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DIRITTO PRIVATO

Capitolo 28 LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto nel sistema del diritto privato

Il contratto si collega con l’obbligazione: è la principale fonte di obbligazione

(art.1173). Inoltre il contratto è il mezzo più usato per l’acquisto di proprietà.

Def la legge definisce il contratto come l’accordo tra due o più parti per costituire,

regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (Art.1321). Da

questo si ricavano tre dati utili sul contratto. Esso è un atto:

 Negoziale

 Bilaterale

 Patrimoniale

Il contratto come atto negoziale: il valore della volontà

Un atto giuridico è un negozio, quando la volontà dell’autore è diretta proprio a

produrre gli effetti giuridici che derivano dall’atto. Nel contratto l’elemento della

volontà è un valore fondamentale e centrale. Per intendere il senso della volontà

contrattuale, dobbiamo chiarire tre dati:

1. la formula va intesa in senso lato. Quando uno fa un contratto di vendita, è

sufficiente che sappia che, con quell’atto, la proprietà della cosa passa al

compratore, in cambio del prezzo, e voglia questo.

2. la volontà non va intesa in senso psichico e soggettivo: rispettare la volontà

contrattuale non significa legare il contratto alle rappresentazioni mentali dei

singoli contraenti

3. la volontà contrattuale può essere messa fuori gioco dalla legge, che può regola

il rapporto contrattuale in modo contrastante con quanto voluto dalle parti.

Il contratto come atto bilaterale: il valore dell’accordo

Perché ci sia un contratto, occorre che all’atto partecipano due parti, e che tutte le

parti siano d’accordo sul contratto: cioè siano animate dalla comune volontà di

produrre gli effetti del contratto. Nel valore dell’accordo i soggetti sono toccati nella

propria sfera giuridica, e subiscono modificazioni delle proprie situazioni giuridiche,

solo se vogliono. Nessuno può incidere nella sfera e nelle situazioni giuridiche di un

altro, se questi non è d’accordo. Questo principio si presenta con la massima evidenza

nella vendita, in cui entrambi gli interessati subiscono pesanti modificazioni delle

loro posizioni giuridiche: il venditore perde la proprietà, il compratore assume

l’obbligo di pagare il prezzo. È assurdo pensare che questo tipo di contratto produca

effetti solo per la volontà del compratore.

Anche la donazione è un contratto, in quanto può incidere in modo svantaggioso nella

sfera giuridica del donatario, creando pesi, rischi e obblighi a suo carico. La legge ci

dice che anche la donazione rappresenta un contratto, perché è fondato sull’accordo

di entrambe le parti: occorre la volontà del donante di donare, e la volontà del

donatario di ricevere la donazione.

Gli atti unilaterali

Fuori dal campo dei contratti si trovano gli atti unilaterali, i quali si formano e

producono effetti giuridici in base alla volontà di una sola parte, e non richiedono

l’accordo di nessun’altra parte ( i loro effetti non possono essere bloccati dal rifiuto di

un altro soggetto). Sono unilaterali i contratti con effetti che incidono esclusivamente

su situazioni giuridiche dell’autore.

Sono atti unilaterali quelli con effetti che incidono esclusivamente su situazioni

giuridiche dell’autore. È il caso dell’abbandono di una cosa mobile da parte del

proprietario, che gli fa perdere la proprietà senza che nessun’altro l’acquisti; o

dell’accettazione dell’eredità, che fa subentrare l’accettante nel patrimonio del

defunto.

Ci sono anche atti unilaterali con effetti che incidono su situazioni giuridiche altrui,

ma in modo non vincolante, lasciando quindi agli interessati la possibilità di rendere

quegli atti, e quegli effetti, indifferenti per sé. Come ad esempio la procura, tocca la

posizione di chi la riceve, attribuendogli il potere di rappresentanza: ma se chi la

riceve decide di non esercitarla, per lui è come se la procura non esistesse. Anche il

testamento tocca la posizione di chi è designato erede, dandogli la possibilità legale

di acquisire il patrimonio del testatore.

Esistono, inoltre, atti unilaterali con effetti che incidono pesantemente su situazioni

giuridiche altrui. È il caso del recesso unilaterale, che ha l’effetto di sciogliere il

contratto cancellando le situazioni giuridiche da esso create per entrambe le parti. Ciò

può accadere o perché il potere di liberarsi unilateralmente dal contratto, senza

bisogno dell’accordo di controparte, è stato da questa autorizzato, in quanto previsto

dal contratto stesso; oppure perché è giustificato in relazione agli interessi coinvolti

nel contratto.

Il contratto come atto patrimoniale

Come definito dall’Art.1321: il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire,

regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. La necessaria

patrimonialità del contratto fa di questo lo strumento principale per realizzare

operazioni economiche. Ad esempio il matrimonio non è un contratto, perché

riguarda situazioni giuridiche della sfera personale ed esistenziale. Invece, i contratti

incidono su situazioni giuridiche patrimoniali, come le convenzioni patrimoniali, cioè

accordi con cui i coniugi regolano la proprietà dei beni.

Il contratto come atto (fattispecie) e come rapporto (effetti)

Il termine “contratto” può esprimere due significati diversi:

 si parla di contratto nel senso di atto, cioè come fattispecie;

 la fattispecie produce effetti, che nel caso del contratto consistono nel

costituire, modificare ecc. un rapporto giuridico fra le parti.

Classificazione dei contratti: rinvio

Il contratto è una categoria estremamente ampia ed eterogenea, nella quale rientrano

molte realtà diverse tra loro. All’interno della categoria generale troviamo diverse

sottocategorie di contratti. I contratti possono distinguersi per:

 Tipi, distingue i contratti in relazione al modello di operazione giuridico-

economica che il contratto realizza: una vendita, una locazione, un appalto.

Questi diversi tipi sono tutti contratti, ma ciascun tipo ha regole proprie.

 Categorie, distinguere i contratti in base a varie caratteristiche significative, la

cui presenza o mancanza suggerisce di sottoporli a certe regole oppure a regole

diverse: contratti onerosi o gratuiti, aleatori o commutativi.

Contratti bilaterali e plurilaterali. Contratti con comunione di scopo

I contratti possono essere: a) bilaterali, ovvero fatti fra due parti; b) plurilaterali, cioè

fatti fra più di due parti. Dei contratti plurilaterali si occupano gli articoli 1420, 1446,

1459, 1466. Tra i contratti fra più di due parti si distinguono:

1. I contratti plurilaterali con comunione di scopo, caratterizzati dal fatto che le

prestazioni di ciascuna delle parti sono dirette al conseguimento di uno scopo

comune (Art. 1420). Fra questi rientrano i contratti associativi, con cui si crea

una struttura comune (la società)

2. I contratti plurilaterali senza comunione di scopo, in cui ci sono più di due

parti, ma le loro prestazioni non sono dirette ad uno scopo comune, anzi

ciascuna persegue uno scopo proprio, distinto e a volte conflittuale rispetto agli

altri: ad esempio la cessione del credito accettata del debitore ceduto, la

delegazione cumulativa.

Ai contratti plurilaterali con comunione di scopo si applicano gli articoli 1420, 1446,

1459, 1466, Ai contratti plurilaterali senza comunione di scopo queste norme non si

applicano direttamente: ma se la fattispecie lo giustifica può ipotizzarsi una loro

applicazione per analogia.

La disciplina del contratto, e i suoi ambiti di applicazione

La disciplina del contratto si distingue in due settori:

 Disciplina generale del contratto, si applica di principio a qualunque

contratto indipendentemente dal particolare tipo a cui il contratto stesso

appartiene. È formata da norme comprese negli articoli dal 1321 a 1469 bis

raccolti nel titolo II del IV libro del codice che s’intitola “ dei contratti in

generale”

 Discipline dei singoli tipi contrattuali, ciascuna delle quali si applica solo ai

contratti del tipo corrispondente: se il contratto è una vendita, ad esso si

applicano le norme sulla vendita e non quelle sull’assicurazione o sul trasporto;

se è una locazione, si applicano le norme sulla locazione e non quelle

sull’appalto o sul contratto di lavoro. Le norme relative sono comprese nel

titolo III nel IV libro del codice che si intitola “dei singoli contratti” art.1470-

1986, e fuori dal codice con leggi speciali.

In genere le due discipline si cumulano. A ogni contratto possono applicarsi sia le

norme sul contratto in generale, sia le norme sul tipo di contratto in questione, ad

esempio se si tratta di individuare il momento in cui il contratto di vendita si è

formato, o di sapere se è valido o invalido, si applicano norme contenute nella

disciplina generale del contratto; se si tratta definire le garanzie del compratore circa

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Publisher
A.A. 2017-2018
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiara1207 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conte Giuseppe.