Rielaborazione preparazione esame di diritto del lavoro
Quando nei paragrafi non è specificato, se si parla esempio del paragrafo 8, sono da considerarsi inclusi sotto lo stesso titolo anche 8.1, 8.2 etc.
11. Il diritto del lavoro: nozione
Il diritto del lavoro studia quella parte dell'ordinamento che ha ad oggetto il lavoro umano, definibile come attività diretta ad un risultato produttivo. Il diritto del lavoro riguarda, però, ancora essenzialmente il lavoro subordinato, che viene svolto da un soggetto "alle dipendenze e sotto la direzione" di un altro soggetto obbligato alla controprestazione retributiva (art 2094 c.c.).
Il lavoratore subordinato è considerato un soggetto debole in quanto situato in un contesto di diffusa disoccupazione e privo di redditi diversi dalla retribuzione; in presenza di questi presupposti, infatti, si determina per il lavoratore l'assoluta necessità di ottenere e conservare un’occupazione, onde poter scambiare il lavoro con la retribuzione indispensabile per il suo sostentamento. Per soddisfare questa necessità il lavoratore è indotto ad accettare condizioni contrattuali al limite della sopravvivenza e a subire arbitrari aggravamenti e deviazioni del vincolo di subordinazione.
Il diritto del lavoro nasce per proteggere il lavoratore subordinato contro la sua stessa libertà negoziale per prendere atto della disuguaglianza sostanziale delle parti all'interno di un contratto, che impone interventi correttivi esterni a tutela del più debole.
Gli interventi del diritto del lavoro possono essere raggruppati in tre grandi aree, che corrispondono alla tradizionale tripartizione della materia:
- Il primo settore è denominato diritto del rapporto di lavoro o diritto del lavoro in senso stretto, ed è costituito dalle norme che disciplinano direttamente il rapporto di lavoro, fissando a tutela dei lavoratori minimi inderogabili di trattamento, anche se non mancano norme a tutela del datore di lavoro o dell'interesse generale;
- Il secondo settore è costituito dal diritto sindacale, che riguarda il fenomeno delle coalizioni professionali e della loro attività, all'interno del quale troviamo sia norme statuali sia regole autonomamente prodotte dalle parti sociali; in questo settore la protezione del singolo lavoratore si realizza in modo meno immediato ma non meno efficace;
- Infine vi è il diritto della previdenza sociale, che riguarda l'intervento pubblico a favore dei lavoratori in condizioni di bisogno per il verificarsi di eventi pregiudizievoli quali l'infortunio, la malattia, l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria (art 38 c. 2 e 4 Cost). Questa complessa normativa comprende anche la disciplina della previdenza privata e rientra nel diritto del lavoro solo fino a quando le prestazioni siano riservate ai soli lavoratori ed il finanziamento del sistema avvenga mediante una contribuzione collegata al rapporto di lavoro; infatti, invece, laddove i beneficiari delle prestazioni siano tutti i cittadini bisognosi indipendentemente dalla posizione attuale o pregressa di lavoratori, si passa ad un sistema di assistenza o sicurezza sociale che esula dal diritto del lavoro e si fonda su una solidarietà universale. Questa branca del diritto del lavoro ha conquistato da tempo una sua autonomia, soprattutto a causa della complessità della relativa disciplina.
Il diritto del lavoro è caratterizzato dall'oggetto, appunto il lavoro, e non dalla natura delle norme, sicché supera le tradizionali ripartizioni dell'ordinamento, ed in particolare quella tra diritto privato e diritto pubblico, comprendendo disposizioni di entrambe le specie. La compresenza dell'elemento fisico dei lavoratori e di un contenuto patrimoniale, colloca il diritto di lavoro tra il diritto dei beni e quello delle persone, costituendo il fondamento dell'autonomia scientifica della materia.
Una caratteristica fondamentale del diritto del lavoro è la sua continua evoluzione in quanto, dalla sua nascita ad oggi, le condizioni di lavoro sono notevolmente migliorate, facendo così passare l'ordinamento da una fase di mero cumulo di tutele sempre crescenti, ad una fase di contenimento, razionalizzazione e redistribuzione delle tutele nell'interesse generale e degli stessi lavoratori. Infine, il diritto del lavoro si distingue dalle altre scienze, come quelle economiche, che hanno ad oggetto il lavoro, perché ne studia la disciplina giuridica e, perciò, non l'essere ma il dover essere.
2. Cenni storici
Il lavoro nel mondo romano è molto diverso da quello moderno in quanto il lavoro manuale ed eterorganizzato era svolto prevalentemente dagli schiavi, considerati come leciti oggetti di negoziazione, il che dà ammissibilità alla locatio hominis. Quando, invece, a lavorare era un uomo libero, l'oggetto del contratto non poteva essere una persona, bensì la sua attività, dando luogo all'istituto della locatio operarum. Successivamente si svilupparono la locatio operis, in cui era dedotto in contratto il compimento di un'opera determinata con autonomia di esecuzione il rischio del risultato sul lavoratore, e le operae liberales (medico, avvocato ecc).
Molto diversa, invece, era la situazione nel medioevo, in cui con lo sviluppo della civiltà comunale ebbero grande rilievo le corporazioni professionali di arti e mestieri, non solo per la regolazione delle attività economiche, ma soprattutto per il loro ruolo sociale in quanto veicolo per la partecipazione alla vita politica. Gli statuti delle corporazioni disciplinavano prevalentemente la concorrenza tra gli imprenditori associati nei suoi vari aspetti e le controversie tra soci, ma contenevano anche disposizioni relative alle condizioni di lavoro di operai e apprendisti, sicché i rapporti di lavoro erano sottoposti a questa regolamentazione pubblicistica che prevaleva sull'autonomia contrattuale individuale.
La storia del diritto del lavoro contemporaneo inizia, però, solo con la rivoluzione industriale, che a partire dalla metà del XVIII secolo, investì, con il tempo, tutte le città occidentali. Si trattò di un fenomeno economico-sociale dirompente caratterizzato dal rapido estendersi della produzione di massa, mediante uno sviluppo capitalistico impetuoso fondato sulla divisione del lavoro, sulla diffusione delle macchine e sul bassissimo costo della manodopera, che consentì un forte accumulo di capitale per nuovi investimenti. Questo fenomeno portò all’urbanizzazione, fenomeno con cui si individua l’affluenza di moltitudini di lavoratori dalle campagne verso le città, che diede via ad una spietata concorrenza reciproca tra i lavoratori, che ridusse i salari a livello di mera sussistenza. Come sappiamo, le condizioni di vita e di lavoro di queste masse di individui erano terribili, sia per la durata della prestazione, sia per la pesantezza delle mansioni, sia per l'insalubrità e la pericolosità dell'ambiente, sia per l'assenza di qualsiasi forma di previdenza; a ciò si aggiunga che nel processo produttivo venivano impiegati anche i fanciulli e le donne, denominati mezze-forze per il loro minore apporto cui conseguiva un minor compenso.
La borghesia era la forza trainante di tutto questo fenomeno economico, impaziente di utilizzare liberamente i propri capitali, e conseguentemente ostile ai vincoli dell'organizzazione corporativa; così in un clima segnato dal pensiero illuminista antropocentrico e dall'esaltazione della libertà individuale, la rivoluzione francese del 1789 spazzò via la struttura corporativa affermando l'ideologia liberale, che considerava dannoso qualsiasi corpo intermedio tra i cittadini allo Stato e qualsiasi vincolo alla libertà di contrattazione ed alla libera concorrenza (laissez faire). Tutto questo non fece altro che legittimare pienamente la pesantissima situazione di cui si è detto.
Vigevano, inoltre, da un lato il divieto di associazioni professionali e dall'altro l'assenza di regolamentazione legale del rapporto di lavoro, abbandonato così alle determinazioni delle parti individuali, con un conseguente sfrenato dominio di fatto della parte economicamente più forte; l'assenza di disciplina legale del rapporto di lavoro risulta anche dal codice civile francese del 1803.
In questa situazione di spaventoso degrado si aprì inevitabilmente la questione sociale o questione operaia. I lavoratori, riuniti nella fabbrica e partecipi delle stesse condizioni, avvertirono l'interesse comune e la conseguente spinta ad associarsi per tutelarsi, eliminando la concorrenza reciproca con la fissazione di un vincolo minimo alle richieste salariali. Sorsero, così, le leghe di resistenza (o sindacati o trade union) con lo scopo di ottenere dall'imprenditore migliori condizioni di lavoro mediante il rifiuto collettivo di lavorare fino a quando non fossero state concesse. In questo modo alla debolezza del singolo si sostituiva la forza della coalizione che ristabiliva una tendenziale parità tra le parti della contrattazione. Certamente, però, non si può dimenticare che i divieti legali sopra menzionati collocavano questa lotta nell'area dell’illecito.
In Italia solo con il governo Giolitti ai primi del ‘900 lo Stato assunse un atteggiamento di effettiva neutralità nel conflitto sociale.
In questa situazione anche la chiesa cattolica prese una posizione in senso sostanzialmente riformista con l’enciclica Rerum novarum di Leone XIII del 1891, che rifiutò i due estremi materialistici del liberismo e della lotta di classe socialista, auspicando nell'interesse della persona umana una collaborazione tra capitale e lavoro.
L'insostenibilità del conflitto sociale e l'intento di agevolare un'evoluzione non sovversiva della questione operaia finirono per determinare dappertutto il riconoscimento della libertà sindacale. In Italia il codice penale Zanardelli del 1889 considerò leciti lo sciopero e la serrata se non attuati con violenza e minaccia, pur permanendo la qualificazione civilistica di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Con il tempo il movimento sindacale ebbe una larga affermazione e nel 1906 i sindacati si riunirono nella Confederazione generale italiana del lavoro fondata sul principio della lotta di classe contro il capitalismo, mentre dopo qualche anno sorse la Confederazione italiana dei lavoratori ispirata alla dottrina sociale della Chiesa. Parallelamente al riconoscimento delle libertà sindacali fu gradualmente abbandonato l'altro caposaldo del sistema liberale puro, ovvero l'astensione della legge sulle condizioni di contratto, e cominciò a formarsi la legislazione sociale di produzione dei lavoratori, con le prime leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sul riposo settimanale e festivo, sulle assicurazioni contro gli infortuni e per l'invalidità e la vecchiaia.
In questo periodo, in cui il diritto di lavoro vide i suoi origini, ebbe particolare rilievo la istituzione con legge dei Collegi dei probiviri, che avevano la funzione di conciliare o, altrimenti, di decidere le controversie individuali tra industriali e operai, decisioni che erano adottate secondo equità, mancando la normativa sul rapporto di lavoro.
La maggior parte dei ricordati interventi del legislatore riguardava esclusivamente gli operai, ritenuti più bisognosi di tutela, mentre per gli impiegati, all'epoca non sindacalizzati, la legge provvide in seguito.
Dopo la prima guerra mondiale si intensificarono le lotte sociali, anche con la occupazione delle fabbriche, cui rispose il movimento fascista che, una volta preso il potere, diede origine al sistema corporativo, nel quale per ogni categoria autoritativamente predeterminata era attribuita personalità pubblica ad un solo sindacato dei lavoratori e da un solo sindacato di imprenditori riuniti nella corporazione, che era organo dello Stato. Le corporazioni, dunque, erano sindacati di diritto pubblico in quanto avevano la rappresentanza legale esclusiva della categoria e conseguentemente stipulavano tra loro contratti collettivi con efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria medesima a prescindere dalla affiliazione sindacale. Nel caso, assai raro, di mancato accordo per la conclusione del contratto collettivo, era previsto l'intervento della Corte d'Appello, che risolveva la controversia tramite la creazione di una norma secondo equità.
L'importanza assunta dai contratti collettivi corporativi si nota all’articolo 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, che le vede e le contempla tra le fonti del diritto.
L'ordinamento corporativo rispettava l'iniziativa economica privata, ma intendeva superare il conflitto tra capitale e lavoro, che dovevano collaborare nel superiore interesse dell'economia nazionale. Lo sciopero e la serrata erano, conseguentemente, vietati e puniti come delitti contro l'economia pubblica, dando avvio a un periodo di soffocamento della libertà sindacale. Comunque l'ordinamento corporativo riconosceva la necessità di tutelare i lavoratori e, in effetti, in questo periodo furono realizzati seri miglioramenti delle condizioni di lavoro sia mediante i contratti collettivi, sia mediante apposite leggi, come quelle sull'orario di lavoro, sul riposo settimanale e in materia previdenziale.
Subito dopo la caduta del fascismo furono soppresse le corporazioni e commissariati relativi sindacati ma vennero lasciati in vigore, fino alle successive modifiche, i contratti collettivi e le altre norme corporative, per assicurare la necessaria continuità di disciplina dei rapporti di lavoro; non furono espressamente abrogate neppure le norme del codice penale incriminatrice dello sciopero e della serrata, di cui si sarebbe occupata molti anni dopo la Corte Costituzionale, ma di fatto si ristabilì un regime di piena libertà sindacale, ivi compresa la libertà di sciopero e di contrattazione collettiva.
3. I principi costituzionali
Il lavoro occupa una posizione centrale nella costituzione repubblicana entrata in vigore nel 1948, che gli dedica alcuni dei preliminari principi fondamentali, oltre che diverse norme del titolo III.
Già la dichiarazione di apertura, secondo cui la Repubblica è “fondata sul lavoro" indica l'alto valore civile assegnato all'attività dell'uomo diretta alla soddisfazione dei bisogni. Successivamente l'articolo 4 definisce il lavoro come dovere di ogni cittadino. Allo stesso articolo vi è una definizione di lavoro, volutamente più ampia possibile, secondo cui il lavoro è inteso come “un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Da questo punto di vista non solo non vi è distinzione tra attività manuale e attività intellettuale, ma neppure tra lavoro subordinato e lavoro autonomo o imprenditoriale; se ne ricava un principio di pari dignità sociale di ogni forma di lavoro, dall'operaio al poeta, dall'industriale al sacerdote, che presuppone e tutela una società pluriclasse. Il diritto al lavoro è riconosciuto a “tutti i cittadini” (art 4, c.1), con esclusione di qualsiasi distinzione e discriminazione.
È bene, inoltre, notare che tutti i fattori di disuguaglianza sostanziale che hanno dato origine al diritto del lavoro, sopra analizzati, sono espressamente considerati dalla costituzione, che li definisce come “ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art 3, c. 2). L'esplicito impegno della Repubblica a rimuovere questi ostacoli contiene tutto il succo del diritto del lavoro.
Successivamente troviamo norme riguardanti il lavoro al titolo III, dedicato ai "rapporti economici”. Questo titolo contiene le fondamentali disposizioni sulla previdenza e assistenza (Art. 38) e sui limiti all'iniziativa economica privata (Art. 41), ed inizia con un articolo “contenitore” (Art. 35), secondo cui “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero”.
L'ultimo comma riconosce la libertà di emigrazione in quanto si lega ad un'epoca in cui l'Italia era ancora un paese di forte emigrazione.
Di grandissima importanza, poi, è la disposizione dell'art 36, c.1, che riconosce al lavoratore il "diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” e, sempre lo stesso articolo, si occupa di elevare a diritti di rango Costituzionale quelli riguardanti il massimo limite dell'orario di lavoro, il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite, di cui si prevede l’irrinunciabilità. Altro problema storico della tutela del lavoro è quello riguardante il lavoro delle donne dei minori, tutelato dall’Art. 37, che si occupa principalmente della necessità della fissazione da parte del legislatore di un minimo di età per il lavoro dipendente e sancisce il principio della parità di diritti e di retribuzione rispetto a quella dell'uomo adulto, a parità di lavoro, oltre che dispone la protezione della donna lavoratrice per cons
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