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Valutazione della dose all’utero: se la dose è superiore a 1 mSv, si deve porre particolare attenzione alla

giustificazione, alla necessità o all’urgenza e considerare la possibilità di procrastinare l’indagine o il

trattamento (comma 2). Sospensione temporanea o definitiva dell’allattamento, se necessario (comma

3). Il DLg 187, nell’articolo 10, si occupa della protezione particolare durante la gravidanza e

l’allattamento. Al comma 1 si sottolinea la necessità di una accurata anamnesi sia da parte del clinico

prescrivente sia da parte dello specialista allo scopo di sapere se la donna è in stato di gravidanza o se

allatta al seno. Al comma 2 si richiama lo specialista alla necessità di porre particolare attenzione alla

valutazione della dose che deriverà all’utero a seguito della prestazione diagnostica o terapeutica. Se la

dose è superiore a 1 mSv, si deve porre particolare attenzione alla giustificazione, alla necessità o

all’urgenza e considerare la possibilità di procrastinare l’indagine o il trattamento. Nel comma 3 si

sottolinea il caso della somministrazione di radiofarmaci a donne che allattano al seno: le prescrizioni

dello specialista, in questi casi, possono comportare anche la temporanea e definitiva sospensione

dell’allattamento.

Scopo della radioprotezione: La prevenzione totale degli effetti deterministici (effetti a soglia, sicuri

come edema o dermatite per radiazione) e la limitazione della probabilità di accadimento degli effetti

stocastici (probabilistici, rischio di sviluppo del danno) a livelli considerati accettabili (principio ALARA).

Il limite di dose efficace è stabilito in 1 mSv per anno solare. Devono, altresì, essere rispettati, in un

anno solare, i seguenti limiti: 15 mSv per il cristallino, 50 mSv per la pelle (tale limite si applica alla

dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente dalla superficie esposta).

Criteri di classificazione dei lavoratori: (D.Lgs 230/95). Lavoratore esposto: chiunque sia suscettibile,

durante l’attività lavorativa, di una esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore a uno qualsiasi dei

limiti fissati per le persone del pubblico. I lavoratori che non sono suscettibili di una esposizione alle

radiazioni ionizzanti superiore a detti limiti sono da classificarsi lavoratori non esposti. I lavoratori

esposti, a loro volta, sono classificati in categoria A e categoria B. Sono classificati in categoria A i

lavoratori esposti che, a seguito delle valutazioni effettuate dall'esperto qualificato, sulla base delle

indicazioni fornite dal datore di lavoro, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare,

ad uno dei seguenti valori: 6 mSv per quanto riguarda la dose efficace; i tre decimi di uno qualsiasi dei

seguenti limiti di dose equivalente: 150 mSv per il cristallino, 500 mSv per la pelle (tale limite si

applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente dalla superficie esposta),

500 mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie. Es: lavoratori che rimangono in sala radiologica. Sono

classificati in categoria B i lavoratori esposti non classificati in categoria A. Es: fuori dalla sala.

Classificazione dei lavoratori: lavoratori soggetti a rischio da radiazioni ionizzanti: lavoratori non esposti

con <1 mSv/anno; lavoratori esposti con > 1 mSv/anno. Categoria B con > 1 mSv/anno e <6 mSv/anno.

Categoria A con >6 mSv/anno.

Limiti di dose per lavoratori esposti: Limite di dose efficace = 20 mSv per anno solare. Devono, altresì,

essere rispettati, in un anno solare, i seguenti limiti: a) 150 mSv per il cristallino b) 500 mSv per la

pelle (tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente dalla

superficie esposta) c) 500 mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie.

Gravidanza e allattamento: Le donne gestanti non possono svolgere attività in zone classificate o,

comunque, attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 mSv durante il

periodo di gravidanza (art. 8, comma 1, D. L.vo 151/2001). Le donne che allattano non devono essere

adibite ad attività comportanti rischio di contaminazione ( art. 8, comma 3, D. L.vo 151/2001). Le

gravide non sono accettate nemmeno in radiologia.

Sorveglianza fisica: La legge prevede che i datori di lavoro, esercenti attività comportanti la

classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate oppure la

classificazione degli addetti interessati come lavoratori esposti, assicurino la sorveglianza fisica per

mezzo di esperti qualificati iscritti in elenchi nominativi presso l’Ispettorato medico centrale del lavoro.

Meccanismo nel taschino del lavoratore che ogni 3 mesi misura la dose di radiazioni con cui il

lavoratore è entrato in contatto. Lo stesso meccanismo è presente anche nella sale di radiologia.

Sorveglianza medica: I datori di lavoro esercenti attività comportanti la classificazione degli addetti

interessati come lavoratori esposti devono assicurare la sorveglianza medica per mezzo di medici

autorizzati, iscritti in elenchi nominativi presso l’Ispettorato medico centrale del lavoro, nel caso di

lavoratori esposti di categoria A e per mezzo di medici autorizzati o medici competenti nel caso di

lavoratori esposti di categoria B. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti, prima di

essere destinati ad attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti, siano sottoposti a visita medica a

cura del medico addetto alla sorveglianza medica. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori

esposti siano sottoposti, a cura del medico addetto alla sorveglianza medica, a visita medica periodica

secondo le frequenze previste per ciascuna categoria: categoria A: almeno ogni sei mesi, categoria B:

almeno una volta all’anno. Sorveglianza: fisica con esperto qualificato; medica con medico competente

per categoria A, medico autorizzato per categoria A e B.

Classificazione aree: zone classificate: zona sorvegliata (possibilità di superamento dei limiti di dose per

la popolazione), zona controllata (sussistenza per i lavoratori del rischio di superamento di un qualsiasi

dei valori di dose per cui è prevista la classificazione in categoria A).

Normativa: non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza

o che possono compromettere la protezione e la sicurezza, sottoporsi alla sorveglianza medica. I

lavoratori che svolgono per più datori di lavoro, attività che li espongano al rischio da radiazioni

ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte presso gli altri, ai fini di

quanto previsto all’art. 66 del D.Lgs 230/95. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali

attività pregresse. I lavoratori esterni sono tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione

all’esercente di Zone Controllate prima di effettuare le prestazioni per le quali sono stati chiamati.

Esposizione esterna: La sorgente è esterna al corpo. Le radiazioni più penetranti sono le più importanti

a livello radioprotezionistico (X, gamma, neutroni). Esposizione interna: La sorgente è introdotta nel

corpo. Le radiazioni meno penetranti sono le più importanti a livello radioprotezionistico (beta, alfa).

Fascio primario: Fascio di raggi X emergente dal tubo radiogeno. È la fonte di rischio maggiore.

L’intensità dipende linearmente dal prodotto corrente al tubo per il tempo di esposizione (mAs) e in

maniera sovralineare dalla tensione applicata al tubo (kV). I raggi che colpiscono direttamente il pz.

Radiazione diffusa: Campo di radiazioni (secondario) generato dall’interazione del fascio primario con il

paziente. Intensità inferiore allo 0.1% dell’intensità del fascio primario. È la fonte di rischio più rilevante

in tutte le attività radiologiche che comportano la necessità di stazionare in prossimità del paziente

durante l’erogazione dei raggi. Raggi che colpiscono gli oggetti circostanti con minore intensità.

Fattore distanza. L’intensità del fascio secondario (radiazione diffusa) dipende dall’intensità del fascio

primario, dalle dimensioni del campo di irradiazione, dalla direzione considerata, dalla distanza dal

paziente. Legge dell’inverso del quadrato della distanza: la dose diminuisce all’aumentare della

distanza dalla sorgente di un valore pari alla distanza al quadrato. La distanza è particolarmente

efficace nell’attenuare l’esposizione, la dose infatti dipende dall’inverso del quadrato della distanza. In

pratica allontanandosi di 2 metri la dose si riduce ad un quarto del valore precedente ed allontanandosi

di 10 metri il valore si riduce ad un centesimo.

Fattori di rischio in attività radiologica: Tipici campi di radiazione dovuti alla radiazione diffusa a varie

distanze in attività di grafia e scopia. Radiazione di fuga: Radiazione emergente dal contenitore del

tubo a raggi X. In una apparecchiatura roentgendiagnostica di buona qualità la radiazione di fuga deve

essere inferiore ad 1 mGy/h a 1 metro di distanza dal tubo.

Fattori di rischio in attività radiologica: La definizione e la quantificazione del rischio da irradiazione

esterna non può prescindere da tre elementi fondamentali: tempo (durata dell’esposizione): determina

in maniera lineare, a parità di condizioni di esposizione, l’intensità dell’esposizione e

conseguentemente del rischio radiologico; DISTANZA: la dose di radiazioni segue la legge dell’inverso

del quadrato della distanza rispetto al punto di emissione: D1r12 = D1r12 dove D1 è l’intensità di dose

alla distanza r1 dalla sorgente e D2 è l’intensità di dose alla distanza r2 dalla sorgente (esempio:

passando dalla distanza di 1 m a quella di 2 m, l’intensità di dose si riduce di un fattore 4). Disponibilità

di schermature: la dose da radiazione in un punto viene ridotta interponendo del materiale tra la

sorgente e il punto d’interesse. La quantità e il tipo di materiale necessario dipende dal tipo della

radiazione. Es.: Trasmissione nel piombo per un fascio di raggi X di energia massima pari a 100 keV.

DPI: L’uso di un grembiule in gomma piombifera o di occhiali anti-X, quando prescritto, di spessore

equivalente a 0.50 mm, riduce di circa 20 volte (per raggi X caratterizzati da 100 kVp) la dose assorbita

e conseguentemente il rischio professionale. Procedure radiografiche

tradizionali: Il personale staziona

normalmente in un box comandi

schermato: un progetto

ottimizzato di una sala

radiologica garantisce che la

dose efficace assorbita

dall’operatore sia mediamente

dell’ordine di 0.1

μSv/radiogramma. Anche

utilizzando RX portatili per esami

su pazienti allettati si può

stimare un campo di

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
7 pagine
SSD Scienze mediche MED/04 Patologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lorab di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Patogenesi e diagnostica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Dalmonte Rossana.