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TIUF.
La violazione all’utilizzo del contante comporta le seguenti sanzioni:
Un utilizzo fino a 49.999,99€ sanziona con percentuale minima 1% e massima 40% sul montante
- del contante movimentato
Un utilizzo superiore a 50.000,00€ sanzione con percentuale minima del 5% e massima del 40%
- sul montante del contante movimentato.
Sanzioni previste anche per i libretti di deposito bancario o postali al portatore con saldi pari o
superiori a 3.000€, con le seguenti sanzioni:
Fino a 49.999,99€ sanzione con percentuale minima 20% e massima 40% sul saldo
- Supperiore a 50.000,00€
- sanzione minima del 30% e massima 60% sul saldo.
Assegno Circolare (A/C):
E’ un che è l’emittente
titolo di credito emesso dalle Banca di tale titolo, il quale incorpora la
promessa di pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un’altra persone che
ne è il beneficiario.
Per essere valido, tale sturmento di pagamento deve avere i seguenti requisiti:
- Denominazione di Assegno Circolare;
- Promessa di pagamento a vista incondizionato;
- Indicazioni sul beneficiario;
- Luogo di emissione
- Data di emissione
- Importo in cifre e lettere
- Sottoscrizione della Banca emittente
La Banca per poter emettere l’Assegno Circolare (A/C) deve ottenere l’autorizzazione della Banca
d’Italia. Ci sono anche Poste Italiane S.p.a. che offrono strumenti di pagamenti simili a quelli offerti
dalla Banca, solo che si chiamano Vaglia Postale e Assegni Postali vidimati.
Se un soggetto vuole effettuare un pagamento tramite A/C lo dovrà richiedere a una banca
autorizzata, compilando il modulo di richiesta di assegno circolare e contemporaneamente versare in
contanti l’importo dell’assegno circolare oppure, in assenza di deposito in contanti potrà optare
sull’addebito sul proprio conto corrente se si è correntista della banca di cui si chiede l’assegno
circolare. L’utilizzatore che richiede l’A/C dovrà pagare l’imposta di bollo pari a 1,50€ (che grava
su ogni titolo richiesto), e potrà utilizzare tale titolo di modesto importo (deve essere inferiore a
1.000€) l’istituto giuridico che consente
in forma libera. Tali titoli sono trasferibili tramite girata (è
– – –
di trasferire un titolo di credito dal beneficiario originario girante a una persona diversa
– affinchè ne ricave il pagamento. Va apposta sul retro dell’assegno o titolo di credito e
giratario se riporta l’indicazione del giratario e la firma del girante,
può essere di due tipologie: a pieno a
bianco quando contiene solo la firma del girante.
L’A/C è un mezzo di pagamento che non comporta alcun rischio di mancato pagamento poiché
viene emesso dalle banche caratterizzate da alta solvibilità e copertura precostituita. Il rischio di
smarrimento di tale titolo è abbastanza basso, poiché il beneficiario può avviare la “procedura di
il quale ottiene l’annullamento dell’assegno smarrito con la successiva sostituzione
ammortamento”
con un duplicato.
Dal punto di vista economico non comporta neanche costi aggiuntivi a carico del pagato come ad
esempio costi di informazione. I suoi tempi di incasso sono:
- La data valuta * è 1 giorno laorativo;
- Data di disponibilità * è di 4 giorni;
Note* : la data valuta è la data dalla quale incominciano a maturare gli interessi , mentre per
data di disponibilità si intende la data dalla quale è possibile utilizzare le somme versate per
effettuare prelievi o pagamenti.
oggi vesiamo un Assegno Circolare di 10.000€, con
Esempio: se data valuta facciamo riferimento
che solo al 3° giorno lavorativo matureranno gli interessi sull’importo versato. Se versiamo un
Assegno Circolare dove la Banca è fornitrice anche del beneficiario, la data disponibilità è in
giornata. Mentre se versiamo un assegno circolare presso la nostra Banca (Banca A) e la banca del
beneficiario sarà Banca B, la data disponibilità sarà dopo 4 giorni.
Assegno Bancario (A/B): –
Titolo di credito attraverso il quale un soggetto - il traente il quale dispone di fondi monetari
– – ordina di pagare una determinata somma di denaro all’ordine
presso una Banca trattaria
–
proprio o di un terzo il beneficiario - . Il rilascio di tale strumento di pagamento, il traente deve:
- Essere correntista bancario o postale (deve avere presso una banca o posta un proprio conto
corrente);
- Depositi presso il soggetto trattario la propria firmae che sottoscriva la convezione di assegno
- Emetta assegni nei limiti della disponibilità dei fondi presenti su suo conto.
L’assegno bancario deve contenere:
- Data
- Luogo
- importo in cifre
- importo in lettere
- firma del traente
- indicazioni sul beneficiario. denominazione dell’assegno bancario, ordine
Vengono richiesti altri requisiti in senso fomale:
incondizionato di pagamento a vista, indicazione sulla banca trattaria.
La mancanza di uno degli elementi sopra elencati, condiziona la banca, in modo legittimo, a
rifiutare un assegno bancario come mezzo di pagamento.
L’assegno bancario è reso più sicuro, in termini di rischi di credito, se si inserisce la clausola della
non trasferibilità. Prevista in modo tassativo dalla Normativa del 2007, applicabile per gli assegno
con importo pari o superiori a 1.000€. Con la clausola di non trasferibilità, non è possibile effettuare
la girata sull’assegno bancario, cosa che è valida per l’assegno circolare.
La clientela può richiedere, eventualmente, assegni con assenza di tale clausola. Di conseguenza, la
ma che sono gravati su un’imposta di bollo
Banca rilascerà un blocchetto di assegni in forma libera,
pari a 1.50€, con importo inferiore a 1.000€.
Pagare tramite A/B è un’operazione molto complessa perché, oltre al passaggio meteriale dello
strumento da un operatore all’altro che non estingue effettivamente l’obbligazione pecuniaria tra le
parti, essa si conclude solo nel momento in cui c’è il passaggio del documento e i relativi flussi
tra una banca all’altra (cioè
monetari (elettronici) dalla banca del pagante alla banca del pagato).
Per il beneficiario l’A/B è pagabile a vista (cioè quando presenti presso la propria banca tale
– anche se l’incasso effettivo dell’A/B avviene solo tramite riserva di verifica e salvo
documento ). La banca può eventualmente rifiutare d pagare l’assegno bancario se tale documento
buon fine -
risulta senza provvista (cioè sul conto corrente non vi sia disponibilità monetaria), oppure quando
non riporti i relativi dati richiesti dalla Legge per essere valido, oppure quando vi siano alterazioni
l’assegno venga presentato
che inducono al dubbio sulla veridicità. Regola importante è che
presso la Banca entro pochi giorni dalla data di emissione:
–
8 giorni se è pagabile a piazza significa che il comune di emissione coincide con quello di incasso
– significa che l’assegno è pagabile fuori dal comune rispetto a
15 giorni se è pagabile fuori piazza
quello di emissione.
Passato tale arco temporale, il traente dell’A/B può ordinare alla Banca di non effettuare il
–
pagamento e il beneficiario perde il diritto di far valere il protesto clausola prevista dalla Legge a
favore del traente a sua protezione in caso di mancato pagamento -.
Dal punto di vista del beneficiario, l’A/B espone tale soggetto a dei rischi e a dei costi:
–
- Non è certo che può essere convertito in moneta legale quando viene emesso senza provvista
- Il mancato pagamento si converte in costi: informazioni sulla sovlibilità del pagante e recupero
di credito in caso di inadempimento
dell’aasegno bancario e sul perfezionamento e tempistica delle
- Costi aggiuntivi di utilizzo
operazioni;
Secondo quanto stabilisce la Legge, per aumentare la sicurezza dell’incasso:
3 giorni per la data valuta dell’incasso;
-
- 4 giorni per la messa a disposizione del denaro
Per aumentare la sicurezza in tale strumento di pagamento, circolazione e accettazione come metodo
di pagamento, la normativa nazionale ha istituito la CAI (Centrale Allarme Interbancaria) il quale
della Banca d’Italia, è un
rappresenta una tutela del rischio di frode. Sottoposto all’autorità
archivio informatizzato il quale memorizza e divulga gli estremi degli Assegno Bancari
–
smarriti, sottratti o revicati cioè i nominativi delle controparti di un determinato assegno che è
–
stato smarrito, sottratto o revocato e tale sistema della CAI può essere utilizzato dalle
controparti per acquisire informazioni circa sulla serietà delle perti, riducendone i costi di
informazione. Inoltre, la Legge, prevede alcune disposizione che regolano il mancato pagamento
a protezione del beneficiario: infatti,
dell’assegno esso può levare il protesto, per poter procedere in
via giudiziaria per ottenere la somma dovuta.
ha natura esecutiva: in caso di mancato pagamento, senza dover emettere un ulteriore titolo
*l’A/B si procederà all’esecuzione forzata*
idoneo,
Ultimo mezzo di protezione a favore del beneficiario è in caso di furto o smarrimento: il beneficiario
può avviare la procedura dell’ammortamento dell’assegno smarrito, ottenendo l’annullamento da
parte delle Autorità Giudiziaria e con successiva duplicazione del titolo.
Carte di Pagamento:
Le carte di pagamento sono una varietà di strumenti di pagamento, i quali si presentano in
fomato di tessera plastificata contenente informazioni: carte di credito, carte di debito e carte
prepagate.
Le carte di pagamento sono caratterizate dal fatto che consentono al titolare di prelevare moneta ed
– –
effettuare acquisti evitando di usare il contante presso esercizi commerciali, oppure tramite
Internet. Mentre si diversificano sul momento che il titolare perde la disponibilità degli importi spesi
e si ha: pay later, pay now, pay before.
A seguito dell’istituzione della SEPA e del PSD, tutte le carte di pagamento devono avere analoghe
–
caratteristiche e provviste di microchip conformi a EMV (Pin o chip codice segreto di
riconoscimento personale, composto da 5 cifre). Con il passaggio alla SEPA, si è andati a modificare
– postazioni automatiche per l’utilizzo delle carte nelle
anche gli ATM (Automated Teller Machine –
funzioni informative e di prelievo) e POS (Point of Sale apparecchiature dotate ne