Definizioni e schemi di revisione aziendale e controllo dei conti
Introduzione per lo studente
Il documento riassume in modo sintetico, ma completo, nelle 17 pagine che seguono, la teoria alla base del corso di Revisione aziendale e controllo dei conti, tenuto dal prof. R. Bauer. Ad ogni concetto fondamentale corrisponde una trattazione autonoma, più o meno articolata a seconda dell'importanza del concetto stesso ai fini di un brillante superamento dell'esame.
Trattazione
-
Analisi comparativa
L'analisi comparativa è il confronto nel tempo dei dati finanziari, patrimoniali ed economici dell'impresa, che possono essere anche raffrontati ai dati dei competitors, e ad indici o variabili significative (es. inflazione). Si tratta di una procedura molto utile in sede di pianificazione della revisione per individuare incoerenze, andamenti anomali, e scostamenti dai valori previsti, dunque aree ed elementi critici. Va detto che l'analisi comparativa parte dal presupposto che i dati prodotti dal sistema di controllo interno siano affidabili, ma si tratta di condizione da verificare; limite intrinseco di tale procedura è dunque l'affidabilità del sistema contabile.
-
Asserzioni
Le asserzioni sono tutte quelle dichiarazioni che la direzione aziendale formula, implicitamente od esplicitamente, per la misurazione (PCN / PCI), la presentazione (schema predefinito per PCN, o libero per PCI) e l'informativa dei vari elementi di bilancio. Esse rappresentano gli obiettivi di verifica del revisore e si classificano in:
- Esistenza (di attività, passività, e patrimonio netto)
- Manifestazione (degli eventi registrati a bilancio)
- Completezza [In ogni voce di bilancio ci sono tutti i valori ad essa riconducibili]
- Accuratezza [Es. Calcolo attento dei valori alla base degli scatti di bonus]
- Competenza
- Valutazione [Es. Valore di presumibile realizzo per i crediti]
- Diritti ed obblighi [Es. Proprietà dei titoli il cui valore è iscritto in bilancio]
- Classificazione [In ogni voce di bilancio ci sono solo valori ad essa riconducibili]
-
Campionamento di revisione
Effettuare un campionamento significa applicare una procedura di verifica su un numero di voci inferiore alla totalità delle voci di un saldo, di un conto, o di una classe di operazioni, in modo però che tutte le voci abbiano la stessa probabilità di essere selezionate. Obiettivo del campionamento è quello di consentire al revisore di attribuire i risultati e le conclusioni raggiunte sul campione, all'intera popolazione dalla quale il campione è stato estratto. Il campionamento può essere effettuato sia con approccio statistico (oggettivo - es. numeri casuali; selezione sistematica, ecc.) che non statistico (soggettivo - basato sul giudizio professionale), ma deve in ogni caso essere ripetibile da chiunque (sulla base delle condizioni di selezione dichiarate), rappresentativo dell'intera popolazione, e valido solo per il periodo realmente verificato.
-
Classificazione delle imposte
- Imposte correnti (debiti per imposte)
- Fondo imposte (fondo rischi – contenzioso con l'Agenzia delle Entrate)
- Imposte anticipate / differite (fondo oneri) [Derivanti da differenze temporanee tra la considerazione di costi ed oneri dal punto di vista fiscale e civilistico; si contrappongono alle differenze permanenti (es. spese carburante deducibili per il 20% → 80% = differenza permanente). Le imposte anticipate sono, ad esempio, costi di bilancio considerati non deducibili dal punto di vista fiscale. Le imposte differite sono, ad esempio, ricavi di bilancio che il fisco consente di tassare in modo differito. N.B.: Le imposte anticipate si possono iscrivere solo nell'ipotesi di continuità aziendale e se esiste la ragionevole certezza di un successivo recupero. Le imposte differite vanno invece sempre contabilizzate.]
-
Conferme esterne
Le conferme esterne sono procedure utilizzate per ottenere attestazioni di informazioni direttamente da terze parti. Essa rappresentano elementi probativi di primaria importanza, ottenibili a basso costo, e sono dette anche lettere di circolarizzazione. Salvo casi particolari (es. banche, legali, e fiscalisti) non risultano obbligatorie. Si distinguono:
- Richieste di conferma esterna positive: Chiedono di indicare il saldo (a debito od a credito) della partita considerata.
- Richieste di conferma esterna negative: Indicano il saldo della partita considerata, e chiedono replica in caso di disaccordo. [Sono preferibili le prime, in quanto con le seconde si rischia che il ricevente non risponda per pigrizia, ed il revisore prenda per buono un valore in realtà scorretto.]
È compito del revisore selezionare i soggetti a cui inviare le lettere di richiesta di conferma, che devono essere inviate dalla società di revisione alla sede legale della società cui si chiede conferma, che dovrà re-inviarle alla stessa società di revisione. La ricevuta conferma va analizzata in termini di timbro postale, firma, intestazione della carta, ecc. Qualora non si riceva risposta ad una lettera di conferma esterna è possibile un secondo invio e, raramente, un terzo sollecito; ulteriormente si fa ricorso a procedure alternative, quali l'analisi dei pagamenti successivi.
-
Continuità aziendale
Secondo l'Art. 2423 bis, “la valutazione delle voci deve essere fatta con prudenza, e nella prospettiva della continuazione dell'attività”. Il presupposto di continuità aziendale risulta verificato quando un'impresa è in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro (ossia di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale). Si tratta di una nozione di equilibrio economico, tale per cui Ricavi > Costi, Attività > Passività, Attivo a breve > Passivo a breve; non esiste tuttavia un indice di riferimento specifico per valutare la continuità aziendale. Essa dev'essere accertata dagli amministratori (nella redazione del bilancio), dai sindaci (in quanto vigilano sull'attività), e dai revisori (per accertare che il bilancio sia una fedele rappresentazione della realtà). Seguono alcuni indicatori (individuati dal principio di revisione 570) da verificare per valutare il presupposto di continuità aziendale:
- Economico-finanziari
- Deficit patrimoniale
- Indici economico-finanziari negativi
- Consistenti perdite
- Impossibilità di rispettare covenants o scadenze
- Cessato sostegno da parte dei finanziatori
- Impossibilità di sviluppo di nuovi prodotti o progetti
- Gestionali
- Perdita di amministratori o figure chiave e mancata sostituzione
- Perdita di mercati, contratti, concessioni, licenze, o fornitori importanti
- Difficoltà d'organico personale
- Altri
- Capitale al di sotto dei limiti legali
- Mancato rispetto della tutela ambientale
- Contenziosi legali o fiscale per importi potenzialmente critici
- Modifiche legislative con effetti sfavorevoli
- Economico-finanziari
-
Cut-off
I test di cut-off su entrate, uscite, e trasferimenti permettono di determinare se tali transazioni siano state correttamente registrate nel periodo di competenza.
-
Debiti verso banche
I debiti verso banche comprendono i debiti contratti nei confronti degli enti creditizi, sia per scoperti di conto corrente, sia per finanziamenti a titolo diverso. La distinzione è possibile in Nota Integrativa.
-
Elementi probativi
Per elementi probativi si intendono tutte le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui basare il proprio giudizio sul bilancio e comprendono, tra le altre, le informazioni contenute nelle registrazioni contabili da cui il bilancio trae origine. È compito del revisore acquisire elementi probativi adeguati (requisito qualitativo) e sufficienti (requisito quantitativo). Tali elementi probativi risultano più o meno attendibili a seconda del tipo di fonte (interna; o esterna, ma derivante da parti correlate = meno attendibili), del ricevente (ottenuti direttamente dal revisore = più attendibili), della forma (forma scritta = più attendibili) e dell'efficienza del sistema di controllo interno (più efficiente = più attendibili). Le procedure di revisione tipicamente utilizzate per ottenere elementi probativi sono:
- Ispezioni [Es. Ispezione di fatture e contratti]
- Osservazioni dirette [Es. Osservazione dell'inventario fisico, o della merce in magazzino]
- Indagini [Es. Indagine sull'andamento dell'organico dipendenti, del costo del lavoro]
- Conferme esterne
- Ricalcoli e ri-esecuzione dei controlli
- Analisi comparative
-
Enti di interesse pubblico (EIP)
Sono Enti di Interesse Pubblico (EIP) le società quotate, banche, assicurazioni, società di intermediazione mobiliare, gestione del risparmio, investimento, emittenti strumenti finanziari, istituti di moneta elettronica, ecc.
-
Errori
Gli errori riscontrabili nell'ambito di un incarico di revisione possono derivare da:
- Mancata accuratezza nella raccolta ed elaborazione dei dati su cui si basa il bilancio
- Omissione di importi od informativa di bilancio
- Errata stima contabile dovuta a mancanza di rilevazioni o fraintendimento di fatti
- Valutazione irragionevole delle stime o scelta di principi contabili inappropriati
Qualora vengano riscontrati degli errori occorre cumulare i relativi importi per valutarne la rilevanza, considerando che potrebbero non essere isolati, e comunicarli alla direzione perché li corregga, valutando l'effetto di eventuali errori non corretti. [La direzione dovrà in ogni caso attestare alla società di revisione di aver fornito tutte le informazioni utili in suo possesso]
-
Esercizio della revisione
-
SpA
L'esercizio della revisione legale è riservato ai soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali (art. 2, decreto 39) che possono essere persone fisiche o società di revisione. È tuttavia consentito l'esercizio della revisione legale anche al Collegio Sindacale se lo statuto delle società (non tenute alla redazione del bilancio consolidato) lo prevede (in tal caso però tutti i membri del collegio dovranno essere iscritti al registro).
-
Srl
Per le Srl la revisione è obbligatoria solo se la Srl:
- È tenuta alla redazione del bilancio consolidato
- Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (es. controllo di un EIP)
- Supera, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti previsti dal Codice Civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis), ossia:
- Totale attivo Stato Patrimoniale: Euro 4.400.000
- Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 8.800.000
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità
In questo caso però la revisione può essere esercitata - a discrezione della Srl - dal Collegio Sindacale, da un revisore (o società di revisione) o da un "sindaco unico".
-
SpA
-
Geografia: definizioni
-
Macroeconomia - definizioni
-
Costituzione - Definizioni
-
Definizioni Sistemi operativi