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REGIONE CHE VAI, PIANO CHE TROVI: Leggi Urbanistiche Regionali e Nomenclatura dei

piani

Con il termine territorio si intende, come è noto, un’unità geograficamente definita e

delimitabile, a volte amministrativamente riconoscibile: una vallata, un’isola, una regione e

così via. Ogni territorio, così come oggi a noi si presenta, è il risultato di una trasformazione

dovuta ad eventi naturali o interventi umani. Di fatto da sempre si è avuta la necessità di

regolamentare la realtà territoriale con delle operazioni di pianificazione. Per ciò che

Leggi urbanistiche regionali;

concerne le regioni sono state definite delle infatti

“Il processo di pianificazione (pur riservando allo Stato qualche residua competenza di livello

nazionale) si sviluppa in sede regionale. È la stessa Costituzione a conferire alle Regioni

competenza primaria in materia urbanistica-territoriale (art.117). La legge n.142 del 1990

specifica poi che ogni Regione delinea gli obiettivi generali della programmazione economica-

sociale-territoriale, nonché i criteri e le procedure per la formazione e attuazione degli

strumenti delle Province e dei Comuni.”

- La prima legge urbanistica Nazionale risale al 1942 ed è la n.1150, la così detta Legge

Urbanistica Fondamentale. Essa rappresenta tutt’ora l’unico testo avente una valenza

di carattere generale nella legislazione urbanistica italiana. Questa legge disciplinò la

materia relativa al rilascio della licenza edilizia per la costruzione degli edifici abitati e

sostituì quindi l’autorizzazione preventiva introdotta dalla legge n.2471 del 1935.

- Con il DPR 616/1977 le funzioni amministrative vengono trasferite nelle mani delle

Regioni

- Legge 142/1990 riforma autonomie locali

- Nel 2001 si ha la modifica del titolo V della Costituzione

Leggi Urbanistiche Regionali

Tutte le regioni, sia a statuto ordinario sia a statuto speciale, anche precedentemente alle

modifiche apportate dalla legge costituzionale numero 3 del 2001, nell’ambito delle

competenze rispettive hanno prolungato le proprie leggi urbanistiche in base alla data di

approvazione originaria oppure in base alla data di modificazione e di aggiornamento :

Abruzzo: legge regionale 12 aprile 1983, n.18 “Norme per la conservazione, tutela,

trasformazione del territorio della regione Abruzzo”, modificata dalla legge regionale 13

ottobre del 2020

- Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.). Contenuti:

1. Salvo quanto disposto nel primo comma del precedente art. 1 in ordine alle competenze e

funzioni dello Stato, il Quadro di Riferimento Regionale costituisce la proiezione territoriale del

programma di Sviluppo Regionale, sulla base anche di intese con le amministrazioni statali, gli

enti istituzionalmente competenti e le altre Regioni.

2. Il Q.R.R. ha come supporto conoscitivo ed interpretativo la carta regionale d'uso del suolo. Esso

definisce indirizzi e direttive di politica regionale per la pianificazione e la salvaguardia del

territorio. A questo fine il Q.R.R., direttamente o mediante i piani e i progetti di cui al successivo

art. 6, che ne costituiscono parte integrante:

a) individua ed articola eventuali ambiti sub-provinciali coincidenti con una o più U.L.S.S. in

riferimento ai quali devono essere redatti i Piani Territoriali;

b) individua le aree di preminente interesse regionale per la presenza di risorse naturalistiche,

paesistiche, archeologiche, storico-artistiche, agricole, idriche ed energetiche, per la difesa del

suolo, specificandone la eventuale esigenza di formare oggetto di Progetti Speciali Territoriali di

cui al successivo art. 6;

c) fornisce i criteri di salvaguardia e di utilizzazione delle risorse medesime;

d) stabilisce obiettivi relativi alla consistenza demografica, all'occupazione nei diversi settori

produttivi e definisce di conseguenza, la dimensione degli insediamenti residenziali e produttivi

per la Provincia o per gli ambiti eventuali di cui alla precedente lettera a), individuandone le

localizzazioni e le quantità fondamentali, secondo indicatori e standards di sviluppo;

e) indica insediamenti produttivi, turistici ed il sistema delle attrezzature di interesse regionale:

universitarie, sanitarie ospedaliere, commerciali, amministrative, direzionali, portuali,

aeroportuali;

f) definisce la struttura del sistema della viabilità e delle altre reti infrastrutturali interregionali

e di grande interesse regionale.

Molise: Legge regionale 12 Aprile 1983, n.18 “Norme per la conservazione, tutela,

trasformazione del territorio della Regione Abruzzo”

Basilicata: Legge regionale 11 agosto 1999, n.23 “Tutela, governo e uso del territorio”

Quadro Strutturale Regionale (QSR)

-

Atto di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi strategici della

propria politica territoriale, in coerenza con le politiche infrastrutturali nazionali e con le

politiche settoriali e di bilancio regionali, dopo averne verificato la compatibilità con i principi di

tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse e beni territoriali esplicitate nella Carta

Regionale dei Suoli. Il QSR contiene:

a) l’individuazione, nell’ambito dei Sistemi Naturalistico-Ambientale, Insediativo e Relazionale,

di una strategia territoriale che rafforzi gli effetti di complementarietà e di integrazione tra le

varie parti degli stessi, al fine di migliorarne la qualità e la funzionalità complessive;

b) l’individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente, la difesa del

suolo in coerenza con quanto disposto dai Piani di Bacino, la prevenzione e la difesa

dall’inquinamento, dalle calamità naturali, con particolare riferimento alla integrazione delle

stesse azioni;

c) l’indicazione delle azioni strategiche coordinate con gli analoghi Quadri di assetto delle altre

regioni e con le Linee fondamentali di assetto del territorio nazionale;

d) l’indicazione degli ambiti territoriali.

- La Carta Regionale dei Suoli (CRS) definisce:

a. la perimentazione dei Sistemi (naturalistico-ambientale, insediativo, relazionale) che

costituiscono il territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità

ed il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità, sulla base dei criteri individuati nel

Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2 della presente Legge, con specifico riferimento alle

categorie di cui all'art. 2, co

Calabria: Legge regionale 16 aprile 2002, n.23, “ Norme per la tutela, governo ed uso del

territorio-legge urbanistiche della Calabria”

- Quadro Territoriale Regionale Il Quadro Territoriale Regionale (QTR) è lo

(Q.T.R.),

strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con

le scelte ed i contenuti della 51 Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla programmazione

economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli

orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la

programmazione e la pianificazione degli enti locali.

Campania: legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 “Norme sul governo del territorio”

- PTR Piano Territoriale Regionale: 1. La Regione Campania disciplina con la presente legge la

tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantirne lo

sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante un efficiente sistema di

pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge provvede a:

a) individu

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Bianconero03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione urbanistica delle opere pubbliche e normative edilizie e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Galiano Giuseppe.
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