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Deputati +25)

-E’ differente il sistema elettorale

-I Senatori sono eletti su base regionale (quindi

circoscrizioni e collegi devono essere sul

territorio regionale), mentre i Deputati no.

-Sono differenti i regolamenti Parlamentari: ad

esempio si contano in modo differente gli

astenuti, sono diversi i poteri dei Presidenti, nel

Senato ci sono tanti senatori a vita mentre nella

Camera ce ne sono solo 5.

-E’ differente la durata in carica: Per il Senato 6

anni, per la Camera 5 anni. Questa durata fu

livellata dopo il 1953 in quanto terminò la

legislatura della Camera e fu sciolto

anticipatamente il Senato. Ciò successe anche

nel 1958 fino a che la Corte Costituzionale nel

1963 emanò una revisione che rese uguale gli

anni in carica.

In genere le Seconde Camere sono “Camere di

Ripensamento” in quanto intervengono in modo

oppositivo alla Prima Camera. Ci sono però due casi

particolari:

In Germania la Seconda Camera è epressione dei

Lender perché è uno Stato Federale.

In Italia ciò non succede ma bisogna avere

l’approvazione di entrambe; si rallenta quindi il

procedimento legislativo e c’è una sorta di

“anomalia”.

Riforma Renzi-Boschi.

Prima di questa riforma il Senato era eletto dai

Consigli Regionali, quindi i Consiglieri Regionali

potevano essere anche Senatori. Infatti il Senato

(100 membri) era composto da:

-74 consiglieri

-21 eletti dai consiglieri (1 per ogni regione)

-5 di nomina Presidenziale.

La riforma aveva come obbiettivo far diventare il

Senato anche Camera delle Regioni, sempre però

mantenendo la sua subordinazione alla Camera. Ciò

per ridurre il procedimento di approvazione delle

leggi; questa riforma fu bocciata.

Lo status di Parlamentare.

L’Art.67 afferma che i Parlamentari rappresentano la

Nazione ed operano senza mandato imperativo.

Gli Articoli 67-68-69 invece affermano di quali

garanzie gode il Parlamentare, mentre l’art. 65

afferma quali elementi comportano la non elezione

del Parlamentare:

INELEGGIBILITA’ (ART.65) : L’Art. 65 afferma che

 il Parlamentare non può appartenere

contemporaneamente a due Camere; la legge

1957 infatti enuncia che il parlamentare se vuole

candidarsi ad altre cariche deve dimettersi 180

giorni prima. Invece l’Art. 66 afferma che il

Parlamentare deve essere eleggibile: cioè deve

ricoprire cariche politiche\costituzionali che lo

portano ad avere vantaggi rispetto ad altri

organi.

INCOMPATIBILITA’(ART. 65): quando il

 parlamentare accumula più funzioni ovvero è

eletto a più cariche, quindi dovrà sceglierne una.

Per questi due elementi ci deve essere un controllo

delle cariche: infatti dopo le elezioni c’è la verifica

dei poteri e se non c’è nessun problema si chiede

la convalida degli eletti.

INCANDIDABILITA’ (ART. 65): è stata introdotta

 nel 2012 dalla Legge Severino; una persona

non può diventare deputato o senatore se:

-E’ condannata a pena definitiva

-E’ condannata a più di 2 anni per un reato

contro la pubblica amministrazione

-E’ condannata per un reato doloso che

prevede una pena superiore a 2 o 4 anni.

Se la condanna interviene nel corso del

mandato legislativo, la Camera di

appartenenza dichiara la sua decadenza e non

può essere messa in discussione.

I Parlamentari hanno delle Prerogative, ovvero

situazioni di vantaggio rispetto al cittadino che

devono essere però scritte in Costituzione.

INSINDACABILITA’ (ART.65) : Il parlamentare

 non può essere chiamato a rispondere di

quello che dice nell’esercizio delle sue Funzioni

Parlamentari. Ciò gli consente però di

commettere reati nella sua attività come ad

esempio accusare un altro parlamentare. Fino

al 1993 il processo penale doveva essere

autorizzato dalla Camera di appartenenza;

dopo il 1993, grazie all’insindacabilità, il

parlamentare può essere indagato, rinviato a

giudizio, processato e condannato.

Con le sentenze 10 e 11, le affermazioni del

Parlamentare non possono essere protette

dall’insindacabilità, almeno che queste non

siano state confermate più volte e in più parti.

Con la legge del 2003, se le affermazioni del

parlamentare sono insindacabili, si devono

archiviare. Il giudice può chiedere alla Corte

Costituzionale di annullare la delibera di

insindacabilità e quindi di regolare i rapporti

tra Magistratura, che vuole giustiziare il

parlamentare, e Parlamento che lo vuole

proteggere. Infatti la Corte dichiarerà

incostituzionale tale legge 2003 perché la

Magistratura non può intervenire in queste

situazioni.

INVIOLABILITA’ (ART.68): deriva dal

 Costituzionalismo Francese che prevede

l’Immunità Parlamentare. Infatti l’Art.68 emana

le Autorizzazioni Ad Acta (solo per alcuni atti),

ovvero l’autorità giudiziaria, senza

autorizzazione del Parlamento, non può:

-fare al parlamentare una perquisizione

personale

-arrestare il parlamentare

-mantenere in detenzione il parlamentare

-intercettare il parlamentare. Se è intercettato

casualmente, ci sono due ipotesi: se le

intercettazioni sono irrilevanti devono essere

distrutte, se sono rilevanti si chiede il

consenso della Camera. Se però sono rilevanti

per il processo di un terzo e non del

parlamentare, devono essere distrutte

-chiedere i tabulati del parlamentare senza

l’autorizzazione della Camera.

Invece può arrestare il parlamentare in caso di

flagranza del reato o se è membro della Mafia.

Anche qua se l’autorità giudiziaria ha un

dissenso da parte della Camera, può rivolgersi

alla Corte Costituzionale che dovrà rivedere il

ruolo delle Camere; infatti spesso le Camere

fanno “cassazione” ovvero controllano le

esigenze cautelari per un arresto, anche se

non è loro compito.

INDENNITA’ (ART.68): retribuzione fissata per

 legge. Questa necessità è sentita dopo la 1°

Guerra Mondiale quando si sviluppa il mondo

del lavoro. Il parlamentare riceve delle somme

in base alla carica: in parte date dall’indennità,

in parte dalla Diaria più o meno alta, e in parte

date per fargli pagare i suoi collaboratori.

DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO (ART.67) :

 dettato dall’Art.67, ovvero il parlamento una

volta eletto può non tenere conto

dell’elettorato o del partito di appartenenza. E’

grazie a questo che il parlamentare può

abbandonare il gruppo; le ragioni

dell’abbandono sono debolezza del partito che

non riesce a mantenere una disciplina e

cambiamenti continui.

L’unico limite è che queste dimissioni devono

essere accettate sia dalla Camera che dal

Senato.

Organizzazione del Parlamento.

In parte è delineata dalla Costituzione, in parte da

regolamenti Parlamentari (riscritti nel 1971 dove

c’era un quadro politico diverso).

1) Il Parlamento in seduta comune ha funzioni

elettive: le Camere si riuniscono per eleggere il Pres.

Della Repubblica, i giudici costituzionali e il PSM,

oppure per decidere sulla messa in stato di accusa

del Pres. Della Repubblica.

Per Camera e Senato si intende l’assemblea, che si

tiene a Palazzo Montecitorio e a Palazzo Madama,

che è il luogo fisico nella quale si prendono le

decisioni più importanti.

2) In realtà il ruolo dei parlamentari si svolge nelle:

COMMISSIONI PERMANENTI (con 30 senatori e 50

deputati): hanno competenze per materia, 14

materie per ogni Camera, e hanno come referente

un Ministro.

Vengono formate in proporzione rispetto ai gruppi

Parlamentari; se il gruppo è più numeroso, lo sarà

anche la Commissione. I gruppi parlamentari sono

organi del Partito, ma sono necessari per il corretto

funzionamento delle Camere, in quanto il

parlamentare deve dichiarare il suo gruppo di

appartenenza entro 3 giorni, altrimenti è costretto

ad andare nel gruppo misto.

In queste Commissioni Permanenti ci sono varie

attività:

-Attività referente ovvero studiano determinate cose

e le riferiscono all’aula.

-Attività di controllo

-Attività di indirizzo.

COMMISSIONI BICAMERALI:

3) Camera e Senato.

Esse svolgono solo attività di controllo e sono: la

“vigilanza sulla Rai” che è affidato ad un membro

dell’opposizione che controlla se il Governo utilizza

in modo corretto i servizi pubblici, e il “Comitato

parlamentare sui servizi segreti” , affidato sempre ad

un membro dell’opposizione che ottiene informazioni

dal Governo circa i servizi segreti italiani.

GIUNTE:

4) 3 per la Camera e 2 per il Senato. Esse

sono:

-Giunta per il regolamento: propone modifiche ai

regolamenti

-Giunta per le elezioni: per il quale ogni elezione

deve essere convalidata.

-Giunta per le autorizzazioni: autorizza l’inviolabilità

e l’invalidità. Qua il Presidente di Assemblea indirizza

i lavori e si occupa della loro programmazione: se il

calendario dei lavori non è approvato dalla

“Conferenza dei CapoGruppi”, spetta al Pres. Di

Assemblea approvarlo.

5) Commissioni d’inchiesta: sono commissioni

permanenti formate solo da Camera dei Deputati o

solo con Senato della repubblica.

6) Commissioni Speciali: stabiliscono durata e

composizione dei ministeri

7) Ufficio di presidenza: con Presidente delle

Camere, 4 vice, 3 questori e 2 segretari.

Elezioni Camera e Senato.

Prima del 1994 Senato e Camera erano eletti

dall’opposizione, dopo il 1994 vengono eletti dalla

maggioranza: per il Senato è necessaria la

maggioranza relativa (ovvero dei presenti),

identificata da 2 regolamenti:

-Regolamento della Camera: i presenti sono coloro

che esprimono un voto favorevole o contrario, e non

lo sono gli astenuti.

-Regolamento del Senato: i presenti sono tutti coloro

che partecipano alla votazione.

Ci deve essere il così detto Numero Legale, ovvero

numero di membri necessari affinchè si possa

deliberare.

Come si vota? Con due modalità:

-Voto Palese: si sa chi ha votato. Una riforma stabilì

che tale modalità doveva essere quella ufficiale, in

modo da escludere i franchi-tiratori ovvero coloro

che votano contro il loro stesso partito.

-Voto Segreto: si ha solo un’evidenza numerica.

L’assemblea accetta il

Dettagli
A.A. 2017-2018
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jessica.paradiso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Furlan Federico.