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le fonti private (non ufficiali) possono essere fornite da siti web, ministeri, riviste ecc. e le notizie pubblicate non hanno valore legale (non rientrano nell'efficacia delle norme) ma solo conoscenza.

Quindi ricapitolando le fonti del diritto possono essere classificate seguendo due strade:

  • I distinzione: dal grado gerarchico degli atti e fatti.
    • FONTI PRIMARIE
    • FONTI SECONDARIE
  • II distinzione: in termini di funzione
    • DI COGNIZIONE - UFFICIALI - PRIVATI
    • DI PRODUZIONE → produzione x modifica dell’ordinamento

Le norme cambiano in continuazione tale processo si dice INFLAZIONE DEL DIRITTO.

Tali si dividono in:

  • FONTI ATTO: norme prodotte che sono interne all’ordinamento giuridico
  • FONTI FATTO: norme esterne che provocano cambiamenti dell’ordinamento giuridico

FONTI DI PRODUZIONE

Si distinguono appunto in 2 categorie:

  • FONTI ATTO (O ATTI NORMATIVI):
    • costituzione, leggi, i decreti dello legge
  • FONTI FATTO (O FATTI NORMATIVI):
    • Consuetudine, fonti

FONTI ATTO: indicano l'attribuzione a certi organi del potere di creare, interpretare, modificare il diritto. Sono parte degli ordinamenti altri giuridici, ovvero i comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo agli effetti giuridici.

Le fonti private (non ufficiali) possono essere fornite da siti web e le notizie pubblicate NON hanno valore LEGALE (non incidono sull'efficacia delle norme) ma solo conoscenza.

Quindi ricapitolando le fonti del diritto possono essere classificate seguendo due strade:

  • Iª distinzione: dal grado gerarchico degli atti e fatti.
    • FONTI PRIMARIE
    • FONTI SECONDARIE
  • IIª distinzione: in termini di funzione
    • DI COGNIZIONE
      • UFFICIALI
      • PRIVATE
    • DI PRODUZIONE → produzione o modificazione dell'ordinamento
      • le norme cambiano in continuazione
      • tale processo si dice INFLAZIONE DEL DIRITTO

Tali si dividono in: a) FONTI ATTO: norme prodotte che sono interne all'ordinamento giuridico

b) FONTI FATTO: norme esterne che producono cambiamenti dell'ordinamento giuridico

FONTI DI PRODUZIONE

Si distinguono appunto in 2 categorie:

  • FONTI ATTO COATTI NORMATIVI: costituzione, leggi, i decreti con legge
  • FONTI FATTO (O FATTI NORMATIVI): consuetudine, fonti

Le FONTI ATTO: indicano l'attribuzione a certi organi del potere di creare, inte- grare, modificare il diritto, sono parte degli ordinamenti, ordinamenti degli ordinamenti, i comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo ad effetti giuridici.

FORME DI STATO

Con l'espressione FORME DI STATO si intende:

  • "Rapporto che corre fra le autorità dotate di potere di imperio e la società."
  • "L'insieme dei principi, dei valori e su cui lo Stato ispira la sua azione → rapporto tra lo Stato e la società (fra 'palazzo' e cittadini)."

Con l'espressione FORME DI GOVERNO si intende:

  • "Modi in cui il potere è distribuito tra gli organi principali di uno Stato → rapporto e insieme dei rapporti che intercorrono tra essi → ci indica come è distribuito il potere (tra organi)."

Lo STATO è un ORDINAMENTO a fini generali e per questo può assumere qualsiasi fine. Tra le 2 forme esiste un "RAPPORTO DI STRUMENTALITÀ" ovvero la forma di governo è lo strumento preadposto per realizzare le finalità politiche dello Stato.

Lo Stato può essere classificato su varie basi:

  • IDENITARIO → NAZIONALE e PLURINAZIONALE
  • TERRITORIALE → CENTRALI, REGIONALI ecc
  • RELIGIOSO → LAICO, CONFESSIONALE
  • STORICO → ASSOLUTO di DIRITTO

Per ogni tipo di forme di Stato vi sono vari tipi di forme di governo:

  • Es: STATO DI DEMOCRAZIA PLURALISTA
    • GOVERNO PARLAMENTARE
    • GOV. DITTATORIALE
    • GOV. PRESIDENZIALE

STATO ASSOLUTO

  • "la legge è il Sovrano"
  • La prima forma dello Stato moderno, no fra il 1400 e il 1500
  • È quel modello di Stato in cui il potere è concentrato nelle mani della CORONA che detiene la funzione legislativa del esecutivo mentre il potere giudiziario è affidato a CORTI e tribunali formati da pubblici eletti dal RE.
  • La corona si distingue da il re poiché non era una persona fisica ma un organo dello Stato.

- Alternative allo Stato di democrazia nella storia:

  1. stato fascista
  2. stato nazionalsocialista
  3. stato socialista
  4. breve parentesi della Costituzione di Weimar (1919-23)

STATO LIBERALE → STATO DI DEMOCRAZIA P.

  • stato elitario (limiti di voto solo a possidenti) → suffragio universale (libertà di voto)
  • stato monoclasse (la borghesia alla base dello stato
  • → stato pluriclasse (rappresentazione di idee e valori di più gruppi)

anche i cittadini partecipano alla vita politica grazie a strumenti di partecipazione diretta del popolo

Generalmente le proposte di legge ripartite dal governo vengono accolte in parlamentoperché il governo ottiene poi continua un parlamento che gli hanno dato fiducia.Anche i membri del parlamento sia i gruppi parlamentari che i singoli deputati o senatoripossono sviluppare proposte di legge:- del corpo elettorale può essere presentata una proposta alla Camera con almeno50.000 elettori (iniziativa legislativa popolare)- ai Consigli Regionali- al CNEL

L'iniziativa legislativa non crea mai un obbligo per la Camera di deliberare. Lapratica dell'INSABBIAMENTO non è quindi un fenomeno patologico della vitaparlamentare, ma il risultato del disinteresse che i gruppi parlamentari dimostranonei confronti della proposta.

- L'Art 72 vieta che una proposta di legge sia discussa direttamente dalla Camerama essa deve essere esaminata dalla COMMISSIONE PERMANENTE competente.Le funziono delle commissione sono diverse e secondo delle "sede" in cui èchiamata ad esaminare il progetto.

In relazione alle diverse funzioni si distinguono 3 procedimenti principali:

DI PROCEDIMENTO ORDINARIO per COMMISSIONE REFERENTE → spetta al Presidentedella Camera individuare la commissione competente per materia: tale presidentepone le linee generali della proposta di legge provocando di discussione in "sedeSi passa poi alla discussione articolo per articolo della votazione degli EMENDAMENTI(ed il termine tecnico con cui annunciano le modifiche il testo originale). Allafine il testo viene proposto assieme a una relazione finale, nella quale vengonoesposti i dibattiti svolt e gli orientamenti emerse durante la discussione.

A questo punto lettura dell'intero procedimento per 3 letturea) prima lettura → la discussione generale e poi chiudere con il voto diun ordine del giorno di non passaggio agli articoli che decurtetaboleconclusione ("negativa"). Altrimenti se così non fosse passa alla b) secondalettura, e è la discussione dei singoli articoli: tale fase è più lunga, unaterminata l'aula procede alla c) terza lettura → consiste nell'approvazione finaledell'intero testo di legge.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
39 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Andreap01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ed economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Roma "Foro Italico" o del prof De Angelis Carmine.