Le persone
Categorie non romane
Capacità giuridica: idoneità ad essere titolari di diritti e doveri (situazioni giuridiche soggettive) persone, fisiche o giuridiche ➔ Capacità di agire: idoneità a compiere atti giuridici tutti gli esseri umani ➔ intellettualmente capaci (no minori o malati di mente)
Nel diritto romano
Capacità giuridica
Status: Riferimento allo (posizione giuridica della persona), in relazione a status libertatis
- Alla comunità di uomini liberi – libero ➔ ingenui
- Nascevano liberi i figli di madre libera
- Liberti: Diventavano liberi gli schiavi liberati
Status civitatis: Allo Stato romano – cittadino ➔
Status familiae suis iuris: Alla famiglia ➔
Schiavitù
- Fenomeno in aumento con il succedersi di guerre vittoriose (prigionieri di guerra)
- Non erano liberi i servi:
- Nati da madre serva
- Prigionieri di guerra vendita da parte dell’autorità pubblica a privati ➔ ius
- Non erano liberi i servi:
N.b. un cittadino romano non poteva essere servo all’interno del territorio di Roma ➔ postliminium: un romano catturato e divenuto schiavo del nemico, una volta rientrato in patria riacquisiva libertà e cittadinanza e viene reintegrato nella sua posizione giuridica personale e patrimoniale precedente alla cattura
[Età postclassica] vendita dei figli neonati come schiavi, con possibilità di riscattarli in seguito ammessa da Giustiniano solo in caso di estrema indigenza ➔
Condizioni giuridiche
Personae: in quanto esseri umani
Res mancipi: possibili oggetti di proprietà o altrui diritti soggettivi
- Giuridicamente incapaci matrimonium
- Non hanno valore i vincoli di parentela tra servi unioni tra servi: ➔ contubernium (giuridicamente irrilevante)
Alieni iuris: dominus (dominicia potestas dominium ex iure Quiritium) - sotto la potestà del dominus
- Sottoposti ad un potere assoluto ➔
- Influsso stoico e cristiano temperamenti alla considerazione dei servi
- Giustiniano ➔ dà valore giuridico (ai fini successori per lo più) alle famiglie servili
Rilevanza giuridica comportamenti volontari
- [Età arcaica] pseudo capacità di agire: rilievo giuridico ad alcuni loro comportamenti volontari
- Criterio: il comportamento migliora la posizione giuridico-patrimoniale del ➔ dominus
- Dominus: fungono da organo di acquisto del, partecipano validamente a negozi che comportano l’acquisto di diritti soggettivi produzione degli effetti in ➔ dominus capo al
N.b. atti dispositivi e negozi di assunzione dei debiti compiuti da schiavi erano invalidi: non potevano obbligarsi (incapaci giuridici), non potevano peggiorare la situazione del dominus patrimoniale e non avevano nulla di proprio delicta - Responsabilità nossale: contro il servo altrui responsabile di la vittima poteva vendicarsi/applicare la pena corporale stabilita, ma il dominus poteva pagare una pena pecuniaria
Peculio
- [Dall’età arcaica] gruzzoletto di denaro, poi beni e anche altri schiavi proprietario: ➔ dominus
- In deroga al principio dell’invalidità degli atti dispositivi degli schiavi, essi potevano disporre res peculiari rec nec mancipi, a titolo oneroso della, trasferirne possesso (e proprietà se dominus salva la facoltà del di revocare il peculio in ogni momento
Possibilità di spendere il peculio Riconoscimento che i servi fossero ➔ in grado di adempiere gli obblighi assunti con atto lecito, nonostante terzi dominus non avrebbero potuto costringerli (non stanno in giudizio e il non risponde per i loro obblighi) [Età classica] possibilità per i servo di ➔ obligationes naturales assumere da atto lecito, dette perché non actiones; davano luogo ad il terzo creditore avrebbe solo potuto trattenere (soluti retentio) quanto ricevuto in adempimento
Azioni addietizie
- Crescita economia esigenza utilizzo servi nella gestione degli affari del ➔ dominus esigenza di tutelare il terzo con strumenti giudiziari idonei intervento pretorio [II sec. a.C.]
- Actiones adiecticiae qualitatis: dominus si assume preliminarmente la responsabilità di operazioni finanziarie compiute dal servo
- Actio quod iussu: contro il dominus che avesse autorizzato il servo al compimento di un impegno responsabilità totale de ➔
- Actio exercitoria: l’exercitor navis (dominico) - contro che avesse affidato al servo la gestione e l’amministrazione della nave, rendendolo responsabilità ➔ totale de
- Actio institoria: contro il dominus che avesse preposto il servo ad un settore di attività economica quale institor responsabilità totale de ➔
- Actio de peculio et de in rem verso: contro il dominus del servo che avesse assunto debiti nella gestione del peculio (responsabilità del ➔ dominus de peculio entro il valore del peculio) e (responsabilità del dominus de in rem verso nei limiti del suo stesso arricchimento in dipendenza dell’obbligazione assunta dallo schiavo) necessaria la stima del peculio al netto dei debiti contratti dal servo nei confronti del padrone, che veniva soddisfatto per primo soddisfacimento dei creditori ➔ mano a mano che promuovevano l’azione (fino ad esaurimento peculio e arricchimento)
- Actio tributoria: concessa dal pretore ai creditori del soggetto a potestà che avesse contratto obbligazioni e compiuto negozi in ordine alle merci peculiari concessegli dal dominus affinchè ne commerciasse. I terzi creditori, avendo fondate ragioni per temere bancarotta del sottoposto, si rivolgevano al pretore che invitava il dominus a procedere alla ripartizione dell'importo delle merci peculiari tra i creditori attribuendo agli stessi una quota proporzionale al credito di ciascuno e
- Actio de peculio et de in rem verso: par condicio creditorum - perché qui si realizzava una con il dominus. Azioni proprie del rapporto contratto dallo schiavo formula con trasposizione di soggetti: nell’intentio nome del servo, nella condemnatio nome del dominus (fatta eccezione per l’actione tributoria)
Liti di libertà
- Status libertatis: Se lo è oggetto di contestazione istituzione di un processo di libertà ➔ (causa libertatis) vindicatio in libertatem ex servitute vindicatio in servitutem ex libertate: o
- Rito:
- Legis sacramenti in rem (sacramentum decemviri I. actio: di 50 assi e decisione ai stilibus iudicandis) rei vindicatio, recuperatores
- II. Processo formulare: formule ricalcate su quelle della praetor de liberalibus causis: come giudici [età classica] consoli e poi giudizio ➔ extra ordinem praeiudicia
- III. Processo postclassico: formula dei (azioni dichiarative sentenza di ➔ accertamento, senza condanna)
- La persona sulla cui libertà si disputava non era soggetto della lite ma oggetto (i servi non potevano stare in giudizio, egli poteva essere servo) parti: ➔ dominus l’adsertore Giustiniano elimina e consente al soggetto di litigare ➔ pro sua libertate personalmente dominus
Cessazione dello stato di schiavitù
- In seguito all’affrancamento da parte del dominus mediante acquisizione di libertà e cittadinanza ➔
- Manumissio vindicta (inter vivos):
- negozio antico e formale actus legitimus - dominus
- Procedimento: [in iure] presenti e schiavo
- Adsertor in libertatem festuca:
- un dichiara libero il servo e lo tocca con la dominus
- Il non si oppone l’addictio secundum libertatem il magistrato pronuncia
- Nel diritto Giustinianeo si compie mediante semplice dichiarazione della ➔ volontà di affrancare il servo da parte del dominus dinnanzi al magistrato
- Adsertor in libertatem festuca:
- Manumissio censu (inter vivos):
- In occasione (ogni lustro) del censimento si iscrive cives il servo tra i dietro autorizzazione (con parole solenni) del dominus
- Con il Principato viene meno la magistratura censoria, si utilizzano forse altri funzionari, fino alla scomparsa in età postclassica
- Manumissio testamento (mortis causa):
- Attraverso disposizione testamentaria, contenente termini imperativi; eventualmente anche condizioni sospensive o termini “statuliber” iniziali servo manomesso: ➔
- Manumissioni pretorie: [ultima età repubblicana]
- Inter amicos dominus- (dichiarazione informale del di fronte ad una cerchia di amici)
- Per epistulam- ius civile
- I manomessi in questi modi non erano riconosciuti dallo come liberi
- Il dominus pretore tutelava la loro libertà di fatto denegando eventualmente al la vidicatio in servitutem
- Lex Iunia Norbana (19 d.C.) – parificazione di essi ai liberi, ma non ➔ cives
- Giusitiniano – equiparazione ai manomessi in forme civili ➔
- Manumissio fidecommissoria:
- Indiretta: [Augusto conferisce efficacia ai fedecommessi] sull’erede incaricato dal ➔ manumissio testatore di manomettere un servo grava l’obbligo di procedere alla ➔ extra ordinem pretor fidecommissarius) rifiuto: costrizione (dal console, poi dal
- Disposizioni contenute in senatoconsulti e costituzioni imperiali – organo ➔ giudiziario può attribuire la libertà allo schiavo in caso di persistenza del rifiuto extra ordinem
- N.b. in ogni caso, ad agire contro l’onerato sarebbe stato lo schiavo
- Manumissio in sacrosanctis: [età postclassica, riconoscimento da Costantino]
- Dichiarazione del dominus di fronte all’assemblea di fedeli presieduta dal vescovo e (durante il convivium) forme sempre più ➔ libere (es. distruzione documenti di proprietà)
- Acquisto automatico: [per disposizione imperiale anteriore a Vespasiano] schiava venduta a patto che non venisse prostituita una volta violato il patto
- Lex Fufia Canina – manumissio testamento
- Limitazioni: (2 a.C.) limitazione percentuale alla ➔ lex Aelia Sextiae (4 d.C.) – vieta la manomissione degli schiavi di condotta turpe e in frode ai dominicreditori; subordina le manomissioni compiute da minori di 20 anni a speciali garanzie e si servi under 30
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