Legge 24 febbraio 2006, n. 85
Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006
Art. 1
1. L’articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 241. - (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche».
Art. 2
1. L’articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 270. - (Associazioni sovversive). – Chiunque nel territorio dello stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».
Art. 3
1. L’articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello stato). – Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».
Art. 4
1. L’articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 289. - (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
- Al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
- Alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni».
Art. 5
1. L’articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 292. - (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema de».
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Diritto ecclesiastico - Legge 24 giugno 1929, n. 1159
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Diritto ecclesiastico - Decreto 10 febbraio 2000, n.361
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Diritto ecclesiastico - Legge 18 luglio 2003, n. 186