Le cose
Res corporales e res incorporales
Res corporales: entità materiali uniche suscettibili di possesso o res. N.B. Il diritto di proprietà, identificandosi con la cosa posseduta, era considerato corporalis.
Res incorporales iura: alcuni diritti soggettivi o posizioni giuridiche soggettive, non i loro eventuali oggetti corporali.
Cose in commercio e fuori commercio
Cose in commercio: oggetto di proprietà privata, oggetti di rapporti giuridici patrimoniali o res divini iuris.
Cose fuori commercio: NON oggetti di proprietà privata, tutte le res sacrae, religiose, sanctae e res humani iuris.
- Res publicae: se appartenenti alla collettività, fuori commercio; se destinate all’uso pubblico, in commercio, beni da cui il popolo romano ricavava un reddito.
- Res privatae: in commercio.
Res mancipi e res nec mancipi
Res mancipi: fondi sul suolo italico, schiavi, bestie da tiro e da soma e servitù rustiche: cose di maggior pregio nella società romana; per esse si richiese il trasferimento della proprietà con rito solenne: mancipatio o in iure cessio, dall’ultima età arcaica.
Res nec mancipi: tutte le altre res; per il trasferimento della proprietà: traditio.
Classificazione delle cose
- Beni mobili: animali e oggetti inanimati trasportabili e amovibili, anche gli schiavi.
- Beni immobili: suolo e ciò che vi inerisce stabilmente.
- Cose fungibili: beni sostituibili con altri della stessa specie, tutti alla stessa funzione economica.
- Cose infungibili: beni che hanno una loro individualità e non possono essere sostituiti gli uni con gli altri.
- Cose di genere: che appartengono a una stessa categoria, corrispondono alle cose fungibili ma in prospettiva diversa.
- Cose di specie: cose singolarmente individuate, corrispondono alle cose infungibili.
- Cose consumabili: cose suscettibili di una sola utilizzazione, si consumano per il fatto stesso di usarle.
- Cose inconsumabili: cose che consentono un uso continuato.
- Cose divisibili: suscettibili di essere materialmente divisibili senza perire e senza pregiudizio economico.
- Cose indivisibili: non suscettibili di essere materialmente divisibili.
Cose semplici: costituivano una unità naturale, corpora quae uno spiritu continentur.
Cose composte: costituite da più cose semplici congiunte tra loro artificialmente ma tuttavia riconoscibili; ex. edificio.
Cose collettive: più cose semplici NON congiunte ma considerate unitariamente; ex. gregge.
Frutti
- Propriamente frutti: quelli delle piante e degli animali una volta separati dalla cosa madre; prima della separazione ne erano partes, NON considerazione giuridica autonoma.
- Attività lavorative dei servi.
- Frutti civili: corrispettivo che si ottiene concedendo una cosa in godimento.
Diritti patrimoniali
Diritti reali
Diritti reali: diritti soggettivi su una cosa, carattere assoluto: opponibili erga omnes; a fronte del diritto reale di uno, i consociati sono obbligati ad astenersi da azioni che siano in contrasto con quel diritto.
Danno origine ai negozi giuridici con effetti reali, tutelati da actiones in rem e sono tipici.
Es. diritto di proprietà: attribuisce al titolare un potere generale potenzialmente illimitato al godimento e alla disposizione del bene che ne è oggetto, ma su una stessa cosa possono gravare altri diritti reali: diritti reali limitati o diritti su cosa altrui.
- Diritti reali di godimento: attribuiscono, su una cosa di cui un altro è proprietario, facoltà di godimento più o meno limitate.
- Diritti reali di garanzia: conferiscono al titolare il diritto di soddisfare un proprio credito rivalendosi su una cosa altrui in caso di inadempimento.
Opponibilità ai terzi: il proprietario potrà perseguire la cosa propria presso chiunque la possieda, ma i titolari di diritti reali limitati possono far valere il proprio diritto contro ogni possessore e contro il proprietario ai tempi in cui è stato costituito il diritto e contro ogni successivo ed eventuale proprietario.
Diritti di credito
Diritti di credito: diritti relativi tra due parti, debitore e creditore; parte debitrice tenuta in favore dell’altra all’adempimento di una determinata prestazione. Sono ammessi uno o più creditori, uno o più debitori, gli uni e gli altri soggetti precisamente individuati.
Danno origine ai negozi giuridici con effetti obbligatori, tutelati da actiones in personam; ogni rapporto sottostante: obligatio.
Proprietà
Proprietà: diritto soggettivo di natura reale per cui al proprietario si riconosce sulla cosa che ne è oggetto una signoria generale: tutte le facoltà che rientrano nell’idea di godimento e disponibilità pieni ed esclusivi della cosa, ma possono essere poste limitazioni alle facoltà del proprietario.
- Legali: quando imposte dall’ordinamento giuridico.
- Volontarie: quando le facoltà di godimento della cosa compresse dal proprietario per la costituzione sulla cosa stessa di diritti reali limitati, estinti: ritorno alla pienezza delle facoltà di godimento, elasticità.
Diritto di proprietà: diritto soggettivo di natura reale che ha come contenuto una signoria generale su una cosa; diritto una volta acquistato può prescindere dal suo esercizio e sussiste fino a quando non si verifichi un fatto che ne determini l’estinzione. Il proprietario non possessore ha il “diritto al possesso” e non perde la proprietà: diritto imprescrittibile.
Storia del concetto di proprietà
“Ex iure Quiritium”.
- Appartenenza: potere legittimamente acquistato e riconosciuto dal ius civile.
- Nella tarda età repubblicana: istituto del dominium ex iure Quiritium, questo riconosciuto e tutelato; oggetto: res corporales, res mancipi e res nec mancipi, res mobili e immobili, solo se su suolo italico.
Altri tipi di proprietà: proprietà pretoria, proprietà peregrina e proprietà provinciale.
N.B. Per identificazione tra “cosa mia” e “cosa di mia proprietà” si guarda chi detiene il diritto di proprietà sulla res.
Origini della proprietà privata immobiliare a Roma
Ager publicus: terre che appartenevano alla collettività, prevalentemente adibite al pascolo, venivano lasciate in godimento esclusivo a privati.
- Provvedimenti che ne consentivano l’occupazione per lo sfruttamento o concessioni individuali, revocabili.
- Assegnazioni a carattere definitivo: proprietà dei privati ex iure Quiritium.
- Diffusione dell’agricoltura: distribuzione in proprietà individuale a privati, sempre più comuni: limitatio, rito con connotazioni sacrali che si compiva con un magistrato e un agrimensore; si tracciavano linee parallele e perpendicolari sul suolo che, incrociandosi, stabilivano i confini degli appezzamenti, assegnati lasciando un limes o iter: spazio libero largo non meno di cinque piedi attorno a ciascun appezzamento, non acquistabile per usucapione.
Dominium ex iure Quiritium
Dominium ex iure Quiritium: “ius utendi et abutendi re sua”, potere assoluto e illimitato.
Concessi atti emulativi, espressione medievale: comportamenti del proprietario di uno fondo nell’esercizio di un proprio diritto senza trarne vantaggio ma se non nuocere al vicino; orientamento: chi esercita un proprio diritto non lede nessuno.
- Esente da tributi, sino all’equiparazione ai fondi provinciali – Diocleziano, 292.
- Immobili: estensione del dominium illimitatamente in altezza e in profondità.
- Limitatio limes: tra fondi contigui libero accesso ai propri fondi.
- Anche tra aedes, edifici, è richiesto ambitus limitatio.
Nell’età repubblicana, possibilità di assegnazione di terre senza limitatio e di dividere tra comproprietari prima limitati, possibilità di due fondi confinanti, anche per gli edifici si finì per ammettere derogabilità dell’ambitus, ma resta indispensabile lasciare ai proprietari l’accesso indipendente.
Possibilità di interferenze tra immobili appartenenti a proprietari diversi
- Da tollerare: se dipendenti dall’uso normale del fondo, immissioni di fumo, acqua…
- In altri casi vengono concesse azioni per limitazioni legali alla proprietà: actio aquae pluviae arcendae, operi novi nuntiatio, rimedi contro il danno temuto, interdictio quod vi aut clam.
Modi di acquisto della proprietà privata
Acquisti iure civili: modi di acquisto della proprietà iure civili: mancipatio, in iure cessio, usucapio.
Acquisti iure gentium: modi di acquisto della proprietà iure gentium: occupazione, traditio, accessione, specificazione.
Acquisti originari: prescindono da ogni relazione tra chi acquista e il precedente proprietario; individuo diventa proprietario indipendentemente dal fatto che la cosa sia stata o meno proprietà di qualcun altro: acquisto mediante occupazione, accessione, specificazione.
Acquisti derivativi: dipendono dalla trasmissione che ne fa il titolare, connessione tra il diritto di chi trasmette e il diritto di chi acquista: diritto di proprietà viene trasmesso da un soggetto ad un altro e proprietà viene acquistata così com’era presso colui che l’ha trasmessa.
Acquisti derivativo-costitutivi: fenomeno per cui qualcuno diventa titolare di uno ex novo diritto soggettivo che costituisce ma che ha la sua radice nel diritto del soggetto che lo costituisce.
Acquisto mediante mancipatio, in iure cessio, legato per vindicationem, adiudicatio, pagamento della litis contestatio.
Es. usufrutto: il proprietario non è usufruttuario della cosa propria, quindi usufruttuario acquista un nuovo diritto che ha la propria radice nella proprietà piena del costituente.
- Acquisti a titolo particolare: acquisti di uno o più beni individuati e determinati.
- Acquisti a titolo universale: acquisto di complessi patrimoniali dalle componenti non necessariamente definite.
Occupazione
Occupazione: presa di possesso di cose che non appartengono a nessuno o res mancipi abbandonate; il proprietario manteneva il dominio fino a quando un occupante non fosse diventato proprietario per usucapione.
Accessione
Accessione: fenomeni diversi in cui una cosa corporale, principale, subisce un arricchimento per l’aggiunta di una cosa che non appartiene allo stesso proprietario, accessoria; incremento: a favore del proprietario in quanto tale della cosa principale indipendentemente dal consenso del dominus della cosa accessoria; diversi casi di accessione.
- Unione organica: accessione di cose di qualità diversa per compenetrazione di corpi, divengono un tutt’uno; una è principale perché determina la funzione del tutto, es. tintura con colore proprio su stoffa altrui, satio o ferruminatio.
- Incrementi fluviali.
- Inaedificatio: costruzione di un edificio con materiali non appartenenti al proprietario del suolo; proprietario del suolo diventava automaticamente proprietario dell’edificio, ma non necessariamente dei materiali di cui era composto l’edificio. Demolito l’edificio, il proprietario dei materiali li avrebbe potuti riavere.
Costruzione su terreno proprio con materiali altrui
Proprietario del suolo, diventato proprietario dell’edificio nel suo complesso, NON proprietario anche dei materiali di costruzione separatamente considerati. Il proprietario dei materiali detiene il diritto di proprietà quiescente: non può rivendicarli sino alla demolizione, che comunque non può pretendere.
N.B. Finché fosse durata la costruzione, dominus fundi non può usucapire i materiali, che possono essere richiesti dal legittimo proprietario tramite rei vindicatio.
Durante l’unione: actio de tigno iuncto in duplum, penale e concessa al proprietario di materiali edilizi che fossero stati sottratti furtivamente ed utilizzati per la costruzione di un edificio.
Costruzione su terreno altrui con materiali propri
Il costruttore non ha diritto ad esercitare l’actio de tigno iuncto; proprietario dei materiali manteneva la proprietà solo se la costruzione fosse stata in buona fede.
Specificazione
Specificazione: trasformazione di una cosa altrui sino a farne altra cosa che appare nuova.
- Reversibile, es. vaso ricavato da una massa di argento: dominus materiae manteneva la proprietà.
- Non reversibile, es. uva trasformata in vino: specificatore avrebbe acquistato la proprietà della res nova.
Mancipatio e in iure cessio
Mancipatio e in iure cessio in realtà non avevano struttura adatta agli atti traslativi: solo chi acquistava aveva un ruolo attivo.
- In iure cessio: risultato dell’adattamento di strutture processuali a funzioni negoziali.
- Mancipatio: avrebbe mantenuto invariata la propria struttura.
Proprietà: diritto soggettivo distinto dal possesso, principio per cui acquisto del mancipio accipiens domi