Estratto del documento

Legge 24 febbraio 2006, n. 85

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006

Art. 1

1. L’articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 241. - (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche».

Art. 2

1. L’articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270. - (Associazioni sovversive). – Chiunque nel territorio dello stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

Art. 3

1. L’articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello stato). – Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».

Art. 4

1. L’articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 289. - (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

  • Al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
  • Alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni».

Art. 5

1. L’articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 292. - (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema de».

Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 2
Diritto ecclesiastico - Legge 24 febbraio 2006, n. 85 Pag. 1
1 su 2
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Cozzolino Mariassunta.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community