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DIRITTO PROCESSUALE PENALE: riassunti libro Tonini-conti.

Parte esonero: CAP. I, i sistemi.

SISTEMA INQUISITORIO E ACCUSATORIO:

Diritto processuale= complesso di norme che disciplinano l’attività dirette all’attuazione del diritto

penale nel caso concreto. Ha una funzione strumentale rispetto al diritto penale sostanziale; il

giudice accerta se il fatto commesso dall’imputato rientra nella fattispecie prevista dalla legge

penale incriminatrice; in caso positivo, l’imputato deve essere condannato. Nell’applicazione della

legge il processo penale deve perseguire contemporaneamente la funzione di tutelare la società

contro la delinquenza e di difendere l’accusato dal pericolo di una condanna ingiusta.

Occorre operare una distinzione tra i due sistemi processuali: INQUISITORIO e ACCUSATORIO.

Principale distinzione tra i due tipi di processo, sta nella contrapposizione tra principio di autorità e

principio dialettico.

1. Nel periodo medioevale, era definito inquisitorio quel sistema processuale che attribuiva al

giudice il potere di attivarsi d’ufficio per i reati e acquisire prove e il giudice era denominato

“giudice inquisitore”. Si basa sul principio di autorità, secondo il quale la ricerca della verità

sia più agevole quando tutte le funzioni giurisdizionali sono affidate ad un unico soggetto

che riveste il ruolo di giudice, accusa e difesa dell’imputato contemporaneamente;

2. Era definito invece accusatorio, quel processo nel quale il giudice non esercitava alcun

potere d’ufficio, poiché erano le parti ad attivarsi e ad avere l’iniziativa. (accusatore). Al

giudice, era attribuito solo il potere di prendere decisioni su istanza di parte. si basa sul

principio dialettico. Nessuna persona deve essere depositaria del vero e del giusto. Il giudice

deve essere indipendente ed imparziale, e gli spetta di decidere sulla base di prove prodotte

dall’accusa e dalla difesa.

Ad oggi questi termini, vengono utilizzati per definire quei determinati processi con determinate

caratteristiche.

ORALITA’ E SCRITTURA: sono quegli elementi che ci permettono di individuarli:

3. Sono tipicamente inquisitori, quei processi che permettono al giudice di decidere su basi

scritte, limitandosi a leggere i verbali degli atti compiuti da altri soggetti.

4. Sono invece, tipicamente accusatori, quei processi che impone al giudice di decidere in base

a prove assunte oralmente davanti a lui.

CAP. II, Il processo penale dalla costituzione al codice vigente:

 Costituzione del 1948: il ritorno al regime liberale, ha provocato ripercussioni sul diritto

processuale e sull’ordinamento.

Le conseguenze possono essere definite immediate o riflesse. Immediate, sono quelle dovute

alla legislazione tra il 1943 e il 1948. Quelle riflesse invece, si possono individuare nei principi

della carta costituzionale.

 all’orientamento liberale, si devono le norme costituzionali che introducono la separazione dei

poteri dello stato e si possono ricondurre quelle disposizioni che stabiliscono la separazione delle

funzioni processuali: il diritto alla difesa, l’azione penale spettante al pm, il principio del giudice

naturale precostituito per legge.

All’orientamento personalistico invece, si ricollegano le norme che riconoscono i diritti

inviolabili alla persona umana.

 infine, all’orientamento solidaristico, si devono gli art. 2-3 della costituzione, che tendono a

rimuovere gli ostacoli di carattere economico che impediscono l’eguaglianza sostanziale

(art.24/112).

Il nuovo processo penale, delineato dal codice del 1988, è fondato su tre principi:

1. Il principio della separazione delle funzioni; Art.111.2 cost. Adempie ad un ruolo di

garanzia (=separazione cariche nello stato). Impone che il giudice abbia soltanto il

compito di decidere sull’ammissione delle prove, controllarne l’assunzione e valutare i

risultati. Il pubblico ministero si limita a ricercare le prove. Viene assicurata una maggior

dialettica tra accusa e difesa. Il giudice si trova in una posizione di imparzialità perché il

suo compito non è quello di indagare ma decidere sulla base di richieste formulate dalle

parti.

2. Il principio della separazione delle fasi processuali; Netta ripartizione in fasi, il

procedimento penale vede susseguirsi: indagini preliminari (svolte dal pm), l’udienza

preliminare e dibattimento. Struttura volta alla tutela dei valori propri del sistema

accusatorio. Inoltre si vuole tutelare l’imputato, affinché un giudice controlli la necessità

del rinvio a giudizio, fondatezza dell’accusa formulata dal pm, quando questa ha ad

oggetto reato grave

3. Il principio della semplificazione del procedimento; Semplificazione del

procedimento. Ordinamenti che adottano un sistema penale accusatorio, prevedono

meccanismi di semplificazione che a determinate condizioni, omettono il dibattimento e

permettono di decidere sulla base degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari o

dell’udienza preliminare. (patteggiamento, giudizio abbreviato, procedimento per

decreto, sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato).

I PRINCI INERENTI AD OGNI PROCESSO:

Art.111 cost. principi-cardine ai quali deve fondarsi ogni processo ed in particolare quello penale.

Tali principi sono sintetizzati nell’espressione “giusto processo”. Consistono: nella riserva di legge

in materia processuale, nel principio del contraddittorio, imparzialità del giudice, parità delle parti e

ragionevole durata del processo.

 La riserva di legge: il primo comma dell’art. 111, sancisce che “la giurisdizione si attua

mediante il giusto processo regolato dalla legge”. Bisogna sottolineare che la disposizione

prevede una riserva di legge: solo il legislatore può regolare lo svolgimento del processo, la

durata e i termini; Inoltre la legge detta i casi e i modi per la detenzione, ispezione

personale, stabilendo i limiti massimi della carcerazione preventiva (art. 13 cost.);

violazione di domicilio (art.14 cost.) e limitazione alla libertà e alla segretezza della

corrispondenza e altra forma di comunicazione.

 Il giusto processo: si riferisce ad un concetto ideale di giustizia, che preesiste rispetto alla

legge e che è direttamente collegato a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel

processo, che lo stato si impegna a riconoscere.

 Il contraddittorio “debole”: Viene menzionato, nella seconda parte dell’art.111, il principio

del contraddittorio nella sua accezione comportante la necessità che la decisione del giudice

sia emanata “in audita altera parte”. Si tratta di quel significato “debole” del principio

secondo cui il soggetto che subirà gli effetti del provvedimento, deve essere messo in grado

di esporre le sue difese prima che il provvedimento stesso sia emanato.

 La parità delle parti: il comma 2 del 111, sancisce poi quel canone di parità delle parti, che

nel processo penale parità, a differenza del processo civile, non significa eguaglianza tra

autore e convenuto, ma equilibrio di poteri.

 Il giudice imparziale: il processo deve svolgersi dinanzi al “giudice terzo imparziale”.

L’imparzialità riguarda la funzione esercitata nel processo ed impone che non vi siano

legami tra il giudice e le parti. La terzietà, riguarda lo status, cioè il piano ordinamentale. Si

vuole che il giudice non cumuli altre funzioni processuali.

 La ragionevole durata: l’ultimo principio sancito dall’art.111 2’ comma, è quello della

ragionevole durata del processo, la cui attuazione è rimessa al legislatore. Si tratta del

recepimento di un precetto della CEDU, il cui mancato rispetto in Italia ha comportato

molteplici condanne del nostro paese da parte della corte europea.

PRINCIPI ATTINENTI AL PROCESSO PENALE:

 I diritti dell’accusato: al comma 3, l’art.111, contiene il catalogo dei diritti spettanti nel

processo penale alla persona accusata di un reato.

LA PERSONA: la persona sottoposta alle indagini deve essere informata riservatamente della

natura e dei motivi dell’accusa nel più breve tempo possibile. Quest’ultimo inciso, significa “non

appena l’avviso all’indagato è compatibile con l’esigenza di genuinità e di efficacia delle indagini”.

Infine, l’art.111, impone che l’accusato sia informato “riservatamente”.

La norma, continua riconoscendo all’accusato il diritto di disporre del tempo e delle condizioni

necessarie per preparare la sua difesa.

 il diritto a confrontarsi con l’accusatore: l’imputato ha il diritto davanti al giudice di

interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico.

“davanti al giudice”: garanzia importante per l’imputato. La norma, parla di persone che rendono

accuse a carico (non di testimoni).

La norma, utilizza “far interrogare”, senza precisare chi sia il soggetto che svolge l’esame.

Sempre al comma 3, all’imputato è riconosciuto il diritto di ottenere la convocazione e

l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni

altro mezzo di prova a suo favore = diritto alla prova in capo all’imputato.

*l’ultima facoltà attribuita all’accusato consiste nel farsi assistere da un interprete se non

comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

 il principio del contraddittorio: nei commi 3 e 4 del 111, è affermato il principio del

contraddittorio in senso forte, in relazione alla materia della prova. Il principio è utilizzato in

2 significati:

1. Il contraddittorio in senso oggettivo: è sancito nel comma 4; si tratta del contraddittorio

nella formazione della prova. Consacra il contraddittorio come metodo di conoscenza.

2. Il contraddittorio in senso soggettivo: ha due significati; il primo, è il diritto dell’imputato

di confrontarsi con l’accusatore e il secondo, è quello enunciato dal 111, 4’ comma, “La

colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per

libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o

del suo difensore”.

ECCEZIONI AL CONTRADDITTORIO: al principio del contraddittorio, il comma 5 del 111, pone

tre eccezioni:

 La prova è utilizzabile anche se si è formata fuori dal contraddittorio per consenso

dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata

condotta illecita.

1. IL CONSENSO DELL’IMPUTATO: 111.5, legittima il legislatore ordinario a prevedere

ipotesi nelle quali il consenso dell’imputato determina una acquisizione + o – ampia di

elementi di prova formati unilateralmente.

I diritti dell’imputato e le esigenze di giustizia, sono soddisfatti in quanto il principio di ragionevole

durata del processo è un valore espressamente riconosciuto dal 111.2 .

Il consenso dell’imputato, ha il solo effetto di rendere utilizzabili le prove raccolto in modo

unilaterale; non costituisce l’esercizio di un potere assoluto di impedire la valutazione delle prove

da parte del giudice.

2. L’ACCERTATA IMPOSSIBILITA’ DI NATURA OGGETTIVA: la seconda deroga al

principio del contraddittorio nella formazione della prova, è consentita in caso di accertata

impossibilità di natura oggettiva. Questo termine, allude a quelle cause indipendenti dalla

volontà. Questa impossibilità, deve essere oggetto di prova e di discussione tra le parti.

3. LA PROVATA CONDOTTA ILLECITA: l’ultima eccezione, è consentita nelle ipotesi in cui

la mancata attenzione del contraddittorio costituisca effetto di provata condotta illecita. Il 5’

comma si riferisce a comportamenti contrari al diritto finalizzati ad indurre il dichiarante a

sottrarsi al contraddittorio.

Attuazione dei nuovi principi: L’entrata in vigore del “giusto processo” ha imposto al legislatore

ordinario di predisporre in tempi brevi una modifica del sistema probatorio.

Con la legge 63/2001, il parlamento ha cercato di dare attuazione all’art.111, operando su due

fronti: 1. È intervenuto sulla disciplina delle qualifiche dei dichiaranti ed ha previsto una riduzione

dell’area del diritto al silenzio. 2. Ha modificato la normativa in materia di dichiarazioni raccolte

unilateralmente nel corso delle indagini ed ha affermato che sono di regola inutilizzabili in

dibattimento come prova dei fatti in esse affermate.

LA RIFORMA CARTABIA:

l’Italia, con il PNNR, ha cercato di ridurre del 25% i tempi del processo penale nei prossimi 5 anni,

per far fronte alle criticità della giurisdizione italiana, affetta da crisi di tipo sistematico per la durata

dei processi.

I principi direttivi della legge delega sono contenuti nell’art.1 e attuati con il dec.lgs 150/2022.

FRONTI SUI QUALI SI E’ OPERATO NEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE:

 Si e deciso di disciplinare a regime il processo penale telematico;

 Si sono disciplinati in modo organico le notificazioni e il processo in assenza;

 Si è puntato a scandire i tempi e le modalità di svolgimento delle indagini preliminari;

 Si è perseguita la deflazione del dibattimento;

 Si è cercato di velocizzare le impugnazioni;

 Si è voluta perseguire l’efficienza in senso strutturale;

SUCCESSIONE TEMPORALE DELLE NORME PROCESSUALI NEL TEMPO:

In caso di successione nel tempo di norme processuali penali, possono esserci due situazioni

differenti: può accadere che la nuova legge rechi una disciplina apposita o che la nuova legge taccia

in proposito e occorrerà fare riferimento ai principi generali.

La nuova legge può dettare norme intertemporali o norme transitorie:

 Le norme Intertemporali hanno una struttura strumentale: non regolano la materia

interessata dalle norme succedute, ma indicano il criterio in base al quale si individua la

disciplina per il caso concreto;

 Le disposizioni transitorie: sono norme materiali di diretta applicazione, che regolano

situazioni giuridiche coinvolte nella successione di leggi e recano una disciplina speciale

per il caso concreto intermedia di norma tra quella contenuta nella nuova legge e quella

dettata dalla normativa abrogata.

PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM: Nel caso in cui la nuova legge non rechi alcuna previsione

riguardante i rapporti giuridici pendenti al momento della sua entrata in vigore, in questi casi non è

dato riscontrare una lacuna del diritto, perché vale il principio di irretroattività sancito dall’articolo

11 delle disposizioni preliminari al codice civile che, viene considerato uno dei principi generali

validi in tutte le branche dell’ordinamento giuridico.

Ai sensi dell’articolo 11: “la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo”

 Se prendiamo come punto di riferimento il momento di entrata in vigore della nuova

normativa, si deve ritenere che gli atti processuali ancora da compiere saranno regolati dalla

nuova disciplina; gli atti processuali istantanei, già compiuti, restano regolati dalla vecchia

normativa e invece quelli già compiuti, i cui effetti devono essere sottoposti a controlli in

tempi successivi, vedranno questi effetti regolati dalla nuova disciplina.

 DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO: l’articolo 10 della costituzione,

sancisce che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto

internazionale generalmente riconosciute; questa disposizione è stata definita da molti come

trasformatore permanente, poiché ha la funzione di adattare automaticamente il diritto

interno al diritto internazionale consuetudinario.

 DIRITTO UE: l’articolo 11 della costituzione, ha avuto l’effetto che le norme comunitarie

abbiano efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento: se una fattispecie è regolata dal

diritto dell’unione, il giudice deve operare una distinzione: 1. Se la norma europea è dotata

di efficacia diretta, norma self executing- il giudice italiano deve disapplicare la norma

interna confliggente; 2. Se la fattispecie è regolata dalla sola norma italiana, il giudice non

deve disapplicare la norma nazionale; 3. Le sentenze della corte di giustizia dell’Unione

Europea: vincolano il giudice nazionale all’interpretazione da essa fornita, sia in sede di

rinvio pregiudiziale, che in sede di procedura di infrazione.

 NORME INT. PATTIZIE COMUNI

 CEDU

 Giudice italiano e convenzione cedu: il giudice italiano deve interpretare la norma nazionale

in modo conforme alla cedu; se nonostante questa attività, la norma contrasta con la cedu, il

giudice italiano non può disapplicarla, ma deve investire della questione la nostra corte

costituzionale. Infatti nel nostro ordinamento vi è l’obbligo di conformarsi alle sentenze

della corte europea: l’articolo 46 della cedu, impegna gli Stati parte della convenzione a

conformarsi alle sentenze definitive della corte europea dei diritti dell’uomo e messe nei

loro confronti; infatti la sentenza definitiva della corte è trasmessa al comitato dei ministri

che ne controlla l’esecuzione.

PARTE SECONDA:

PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO PENALE:

I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE

PROCEDIMENTO E PROCESSO:

la legge processuale penale, quale strumentale al diritto penale sostanziale ha lo scopo di stabilire:

 Se una determinata persona (imputato) ha commesso il fatto che gli viene addebitato

(pubblica accusa).

 La sua personalità (secondo i parametri previsti dall’art. 132.2 cp. Che serve ai fini della

commisurazione della pena, sia come pena edittale (base da cui partire), sia l’applicazione di

attenuanti e aggravanti. L’AZIONE PENALE:

PROCEDIMENTO PENALE:

Con l’espressione, indichiamo una serie cronologica ordinata di atti diretti alla pronuncia di una

decisione penale, ciascuno dei quali fa sorgere il dovere di porre in essere il successivo…

Nel concetto di procedimento, sono ricompresi 3 elementi fondamentali:

1. E’ la legge a prevedere una serie cronologicamente ordinata di atti, cioè questi devono essere

compiuti rispettando una determinata sequenza temporale;

2. Tutti gli atti del procedimento, hanno la finalità di accertare l’esistenza di un fatto illecito;

3. Il compimento dell’atto del procedimento, fa sorgere in un altro soggetto il “dovere” di

compiere un atto successivo, fino alla decisione definitiva, che potrà essere di condanna,

proscioglimento o un decreto di archiviazione.

IL PROCEDIMENTO PENALE ORDINARIO, E’ DIVISO IN 3 FASI:

 INDAGINI PRELIMINARI

 UDIENZA PRELIMINARE

 GIUDIZIO.

IL PROCESSO PENALE: il termine, indica una porzione del procedimento; fanno parte del

processo: le fasi dell’udienza preliminare e il giudizio.

“In ogni stato e grado”: con questa espressione, si esclude la prima fase, le indagini… ma si

intende ricomprendere quelle 2 successive.

STATO: si indica una fase del procedimento;

GRADO: si vuole indicare se il giudice prenda cognizione dell’oggetto in primo esame o in sede di

ricorso in cassazione. La fase processuale del procedimento penale inizia quando si istaura innanzi

ad un giudice il contraddittorio tra la parti. L’inizio della fase processuale si ha con l’esercizio

dell’azione penale da parte del PM, atto insostituibile, l’azione penale può essere esercitata solo ed

esclusivamente dal pm. Stabilito oltre che dal cpp anche la costituzione. Esercizio dell’azione

penale da parte del pm. è una condizione imprescindibile, pena nullità del procedimento penale.

PROCEDIMENTO PENALE:

NOTIZIA CRIMINIS o NOTIZIA DI REATO art. 330 cpp. Accadimento storico, riconducibile

ad una condotta umana; notizie di reato qualificate: DENUNCIA, dichiarazione con cui una persona

porta a conoscenza il pm o la polizia giudiziaria della commissione di un rato; REFERTO (art. 334),

dichiarazione con cui l’esercente la professione sanitaria porta a conoscenza del P.M. o della p.g. la

commissione di un reato perseguibile d’ufficio, del quale abbia avuto conoscenza in occasione della

prestazione della sua opera. La notizia di reato viene scritta nell’apposito registro delle notizie di

reato.

L’ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO NELL’APPOSITO REGISTRO DA INIZIO

AL PROCEDIMENTO PENALE.

INDAGINI PRELIMINARI: fase di ricerca di elementi probatori, spetta al PM, in quanto da lui

sono svolte le indagini. Il pm può disporre perquisizioni, sequestri, può ordinare il fermo di un

soggetto gravemente indiziato ecc… La finalità delle indagini preliminari è la raccolta di tutti quegli

elementi necessari al pm. Per decidere se può esercitare l’azione penale, e il parametro di questa

decisione è fornito dall’art.408 cpp. Il pm ha l’obbligo di raccogliere tutti gli elementi, anche quelli

“a favore dell’accusato” 358 cpp. In questa fase il gip svolge una funzione di vaglio per quegli atti

che sono richiesti dal pm, e di controllo sull’attività nelle indagini preliminari.

AZIONE PENALE: (obbligatoriamente ed esclusivamente attribuita al pm) competenza esclusiva

del pm. Art.112 cost. obbligatorietà dell’azione penale. Si ha quando il pm, dopo l’iscrizione della

notizia di reato e terminate tutte le indagini può:

1) Ritenendo di aver raccolto elementi sufficienti, esercita l’azione penale art. 407 bis cpp. Due

sono i modi con cui il pm esercita l’azione penale: - formulare l’imputazione con la richiesta

di rinvio a giudizio, richiesta al gup con la formulazione dell’imputazione. Imputazione art.

417 requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, la quale contiene: a) generalità

dell’imputato o le altre indicazioni personali, nonché le generalità della persona offesa; b)

enunciazione chiara e precisa del fatto, circostanze aggravanti e quelle che possono

comportare l’applicazione delle misure di sicurezza; c) fonti di prova acquisite; d) domanda

al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio. Il soggetto da indagato diviene

imputato. 2 effetti dell’azione penale: 1) Il giudice ha l’obbligo di decidere su un

determinato fatto storico; 2)Viene fissato l’oggetto del processo penale, impone al giudice il

divieto di decidere su di un fatto storico differente da

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Assunta74 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Monica Giuseppe Della.
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