LE COSE
Res corporales : entità materiali uniche suscettibili di possesso
o res
N.B. diritto di proprietà identificandosi con la cosa posseduta era considerato
corporalis
Res incorporales iura
: alcuni : diritti soggettivi o posizioni giuridiche soggettive (non i loro
o eventuali oggetti corporali)
Cose in commercio: oggetto di proprietà privata oggetti di rapporti giuridici patrimoniali
o res divini iuris (res
Cose fuori commercio: NON oggetti di proprietà privata tutte le
o sacrae, religiose sanctae)
e
res
≠ humani iuris:
res publicae
- : se appartenetti alla collettività, furi commercio / se destinate
all’uso pubblico, in commercio beni da cui il popolo romano ricavava un reddito
res privatae
- : in commercio
Res mancipi : fondi sul suolo italico, schiavi, bestie da tiro e da soma e servitù rustiche: cose
o di maggior pregio nella società romana→ per esse si richiese il trasferimento della proprietà
mancipatio in iure cessio
con rito solenne: o [dall’ultima età arcaica] con
Res nec mancipi traditio
: tutte le altre res→ per il trasferimento della proprietà:
o Beni mobili: animali e oggetti inanimati trasportabili e amovibili→ anche gli schiavi
o Beni immobili: suolo e ciò che vi inerisce stabilmente
o Cose fungibili: beni sostituibili con altri della stessa specie tutti alla stessa
adempiono
o funzione economica
Cose infungibili: beni che hanno una loro individualità e non possono essere sostituiti gli uni
o con gli altri
Cose di genere: che appartengono ad una stessa categoria (corrispondono alle cose fungibili
o MA prospettiva diversa)
Cose di specie: cose singolarmente individuate (corrispondono alle cose infungibili)
o Cose consumabili: cose suscettibili di una sola utilizzazione si consumano per il fatto
o stesso di usarle
Cose inconsumabili: cose che consentono un uso continuato
o Cose divisibili: suscettibili di essere materialmente divisibili senza perire e senza pregiudizio
o economico
Cose indivisibili: non suscettibili di essere materialmente divisibili
o corpora quae uno spiritu continentur
Cose semplici: costituivano una unità naturale
o Cose composte: costituite da più cose semplici congiunte tra loro artificialmente MA tuttavia
o riconoscibili→ ex. Edificio
Cose collettive: più cose semplici NON congiunte MA considerate unitariamente→ ex.
o Gregge
FRUTTI:
a) Propriamente frutti: quelli delle piante e degli animali una volta separati dalla cosa
partes
madre→ prima della separazione ne erano ( NON considerazione giuridica
autonoma)
b) Attività lavorative dei servi
c) Frutti civili: corrispettivo che si ottiene concedendo una cosa in godimento
DIRITTI PATRIMONIALI : erga
Diritti reali: diritti soggettivi su una cosa carattere assoluto: opponibili
o omnes a fronte del diritto reale di uno i consociati sono obbligati ad astenersi da azioni
che siano in contrasto con quel diritto actiones in rem
Danno origine ai negozi giuridici con effetti reali, tutelati da e sono tipici
Es. diritto di proprietà: attribuisce al titolare un potere generale potenzialmente illimitato al
godimento e alla disposizione del bene che ne è oggetto MA su una stessa cosa possono
gravare altri diritti reali: diritti reali limitati o diritti su cosa altrui:
a) diritti reali di godimento: attribuiscono, su una cosa di cui un altro è proprietario,
facoltà di godimento più o meno limitate
b) diritti reali di garanzia: conferiscono al titolare il diritto di soddisfare un proprio
credito rivalendosi su una cosa altrui in caso di inadempimento
Opponibilità ai terzi il proprietario potrà perseguire la cosa propria presso chiunque la
possieda, MA i titolari di diritti reali limitati possono far valere il proprio diritto contro ogni
possessore e contro il proprietario ai tempi in cui è stato costituito il diritto e contro ogni
successivo ed eventuale proprietario
Diritti di credito: diritti relativi tra due parti (debitore e creditore) parte debitrice
o tenuta in favore dell’altra all’adempimento di una determinata prestazione. Sono ammessi
uno o più creditori, uno o più debitori, gli uni e gli altri soggetti precisamente individuati
actiones
Danno origine ai negozi giuridici con effetti obbligatori, tutelati da in
obligatio
personam→ ogni rapporto sottostante:
PROPRIETÀ: diritto soggettivo di natura reale per cui al proprietario si riconosce sulla cosa
che ne è oggetto una signoria generale: tutte le facoltà che rientrano nell’idea di godimento
e disponibilità pieni ed esclusivi della cosa MA possono essere poste limitazioni alle
facoltà del proprietario:
a) Legali: quando imposte dall’ordinamento giuridico
b) Volontarie: quando le facoltà di godimento della cosa compresse dal proprietario per la
costituzione sulla cosa stessa di diritti reali limitati (estinti: ritorno alla pienezza delle
facoltà di godimento elasticità)
Diritto di proprietà: diritto soggettivo di natura reale che ha come contenuto una signoria
generale su una cosa→ diritto una volta acquistato può prescindere dal suo esercizio e
sussiste fino a quando non si verifichi un fatto che ne determini l’estinzione il proprietario
non possessore ha il “diritto al possesso” e non perde la proprietà diritto
imprescrittibile
Storia del concetto di proprietà
“ex iure Quiritium”
I. appartenenza : potere legittimamente acquistato e
ius civile
riconosciuto dal dominium ex iure Quiritium ius civile,
II. [tarda età repubblicana] : istituto del da
res corporales , res mancipi e res nec
questo riconosciuto e tutelato oggetto:
mancipi , res e res
mobili immobili (solo se su suolo italico)
Altri tipi di proprietà: proprietà pretoria, proprietà peregrina e proprietà provinciale
N.B. per identificazione tra “cosa mia” e “cosa di mia proprietà” si guarda chi detiene il diritto
res
di proprietà sulla
Origini della proprietà privata immobiliare a Roma
Ager publicus : terre che appartenevano alla collettività, prevalentemente adibite al pascolo,
venivano lasciate in godimento esclusivo a privati:
I. provvedimenti che ne consentivano l’occupazione per lo sfruttamento o
concessioni individuali (revocabili) ex iure
II. assegnazioni a carattere definitivo proprietà dei privati
Quiritium
III. [diffusione dell’agricoltura] distribuzione in proprietà individuale a privati
limitatio
sempre più comuni : rito con connotazioni sacrali che si compiva con un
magistrato e un agrimensore: si tracciavano linee parallele e perpendicolari sul
suolo che incrociandosi stabilivano i confini degli appezzamenti, assegnati lasciando
limes iter limitare
un o : spazio libero largo non meno di cinque piedi attorno a
ciascun appezzamento, non acquistabile per usucapione
Dominium ex iure quiritium: “ius utendi et abutendi re sua”
potere assoluto e illimitato :
Concessi atti emulativi (espressione medievale): comportamenti del proprietario di un
o fondo nell’esercizio di un proprio diritto senza trarne vantaggio ma se non nuocere al
vicinino orientamento: chi esercita un proprio diritto non lede nessuno
Esente da tributi (sino all’equiparazione ai fondi provinciali – Diocleziano, 292)
o dominium
Immobili – estensione del illimitatamente in altezza e in profondità
o Limitatio limes
: tra fondi contigui libero accesso ai propri fondi
o aedes
Anche tra (=edifici) è richiesto ambitus limitatio
[età repubblicana] possibilità di assegnazione di terre senza e di dividere tra
agri agri arcifinii
comproprietari prima limitati possibilità di due fondi confinanti:
ambitus)
(anche per gli edifici si finì per ammettere derogabilità dell’ MA resta
indispensabile lasciare ai proprietari l’accesso indipendente
Possibilità di interferenze tra immobili appartenenti a proprietari diversi:
- Da tollerare: se dipendenti dall’uso normale del fondo (immissioni di fumo,
acqua…)
- actio
In altri casi vengono concesse azioni per limitazioni legali alla proprietà:
aquae pluviae arcendae operi movi nuntiatio
, rimedi contro il danno temuto, ,
interdictio quod vi aut clam
Modi di acquisto della proprietà privata
iure civili iure civili: mancipatio, in iure
Acquisti : modi di acquisto della proprietà
o cessio, usucapio
iure gentium iure gentium:
Acquisti : modi di acquisto della proprietà occupazione,
o traditio
accessione, specificazione,
Acquisti originari: prescindono da ogni relazione tra chi acquista e il precedente
o proprietario individuo diventa proprietario indipendentemente dal fatto che la cosa sia
stata o meno proprietà di qualcun altro acquisto mediante occupazione, accessione,
specificazione
Acquisti derivativi: dipendono dalla trasmissione che ne fa il titolare connessione tra il
o diritto di chi trasmette e il diritto di chi acquista: diritto di proprietà viene trasmesso
da un soggetto ad un altro e proprietà viene acquistata così com’era presso colui
che l’ha trasmessa
Acquisti derivativo-costitutivi: fenomeno per cui qualcuno diventa titolare di un
o ex novo
diritto soggettivo che costituisce MA che ha la sua radice nel diritto del
soggetto che lo costituisce
mancipatio legato per vindicationem adiudicatio
Acquisto mediante , , , pagamento
litis contestatio
della
es. usufrutto: il proprietario non è usufruttuario della cosa propria, quindi usufruttuario
acquista un nuovo diritto che ha la propria radice nella proprietà piena del costituente
Acquisti a titolo particolare: acquisti di uno o più beni individuati e determinati
o Acquisti a titolo universale: acquisto di complessi patrimoniali dalle componenti non
o necessariamente definite res
Occupazione: presa di possesso di cose che non appartengono a nessuno o
mancipi abbandonate ( proprietario manteneva il dominio fino a quando un occupante
non fosse diventato proprietario per usucapione)
Accessione: fenomeni diversi in cui una cosa corporale (principale) subisce un
arricchimento per l’aggiunta di una cosa che non appartiene allo stesso proprietario
(accessoria) incremento: a favore del proprietario in quanto tale della cosa principale
indipendentemente dal consenso del dominus della cosa accessoria→ diversi casi di
accessione:
a) Unione organica: accessione di cose di qualità diversa per compenetrazione di corpi
(divengono un tutt’uno) una è principale perché determina la funzione del tutto (es.
satio ferruminatio)
tintura con colore proprio su stoffa altrui, o
b) Incrementi fluviali
Inaedificatio
c) : costruzione di un edificio con materiali non appartenenti al proprietario del
suolo proprietario del suolo diventava automaticamente proprietario dell’edificio, ma
non necessariamente dei materiali di cui era composto l’edificio demolito l’edificio il
proprietario dei materiali li avrebbe potuti riavere
- Costruzione su terreno proprio con materiali altrui: proprietario del suolo,
diventato proprietario dell’edificio nel suo complesso, NON proprietario anche dei
materiali di costruzione separatamente considerati. Il proprietario dei materiali
detiene il diritto di proprietà quiescente: non può rivendicarli sino alla
demolizione, che comunque non può pretendere
dominus fundi
N.B. finche fosse durata la costruzione, non può usucapire i materiali,
rei vindicatio
che possono essere richiesti dal legittimo proprietario tramite
actio de tigno iuncto in duplum,
Durante l’unione: , penale e concessa al
proprietario di materiali edilizi che fossero stati sottratti furtivamente ed utilizzati
per la costruzione di un edificio.
- Costruzione su terreno altrui con materiali propri: il costruttore non ha diritto
l’actio de tigno iuncto→
ad esercitare proprietario dei materiali manteneva la
proprietà solo se la costruzione fosse stata in buona fede
Specificazione : trasformazione di una cosa altrui sino a farne altra cosa che appare nuova
dominus materiae
a) Reversibile (es. vaso ricavato da una massa di argento) →
manteneva la proprietà
b) Non reversibile (es. uva trasformata in vino) → specificatore avrebbe acquistato la
res nova
proprietà della
Mancipatio in iure cessio
e
In realtà non avevano struttura adatta agli atti traslativi solo chi acquistava aveva un ruolo
attivo:
In iure cessio: risultato dell’adattamento di strutture processuali a funzioni negoziali
- Mancipatio: avrebbe mantenuto invariata la propria struttura
-
Proprietà: diritto soggettivo distinto dal possesso principio per cui acquisto del
mancipio accipiens domi