le fonti private (non ufficiali) possono essere fornite da siti web ministeri, riviste ecc. e le notizie pubblicate NON hanno valore LEGALE (non rientrano all'ufficium delle norme) ma solo conoscenza.
Quindi ricapitolando le fonti del diritto possono essere classificate seguendo due strade:
- Ia distinzione: dal grado gerarchico degli atti e fatti.
- - FONTI PRIMARIE
- - FONTI SECONDARIE
- IIa distinzione: in termini di funzione
- - DI COGNIZIONE UFFICIALI ➔ svolgono la funzione di far conoscere la costituzione
- PRIVATE
- - DI PRODUZIONE ➔ producono una modificazione dell'ordinamento
- le norme cambiano in continuazione
- tale processo si dice INFLAZIONE DEL DIRITTO
tali si dividono in: a) FONTI ATTO: norme prodotte che sono interne all'ordinamento giuridico
- a) FONTI FATTO: norme esterne che producono cambiamenti all'ordinamento giuridico
FONTI DI PRODUZIONE
Si distinguono appunto in 2 categorie:
- - FONTI ATTO (O ATTI NORMATIVI): costituzione, leggi, decreti del legge
- - FONTI FATTO (O FATTI NORMATIVI): Consuetudine, fonti
• FONTI ATTO: indicano l'attribuzione a certi organi del potere di creare, integrare, modificare il diritto, sono parte degli ordinamenti altri giuridici, ovvero i comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo ad effetti giuridici.
le fonti private (non ufficiali) possono essere fornite da [...] e le notizie pubblicate NON hanno valore LEGALE (non rientrano nell'efficacia delle norme) ma solo conoscenza.
Quindi ricapitolando le fonti del diritto possono essere classificate seguendo due strade:
- Ia distinzione: dal grado gerarchico degli atti e fatti.
- FONTI PRIMARIE
- FONTI SECONDARIE
- IIa distinzione: in termini di funzione
- DI COGNIZIONE
- UFFICIALI
- PRIVATE
- DI PRODUZIONE → producono una modificazione dell'ordinamento
- le norme cambiano in continuazione
- tale processo si dice INFLAZIONE DEL DIRITTO
- DI COGNIZIONE
tali si dividono in:
- FONTI ATTO: norme prodotte che sono interne all'ordinamento giuridico
- FONTI FATTO: norme esterne che producono cambiamenti nell'ordinamento giuridico
FONTI DI PRODUZIONE
Si distinguono appunto in 2 categorie:
- FONTI ATTO (O ATTI NORMATIVI): costituzione, leggi, decreti del legge
- FONTI FATTO (O FATTI NORMATIVI): Consuetudine, fonti
FONTI ATTO: indicano l'attribuzione a certi organi del potere di creare, interpretare, modificare il diritto. Sono parte degli ordinamenti alti giuridici, ovvero i comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo agli effetti giuridici.
Le fonti private (non ufficiali) possono essere fornite da siti web, ministeri, riviste ecc., le notizie pubblicate non hanno valore legale (non rientrano nell'efficacia delle norme) ma solo conoscenza.
Quindi, ricapitolando, le fonti del diritto possono essere classificate seguendo due strade:
- Ia distinzione: dal grado gerarchico degli atti e fatti.
- Fonti primarie
- Fonti secondarie
- IIa distinzione: in termini di funzione
- Di cognizione
- Ufficiali → svolgono la funzione di far conoscere la Costituzione
- Private
- Di produzione → producono una modificazione dell'ordinamento
- Le norme cambiano in continuazione
- Tale processo si dice inflazione del diritto
- Di cognizione
Tali si dividono in:
- Fonti atto: norme prodotte che sono interne all'ordinamento giuridico
- Fonti fatto: norme esterne che producono come cambiamenti dell'ordinamento giuridico
Fonti di produzione
Si distinguono appunto in 2 categorie:
- Fonti atto (o atti normativi): costituzione, leggi, i decreti del legge
- Fonti fatto (o fatti normativi): consuetudine, fonti
Fonti atto: indicano l'attribuzione a certi organi del potere di creare, integrare, modificare il diritto, sono parte degli ordinamenti giuridici, ovvero i comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo agli effetti giuridici.
glia atti giuridici si differenziano dagli atti normativi; i quali hanno 2 caratteristiche specifiche:
- a) sono “fonti del diritto” poiché pongono norme vincolanti
- b) riconoscono il potere a determinati organi ad agire sulla base dell’obbligazione dell’ordinamento giuridico.la “norma di riconoscimento” attribuisce ad un organo il
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