Capo I – Principi generali
Articolo 1: Obbligatorietà
Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Questo articolo afferma l’obbligatorietà per tutti gli iscritti all’Albo di conoscenza e osservanza dei principi, delle regole e le condotte comportamentali contenute nel codice deontologico, essendo previste per legge delle sanzioni. Tale obbligatorietà esterna è collegata ad una obbligatorietà interna, ovvero l’imperativo interiore che guida la professione. L’approvazione del Codice Deontologico comporta il riconoscimento delle regole deontologiche come proprie, in quanto corrispondenti ad un sistema di valori di riferimento comune alla categoria di professionisti definibile come coscienza professionale visibile anche alla comunità sociale.
Articolo 2: Sanzioni
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare. Esso si fonda sulla considerazione che la deontologia precede la formazione del codice deontologico, che infatti altro non è che la concretizzazione di tale comune sentire in forma scritta ed esplicita. Questo articolo stabilisce il principio per cui ogni condotta, attiva od omissiva, che sia contraria al decoro, alla dignità (ossia lo stile di atteggiamento e condotta ritenuto conveniente alla condizione professionale dello psicologo) e al corretto esercizio della professione (che sta nell’aderenza ai principi cardine della deontologia nei rapporti con clienti, pazienti e colleghi, ovvero il rispetto, l’onestà e la lealtà) costituisce infrazione disciplinare punibile. Le sanzioni previste dalla Legge 56/89 all’art. 26/1 consistono in "pene" che vanno dalla diffida, all’avvertimento, alla censura (dichiarazione di biasimo), alla sospensione (inibizione temporanea), sino alla conseguenza drastica della radiazione, cioè l’espulsione dall’Albo Professionale, con il conseguente divieto di esercizio dell’attività professionale. È lasciata alla valutazione dell’Organo giudicante la graduazione della pena; il C.D. rinvia al Regolamento Disciplinare per quanto riguarda le regole dei procedimenti disciplinari. Dal canto suo l’interessato può ricorrere al tribunale competente per il territorio e ciò implica che l’ultima decisione spetti alla Magistratura ordinaria.
Articolo 3: Mission
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze. La missione dello psicologo consiste nell’accrescimento delle conoscenze sul comportamento umano e nell’utilizzazione di tali conoscenze per promuovere il benessere psichico del singolo individuo, del gruppo e dell’intera comunità umana. L’intervento dello psicologo è efficace se produttivo di effetti benefici ove generi una migliore capacità di comprensione di sé e del prossimo. In tale concetto è compresa la considerazione del valore positivo della "tolleranza" come frutto della capacità di comprensione dei bisogni e delle qualità dell’altro. Lo psicologo deve essere consapevole delle sue possibilità di incidere sulla vita altrui, quindi ha il dovere di non trascurare tutti quegli elementi che potrebbero condurlo ad un uso negativo delle proprie capacità di influenzare il prossimo e di non abusare della fiducia e della dipendenza nei suoi confronti del cliente.
Articolo 4: Etica
Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso. L’articolo 4 rappresenta il fondamento etico della struttura del C.D, in quanto definisce le basi dell’etica della relazione tra il professionista psicologo ed i suoi utenti/committenti. Lo psicologo deve essere libero da ideologie per non rischiare di cadere nel pregiudizio e nell’etichettamento dei soggetti con cui si relaziona. Lo psicologo deve accertarsi che i metodi e le tecniche usati siano coerenti con tali principi e rifiutare collaborazioni che lo porterebbero ad essere in contraddizione con essi. Lo specialista deve chiarire nei contesti istituzionali in cui opera l’impossibilità di prescindere da tali obblighi, soprattutto nei casi in cui sorgono conflitti tra l’interesse dell’istituzione e il diritto dell’utente ad essere rispettato nella propria dignità, riservatezza e autonomia. Viene dunque stabilita una gerarchia di priorità da applicare qualora si creino situazioni di conflitto di interessi anche legittimi, nei casi in cui il committente non coincida con il destinatario dell’intervento: dovrà essere sempre quest’ultimo ad essere tutelato prioritariamente, poiché gli interventi di tipo clinico/di aiuto presuppongono una fragilità che va compensata mediante il riconoscimento della tutela.
Articolo 5: Preparazione
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate. Questo articolo delinea la figura dello psicologo come scienziato. Proprio perché è una scienza in progress, in cui la ricerca e la sperimentazione sono in continua evoluzione, si richiede che il professionista si sottoponga ad una formazione permanente, sia attraverso la partecipazione a seminari e a congressi, sia attraverso lo studio di pubblicazioni rilevanti. Lo specialista deve essere consapevole dei limiti delle sue conoscenze e pertanto utilizzare strumenti (ad esempio i test) solo quando abbia acquisito un’adeguata capacità di somministrarli e interpretarli. Deve inoltre saper fornire continuamente spiegazioni delle proprie osservazioni basandosi su dati scientifici. Lo psicologo non deve suscitare nel cliente/utente aspettative infondate, per esempio citando i risultati positivi ottenuti in altri casi grazie al suo operato, e di non illuderlo.
Articolo 6: Difesa autonomia professionale
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze. Tale articolo si riferisce esplicitamente alla difesa dell’autonomia professionale, che si fonda sulla tutela dell’utenza, ossia ogni azione professionale deve basarsi sul possesso di competenze specifiche, acquisite attraverso uno specifico iter formativo e mantenute ad un buon livello qualitativo, mediante il costante aggiornamento e la corretta applicazione scientifica ed etica delle competenze. La padronanza dei concetti teorici e degli strumenti professionali consente allo psicologo di assumersi responsabilità, quindi il diritto/dovere di rispondere delle conseguenze del suo operato. Tale padronanza è necessaria anche per condividere conoscenze psicologiche con altre figure professionali e creare integrazione tra gli interventi, nonché per evitare confusioni di ruoli e compiti con altri professionisti e soprattutto evitare i tentativi di appropriazione di funzioni e prestazioni psicologiche da parte di questi ultimi, in modo che essi non possano decidere come agire nell’ambito di specifica competenza dello psicologo.
Articolo 7: Informazioni valide e attendibili
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile. Questo articolo prevede che lo psicologo formuli interpretazioni sulla base di informazioni valide e attendibili, indicando dati e fonti, presentando il suo giudizio come ipotetico e pertanto non potendo escludere altre ipotesi interpretative. Lo psicologo evita di esprimere giudizi su fatti e persone di cui non ha conoscenza professionale. L’esame diretto può essere escluso solo se i giudizi professionali sono fondati su una documentazione adeguata e attendibile, ad esempio previa lettura di cartella clinica o relazione orale di altro terapeuta.
Articolo 8: Abusivismo
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive. Le attività preventive, diagnostiche, abilitative e riabilitative, di sostegno in ambito psicologico sono esclusivamente riservate a quanti sono abilitati all’esercizio della professione di psicologo, pertanto lo psicologo deve segnalare all’Ordine i casi di abusivismo. L’esercizio della psicoterapia è consentito anche agli iscritti all’Albo dei Medici, subordinatamente per tutti all’acquisizione di una specifica formazione e uno specifico addestramento professionale ad hoc.
Articolo 9: Consenso informato
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato. Questo articolo ha come oggetto il “consenso informato”. Nell’attività di ricerca: l’accuratezza dell’informazione sulla natura della ricerca per ottenere spontaneamente e coerentemente il consenso del soggetto sperimentale; la presentazione da parte dello sperimentatore della propria identità, del suo status professionale, dell’istituzione di cui fa parte anche per rassicurare sulla correttezza della conduzione della ricerca; la garanzia della libera adesione alla ricerca o del libero rifiuto/ritiro del consenso; l’obbligo del ricercatore di informare e di ricevere il consenso per l’uso dei dati raccolti al termine della ricerca se questa, per la sua natura, non consente di informare preventivamente i soggetti sperimentali; il consenso espresso da chi ha la potestà genitoriale o la tutela di coloro che sono incapaci di esprimerlo (la libertà del soggetto di aderire o meno alla ricerca deve essere accertata soprattutto nei casi in cui si presuma che il soggetto non sia psicologicamente cosciente come nell’adolescenza, nell’anzianità, in caso di ospedalizzazione o detenzione ecc.); la tutela del diritto dei soggetti sperimentali alla riservatezza, all’anonimato e alla loro non riconoscibilità (il partecipante alla ricerca non debba essere mai riconoscibile personalmente, sia nella presentazione dei dati in varie sedi, sia attraverso i mezzi usati per la ricerca (ad esempio le registrazioni). Se non è possibile garantire l’anonimato, o viene violata la privacy, o i metodi sono parzialmente disturbanti il consenso del soggetto deve essere ottenuto per iscritto).
Articolo 10: Rispetto per gli animali
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze. Esiste una Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale del 27 gennaio 1978 su iniziativa dell’Unesco (Bruxelles) in cui si parla di diritto dell’animale al rispetto, alla considerazione, alle cure e alla protezione da parte dell’uomo.
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Appunto sul dolore
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Commento al Codice Deontologico degli Psicologi
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Appunto Farmacognosia
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Appunto Fisica