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Deputati +25)
-E’ differente il sistema elettorale
-I Senatori sono eletti su base regionale (quindi
circoscrizioni e collegi devono essere sul
territorio regionale), mentre i Deputati no.
-Sono differenti i regolamenti Parlamentari: ad
esempio si contano in modo differente gli
astenuti, sono diversi i poteri dei Presidenti, nel
Senato ci sono tanti senatori a vita mentre nella
Camera ce ne sono solo 5.
-E’ differente la durata in carica: Per il Senato 6
anni, per la Camera 5 anni. Questa durata fu
livellata dopo il 1953 in quanto terminò la
legislatura della Camera e fu sciolto
anticipatamente il Senato. Ciò successe anche
nel 1958 fino a che la Corte Costituzionale nel
1963 emanò una revisione che rese uguale gli
anni in carica.
In genere le Seconde Camere sono “Camere di
Ripensamento” in quanto intervengono in modo
oppositivo alla Prima Camera. Ci sono però due casi
particolari:
In Germania la Seconda Camera è epressione dei
Lender perché è uno Stato Federale.
In Italia ciò non succede ma bisogna avere
l’approvazione di entrambe; si rallenta quindi il
procedimento legislativo e c’è una sorta di
“anomalia”.
Riforma Renzi-Boschi.
Prima di questa riforma il Senato era eletto dai
Consigli Regionali, quindi i Consiglieri Regionali
potevano essere anche Senatori. Infatti il Senato
(100 membri) era composto da:
-74 consiglieri
-21 eletti dai consiglieri (1 per ogni regione)
-5 di nomina Presidenziale.
La riforma aveva come obbiettivo far diventare il
Senato anche Camera delle Regioni, sempre però
mantenendo la sua subordinazione alla Camera. Ciò
per ridurre il procedimento di approvazione delle
leggi; questa riforma fu bocciata.
Lo status di Parlamentare.
L’Art.67 afferma che i Parlamentari rappresentano la
Nazione ed operano senza mandato imperativo.
Gli Articoli 67-68-69 invece affermano di quali
garanzie gode il Parlamentare, mentre l’art. 65
afferma quali elementi comportano la non elezione
del Parlamentare:
INELEGGIBILITA’ (ART.65) : L’Art. 65 afferma che
il Parlamentare non può appartenere
contemporaneamente a due Camere; la legge
1957 infatti enuncia che il parlamentare se vuole
candidarsi ad altre cariche deve dimettersi 180
giorni prima. Invece l’Art. 66 afferma che il
Parlamentare deve essere eleggibile: cioè deve
ricoprire cariche politiche\costituzionali che lo
portano ad avere vantaggi rispetto ad altri
organi.
INCOMPATIBILITA’(ART. 65): quando il
parlamentare accumula più funzioni ovvero è
eletto a più cariche, quindi dovrà sceglierne una.
Per questi due elementi ci deve essere un controllo
delle cariche: infatti dopo le elezioni c’è la verifica
dei poteri e se non c’è nessun problema si chiede
la convalida degli eletti.
INCANDIDABILITA’ (ART. 65): è stata introdotta
nel 2012 dalla Legge Severino; una persona
non può diventare deputato o senatore se:
-E’ condannata a pena definitiva
-E’ condannata a più di 2 anni per un reato
contro la pubblica amministrazione
-E’ condannata per un reato doloso che
prevede una pena superiore a 2 o 4 anni.
Se la condanna interviene nel corso del
mandato legislativo, la Camera di
appartenenza dichiara la sua decadenza e non
può essere messa in discussione.
I Parlamentari hanno delle Prerogative, ovvero
situazioni di vantaggio rispetto al cittadino che
devono essere però scritte in Costituzione.
INSINDACABILITA’ (ART.65) : Il parlamentare
non può essere chiamato a rispondere di
quello che dice nell’esercizio delle sue Funzioni
Parlamentari. Ciò gli consente però di
commettere reati nella sua attività come ad
esempio accusare un altro parlamentare. Fino
al 1993 il processo penale doveva essere
autorizzato dalla Camera di appartenenza;
dopo il 1993, grazie all’insindacabilità, il
parlamentare può essere indagato, rinviato a
giudizio, processato e condannato.
Con le sentenze 10 e 11, le affermazioni del
Parlamentare non possono essere protette
dall’insindacabilità, almeno che queste non
siano state confermate più volte e in più parti.
Con la legge del 2003, se le affermazioni del
parlamentare sono insindacabili, si devono
archiviare. Il giudice può chiedere alla Corte
Costituzionale di annullare la delibera di
insindacabilità e quindi di regolare i rapporti
tra Magistratura, che vuole giustiziare il
parlamentare, e Parlamento che lo vuole
proteggere. Infatti la Corte dichiarerà
incostituzionale tale legge 2003 perché la
Magistratura non può intervenire in queste
situazioni.
INVIOLABILITA’ (ART.68): deriva dal
Costituzionalismo Francese che prevede
l’Immunità Parlamentare. Infatti l’Art.68 emana
le Autorizzazioni Ad Acta (solo per alcuni atti),
ovvero l’autorità giudiziaria, senza
autorizzazione del Parlamento, non può:
-fare al parlamentare una perquisizione
personale
-arrestare il parlamentare
-mantenere in detenzione il parlamentare
-intercettare il parlamentare. Se è intercettato
casualmente, ci sono due ipotesi: se le
intercettazioni sono irrilevanti devono essere
distrutte, se sono rilevanti si chiede il
consenso della Camera. Se però sono rilevanti
per il processo di un terzo e non del
parlamentare, devono essere distrutte
-chiedere i tabulati del parlamentare senza
l’autorizzazione della Camera.
Invece può arrestare il parlamentare in caso di
flagranza del reato o se è membro della Mafia.
Anche qua se l’autorità giudiziaria ha un
dissenso da parte della Camera, può rivolgersi
alla Corte Costituzionale che dovrà rivedere il
ruolo delle Camere; infatti spesso le Camere
fanno “cassazione” ovvero controllano le
esigenze cautelari per un arresto, anche se
non è loro compito.
INDENNITA’ (ART.68): retribuzione fissata per
legge. Questa necessità è sentita dopo la 1°
Guerra Mondiale quando si sviluppa il mondo
del lavoro. Il parlamentare riceve delle somme
in base alla carica: in parte date dall’indennità,
in parte dalla Diaria più o meno alta, e in parte
date per fargli pagare i suoi collaboratori.
DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO (ART.67) :
dettato dall’Art.67, ovvero il parlamento una
volta eletto può non tenere conto
dell’elettorato o del partito di appartenenza. E’
grazie a questo che il parlamentare può
abbandonare il gruppo; le ragioni
dell’abbandono sono debolezza del partito che
non riesce a mantenere una disciplina e
cambiamenti continui.
L’unico limite è che queste dimissioni devono
essere accettate sia dalla Camera che dal
Senato.
Organizzazione del Parlamento.
In parte è delineata dalla Costituzione, in parte da
regolamenti Parlamentari (riscritti nel 1971 dove
c’era un quadro politico diverso).
1) Il Parlamento in seduta comune ha funzioni
elettive: le Camere si riuniscono per eleggere il Pres.
Della Repubblica, i giudici costituzionali e il PSM,
oppure per decidere sulla messa in stato di accusa
del Pres. Della Repubblica.
Per Camera e Senato si intende l’assemblea, che si
tiene a Palazzo Montecitorio e a Palazzo Madama,
che è il luogo fisico nella quale si prendono le
decisioni più importanti.
2) In realtà il ruolo dei parlamentari si svolge nelle:
COMMISSIONI PERMANENTI (con 30 senatori e 50
deputati): hanno competenze per materia, 14
materie per ogni Camera, e hanno come referente
un Ministro.
Vengono formate in proporzione rispetto ai gruppi
Parlamentari; se il gruppo è più numeroso, lo sarà
anche la Commissione. I gruppi parlamentari sono
organi del Partito, ma sono necessari per il corretto
funzionamento delle Camere, in quanto il
parlamentare deve dichiarare il suo gruppo di
appartenenza entro 3 giorni, altrimenti è costretto
ad andare nel gruppo misto.
In queste Commissioni Permanenti ci sono varie
attività:
-Attività referente ovvero studiano determinate cose
e le riferiscono all’aula.
-Attività di controllo
-Attività di indirizzo.
COMMISSIONI BICAMERALI:
3) Camera e Senato.
Esse svolgono solo attività di controllo e sono: la
“vigilanza sulla Rai” che è affidato ad un membro
dell’opposizione che controlla se il Governo utilizza
in modo corretto i servizi pubblici, e il “Comitato
parlamentare sui servizi segreti” , affidato sempre ad
un membro dell’opposizione che ottiene informazioni
dal Governo circa i servizi segreti italiani.
GIUNTE:
4) 3 per la Camera e 2 per il Senato. Esse
sono:
-Giunta per il regolamento: propone modifiche ai
regolamenti
-Giunta per le elezioni: per il quale ogni elezione
deve essere convalidata.
-Giunta per le autorizzazioni: autorizza l’inviolabilità
e l’invalidità. Qua il Presidente di Assemblea indirizza
i lavori e si occupa della loro programmazione: se il
calendario dei lavori non è approvato dalla
“Conferenza dei CapoGruppi”, spetta al Pres. Di
Assemblea approvarlo.
5) Commissioni d’inchiesta: sono commissioni
permanenti formate solo da Camera dei Deputati o
solo con Senato della repubblica.
6) Commissioni Speciali: stabiliscono durata e
composizione dei ministeri
7) Ufficio di presidenza: con Presidente delle
Camere, 4 vice, 3 questori e 2 segretari.
Elezioni Camera e Senato.
Prima del 1994 Senato e Camera erano eletti
dall’opposizione, dopo il 1994 vengono eletti dalla
maggioranza: per il Senato è necessaria la
maggioranza relativa (ovvero dei presenti),
identificata da 2 regolamenti:
-Regolamento della Camera: i presenti sono coloro
che esprimono un voto favorevole o contrario, e non
lo sono gli astenuti.
-Regolamento del Senato: i presenti sono tutti coloro
che partecipano alla votazione.
Ci deve essere il così detto Numero Legale, ovvero
numero di membri necessari affinchè si possa
deliberare.
Come si vota? Con due modalità:
-Voto Palese: si sa chi ha votato. Una riforma stabilì
che tale modalità doveva essere quella ufficiale, in
modo da escludere i franchi-tiratori ovvero coloro
che votano contro il loro stesso partito.
-Voto Segreto: si ha solo un’evidenza numerica.
L’assemblea accetta il