, altre ne furono introdotte: la sottomissione della donna al marito, le restrizioni delle donne e dei lavoratori.
Quanto alla procedura, fu organizzata una gerarchia di tribunali e promulgato un codice di procedura civile comune a tutte le giurisdizioni civili: l’amministrazione della giustizia fu affidata a giudici professionali. Fu mantenuta la Conciliazione, ma mai applicato: l’obiettivo era tentare la riconciliazione delle parti che venivano riunite in anticipo per discutere civilmente.
La legislazione dopo la caduta dell’Impero Romano
La caduta dell’Impero Romano determinò anche la fine dell’attività legislativa stessa. Solo gli indigeni romani, almeno inizialmente, erano soggetti alla legge romana, mentre le tribù germaniche erano soggette al diritto consuetudinario, in virtù del principio di personalità. Ben presto però si passò ad un principio di territorialità, per cui il diritto consuetudinario di una regione veniva applicato a tutti gli abitanti della stessa indistintamente. Le leggi germaniche riflettevano la società tipicamente agricola: ad esempio la più nota è la lex Salica.
I Romani erano stati dei grandi legislatori ed avevano avuto un ruolo attivo nella produzione del diritto: quest’attività scomparve con il crollo dell’Impero Romano, ma intorno all’VIII secolo la restaurazione dell’Impero Romano d’Occidente desiderata dai Carolingi, permise di riprendere la legislazione: in questo contesto particolare importanza assumono i capitolari: si tratta di disposizioni di legge simili alle odierne ordinanze o direttive, con cui i sovrani tendevano a ordinare la società:
- Capitularia ecclesiastica che riguardavano le faccende della Chiesa e quindi ecclesiastiche, ma erano emessi dal re in quanto suo compito era la protezione della Chiesa.
- Capitularia legibus addenda complementari alle leggi nazionali che miravano all’unità giuridica.
- Capitularia per se scribenda, non sussidiarie alle leggi nazionali e quindi indipendenti.
I capitolari tra loro si differiscono notevolmente nei contenuti e nella forma: alcuni come i capitularia missorum erano istruzioni verbali dei sovrani per i messaggeri reali inviati per il paese. Se i capitolari furono poco importanti in epoca merovingia, al contrario furono molto sfruttati dai carolingi: essi divennero legge superiore, in quanto emanati per tutto il regno, così da creare unità giuridica. Poca importanza ebbe la dottrina: fu il diritto orale, derivato dalla consuetudine a prevalere.
Quanto alle corti e alla procedura, scomparvero i tribunali gerarchici romani, per essere sostituiti da giurisdizioni locali così come non ci furono più giudici professionali, ma giudici privi di preparazione e conoscenza tecnica. In questo periodo si diffuse la curia regis, la corte feudale, presieduta dal signore e composta dai suoi vassalli: qui si risolvevano le liti tra gli stessi di cui competente a giudicare era il signore. La procedura adottata dai tribunali dell’alto Medioevo era orale e pubblica: la causa fondamentale era una lite tra privati il cui mezzo di risoluzione più diffuso era il duello, una lite istituzionalizzata che serviva per la risoluzione della lite. Anche il mezzo di prova non era razionale, ma basato su poteri divini e soprannaturali, mentre la prova razionale non era esclusa ma era poco utilizzata.
L’Europa e il diritto romano-germanico
A partire dalla fine dell’XI sec l’Europa iniziò a lasciarsi alle spalle il vecchio e ormai arcaico diritto feudale che aveva caratterizzato l’alto medioevo. A partire da questo secolo inizia una vera e propria trasformazione nell’Occidente, nasce lo Stato sovrano e il suo simbolo fu costituito dalla monarchia assoluta dell’età moderna. Anche la Chiesa inizia ad assumere un ruolo internazionale iniziando a prendere forma sotto la direzione del papato in vista di una tendenza accentratrice. Non si ha più nemmeno l’economia agricola e chiusa tipica del feudalesimo ma inizia a diffondersi l’economia di mercato.
Quanto allo sviluppo del diritto, non c’è una divisione marcata tra XV e XVI sec. In Germania iniziò la ricezione del diritto romano intorno al 1500 e alcuni decenni dopo nei Paesi Bassi, l’omologazione delle consuetudini. Quando queste non risposero più all’esigenza di ammodernamento della società, si tentò o di ammodernare la stessa consuetudine o di accogliere il diritto romano, più rispondente a questa esigenza. I paesi europei tentarono entrambe le strade e il vecchio diritto europeo infatti viene definito diritto romano-germanico.
Nello specifico di ogni singola fonte, la consuetudine è quella più importante per il diritto europeo antico, ma anche dopo ebbe un ruolo importante come nella Francia del nord e nei Paesi Bassi. Durante l’Antico Regime mutò il ruolo della consuetudine, in quanto si tese ad una maggiore unità, che già era iniziata successivamente all’epoca postcarolingia attraverso un processo di unificazione e concentrazione. In Inghilterra era già stato creato un diritto consuetudinario nazionale, il common law. Nel sud della Francia, invece si tese ad un recupero più accentuato del diritto romano. Una tendenza crescente fu anche quella di porre per iscritto le consuetudini, fissando il testo e limitandone le modifiche. Quando la consuetudine presentava delle lacune, si ricorreva al diritto dotto (diritto romano e canonico).
La consuetudine divenne oggetto di studio: in molti paesi europei furono stese della compilazioni, dalla Francia, con l’opera di Beaumanoir e d’Ableiges, le cui fonti erano il case law del Parlamento di Parigi; Du Moulin, che fu il più importante commentatore della consuetudine, senza però perdere di vista la sua cultura universitaria di diritto romano. E verso questo nutriva delle riserve politiche, visto che rappresentava il diritto Imperiale del Sacro Romano Impero Germanico e tecniche, in quanto come la consuetudine, non poteva comunque vantare perfezione. Anche nei Paesi Bassi furono molti i compilatori della consuetudine: in particolare da ricordare l’opera di Wielant la cui ambizione era trattare il diritto penale e civile fiammingo senza comunque perdere di vista la sua cultura universitaria di diritto romano, come emerge dalla terminologia usata e dall’approccio alla procedura.
Infine nelle Province Unite non mancarono le opere sulle consuetudini: qui si tese ad una sintesi di diritto romano e consuetudinario olandese come emerge dall’opera di Grozio, il più importante giurista dei Paesi Bassi.
Lo ius commune europeo
Intorno al 1100 si riscoprì il Corpus Iuris Civilis: esso fu studiato, analizzato e insegnato nelle università a partire da quel momento. Il diritto romano costituì insieme al diritto canonico il diritto comune per tutta l’Europa Occidentale, da cui il termine ius commune, e ne furono fatte glosse e commentari da numerosi studiosi di diritto.
I glossatori furono degli studiosi del diritto romano: analizzarono, studiarono e insegnarono il Corpus iuris senza andare mai oltre il testo, dunque senza fare riferimento ad istituti feudali che erano ancora attuali per il loro tempo proprio perché il Corpus non li trattava. Essi utilizzavano la cosiddetta Littera Vulgata, cioè l’edizione comunemente accettata. Escogitarono diversi metodi per comprendere il Corpus Iuris e cercarono di afferrare il significato parola per parola. A margine del testo erano poste le glosse (parola o esegesi di parola), delle spiegazioni del testo, andando a volte anche oltre il significato letterale, ad esempio dove il significato era chiarito da altri brani.
Una tecnica di insegnamento utilizzatissima era il casus: in origine era la presentazione di un caso fittizio cui si applicava la norma oggetto dello studio, successivamente divenne la descrizione del resoconto di una questione complessa. Diverse furono le forme del lavoro dei glossatori: prima erano brevi annotazioni isolate inserite tra le righe o a margine del testo del Corpus, fino a diventare successivamente dei veri e propri commentari. Alcuni glossatori scrissero trattati originali come la Summa Codicis di Azzano, che venne considerato un manuale che i giuristi consultavano contestualmente al Corpus. Si trattava infatti, di un resoconto sistematico dei temi trattati nel corpus.
I commentatori
Ai glossatori successero i commentatori. Essi utilizzarono sia la Glossa che il Corpus per i loro lavori. Il nome loro attribuito sottolinea che la
-
MAC (Massage Auth Code)
-
Appunti di informatica sulle code
-
Algoritmi di compressione indice - Unary Code, Variable byte, Gamma codes, Group Variable Integer Code, Simple-9
-
Esercizi Code