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PARENTELA E AFFINITÀ
Agnatio: vincolo tra più componenti della stessa famiglia, indipendentemente dal legame di sangue. Il pater familias non si estingue con la morte (disgregazione in tante famiglie, figli in manu). La parentela in linea esclusivamente maschile è chiamata familia proprio iure dicta patria potestas, riservata ai cives. Riguarda solo gli agnati appartenenti a nuclei familiari diversi: il pater familias insieme alle persone sottoposte allo stesso se ancora in vita. L'emancipatio, datio in adoptionem, coemptio filia, estinzione per morte della familia, conventio in manum, diafferratium, adrogatio, perdita di cittadinanza e libertà.
Cognatio: parentela di sangue in linea maschile e femminile. Poco considerata dal pretore, viene presa in considerazione nel sistema di successione intestato e contro il testamento nel diritto giustinianeo, conferendole gli stessi effetti dell'agnatio.
giuridici- Parentela: valore il gradoLinea retta: ascendenti e discendenti tra loro (non conta la generazioneo maggiore)Linea collaterale: ascendente in comune non in linea retta (ascendeteo maggiore non viene calcolato)Adfinitas- : legame che unisce i coniugi con i parenti dell'altro coniuge in linearetta o collaterale a seconda che il rapporto di parentela dell'altro coniuge con lapersona cui si vuole fare riferimento sia in linea retta o collateraleextra ordinemAlimenti: senatoconsulti e costituzioni imperiali dal I sec a.C. sanzione di unreciproco dovere alimentare tra genitori e figli, poi esteso agli altri parenti in linea retta, e trapatroni e libertiCapitis deminutio status agnatio: mutamento di si spezzano i precedenti vincoli di- Maxima: status libertatisperdita dello- Media: status civitatisperdita dello- Minima: status familiaemutamento delloLimitazioni alla capacità giuridica delle donne:- Diritto pubblico: negata ogni capacitàpatria
potestas agnatio,- Diritto privato: preclusa la (no adozione o adrogazione, nopostulareno tutrici o curatrici, no rappresentanti in giudizio) pretore: divieto dipro aliis intercedere pro aliis/ senatoconsulto Velleiano (46 d.C.): divieto di(garantire e assumere obbligazioni nell’interesse altrui il pretore concede allal’exceptio Senatus consulti Velleiani)donna convenuta per adempimento
CAPACITA’ DI AGIRE (indipendente dalla capacità giuridica)
Rileva l’età
Puberi hanno raggiunto la capacità fisiologica di generare- Femmine: 18 anni – parziale capacità di agire (habitus corporis)- Maschi: da stabilire caso per caso guardando caratteri esteriori [prima età classica] proculiani – quattordici anni – piena capacità di agire
Impuberi non hanno raggiunto la capacità fisiologica di generare
Infantes:- assenza di eloquio ragionevole [età classica] fino ai sette anni –nessuna
capacità di agireInfantia maiores: l'infanzia- puberi che hanno superato – parziale capacità di agire: possono compiere validamente, anche senza assistenza, negozi giuridici che comportano l'acquisto di un diritto (no alienazione o atti dispositivi o obbligazioni)alieni iurisSe (giuridicamente incapaci) nessun problema sui iuris tutela impuberum cives Se soggetti a (istituto riservato ai ) tutore supupillo Legitima pater familias: (XII Tavole) solo se il non ha provveduto* con apposita disposizione testamentaria alla nomina di un tutorel'agnatus proximuschiamato dell'impubere , il patrono per i parens manumissorliberti e il per gli emancipati impuberiTestamentaria pater familias: se il ha provveduto con apposita* disposizione testamentaria alla nomina di un tutoreDativa (lex Atilia de tutore dando): del 210 a.C. – il pretore* nomina, su istanza della madre o di altri congiunti, un tutoresui iurisall'impubere che non neavesse alcuno- Istituto potestativo e protettivo: il tutore esercita un potere per la conservazione del patrimonio familiare e assicura assistenza e protezione al pupillo potere-dovere.
cives- Riservato ai maschi [età postclassica] madre vedova ammessa all'esercizio della tutela a condizione che non si risposasse- Poteri: auctoritasi. (legittimazione ad intervenire negli atti negoziali del pupillo infantia maior) : dichiarazione di volontà integrativa a quella espressa dal pupillo, necessaria per negozi che il pupillo non potesse compiere da solo
ii. gestione del patrimonio pupillare: acquisto e trasferimento di possesso (eres nec mancipi) di proprietà per nell'interesse del pupillo e con effettioratio Severidirettamente a lui imputabili (senatoconsulto fatto approvare da Settimo Severo nel 195 d.C.): divieto per il tutore di alienare fondi rusticie suburbani appartenenti al pupillo, pena la nullità [età postclassica] per effetto delle
costituzioni imperiali può alienare solo beni di scarsissimo valore. iii. negozi di acquisto e perdita di possesso, e di acquisto e trasferimento della proprietà: rappresentante diretto / altri negozi: atto compiuto dal solo tutore produce effetti solo sul tutore, fino agli idonei atti di trasferimento, necessari una volta cessata la tutela (raggiunta l'età pubere) - Responsabilità: cessata la tutela, il tutore può essere chiamato a rendere conto actio rationibus distrahendis dell'operato (XII Tavole), penale, all'ex pupillo → duplum contro l'ex tutore, nella misura del per abusi compiuti dolosamente a actio tutelaedanno del patrimonio pupillare [età preclassica] reipersecutoria, →di buona fede e infamante: tutore deve trasmettere gli acquisti fatti a nome proprio nell'interesse del pupillo e rispondere per pregiudizi patrimoniali derivati al pupillo dalla gestione della tutela e imputabili a dolo o colpa – diretta /contraria: stessanatura, non infamante, al tutore contro il pupillo per il rimborso spese e il risarcimento dei pregiudizi patrimoniali connessi alla gestione tutelare
Minori di 25 anni[sviluppo società ed economia pericolo: +18 con piena capacità giuridica]
lex Laetoria de circumscriptione adulescentium l’actio legis 200 a.C. istituisce Laetoriae sui iuris contro chi negozia con un pubere minore di 25 anni e popolares raggirandolo: penale e infamante, tra le [età classica] desuetudine exceptio legis Laetorie [ultimi tempi della repubblica] pretore concede l’ (negozio in integrum restitutio propter aetatem senza esecuzione) e la (negozio eseguito) per il minore che avesse compiuto negozi a lui pregiudizi e volicurator minorum
Pretore – istituzione del- l’assistenza nella gestione degli affari del minore garanzia per i terzi: Al minore sarebbe stato impossibile invocare la propria inesperienza e vanificare gli effetti dell’atto
compiuto- gestione del patrimonio del minore effetti secondo il criterio della rappresentanza indiretta curator negotiorum gestio- rapporto tra e minore inquadrato nella azioni negotiorum gestorum diretta contro il tutore, contraria contro il minore venia aetatis[età classica] ai singoli viene concessa la minore che amministra liberamente il proprio patrimonio e gestisce i propri affari non ha la possibilità di invocare i rimedi pretori in favore degli adolescenti Furiosi e prodigi: Furiosi: infermi di mente nessuna capacità di agire Prodigi: incapaci di amministrare i propri beni per inettitudine pratica (tendenza allo sperpero) interdictio parziale capacità di agire in seguito a del magistrato no atti di alienazione o assunzione di obbligazioni sui iuris cura legitima l’agnatus proximus Se soggetti a curator furiosi e curator prodigi Tavole) (persona e patrimonio) (patrimonio) cura honoraria[etàDisposizione dei propri beni, di assunzione di obbligazioni senza tutor auctoritas) l'intervento del (integra la volontà della donna con la propria pater familia (optio tutoris):
II. Il nel testamento dà alla figlia il tutore da lei scelto tutor optivus coemptio fiduciaria,
III. [tarda età repubblicana] la donna può conseguire, con la tutela evitandae causa, di scegliere il proprio tutore [lex Iulia et Papia Poppea] ingenuae
IV. alle donne con tre figli e liberte con quattro figli, ius liberorum lo esonero dalla tutela piena capacità di agire
V. Si ammette che il pretore può costringere, su istanza della donna, tutore l'auctoritas testamentario o dativo a prestare lex Claudia
VI. Abolita la tutela legittima da una tutela muliebre ridotta ad una formalità
Capacità giuridica riconosciuta anche a persone giuridiche:
- Corporazioni a base personale: aggregazione di persone con propria organizzazione interna, cui possono fare
capo diritti e doveri che non siano alcontempo delle persone fisiche che la compongono possibilità di rapporti giuridici tra l’associato e la corporazione, che rimane sempre identica a se stessa
Populus Romanus : collettività di cittadini romani politicamente organizzatio ciò che lo riguarda viene considerato appartenente alla sfera del pubblico
Civitates munici