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DIRITTO PRIVATO
Capitolo 28 LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto nel sistema del diritto privato
Il contratto si collega con l’obbligazione: è la principale fonte di obbligazione
(art.1173). Inoltre il contratto è il mezzo più usato per l’acquisto di proprietà.
Def la legge definisce il contratto come l’accordo tra due o più parti per costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (Art.1321). Da
questo si ricavano tre dati utili sul contratto. Esso è un atto:
Negoziale
Bilaterale
Patrimoniale
Il contratto come atto negoziale: il valore della volontà
Un atto giuridico è un negozio, quando la volontà dell’autore è diretta proprio a
produrre gli effetti giuridici che derivano dall’atto. Nel contratto l’elemento della
volontà è un valore fondamentale e centrale. Per intendere il senso della volontà
contrattuale, dobbiamo chiarire tre dati:
1. la formula va intesa in senso lato. Quando uno fa un contratto di vendita, è
sufficiente che sappia che, con quell’atto, la proprietà della cosa passa al
compratore, in cambio del prezzo, e voglia questo.
2. la volontà non va intesa in senso psichico e soggettivo: rispettare la volontà
contrattuale non significa legare il contratto alle rappresentazioni mentali dei
singoli contraenti
3. la volontà contrattuale può essere messa fuori gioco dalla legge, che può regola
il rapporto contrattuale in modo contrastante con quanto voluto dalle parti.
Il contratto come atto bilaterale: il valore dell’accordo
Perché ci sia un contratto, occorre che all’atto partecipano due parti, e che tutte le
parti siano d’accordo sul contratto: cioè siano animate dalla comune volontà di
produrre gli effetti del contratto. Nel valore dell’accordo i soggetti sono toccati nella
propria sfera giuridica, e subiscono modificazioni delle proprie situazioni giuridiche,
solo se vogliono. Nessuno può incidere nella sfera e nelle situazioni giuridiche di un
altro, se questi non è d’accordo. Questo principio si presenta con la massima evidenza
nella vendita, in cui entrambi gli interessati subiscono pesanti modificazioni delle
loro posizioni giuridiche: il venditore perde la proprietà, il compratore assume
l’obbligo di pagare il prezzo. È assurdo pensare che questo tipo di contratto produca
effetti solo per la volontà del compratore.
Anche la donazione è un contratto, in quanto può incidere in modo svantaggioso nella
sfera giuridica del donatario, creando pesi, rischi e obblighi a suo carico. La legge ci
dice che anche la donazione rappresenta un contratto, perché è fondato sull’accordo
di entrambe le parti: occorre la volontà del donante di donare, e la volontà del
donatario di ricevere la donazione.
Gli atti unilaterali
Fuori dal campo dei contratti si trovano gli atti unilaterali, i quali si formano e
producono effetti giuridici in base alla volontà di una sola parte, e non richiedono
l’accordo di nessun’altra parte ( i loro effetti non possono essere bloccati dal rifiuto di
un altro soggetto). Sono unilaterali i contratti con effetti che incidono esclusivamente
su situazioni giuridiche dell’autore.
Sono atti unilaterali quelli con effetti che incidono esclusivamente su situazioni
giuridiche dell’autore. È il caso dell’abbandono di una cosa mobile da parte del
proprietario, che gli fa perdere la proprietà senza che nessun’altro l’acquisti; o
dell’accettazione dell’eredità, che fa subentrare l’accettante nel patrimonio del
defunto.
Ci sono anche atti unilaterali con effetti che incidono su situazioni giuridiche altrui,
ma in modo non vincolante, lasciando quindi agli interessati la possibilità di rendere
quegli atti, e quegli effetti, indifferenti per sé. Come ad esempio la procura, tocca la
posizione di chi la riceve, attribuendogli il potere di rappresentanza: ma se chi la
riceve decide di non esercitarla, per lui è come se la procura non esistesse. Anche il
testamento tocca la posizione di chi è designato erede, dandogli la possibilità legale
di acquisire il patrimonio del testatore.
Esistono, inoltre, atti unilaterali con effetti che incidono pesantemente su situazioni
giuridiche altrui. È il caso del recesso unilaterale, che ha l’effetto di sciogliere il
contratto cancellando le situazioni giuridiche da esso create per entrambe le parti. Ciò
può accadere o perché il potere di liberarsi unilateralmente dal contratto, senza
bisogno dell’accordo di controparte, è stato da questa autorizzato, in quanto previsto
dal contratto stesso; oppure perché è giustificato in relazione agli interessi coinvolti
nel contratto.
Il contratto come atto patrimoniale
Come definito dall’Art.1321: il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. La necessaria
patrimonialità del contratto fa di questo lo strumento principale per realizzare
operazioni economiche. Ad esempio il matrimonio non è un contratto, perché
riguarda situazioni giuridiche della sfera personale ed esistenziale. Invece, i contratti
incidono su situazioni giuridiche patrimoniali, come le convenzioni patrimoniali, cioè
accordi con cui i coniugi regolano la proprietà dei beni.
Il contratto come atto (fattispecie) e come rapporto (effetti)
Il termine “contratto” può esprimere due significati diversi:
si parla di contratto nel senso di atto, cioè come fattispecie;
la fattispecie produce effetti, che nel caso del contratto consistono nel
costituire, modificare ecc. un rapporto giuridico fra le parti.
Classificazione dei contratti: rinvio
Il contratto è una categoria estremamente ampia ed eterogenea, nella quale rientrano
molte realtà diverse tra loro. All’interno della categoria generale troviamo diverse
sottocategorie di contratti. I contratti possono distinguersi per:
Tipi, distingue i contratti in relazione al modello di operazione giuridico-
economica che il contratto realizza: una vendita, una locazione, un appalto.
Questi diversi tipi sono tutti contratti, ma ciascun tipo ha regole proprie.
Categorie, distinguere i contratti in base a varie caratteristiche significative, la
cui presenza o mancanza suggerisce di sottoporli a certe regole oppure a regole
diverse: contratti onerosi o gratuiti, aleatori o commutativi.
Contratti bilaterali e plurilaterali. Contratti con comunione di scopo
I contratti possono essere: a) bilaterali, ovvero fatti fra due parti; b) plurilaterali, cioè
fatti fra più di due parti. Dei contratti plurilaterali si occupano gli articoli 1420, 1446,
1459, 1466. Tra i contratti fra più di due parti si distinguono:
1. I contratti plurilaterali con comunione di scopo, caratterizzati dal fatto che le
prestazioni di ciascuna delle parti sono dirette al conseguimento di uno scopo
comune (Art. 1420). Fra questi rientrano i contratti associativi, con cui si crea
una struttura comune (la società)
2. I contratti plurilaterali senza comunione di scopo, in cui ci sono più di due
parti, ma le loro prestazioni non sono dirette ad uno scopo comune, anzi
ciascuna persegue uno scopo proprio, distinto e a volte conflittuale rispetto agli
altri: ad esempio la cessione del credito accettata del debitore ceduto, la
delegazione cumulativa.
Ai contratti plurilaterali con comunione di scopo si applicano gli articoli 1420, 1446,
1459, 1466, Ai contratti plurilaterali senza comunione di scopo queste norme non si
applicano direttamente: ma se la fattispecie lo giustifica può ipotizzarsi una loro
applicazione per analogia.
La disciplina del contratto, e i suoi ambiti di applicazione
La disciplina del contratto si distingue in due settori:
Disciplina generale del contratto, si applica di principio a qualunque
contratto indipendentemente dal particolare tipo a cui il contratto stesso
appartiene. È formata da norme comprese negli articoli dal 1321 a 1469 bis
raccolti nel titolo II del IV libro del codice che s’intitola “ dei contratti in
generale”
Discipline dei singoli tipi contrattuali, ciascuna delle quali si applica solo ai
contratti del tipo corrispondente: se il contratto è una vendita, ad esso si
applicano le norme sulla vendita e non quelle sull’assicurazione o sul trasporto;
se è una locazione, si applicano le norme sulla locazione e non quelle
sull’appalto o sul contratto di lavoro. Le norme relative sono comprese nel
titolo III nel IV libro del codice che si intitola “dei singoli contratti” art.1470-
1986, e fuori dal codice con leggi speciali.
In genere le due discipline si cumulano. A ogni contratto possono applicarsi sia le
norme sul contratto in generale, sia le norme sul tipo di contratto in questione, ad
esempio se si tratta di individuare il momento in cui il contratto di vendita si è
formato, o di sapere se è valido o invalido, si applicano norme contenute nella
disciplina generale del contratto; se si tratta definire le garanzie del compratore circa