18/09
Nozioni Preliminari
Considerazioni introduttive
E’ necessario precisare inizialmente il quadro teorico di riferimento. Preliminare è fornire una
definizione di cosa s’intenda per diritto. In primis non è un oggetto materiale, vediamo i suoi
effetti studiando la società in quanto influenza il comportamento delle persone. Il diritto è un
fenomeno sociale, “dove esiste la società, lì esiste pure il diritto” e anche Aristotele
definisce l’uomo un animale sociale, ma a tale tendenza socievole si contrappone quella
egoistica che spinge gli uomini a soddisfare i propri bisogni anche a scapito degli altri
consociati. Il diritto va proprio ad agire contro questi comportamenti egoistici impedendo la
disgregazione della società, tramite l’incoraggiamento di comportamenti considerati buoni e
la disincentivazione di quelli considerati cattivi. Il diritto è regola e insieme di regole, è uno
strumento di misurazione del fatto che vuole imprimere una determinata direzione ad esso.
Dà questa definizione però per acquisiti 2 elementi: a) si tratta di una regola positiva, cioè
posta dagli uomini e non recepita da una realtà metafisica. Prescrive non di essere ma di
dover essere, spiegazione deontologica.
Il rapporto tra diritto e filosofia si è bruscamente interrotto all'inizio di questo secolo a seguito
dell'affermarsi del relativismo filosofico. Le moderne teorie del diritto guardano alle nuove
scienze sociali (sociologia). In tutte le definizioni dei giuristi, le costanti saranno che
intendono un sistema di controllo sociale dei comportamenti intersoggettivi dei membri di un
gruppo mediante un insieme, più o meno articolato, di prescrizioni tutte o in parte coercitive.
Nel momento in cui nella storia si passa da clan a strutture di società più alte, non bastano
più relazioni semplici o la superiorità del più forte, ma si ottiene con comportamenti
virtuosi che portino alla stabilità. Questi comportamenti non sono seguiti da tutti
spontaneamente, ma serve avere degli stimoli, i comportamenti diventano regole. Servono
comportamenti doverosi, che diventano consuetudine (la consuetudine però non è uguale
all’etica) e che nella trasmissione del sapere, vengono diciamo messe per iscritto e
diventano le prime norme.
Le norme oltre a non fare parte del mondo materiale, non fanno nemmeno parte di emozioni
o sentimenti. La norma ha senso, se fondamentalmente qualcuno può violarla.
Le norme sono paradigmi di valutazione del sentimento e delle azioni. Non lo facciamo
come singoli, ma in una realtà dove tutti lo fanno (mondo pervaso da norme). Ciò detto però,
non si arriva tutti alle stesse conclusioni.
Le norme sociali possono essere anche giuridiche, esistono anche norme
religiose…..insomma esistono tanti precetti, siamo immersi in un mondo che interferisce con
la nostra libertà di agire e che comunque ci influenza.
Il diritto è un comportamento necessario, le norme agiscono solo nei luoghi in cui il
comportamento può essere modificato e non interferiscono nei comportamenti impossibili
(es. devi toccare il cielo con un dito sennò pena di morte).
Le norme condizionano comportamenti che possiamo o non possiamo tenere. Una regola
sociale (esempio stare vestiti in dipartimento), ci dice soprattutto come non comportarci.
DIstinzione dell’atteggiamento nostro nei confronti delle regole.
Principio dell’obbligatorietà del diritto, c’era un tempo una sorta di teoria animistica, per
cui la norma (emanata da un’autorità regia) si diffondeva come specie di onda propagatoria.
Obbligatorio si riconduce alla relazione tra norma giuridica e la moralità di quella norma. Dal
pdv però dei nostri giorni e della nostra moralità, vediamo la norma giuridica come asettica e
non legata alla nostra moralità. Tutte le norme, anche quelle non giuridiche, hanno una
conseguenza su noi, una sanzione. Se noi pensiamo che una norma sia obbligatoria solo se
interviene una forza pubblica, non è diciamo sbagliato ma non è vero dal punto di vista
dell’italiano. Le norme sociali non presuppongono l'intervento della forza pubblica.
Le norme sociali e morali hanno a volte sanzioni molto più efficaci delle norme giuridiche,
diventano vincolanti e obbligatorie come o anche più delle giuridiche. Il nostro
atteggiamento verso i precetti, passa tra la relazione tra morale e norme giuridiche.
Ci sono norme però considerate superiori ad altre, i giuristi ritengono le norme giuridiche
superiori all’etica ed a ciò che la società diciamo ci impone.
19/09
Giusnaturalismo e Giuspositivismo
Nella tradizione giuridica, c’è grande pluralità di posizioni. La contrapposizione maggiore di
idee sul diritto è quella tra potere del “principe” e legge naturale buona e corretta diciamo.
L’intrinseca obbligatorietà delle norme giuridiche, dice appunto che il diritto vada obbedito.
Per gli antichi, il problema dell’obbligatorietà non c’era, perché diciamo che l’autorità che
faceva le leggi aveva caratteri sacrali, quindi dovevano solo farle rispettare.
Il giusnaturalismo pone la sua nascita nel 1625 con Grozio, che sostiene l’esistenza di
principi universalmente ed eternamente validi di giustizia individuabili a partire dall'indole
naturalmente socievole dell’uomo. Il postulato fondamentale del giusnaturalismo è dato
dalla convinzione che così come vi è un ordine naturale del mondo fisico (di cui sono
espressione le leggi della fisica), così vi sarebbe un ordine naturale dei rapporti umani (di cui
sono espressione le leggi del diritto naturale valide in ogni luogo e in ogni tempo). Tali leggi
del diritto naturale proprio perché universalmente valide, dovrebbero essere giuste,
imparziali, adeguate ed eque. Pertanto il diritto positivo prodotto da un legislatore, da un
giudice o da una comunità, qualora contrastante col diritto naturale, risulterebbe ingiusto e
quindi invalido, perdendo lo stesso carattere della sua giuridicità (diritto positivo ingiusto =
non-diritto Radbruch). L’approccio del giusnaturalismo è l’assolutismo filosofico che consiste
nella convinzione che, rispetto ad un dato problema, esiste una sola risposta vera, e che
qualunque altra risposta diversa da quella considerata vera rappresenti un errore da
eliminare perché dannoso. Da tale visione estrema detta giusnaturalismo ontologico si
distinguono due versioni moderate di giusnaturalismo: il giusnaturalismo fenomenologico e il
giusnaturalismo deontologico. Quello fenomenologico sancisce la necessità del legame tra
il diritto positivo e la natura della cosa che esso va a disciplinare, dunque a differenza del
giusnaturalismo ontologico ammette che il diritto naturale può non essere immutabile in
quanto storicizzato. Quello deontologico collega la validità del diritto positivo al rispetto e
alla realizzazione dei valori etico-sociali di una società ritenendo pertanto ingiusto un diritto
positivo che non realizzi tali scopi.
IL GIUSPOSITIVISMO: L’approccio giuspositivistico si pone di fronte alla giustizia, alla
natura della cosa, ai valori, in una posizione neutrale e non considera il diritto positivo in
termini di giustizia, ma in termini di conformità formale alle regole previste per la sua
posizione, di validità. Non esiste altro diritto che non sia quello positivo a prescindere dalla
morale e dall’etica. Il positivismo applica al fenomeno giuridico il metodo scientifico. Il
positivismo in quanto filosofia non ritiene che sia possibile studiare un fenomeno sociale
avulso dal proprio contesto, per cui il diritto sarebbe un fenomeno osservabile
esclusivamente in chiave sociologica. Il positivismo giuridico ritiene possibile uno studio
scientifico del diritto come fenomeno a sé. Per il positivismo non vi sarebbe un diritto
naturale, valido in ogni luogo e in ogni tempo, ma esisterebbero soltanto i concreti diritti
positivi, validi in un dato luogo ed in un dato tempo. Con il giuspositivismo ci si colloca sul
terreno del relativismo filosofico, il quale si basa sulla convinzione che rispetto ad un dato
problema non esiste alcuna risposta sicuramente vera, ma che qualunque risposta sia
potenzialmente vera.
Nel giusnaturalismo c'è un problema di identificazione delle norme, in quanto se tutti le
ritenessero giuste, nessuno violerebbe più le norme e quindi non servirebbe il diritto positivo.
Attribuire a ciascuno il suo, o vivere onestamente, o non danneggiare alcuno altrui, precetti
fondamentali dell’impostazione giusnaturalista. Principi su cui è facile trovare un accordo,
risultano un po’ tautologici (dare a ciascuno ciò che è giusto per lui, tautologia perché
stiamo cercando giustizia; vivere onestamente è come vivere con giustizia, quindi altra
tautologia). La scelta di abbracciare il giuspositivismo deriva dalla constatazione che nelle
moderne società un atteggiamento di assolutismo filosofico rischia di essere incompatibile
con uno sviluppo pacifico e ordinato della vita sociale. Giuspositivismo ideologico dice
che la legge in quanto legge è giusta. Una norma può essere considerata ingiusta, anche
se legislativa; e allora potrebbe qualcuno dire che la norma legislativa può essere ingiusta in
quanto contrastante con la costituzionale (in realtà sarebbe non valida). Ma in realtà facendo
così non valutiamo la norma costituzionale, che di base possa essere ingiusta (pensavano
così anche i membri della corte costituzionale, che permisero la possibilità in un futuro di
porre modifiche). Il diritto naturale può astrattamente porsi di fronte al diritto positivo in tre
modi: a. ESCLUSIVO: diritto naturale non ammette l’esistenza di alcuna altra forma
giuridica; b. CONDIZIONANTE: diritto naturale costituisce fondamento e giustificazione del
diritto positivo; c. SEPARATO: il diritto naturale coesiste col diritto positivo ma disciplina
ambiti di rapporti diversi.
La formula di Radbruch (che non è una norma giuridica, ma pura riflessione di un filosofo)
dice che se la legge positiva diventa troppo ingiusta, abbiamo il cosiddetto No-Diritto. La
norma perde quindi la sua natura di diritto. Il problema di questa formula è: o questa
formula viene applicata da parte di chi è nella catena di comando; crede che facendo così lui
tolga l'effetto vincolante, che però è in realtà un’entità a sé stante. Di Fatto rimangono le
conseguenze che possono portare diciamo a una pena. Non c’è alcun vantaggio nel
sottrarre a una norma la natura di diritto. La formula fu applicata non dal governo nazista
(Radbruch era di quel tempo) quindi in maniera positiva, ma fu usata nel nuovo
ordinamento, ad esempio per i soldati che obbedirono a norme ingiuste, però a norme.
Quindi non a livello penale aveva compiuto un reato, ma diciamo a livello piuttosto morale.
Il giusnaturalista dice che il diritto positivo è giusto, se si conforma al diritto naturale, ma ha
senso solo se lo poniamo in relazione alla questione dell’obbligatorietà e del diritto.
Il giuspositivista si lega solo al diritto positivo, del resto ci si può disinteressare nel momento
in cui si analizza il diritto per come sia. Però non dice di non occuparsi della giustizia, dice
che nel momento in cui si pone l’attenzione sul diritto, ci si può disinteressare della
giustizia.
Normativismo, decisionismo, realismo, istituzionalismo
Dottrine e teorie del diritto
Le teorie descrivono il diritto per come, opportunamente definito, è.
Le dottrine puntano a un obiettivo pratico, la modificazione del diritto, a come dovrebbe
essere. In altri contesti le dottrine si avvicinano alle ideologie.
Siccome il diritto non è un’entità materiale, non c’è possibilità della conferma o smentita
empirica. Ciò che possiamo concludere è l’incompatibilità di 2 teorie (ad esempio se una
dice che è norma e l’altra che sia istituzione), che non potranno essere tutte e 2 vere, magari
entrambe false sì.
Interpretazione del diritto, tante teorie e dottrine sull’interpretazione, costituendo in
maniera diversa il diritto.
CONCEZIONE DEL DIRITTO:
⦁ TEORIE FORMALISTE/NORMATIVISTICHE: Quelle da noi recepite, la regola di diritto
(norma) è considerata un prius, logico ed effettivo, ovvero viene prima rispetto alla realtà che
⦁
essa deve disciplinare.
TEORIE ANTIFORMALISTICHE: Realistiche, sostanziali, istituzionali, decisionistiche:
considerano la realtà da disciplinare, il fatto come prius rispetto alla regola.
Elemento comune tra tutte: prendono in considerazione il diritto positivo ossia posto in
essere. I caratteri salienti del DIRITTO POSITIVO sono: TEMPORALE: vive nel tempo, può
subire alterazioni a differenza del diritto naturale che è sempre valido; strettamente collegato
al contesto in cui sorge e alle vicende inerenti alla sua concreta efficacia. Può verificarsi che,
pur permanendo invariati nel tempo gli obiettivi (ed i valori di fondo) del sistema giuridico,
questo perda la capacità di perseguirli. Da tale carattere del diritto positivo discende la c.d.
relatività dei valori giuridici. SPAZIALE: necessita, per la sua esplicazione di uno spazio
giuridico: l'azione umana è sempre riferita ad un dato ordinamento ed avviene sempre in un
certo luogo. MODALE: individua e disciplina le sue fonti autonomamente; regola la sua
produzione, stabilendo a quali manifestazioni esteriori della realtà sensibile debba
riconoscersi il carattere della giuridicità.
TEORIA POSITIVISTICA FORMALE: Se studiamo uno qualunque dei fatti considerati come
diritto si distinguono due elementi: L'ATTO SENSORIALMENTE PERCEPIBILE ovvero che
si svolge nello spazio e nel tempo e IL SIGNIFICATO GIURIDICO DELL'ATTO. Es.
uccisione di un uomo (fatto) ha significato diverso se l'azione è compiuta da un sicario
mafioso oppure in esecuzione di una sentenza capitale legalmente pronunciata da un
giudice. Ciò significa che il diritto, in quanto fenomenologia autonoma, da un lato, non si
limita a descrivere (come fanno le scienze naturali) ma qualifica i fatti e prescrive un
comportamento a dei soggetti, collegando al comportamento opposto delle conseguenze
negative che prendono il nome di sanzioni. La dimensione propria del diritto viene
individuata nel DOVER ESSERE e non nell'essere. L’ordinamento giuridico per il
normativismo kelseniano, è un insieme di norme, le norme si pongono su un piano di
esistenza che è quello del dover essere. Il dover essere per Kelsen identifica il fatto che le
norme non appartengono al mondo fisico; e indica il fatto che esse siano precetti.
Il principio di funzionamento del diritto è quello di IMPUTAZIONE, cioè di ascrizione di un
fatto ad un soggetto: “dato A, deve essere B” e non il principio causale “dato A è B”. Il
principio di imputazione è strettamente collegato con l’idea di retribuzione (se ti comporti
bene, ricevi un premio e viceversa).
⦁ ⦁
Si contrappongono: TEORIA ESPOSITIVA: ciò che il diritto è (what the law is). TEORIA
del diritto CENSORIA: ciò che il diritto dovrebbe essere (what the law ought to be). La regola
di diritto può essere ignorata dal destinatario (e ciò rende necessario il ricorso alla sanzione
per scoraggiare i consociati dal compiere azioni a quelle prescritte). La regola di natura, al
contrario è necessariamente rispettata, non esiste per il destinatario alcuna possibilità di
sottrarvisi (es. dato calore ad un metallo, si dilaterà sempre e comunque). Una norma può
essere valida o invalida, ossia esistente o meno nell'ordinamento considerato.Il SISTEMA
GIURIDICO non è altro che l'insieme delle reciproche relazioni formali delle norme costruite
per livelli gerarchici che condizionano il concetto di validità. Se ogni norma giuridica trova il
⦁
suo fondamento in una norma superiore: Quella superiore sarà semplicemente uno
⦁
schema che regolerà in parte il contenuto della norma inferiore La costruzione per gradi
postula l'esistenza di una norma di chiusura, la quale, oltre a fondare la validità di tutto
l'ordinamento, detti le regole procedurali per la produzione di tutte le altre norme (norma
fondamentale, Grundnorm). La piramide a gradoni è il modello, al cui vertice c’è
costituzione, poi leggi, regolamenti, consuetudini, infine atti normativi.
Il DIRITTO nell'ottica normativista: è un fenomeno autonomo, governato dal principio
d'imputazione e che si attua tramite un procedimento di progressiva specificazione, che
procede dall'alto verso il basso, attraverso schemi normativi sempre più concreti, sino ad
arrivare, nell'ultimo gradino della scala gerarchica, a quelle normative individuali che sono la
sentenza giudiziaria, il provvedimento amministrativo ed il negozio giuridico. Non è
scientificamente plausibile per un normativista, associare l'esistenza del fenomeno giuridico
al rispetto di determinati valori, ciò equivarrebbe a sostenere che è diritto solo quello che noi
consideriamo buono, mentre ciò che consideriamo cattivo non è diritto. Esistono solo norme
valide o invalide. Il criterio di esistenza delle norme: Kelsen conferma l’esistenza delle
norme, ma vuole dare maggior precisione alla loro modalità di esistenza; l’esistenza di una
norma, coincide con la sua validità. Esiste=Vige.
Ma quindi che significa validità? La validità di una norma è la caratteristica di essere
stata prodotta in modo conforme a quanto viene indicato in una norma di grado
superiore. Senza indicazione su come produrre norme inferiori, non abbiamo una
costituzione (che è la norma di grado più alto). Come possiamo dire che la costituzione sia
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