Estratto del documento

Articolo 8 Costituzione

Norme sulla libertà religiosa in Italia

Questo è la norma che più tutela la libertà religiosa in Italia, perché questo articolo è diviso in 3 commi ma in realtà possiamo dividerlo in 2 parti.

Primo comma

“Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge”

Questo rende possibile un ordinamento pluralistico in senso religioso.

Secondo e terzo comma

“Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo propri statuti purché tali statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”

“I rapporti fra queste confessioni e lo Stato italiano sono regolati per legge (attraverso la legge) sulla base di intese con le relative rappresentanze”

In tal modo si garantisce il modo con cui lo Stato italiano potrà disciplinare l’azione delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Problemi interpretativi

Il primo problema interpretativo sollevato dall’art. 8 Cost. è l’uso della formula “confessioni religiose diverse dalla cattolica”. Il legislatore costituente ha scelto questa formula per parlare delle confessioni religiose non cattolica utilizzando un criterio quantitativo e sociale. Dobbiamo ricordare che siamo nel 1946-1947-1948 in cui la religione dominante era quella cattolica.

La Chiesa cattolica è stata utilizzata come il prototipo della nozione di “confessione religiosa” e di conseguenza tutte le altre confessioni religiose sono state individuate per differenza. Forse questa non è stata una scelta felice, però c’è da dire che i nostri padri costituenti non avevano un intento discriminatorio. La preferenza per la Chiesa cattolica non era dovuta ad una scelta ideologica bensì a ragioni storiche. Questa mancanza di una volontà discriminatoria trova conferma anche nel fatto che nonostante un’evoluzione in senso laico della struttura giuridica italiana, sia i giudici che i legislatori italiani ritengono possibile riconoscere la valenza culturale del cattolicesimo senza che questo riconoscimento possa essere letto come una scelta a favore del cattolicesimo.

La religione cattolica è stata storicamente la religione più diffusa e radicata della storia italiana. Si tratta di un retaggio culturale e tradizionale privo di volontà discriminatoria.

Elaborazione dell’art. 8 comma 1 Cost.

Quando in sede di assemblea costituente si doveva elaborare l’art. 8 comma 1 Cost. furono presentati due diversi testi. Il primo testo fu presentato da Laconi; il secondo testo fu presentato da Cappi e Gronchi.

  • Laconi: Tutte le confessioni religiose sono uguali davanti alla legge.
  • Gracchi e Gronchi: Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge.

Le ragioni di Laconi (egli era un rappresentante delle confessioni religiose non cattoliche; in particolare lui era legato agli ebrei e agli evangelici) si fondano sulla volontà di parificare tutte le confessioni religiose.

Le ragioni di Cappi - Gronchi ritenevano più realistico un principio volto a garantire alla confessioni religioso lo stesso margine di libertà e azione. Non bisogna affermare che tutte le confessioni religiose sono uguali bensì bisogna dire che tutte sono libere egualmente, perché lo Stato non può giudicare nel merito una confessione religiosa, perché lo Stato non è competente in materia religiosa. Questa soluzione può non essere accettata dalle confessioni religiose, le quali non vogliono essere parificate ad un’altra confessione religiosa.

Pluralismo religioso e ordinamento

Lo Stato italiano è uno stato che deve riconoscere e ammettere che ci sono delle differenze e in questo riconoscimento accettarle tutte allo stesso modo. Nel nostro ordinamento il rapporto dello Stato con le confessioni religiose è costituzionalmente orientato al pluralismo religioso. In ragione dell’art. 8 Cost. lo Stato italiano deve accogliere tutte le confessioni religiose e garantire a tutte, allo stesso modo, l’esercizio della libertà religiosa e degli altri diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione.

Quindi lo Stato non può né avvantaggiare una confessione religiosa a discapito di un’altra né discriminare una confessione religiosa per la sua struttura e per il suo “Credo”. Questo articolo è la norma che più di ogni altra tutela il diritto di libertà religiosa, perché garantendo la libertà di organizzazione e normazione delle confessioni religiose garantisce al singolo soggetto che desidera entrare all’interno di una confessione religiosa che la sua presenza dentro la confessione non sarà in alcun modo limitata o condizionata dal potere dello Stato.

Quindi si tratta di un’autonomia statutaria, che tutela sia il gruppo religioso sia la singola persona che sceglie di entrare in questo gruppo e soprattutto l’art. 8 comma 1 Cost., affermando che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, ha definito l’assetto costituzionale italiano in senso pluralistico. Questo significa che lo Stato italiano non è più uno Stato confessionale in senso cattolico e cioè non è più uno Stato che assorbe i contenuti della Chiesa cattolica (della fede cattolica) ma è uno Stato che garantisce uguale libertà di azione a tutte le confessioni religiose con un atteggiamento neutro e imparziale; i nostri padri costituenti credevano nella possibilità di far convivere nella società italiana una pluralità di confessioni religiose il cui operato e la cui azione era garantita dai principi costituzionali, cioè i padri costituenti pensavano che i principi della nostra Costituzione potevano essere la base comune unificante per disciplinare l’azione di tutte le confessioni religiose e garantire una convivenza pacifica.

Quindi per i nostri padri costituenti la differenza religiosa non impediva ai cittadini delle varie confessioni di riconoscersi in un patrimonio civile-comune dato dalla nostra Costituzione. Dobbiamo notare però come questo progetto era stata elaborato pensando all’ora alle confessioni religiose più conosciute e più presenti sul territorio italiano; oggi invece l’art. 8 comma 1 Cost. è di più difficile applicazione perché nel nostro territorio sono presenti fedeli che appartengono a confessioni religiose che hanno difficoltà a riconoscersi nei nostri valori costituzionali e quindi al progetto pluralista della nostra Costituzione si è contrapposta la realtà di una società multiculturale e multireligiosa nella quale è difficile trovare un denominatore comune.

Purtuttavia gli orientamenti giurisprudenziali continuano a riferirsi all’art 8 comma 1 Cost. e quindi tendono a risolvere tutte le controversie che riguardano il fattore religioso riconducendo queste controversie ai principi fondamentali della nostra Costituzione.

Profilo dogmatico

L’art. 8 comma 2 Costituzione definisce una “riserva di statuto” a favore delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. La Chiesa cattolica non ha bisogno di questa “riserva di statuto” sia perché l’art. 7 comma 1 Cost. la riconosce come un ordinamento giuridico indipendente rispetto allo Stato e sia perché il diritto canonico è sempre stato riconosciuto come diritto. Invece le confessioni religiose diverse dalla cattolica traggono il loro potere normativo, con effetti civili, dall’art. 8 comma 2 Costituzione, il quale afferma un diritto ossia il diritto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica di organizzarsi secondo propri statuti, purché questi statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Quindi c’è il riconoscimento di un potere normativo che però ha un limite, perché le regole che le confessioni religiose si danno sono riconosciute come tali dallo Stato solo se sono conformi al nostro ordinamento.

Durante l’elaborazione dell’art. 8 comma 2 Cost. uno dei padri costituenti ossia l’onorevole Paietta voleva eliminare questo limite e cioè la necessità delle conformità all’ordinamento giuridico italiano, perché egli riteneva questo limita innanzitutto discriminatorio perché non era chiesto alla Chiesa cattolica e perché questo limite si rifletteva negativamente sulla libertà dei singoli di aderire ad una confessione religiosa di minoranza perché richiedendo la conformità all’ordinamento italiano la Costituzione esprimeva una valutazione negativa della capacità organizzativa delle confessioni religiose non cattoliche; ed effettivamente in una prima battuta Paietta riuscì a fare eliminare da una bozza dell’art. 8 questo limite. La vittoria di Paietta fu una vittoria parziale, perché gli altri padri costituenti proposero di eliminare l’intero comma 2 dell’articolo.

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 9
Appunti Articolo 8 Costituzione (diritto ecclesiastico) Pag. 1 Appunti Articolo 8 Costituzione (diritto ecclesiastico) Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 9.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Articolo 8 Costituzione (diritto ecclesiastico) Pag. 6
1 su 9
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frarosci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Serra Beatrice.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community