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Quali altri documenti i soci dispongono nel momento in cui sono chiamati a pronunciarsi sulla
fusione? Non vi è solo il progetto di fusione. Perché i soci possano decidere il legislatore prevede anche che
i soci debbano disporre di strumenti quali:
- Situazione patrimoniale delle aziende che intendono partecipare alla fusione (ART. 2501-QUATER)
→ l’organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla fusione redige una situazione
patrimoniale aggiornata della società non anteriore a 120 giorni antecedente cui il progetto di
fusione è stato depositato o pubblicato sul sito internet. Le norme reattive alla situazione
patrimoniale sono le stesse relative alla redazione del bilancio d’esercizio. Potrebbe essere un
bilancio infra-annuale limitato alla situazione patrimoniale o addirittura essere sostituito dal bilancio
d’esercizio, stato patrimoniale se non anteriore ai 120 giorni. →
- Relazione degli organi amministrativi di tutte le partecipanti alla fusione (ART. 2501-QUINQUIES)
gli amministratori devono illustrare ai soci le azioni a favore del progetto. Gli amministratori devono
illustrare anche dal punto di vista gestionale e amministrativo i vantaggi che immaginano possano
derivare dalla fusione. →
- Relazione degli esperti (ART. 2501-SEXIES) deve contenere un motivato parere sull’adeguatezza
del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore dottato. Spetta agli esperti anche
la relazione di stima. Essa indica: il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di
cambio preposto ed i valori risultanti da ciascuno di essi e le eventuali difficolta di valutazioni. La
nomina degli esperti è in capo alla società per società diverse sa S.p.A. e S.a.p.A., mentre per le S.p.A.
e le S.a.p.A è in capo al tribunale del luogo in cui ha sede la società. Le società partecipanti alla fusione
possono chiedere al tribunale del luogo di sede dell’incorporante o della società che deriva dalla
fusione, la nomina di uno o più esperti comuni. Le società non quotate possono avvalersi di revisori
legali dei conti o società di revisione legale iscritti in appositi registri, mentre le società quotate
devono avvalersi di società di revisione legale iscritte in appositi registri.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere tutti i documenti e le informazioni necessari per una attenta
relazione dalle società partecipanti alla fusione. Nel caso in cui non potessero effettuare un’attenta
relazione dovranno astenersi dal compito.
Lezione del 15 ottobre 2019
Il progetto di fusione e tutti gli allegati devono essere pubblicati presso la sede delle imprese partecipanti
alla fusione, in modo tale che tutti i soci possano prenderne visione prima della decisione. Questo termine
deve essere rispettato perche1 i soci possano poi prendere una decisione consapevolmente formata. Il
deposito non sarà necessario se i soci vi rinunciassero all’unanimità.
→
Decisione di fusione La decisione di fusione deve essere decisa e approvata da ciascuna delle
società che partecipano alla fusione mediante l’approvazione del relativo progetto (art. 2502 c.c.). questa
decisione ` di competenza dell’assemblea straordinaria, che deve essere convocata con un termine previsto
da 15 ad 8 giorni prima dell’assemblea della delibera. Non c’è nessuna norma che deroga questo termine,
ma visto che il legislatore prevede un termine di 30 giorni in cui il progetto deve rimanere depositato presso
le varie aziende partecipanti, ha senso convocare l’assemblea 8 giorni prima? Il progetto di revisione è messo
a disposizione dei soci, tutti i soci ne potevano prendere visione, non vi è però una comunicazione diretta di
questo deposito, mentre la convocazione si, quindi questo termine della convocazione si trasforma in 30
giorni. Questo problema non si pone se tutti i soci rinunciano al tempo di deposito di tutti i documenti.
Per quanto riguarda l’approvazione della decisione (art. 2502 c.c.) se l’atto costitutivo non dispone
diversamente, l’approvazione avviene nel seguente modo:
→
- Società di persone dal consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte
attribuita a ciascuno negli utili (art. 2502 c.c.), non si regola quindi come una modifica statutaria;
→
- S.r.l. dall’assemblea dei soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la meta del
capitale sociale (art. 2479-bis c.c.);
→
- S.p.A. dall’assemblea straordinaria con le maggioranza previste se in prima (art. 2368 c.c.) o
seconda convocazione (Art. 2368 c.c.);
→
- S.a.p.A. dall’assemblea straordinaria, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della
meta del capitale società e da tutti i soci accomandatari.
Per i soci non favorevoli alla fusione vi è la possibilità di chiedere il pagamento delle proprie quote e recedere.
Prima del 2004 se ai soci non piaceva una parte del progetto di fusione, non si potevano porre modifiche. Dal
2004, invece, si possono effettuare eventuali modifiche al progetto di fusione, purché esse non incidano sui
diritti dei soci o dei terzi. Questo nuovo progetto dovrà poi essere approvato da tutte le società partecipanti
alla fusione. I soci non possono apportare modifiche che incidono sui diritti dei soci perché con il progetto di
fusione assicura ai soci un certo tipo di beneficio, questo diritto riguarda i soci di minoranza che hanno la
possibilità di conoscere in anticipo della fusione e avere un tempo per pensarci, ma se non ci fosse questa
norma un socio di maggioranza potrebbe cambiare i diritti dei soci a svantaggio della minoranza ad esempio
relativamente al rapporto di cambio. Non si possono modificare i diritti dei creditori perché i creditori
potrebbero aver preso già visione del progetto di fusione originale.
Dopo l’approvazione vi è l’obbligo di deposito ed iscrizione nel registro delle imprese, nel quale devono
essere depositati i seguenti documenti:
- Delibera (o decisione) di fusione;
- Progetto di fusione;
- Relazione dell’organo amministrativo;
- Relazione degli esperti;
- Situazioni patrimoniali di tutte le aziende facenti parte alla fusione;
- Bilanci completi degli ultimi 3 esercizi.
Se i soci approvano la fusione i creditori potranno opporsi alla fusione. L’art. 2503 c.c. prevede che la fusione
può essere attuata solo dopo 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni della delibera di fusione nel registro delle
imprese.
L’atto di fusione viene iscritto nel registro delle imprese dopo questa iscrizione non può essere più rimosso
o modificato. L’opposizione dei creditori non invalida la fusione, ma può chiedere solo il risarcimento del
danno. Il creditore può solo ricevere il pagamento del suo credito. L’atto di fusione iscritto prima dei 60 giorni
in cui i creditori possono opporsi è nullo, peccato che la legge dice che l’atto di fusione, anche se nullo non
può essere rimosso, ma si deve solo risarcito il danno. Attuazione non è iscrizione, l’iscrizione viene effettuata
subito dopo la delibera dei soci.
Questo termine può essere ridotto quando vi sia:
- Il consenso dei rispettivi creditori anteriori all’iscrizione o alla pubblicazione del progetto di fusione
nel registro delle imprese;
- Il pagamento dei creditori dissenzienti o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca.
In assenza delle condizioni per applicare termini inferiori, la fusione può comunque essere attuata prima del
termine di 60 giorni alle seguenti condizioni:
- La relazione degli esperti sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società
di revisione;
- L’unica società di revisione asseveri, sotto la propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e
finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti
→
creditori si tratta di un supplemento di relazione.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, durante tale periodo di 60 giorni creditori possono fare opposizione.
L’Art. 2053 – bis riguarda l’opposizione degli obbligazionisti. Se la fusione pone delle modifiche dal
piano delle obbligazioni anche li obbligazionisti hanno diritto ai 60 giorni per l’opposizione, questa fusione
deve però essere approvata dall’assemblea degli obbligazionisti a maggioranza.
Nel caso in cui la fusione non sia stata approvata dalla maggioranza dell’assemblea degli obbligazionisti
valgono le stesse regole per la riduzione del termine per i creditori.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà di esercitare il diritto di conversione. Tale
facoltà è data mediante avviso pubblicato nella G.U. almeno 90 giorni prima dell’iscrizione del progetto di
fusione. L’esercizio del diritto di conversione deve essere effettuato nel termine di 30 giorni dalla
pubblicazione dell’avviso. L’obbligazione che esercita la facoltà di fusione si trasforma in socio. Nel caso in
cui l’obbligazionista non esercita questo diritto egli rimane un creditore, ad esso devono essere assicurati
diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione salvo che la modifica dei diritti sia stata approvata
dall’assemblea degli obbligazionisti.
Lezione del 22 ottobre 2019 dalle 8.49
La società che risulta dalla fusione è l’erede universale delle altre società`. Questa costruzione non
risponde al meccanismo processuale che viene applicato all’eredità. Questo elemento di successione è quindi
molto più accentuato. I soggetti che hanno dei rapporti partecipanti alla fusione potrebbero anche, quasi,
non accorgersi dell’avvenire la fusione. I fornitori, ad esempio, continuerà a rifornire molto probabilmente
nello stesso posto, agli stessi dipendenti, l’unica cosa che cambierà sarà la partita iva, tranne per il soggetto
incorporante che mantiene sempre la stessa partita iva.
→
Art. 2504 bis Codice civile effetti della fusione
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società
partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (1).
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella
fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501 ter,numeri 5) e 6), possono essere
stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio