Diritto privato
Capitolo 28: La definizione del contratto
Il contratto nel sistema del diritto privato
Il contratto si collega con l’obbligazione: è la principale fonte di obbligazione (art.1173). Inoltre, il contratto è il mezzo più usato per l’acquisto di proprietà. La legge definisce il contratto come l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (Art.1321). Da questo si ricavano tre dati utili sul contratto. Esso è un atto:
- Negoziale
- Bilaterale
- Patrimoniale
Il contratto come atto negoziale: il valore della volontà
Un atto giuridico è un negozio, quando la volontà dell’autore è diretta proprio a produrre gli effetti giuridici che derivano dall’atto. Nel contratto l’elemento della volontà è un valore fondamentale e centrale. Per intendere il senso della volontà contrattuale, dobbiamo chiarire tre dati:
- La formula va intesa in senso lato. Quando uno fa un contratto di vendita, è sufficiente che sappia che, con quell’atto, la proprietà della cosa passa al compratore, in cambio del prezzo, e voglia questo.
- La volontà non va intesa in senso psichico e soggettivo: rispettare la volontà contrattuale non significa legare il contratto alle rappresentazioni mentali dei singoli contraenti.
- La volontà contrattuale può essere messa fuori gioco dalla legge, che può regolare il rapporto contrattuale in modo contrastante con quanto voluto dalle parti.
Il contratto come atto bilaterale: il valore dell'accordo
Perché ci sia un contratto, occorre che all’atto partecipino due parti, e che tutte le parti siano d’accordo sul contratto: cioè siano animate dalla comune volontà di produrre gli effetti del contratto. Nel valore dell’accordo i soggetti sono toccati nella propria sfera giuridica, e subiscono modificazioni delle proprie situazioni giuridiche, solo se vogliono. Nessuno può incidere nella sfera e nelle situazioni giuridiche di un altro, se questi non è d’accordo.
Questo principio si presenta con la massima evidenza nella vendita, in cui entrambi gli interessati subiscono pesanti modificazioni delle loro posizioni giuridiche: il venditore perde la proprietà, il compratore assume l’obbligo di pagare il prezzo. È assurdo pensare che questo tipo di contratto produca effetti solo per la volontà del compratore.
Anche la donazione è un contratto, in quanto può incidere in modo svantaggioso nella sfera giuridica del donatario, creando pesi, rischi e obblighi a suo carico. La legge ci dice che anche la donazione rappresenta un contratto, perché è fondato sull’accordo.