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LE COSE

Res corporales : entità materiali uniche suscettibili di possesso

o res

N.B. diritto di proprietà identificandosi con la cosa posseduta era considerato

corporalis

Res incorporales iura

: alcuni : diritti soggettivi o posizioni giuridiche soggettive (non i loro

o eventuali oggetti corporali)

Cose in commercio: oggetto di proprietà privata oggetti di rapporti giuridici patrimoniali

o res divini iuris (res

Cose fuori commercio: NON oggetti di proprietà privata tutte le

o sacrae, religiose sanctae)

e

res

≠ humani iuris:

res publicae

- : se appartenetti alla collettività, furi commercio / se destinate

all’uso pubblico, in commercio beni da cui il popolo romano ricavava un reddito

res privatae

- : in commercio

Res mancipi : fondi sul suolo italico, schiavi, bestie da tiro e da soma e servitù rustiche: cose

o di maggior pregio nella società romana→ per esse si richiese il trasferimento della proprietà

mancipatio in iure cessio

con rito solenne: o [dall’ultima età arcaica] con

Res nec mancipi traditio

: tutte le altre res→ per il trasferimento della proprietà:

o Beni mobili: animali e oggetti inanimati trasportabili e amovibili→ anche gli schiavi

o Beni immobili: suolo e ciò che vi inerisce stabilmente

o Cose fungibili: beni sostituibili con altri della stessa specie tutti alla stessa

adempiono

o funzione economica

Cose infungibili: beni che hanno una loro individualità e non possono essere sostituiti gli uni

o con gli altri

Cose di genere: che appartengono ad una stessa categoria (corrispondono alle cose fungibili

o MA prospettiva diversa)

Cose di specie: cose singolarmente individuate (corrispondono alle cose infungibili)

o Cose consumabili: cose suscettibili di una sola utilizzazione si consumano per il fatto

o stesso di usarle

Cose inconsumabili: cose che consentono un uso continuato

o Cose divisibili: suscettibili di essere materialmente divisibili senza perire e senza pregiudizio

o economico

Cose indivisibili: non suscettibili di essere materialmente divisibili

o corpora quae uno spiritu continentur

Cose semplici: costituivano una unità naturale 

o Cose composte: costituite da più cose semplici congiunte tra loro artificialmente MA tuttavia

o riconoscibili→ ex. Edificio

Cose collettive: più cose semplici NON congiunte MA considerate unitariamente→ ex.

o Gregge

FRUTTI:

a) Propriamente frutti: quelli delle piante e degli animali una volta separati dalla cosa

partes

madre→ prima della separazione ne erano ( NON considerazione giuridica

autonoma)

b) Attività lavorative dei servi

c) Frutti civili: corrispettivo che si ottiene concedendo una cosa in godimento

DIRITTI PATRIMONIALI : erga

Diritti reali: diritti soggettivi su una cosa carattere assoluto: opponibili

o omnes a fronte del diritto reale di uno i consociati sono obbligati ad astenersi da azioni

che siano in contrasto con quel diritto actiones in rem

Danno origine ai negozi giuridici con effetti reali, tutelati da e sono tipici

Es. diritto di proprietà: attribuisce al titolare un potere generale potenzialmente illimitato al

godimento e alla disposizione del bene che ne è oggetto MA su una stessa cosa possono

gravare altri diritti reali: diritti reali limitati o diritti su cosa altrui:

a) diritti reali di godimento: attribuiscono, su una cosa di cui un altro è proprietario,

facoltà di godimento più o meno limitate

b) diritti reali di garanzia: conferiscono al titolare il diritto di soddisfare un proprio

credito rivalendosi su una cosa altrui in caso di inadempimento

Opponibilità ai terzi il proprietario potrà perseguire la cosa propria presso chiunque la

possieda, MA i titolari di diritti reali limitati possono far valere il proprio diritto contro ogni

possessore e contro il proprietario ai tempi in cui è stato costituito il diritto e contro ogni

successivo ed eventuale proprietario

Diritti di credito: diritti relativi tra due parti (debitore e creditore) parte debitrice

o tenuta in favore dell’altra all’adempimento di una determinata prestazione. Sono ammessi

uno o più creditori, uno o più debitori, gli uni e gli altri soggetti precisamente individuati

actiones

Danno origine ai negozi giuridici con effetti obbligatori, tutelati da in

obligatio

personam→ ogni rapporto sottostante:

PROPRIETÀ: diritto soggettivo di natura reale per cui al proprietario si riconosce sulla cosa

che ne è oggetto una signoria generale: tutte le facoltà che rientrano nell’idea di godimento

e disponibilità pieni ed esclusivi della cosa MA possono essere poste limitazioni alle

facoltà del proprietario:

a) Legali: quando imposte dall’ordinamento giuridico

b) Volontarie: quando le facoltà di godimento della cosa compresse dal proprietario per la

costituzione sulla cosa stessa di diritti reali limitati (estinti: ritorno alla pienezza delle

facoltà di godimento elasticità)

Diritto di proprietà: diritto soggettivo di natura reale che ha come contenuto una signoria

generale su una cosa→ diritto una volta acquistato può prescindere dal suo esercizio e

sussiste fino a quando non si verifichi un fatto che ne determini l’estinzione il proprietario

non possessore ha il “diritto al possesso” e non perde la proprietà diritto

imprescrittibile

Storia del concetto di proprietà

“ex iure Quiritium”

I. appartenenza : potere legittimamente acquistato e

ius civile

riconosciuto dal dominium ex iure Quiritium ius civile,

II. [tarda età repubblicana] : istituto del da

res corporales , res mancipi e res nec

questo riconosciuto e tutelato oggetto:

mancipi , res e res

mobili immobili (solo se su suolo italico)

Altri tipi di proprietà: proprietà pretoria, proprietà peregrina e proprietà provinciale

N.B. per identificazione tra “cosa mia” e “cosa di mia proprietà” si guarda chi detiene il diritto

res

di proprietà sulla

Origini della proprietà privata immobiliare a Roma

Ager publicus : terre che appartenevano alla collettività, prevalentemente adibite al pascolo,

venivano lasciate in godimento esclusivo a privati:

I. provvedimenti che ne consentivano l’occupazione per lo sfruttamento o

concessioni individuali (revocabili) ex iure

II. assegnazioni a carattere definitivo proprietà dei privati

Quiritium

III. [diffusione dell’agricoltura] distribuzione in proprietà individuale a privati

limitatio

sempre più comuni : rito con connotazioni sacrali che si compiva con un

magistrato e un agrimensore: si tracciavano linee parallele e perpendicolari sul

suolo che incrociandosi stabilivano i confini degli appezzamenti, assegnati lasciando

limes iter limitare

un o : spazio libero largo non meno di cinque piedi attorno a

ciascun appezzamento, non acquistabile per usucapione

Dominium ex iure quiritium: “ius utendi et abutendi re sua”

potere assoluto e illimitato :

Concessi atti emulativi (espressione medievale): comportamenti del proprietario di un

o fondo nell’esercizio di un proprio diritto senza trarne vantaggio ma se non nuocere al

vicinino orientamento: chi esercita un proprio diritto non lede nessuno

Esente da tributi (sino all’equiparazione ai fondi provinciali – Diocleziano, 292)

o dominium

Immobili – estensione del illimitatamente in altezza e in profondità

o Limitatio limes

: tra fondi contigui libero accesso ai propri fondi

o aedes

Anche tra (=edifici) è richiesto ambitus limitatio

[età repubblicana] possibilità di assegnazione di terre senza e di dividere tra

agri agri arcifinii

comproprietari prima limitati possibilità di due fondi confinanti:

 ambitus)

(anche per gli edifici si finì per ammettere derogabilità dell’ MA resta

indispensabile lasciare ai proprietari l’accesso indipendente

Possibilità di interferenze tra immobili appartenenti a proprietari diversi:

- Da tollerare: se dipendenti dall’uso normale del fondo (immissioni di fumo,

acqua…)

- actio

In altri casi vengono concesse azioni per limitazioni legali alla proprietà:

aquae pluviae arcendae operi movi nuntiatio

, rimedi contro il danno temuto, ,

interdictio quod vi aut clam

Modi di acquisto della proprietà privata

iure civili iure civili: mancipatio, in iure

Acquisti : modi di acquisto della proprietà

o cessio, usucapio

iure gentium iure gentium:

Acquisti : modi di acquisto della proprietà occupazione,

o traditio

accessione, specificazione,

Acquisti originari: prescindono da ogni relazione tra chi acquista e il precedente

o proprietario individuo diventa proprietario indipendentemente dal fatto che la cosa sia

stata o meno proprietà di qualcun altro acquisto mediante occupazione, accessione,

specificazione

Acquisti derivativi: dipendono dalla trasmissione che ne fa il titolare connessione tra il

o diritto di chi trasmette e il diritto di chi acquista: diritto di proprietà viene trasmesso

da un soggetto ad un altro e proprietà viene acquistata così com’era presso colui

che l’ha trasmessa

Acquisti derivativo-costitutivi: fenomeno per cui qualcuno diventa titolare di un

o ex novo

diritto soggettivo che costituisce MA che ha la sua radice nel diritto del

soggetto che lo costituisce

mancipatio legato per vindicationem adiudicatio

Acquisto mediante , , , pagamento

litis contestatio

della

es. usufrutto: il proprietario non è usufruttuario della cosa propria, quindi usufruttuario

acquista un nuovo diritto che ha la propria radice nella proprietà piena del costituente

Acquisti a titolo particolare: acquisti di uno o più beni individuati e determinati

o Acquisti a titolo universale: acquisto di complessi patrimoniali dalle componenti non

o necessariamente definite res

Occupazione: presa di possesso di cose che non appartengono a nessuno o

mancipi abbandonate ( proprietario manteneva il dominio fino a quando un occupante

non fosse diventato proprietario per usucapione)

Accessione: fenomeni diversi in cui una cosa corporale (principale) subisce un

arricchimento per l’aggiunta di una cosa che non appartiene allo stesso proprietario

(accessoria) incremento: a favore del proprietario in quanto tale della cosa principale

indipendentemente dal consenso del dominus della cosa accessoria→ diversi casi di

accessione:

a) Unione organica: accessione di cose di qualità diversa per compenetrazione di corpi

(divengono un tutt’uno) una è principale perché determina la funzione del tutto (es.

satio ferruminatio)

tintura con colore proprio su stoffa altrui, o

b) Incrementi fluviali

Inaedificatio

c) : costruzione di un edificio con materiali non appartenenti al proprietario del

suolo proprietario del suolo diventava automaticamente proprietario dell’edificio, ma

non necessariamente dei materiali di cui era composto l’edificio demolito l’edificio il

proprietario dei materiali li avrebbe potuti riavere

- Costruzione su terreno proprio con materiali altrui: proprietario del suolo,

diventato proprietario dell’edificio nel suo complesso, NON proprietario anche dei

materiali di costruzione separatamente considerati. Il proprietario dei materiali

detiene il diritto di proprietà quiescente: non può rivendicarli sino alla

demolizione, che comunque non può pretendere

dominus fundi

N.B. finche fosse durata la costruzione, non può usucapire i materiali,

rei vindicatio

che possono essere richiesti dal legittimo proprietario tramite

actio de tigno iuncto in duplum,

Durante l’unione: , penale e concessa al

proprietario di materiali edilizi che fossero stati sottratti furtivamente ed utilizzati

per la costruzione di un edificio.

- Costruzione su terreno altrui con materiali propri: il costruttore non ha diritto

l’actio de tigno iuncto→

ad esercitare proprietario dei materiali manteneva la

proprietà solo se la costruzione fosse stata in buona fede

Specificazione : trasformazione di una cosa altrui sino a farne altra cosa che appare nuova

dominus materiae

a) Reversibile (es. vaso ricavato da una massa di argento) →

manteneva la proprietà

b) Non reversibile (es. uva trasformata in vino) → specificatore avrebbe acquistato la

res nova

proprietà della

Mancipatio in iure cessio

e

In realtà non avevano struttura adatta agli atti traslativi solo chi acquistava aveva un ruolo

attivo:

In iure cessio: risultato dell’adattamento di strutture processuali a funzioni negoziali

- Mancipatio: avrebbe mantenuto invariata la propria struttura

-

Proprietà: diritto soggettivo distinto dal possesso principio per cui acquisto del

mancipio accipiens domi

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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