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Il tipo "Società per Azioni"
L'articolo 2325 è stato riscritto con la riforma del 2003. Il vecchio articolo 2325 individuava come caratteristiche peculiari della spa la responsabilità limitata dei soci e le partecipazioni in azioni. Ora invece sembra basarsi esclusivamente sulla distribuzione del rischio derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa. Art.2325: Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio... Ma comunque viene definito un "tipo" di società, infatti, ai fini dell'applicazione della disciplina legale occorre comunque la qualifica di spa, presupposto per l'iscrizione nel registro delle imprese (efficacia costitutiva). Senza la qualificazione del tipo, la società non ha alcuna rilevanza giuridica. CARATTERI DISTINTIVI: RESPONSABILITÀ LIMITATA, PARTECIPAZIONE, CAPITALE Oggi invece i caratteri...I principali caratteri di una spa sono:
- Personalità giuridica
- Responsabilità limitata dei soci (2325)
- Partecipazioni rappresentate da titoli con attitudine alla circolazione (2346)
- Capitale sociale minimo di 50.000 euro (2346)
Questi caratteri sono strettamente collegati per il fatto che il tipo è destinato a un'impresa medio-grande.
Il fine ultimo del modello spa è la possibilità di usufruire di una struttura solida ed efficace con la quale poter gestire l'attività economica secondo una logica di investimento/disinvestimento.
PERSONALITÀ GIURIDICA
Nella teoria è chiaro il significato, nella società di capitali è come se ci fosse una finzione del diritto, si finge che la spa sia una persona, non una persona fisica ma una persona giuridica. Quindi la spa è una persona autonoma rispetto ai singoli soci.
Nella pratica ci sono zone grigie. Anche nella società di persone c'è un
soggetto che è a volte autonomo. Se nella spa si dice che c'è personalità giuridica, ci sono conseguenze→ il socio può testimoniare nel processo che riguarda la società di capitali
Il socio può stipulare un contratto con la società di capitali.
RESPONSABILITÀ LIMITATA DEI SOCI
Il patrimonio sociale è uno strumento di imputazione. Ciò non significa che i soci siano indifferenti verso le vicende societarie, infatti i conferimenti dei soci sono lo strumento attraverso il quale il socio partecipa al rischio d'impresa.
L'ammontare del conferimento indica allo stesso tempo la misura di quanto il socio intende rischiare.
La partecipazione nella spa non è dunque correlata, come avviene per le società di persone, all'interesse prevalente ad esercitare in concreto l'attività d'impresa, ma piuttosto essa risponde all'idea di farsi carico del rischio economico connesso.
Ai risultati dell'esercizio dell'attività. Quindi il socio investe nell'attività economica. Questo spiega perché il legislatore abbia riconosciuto una partecipazione incorporata in titoli idonei alla circolazione (es. azioni). Solo in questo modo si realizza appieno l'interesse all'investimento/disinvestimento dei soci senza che il cambiamento soggettivo dell'assetto societario incida sulla capitalizzazione o sulla patrimonializzazione della società. Da ciò si comprende l'autonomia perfetta che assume il patrimonio della spa, che si esaurisce in una responsabilità di ciascun socio limitata alla quota di rischio.
DIVERSI MODI DI PARTECIPAZIONE
Un'altra caratteristica delle spa è rappresentata dal fatto che ci sono diversi modi di partecipazione al rischio d'impresa. Prima della riforma del 2003 vi erano le azioni come strumento di autofinanziamento. L'azione incorpora diritti e obblighi.
Econferiscono lo status di socio. Inoltre vi era il finanziamento esterno attraverso le banche o emettendo obbligazioni, queste ultime sono titoli di credito che incorporano il relativo diritto.
Con la riforma del 2003 è stata stabilita una pluralità di altri strumenti. Questi strumenti possono rispondere sia all'esigenza di finanziamento sia all'esigenza di investimento. Questi due aspetti non devono per forza essere contrastanti tra loro; infatti la continuità e la stabilità del finanziamento è garantita dai conferimenti destinati ad essere imputati al capitale, cioè quella base economica fissa che costituisce garanzia necessaria per l'operatività della società e per i creditori sociali.
In base all'art.2346 "...Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti."
patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione."
Sono le stesse società che possono creare strumenti che non consentono l'acquisto dello status di socio, ma il cui rimborso è legato all'esito dell'affare, oppure le cosiddette azioni di risparmio.
Le azioni di risparmio sono delle particolari azioni che possono essere emesse solo da società quotate e si differenziano dalle azioni ordinarie principalmente per due caratteristiche: la prima è che il titolare di azioni risparmio non ha diritto di voto sia in assemblea ordinaria che straordinaria, la seconda è che ha diritto ad un dividendo maggiorato rispetto sia all'azionista ordinario che privilegiato.
CAPITALE
MINIMO LEGALE
Art. 2327 : La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro. È una condizione sostanziale per il sorgere della società.
tutela dei creditori sociali: vuole fornire loro una base economica sicura destinata al loro soddisfacimento, siccome nella società di persone il creditore sociale sa che può contare sia sul patrimonio della società sia sul patrimonio dei singoli soci; mentre nelle società di capitali il socio risponde nei limiti dei conferimenti, quindi il creditore sociale non contando sulla responsabilità dei minimi soci, vuole avere una soglia minima su cui rivalersi.
adeguato capitale sociale rispetto al modello organizzativo: la spa ha un modello organizzativo complesso che può funzionare solo se ci sono risorse di un certo livello.
LE REGOLE DEL CAPITALE E DEL PATRIMONIO
CAPITALE: valore di tutti i conferimenti - minimo legale Art. 2327 : La
società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro. -> iscrizione all'atto costitutivo dell'ammontare sottoscritto e versatoProblemi e soluzioni:
-
Durante i procedimenti di costituzione della società, non è necessario che ci sia coincidenza tra la sottoscrizione e il versamento dei conferimenti, e ciò può creare una differenza tra il valore del capitale sottoscritto e il valore del capitale versato. Questa differenza è normale durante la fase costitutiva, ma se persiste anche dopo crea la società sottocapitalizzata.
Per questo motivo gli organi amministrativi hanno strumenti di recupero dei conferimenti promessi e non versati.
Art. 2342: Per i conferimenti di beni in natura e di crediti i conferimenti devono essere
proprietà e lo vincola all'impresa, impedendo la sua distribuzione ai soci. → funzione di garanzia: il capitale sociale rappresenta una garanzia per i creditori dell'impresa, in quanto costituisce una riserva di risorse che possono essere utilizzate per soddisfare eventuali debiti. Inoltre, il capitale sociale può essere aumentato o ridotto solo attraverso una procedura di modifica dell'atto costitutivo dell'impresa, e in caso di perdita del capitale sociale non è possibile distribuire utili fino a quando il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.disponibilità e la titolarità, perché ciò che è stato conferito è soggetto a un vincolo di destinazione. Il socio, se vorrà, potrà abbandonare l'investimento cedendo i titoli destinati alla circolazione. funzione organizzativa: il capitale sociale rappresenta il valore di partenza di ogni valutazione sull'andamento dell'attività economica, infatti dal capitale sociale si calcolano utili o perdite ed inoltre da esso si verifica l'idoneità dei modelli organizzativi. Patrimonio: è il valore della spa. È l'insieme di tutte le situazioni giuridiche (posizione che un soggetto di diritto assume nell'ambito di un rapporto giuridico) attive e passive imputate alla spa. Il capitale è parte del patrimonio. entità su cui possono soddisfarsi i terzi Art. 2325. Responsabilità. Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto lasocietà con il suo patrimonio. Il patrimonio a differenza del capitale è un valore variabile, non è predeterminato né predeterminabile. È composto da tutte le componenti attive e passive.