DIRITTO PROCESSUALE PENALE: riassunti libro Tonini-conti.
Parte esonero: CAP. I, i sistemi.
SISTEMA INQUISITORIO E ACCUSATORIO:
Diritto processuale= complesso di norme che disciplinano l’attività dirette all’attuazione del diritto
penale nel caso concreto. Ha una funzione strumentale rispetto al diritto penale sostanziale; il
giudice accerta se il fatto commesso dall’imputato rientra nella fattispecie prevista dalla legge
penale incriminatrice; in caso positivo, l’imputato deve essere condannato. Nell’applicazione della
legge il processo penale deve perseguire contemporaneamente la funzione di tutelare la società
contro la delinquenza e di difendere l’accusato dal pericolo di una condanna ingiusta.
Occorre operare una distinzione tra i due sistemi processuali: INQUISITORIO e ACCUSATORIO.
Principale distinzione tra i due tipi di processo, sta nella contrapposizione tra principio di autorità e
principio dialettico.
1. Nel periodo medioevale, era definito inquisitorio quel sistema processuale che attribuiva al
giudice il potere di attivarsi d’ufficio per i reati e acquisire prove e il giudice era denominato
“giudice inquisitore”. Si basa sul principio di autorità, secondo il quale la ricerca della verità
sia più agevole quando tutte le funzioni giurisdizionali sono affidate ad un unico soggetto
che riveste il ruolo di giudice, accusa e difesa dell’imputato contemporaneamente;
2. Era definito invece accusatorio, quel processo nel quale il giudice non esercitava alcun
potere d’ufficio, poiché erano le parti ad attivarsi e ad avere l’iniziativa. (accusatore). Al
giudice, era attribuito solo il potere di prendere decisioni su istanza di parte. si basa sul
principio dialettico. Nessuna persona deve essere depositaria del vero e del giusto. Il giudice
deve essere indipendente ed imparziale, e gli spetta di decidere sulla base di prove prodotte
dall’accusa e dalla difesa.
Ad oggi questi termini, vengono utilizzati per definire quei determinati processi con determinate
caratteristiche.
ORALITA’ E SCRITTURA: sono quegli elementi che ci permettono di individuarli:
3. Sono tipicamente inquisitori, quei processi che permettono al giudice di decidere su basi
scritte, limitandosi a leggere i verbali degli atti compiuti da altri soggetti.
4. Sono invece, tipicamente accusatori, quei processi che impone al giudice di decidere in base
a prove assunte oralmente davanti a lui.
CAP. II, Il processo penale dalla costituzione al codice vigente:
Costituzione del 1948: il ritorno al regime liberale, ha provocato ripercussioni sul diritto
processuale e sull’ordinamento.
Le conseguenze possono essere definite immediate o riflesse. Immediate, sono quelle dovute
alla legislazione tra il 1943 e il 1948. Quelle riflesse invece, si possono individuare nei principi
della carta costituzionale.
all’orientamento liberale, si devono le norme costituzionali che introducono la separazione dei
poteri dello stato e si possono ricondurre quelle disposizioni che stabiliscono la separazione delle
funzioni processuali: il diritto alla difesa, l’azione penale spettante al pm, il principio del giudice
naturale precostituito per legge.
All’orientamento personalistico invece, si ricollegano le norme che riconoscono i diritti
inviolabili alla persona umana.
infine, all’orientamento solidaristico, si devono gli art. 2-3 della costituzione, che tendono a
rimuovere gli ostacoli di carattere economico che impediscono l’eguaglianza sostanziale
(art.24/112).
Il nuovo processo penale, delineato dal codice del 1988, è fondato su tre principi:
1. Il principio della separazione delle funzioni; Art.111.2 cost. Adempie ad un ruolo di
garanzia (=separazione cariche nello stato). Impone che il giudice abbia soltanto il
compito di decidere sull’ammissione delle prove, controllarne l’assunzione e valutare i
risultati. Il pubblico ministero si limita a ricercare le prove. Viene assicurata una maggior
dialettica tra accusa e difesa. Il giudice si trova in una posizione di imparzialità perché il
suo compito non è quello di indagare ma decidere sulla base di richieste formulate dalle
parti.
2. Il principio della separazione delle fasi processuali; Netta ripartizione in fasi, il
procedimento penale vede susseguirsi: indagini preliminari (svolte dal pm), l’udienza
preliminare e dibattimento. Struttura volta alla tutela dei valori propri del sistema
accusatorio. Inoltre si vuole tutelare l’imputato, affinché un giudice controlli la necessità
del rinvio a giudizio, fondatezza dell’accusa formulata dal pm, quando questa ha ad
oggetto reato grave
3. Il principio della semplificazione del procedimento; Semplificazione del
procedimento. Ordinamenti che adottano un sistema penale accusatorio, prevedono
meccanismi di semplificazione che a determinate condizioni, omettono il dibattimento e
permettono di decidere sulla base degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari o
dell’udienza preliminare. (patteggiamento, giudizio abbreviato, procedimento per
decreto, sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato).
I PRINCI INERENTI AD OGNI PROCESSO:
Art.111 cost. principi-cardine ai quali deve fondarsi ogni processo ed in particolare quello penale.
Tali principi sono sintetizzati nell’espressione “giusto processo”. Consistono: nella riserva di legge
in materia processuale, nel principio del contraddittorio, imparzialità del giudice, parità delle parti e
ragionevole durata del processo.
La riserva di legge: il primo comma dell’art. 111, sancisce che “la giurisdizione si attua
mediante il giusto processo regolato dalla legge”. Bisogna sottolineare che la disposizione
prevede una riserva di legge: solo il legislatore può regolare lo svolgimento del processo, la
durata e i termini; Inoltre la legge detta i casi e i modi per la detenzione, ispezione
personale, stabilendo i limiti massimi della carcerazione preventiva (art. 13 cost.);
violazione di domicilio (art.14 cost.) e limitazione alla libertà e alla segretezza della
corrispondenza e altra forma di comunicazione.
Il giusto processo: si riferisce ad un concetto ideale di giustizia, che preesiste rispetto alla
legge e che è direttamente collegato a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel
processo, che lo stato si impegna a riconoscere.
Il contraddittorio “debole”: Viene menzionato, nella seconda parte dell’art.111, il principio
del contraddittorio nella sua accezione comportante la necessità che la decisione del giudice
sia emanata “in audita altera parte”. Si tratta di quel significato “debole” del principio
secondo cui il soggetto che subirà gli effetti del provvedimento, deve essere messo in grado
di esporre le sue difese prima che il provvedimento stesso sia emanato.
La parità delle parti: il comma 2 del 111, sancisce poi quel canone di parità delle parti, che
nel processo penale parità, a differenza del processo civile, non significa eguaglianza tra
autore e convenuto, ma equilibrio di poteri.
Il giudice imparziale: il processo deve svolgersi dinanzi al “giudice terzo imparziale”.
L’imparzialità riguarda la funzione esercitata nel processo ed impone che non vi siano
legami tra il giudice e le parti. La terzietà, riguarda lo status, cioè il piano ordinamentale. Si
vuole che il giudice non cumuli altre funzioni processuali.
La ragionevole durata: l’ultimo principio sancito dall’art.111 2’ comma, è quello della
ragionevole durata del processo, la cui attuazione è rimessa al legislatore. Si tratta del
recepimento di un precetto della CEDU, il cui mancato rispetto in Italia ha comportato
molteplici condanne del nostro paese da parte della corte europea.
PRINCIPI ATTINENTI AL PROCESSO PENALE:
I diritti dell’accusato: al comma 3, l’art.111, contiene il catalogo dei diritti spettanti nel
processo penale alla persona accusata di un reato.
LA PERSONA: la persona sottoposta alle indagini deve essere informata riservatamente della
natura e dei motivi dell’accusa nel più breve tempo possibile. Quest’ultimo inciso, significa “non
appena l’avviso all’indagato è compatibile con l’esigenza di genuinità e di efficacia delle indagini”.
Infine, l’art.111, impone che l’accusato sia informato “riservatamente”.
La norma, continua riconoscendo all’accusato il diritto di disporre del tempo e delle condizioni
necessarie per preparare la sua difesa.
il diritto a confrontarsi con l’accusatore: l’imputato ha il diritto davanti al giudice di
interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico.
“davanti al giudice”: garanzia importante per l’imputato. La norma, parla di persone che rendono
accuse a carico (non di testimoni).
La norma, utilizza “far interrogare”, senza precisare chi sia il soggetto che svolge l’esame.
Sempre al comma 3, all’imputato è riconosciuto il diritto di ottenere la convocazione e
l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni
altro mezzo di prova a suo favore = diritto alla prova in capo all’imputato.
*l’ultima facoltà attribuita all’accusato consiste nel farsi assistere da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
il principio del contraddittorio: nei commi 3 e 4 del 111, è affermato il principio del
contraddittorio in senso forte, in relazione alla materia della prova. Il principio è utilizzato in
2 significati:
1. Il contraddittorio in senso oggettivo: è sancito nel comma 4; si tratta del contraddittorio
nella formazione della prova. Consacra il contraddittorio come metodo di conoscenza.
2. Il contraddittorio in senso soggettivo: ha due significati; il primo, è il diritto dell’imputato
di confrontarsi con l’accusatore e il secondo, è quello enunciato dal 111, 4’ comma, “La
colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o
del suo difensore”.
ECCEZIONI AL CONTRADDITTORIO: al principio del contraddittorio, il comma 5 del 111, pone
tre eccezioni:
La prova è utilizzabile anche se si è formata fuori dal contraddittorio per consenso
dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata
condotta illecita.
1. IL CONSENSO DELL’IMPUTATO: 111.5, legittima il legislatore ordinario a prevedere
ipotesi nelle quali il consenso dell’imputato determina una acquisizione + o – ampia di
elementi di prova formati unilateralmente.
I diritti dell’imputato e le esigenze di giustizia, sono soddisfatti in quanto il principio di ragionevole
durata del processo è un valore espressamente riconosciuto dal 111.2 .
Il consenso dell’imputato, ha il solo effetto di rendere utilizzabili le prove raccolto in modo
unilaterale; non costituisce l’esercizio di un potere assoluto di impedire la valutazione delle prove
da parte del giudice.
2. L’ACCERTATA IMPOSSIBILITA’ DI NATURA OGGETTIVA: la seconda deroga al
principio del contraddittorio nella formazione della prova, è consentita in caso di accertata
impossibilità di natura oggettiva. Questo termine, allude a quelle cause indipendenti dalla
volontà. Questa impossibilità, deve essere oggetto di prova e di discussione tra le parti.
3. LA PROVATA CONDOTTA ILLECITA: l’ultima eccezione, è consentita nelle ipotesi in cui
la mancata attenzione del contraddittorio costituisca effetto di provata condotta illecita. Il 5’
comma si riferisce a comportamenti contrari al diritto finalizzati ad indurre il dichiarante a
sottrarsi al contraddittorio.
Attuazione dei nuovi principi: L’entrata in vigore del “giusto processo” ha imposto al legislatore
ordinario di predisporre in tempi brevi una modifica del sistema probatorio.
Con la legge 63/2001, il parlamento ha cercato di dare attuazione all’art.111, operando su due
fronti: 1. È intervenuto sulla disciplina delle qualifiche dei dichiaranti ed ha previsto una riduzione
dell’area del diritto al silenzio. 2. Ha modificato la normativa in materia di dichiarazioni raccolte
unilateralmente nel corso delle indagini ed ha affermato che sono di regola inutilizzabili in
dibattimento come prova dei fatti in esse affermate.
LA RIFORMA CARTABIA:
l’Italia, con il PNNR, ha cercato di ridurre del 25% i tempi del processo penale nei prossimi 5 anni,
per far fronte alle criticità della giurisdizione italiana, affetta da crisi di tipo sistematico per la durata
dei processi.
I principi direttivi della legge delega sono contenuti nell’art.1 e attuati con il dec.lgs 150/2022.
FRONTI SUI QUALI SI E’ OPERATO NEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE:
Si e deciso di disciplinare a regime il processo penale telematico;
Si sono disciplinati in modo organico le notificazioni e il processo in assenza;
Si è puntato a scandire i tempi e le modalità di svolgimento delle indagini preliminari;
Si è perseguita la deflazione del dibattimento;
Si è cercato di velocizzare le impugnazioni;
Si è voluta perseguire l’efficienza in senso strutturale;
SUCCESSIONE TEMPORALE DELLE NORME PROCESSUALI NEL TEMPO:
In caso di successione nel tempo di norme processuali penali, possono esserci due situazioni
differenti: può accadere che la nuova legge rechi una disciplina apposita o che la nuova legge taccia
in proposito e occorrerà fare riferimento ai principi generali.
La nuova legge può dettare norme intertemporali o norme transitorie:
Le norme Intertemporali hanno una struttura strumentale: non regolano la materia
interessata dalle norme succedute, ma indicano il criterio in base al quale si individua la
disciplina per il caso concreto;
Le disposizioni transitorie: sono norme materiali di diretta applicazione, che regolano
situazioni giuridiche coinvolte nella successione di leggi e recano una disciplina speciale
per il caso concreto intermedia di norma tra quella contenuta nella nuova legge e quella
dettata dalla normativa abrogata.
PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM: Nel caso in cui la nuova legge non rechi alcuna previsione
riguardante i rapporti giuridici pendenti al momento della sua entrata in vigore, in questi casi non è
dato riscontrare una lacuna del diritto, perché vale il principio di irretroattività sancito dall’articolo
11 delle disposizioni preliminari al codice civile che, viene considerato uno dei principi generali
validi in tutte le branche dell’ordinamento giuridico.
Ai sensi dell’articolo 11: “la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo”
Se prendiamo come punto di riferimento il momento di entrata in vigore della nuova
normativa, si deve ritenere che gli atti processuali ancora da compiere saranno regolati dalla
nuova disciplina; gli atti processuali istantanei, già compiuti, restano regolati dalla vecchia
normativa e invece quelli già compiuti, i cui effetti devono essere sottoposti a controlli in
tempi successivi, vedranno questi effetti regolati dalla nuova disciplina.
DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO: l’articolo 10 della costituzione,
sancisce che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute; questa disposizione è stata definita da molti come
trasformatore permanente, poiché ha la funzione di adattare automaticamente il diritto
interno al diritto internazionale consuetudinario.
DIRITTO UE: l’articolo 11 della costituzione, ha avuto l’effetto che le norme comunitarie
abbiano efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento: se una fattispecie è regolata dal
diritto dell’unione, il giudice deve operare una distinzione: 1. Se la norma europea è dotata
di efficacia diretta, norma self executing- il giudice italiano deve disapplicare la norma
interna confliggente; 2. Se la fattispecie è regolata dalla sola norma italiana, il giudice non
deve disapplicare la norma nazionale; 3. Le sentenze della corte di giustizia dell’Unione
Europea: vincolano il giudice nazionale all’interpretazione da essa fornita, sia in sede di
rinvio pregiudiziale, che in sede di procedura di infrazione.
NORME INT. PATTIZIE COMUNI
CEDU
Giudice italiano e convenzione cedu: il giudice italiano deve interpretare la norma nazionale
in modo conforme alla cedu; se nonostante questa attività, la norma contrasta con la cedu, il
giudice italiano non può disapplicarla, ma deve investire della questione la nostra corte
costituzionale. Infatti nel nostro ordinamento vi è l’obbligo di conformarsi alle sentenze
della corte europea: l’articolo 46 della cedu, impegna gli Stati parte della convenzione a
conformarsi alle sentenze definitive della corte europea dei diritti dell’uomo e messe nei
loro confronti; infatti la sentenza definitiva della corte è trasmessa al comitato dei ministri
che ne controlla l’esecuzione.
PARTE SECONDA:
PROFILI GENERALI DEL PROCEDIMENTO PENALE:
I SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO PENALE
PROCEDIMENTO E PROCESSO:
la legge processuale penale, quale strumentale al diritto penale sostanziale ha lo scopo di stabilire:
Se una determinata persona (imputato) ha commesso il fatto che gli viene addebitato
(pubblica accusa).
La sua personalità (secondo i parametri previsti dall’art. 132.2 cp. Che serve ai fini della
commisurazione della pena, sia come pena edittale (base da cui partire), sia l’applicazione di
attenuanti e aggravanti. L’AZIONE PENALE:
PROCEDIMENTO PENALE:
Con l’espressione, indichiamo una serie cronologica ordinata di atti diretti alla pronuncia di una
decisione penale, ciascuno dei quali fa sorgere il dovere di porre in essere il successivo…
Nel concetto di procedimento, sono ricompresi 3 elementi fondamentali:
1. E’ la legge a prevedere una serie cronologicamente ordinata di atti, cioè questi devono essere
compiuti rispettando una determinata sequenza temporale;
2. Tutti gli atti del procedimento, hanno la finalità di accertare l’esistenza di un fatto illecito;
3. Il compimento dell’atto del procedimento, fa sorgere in un altro soggetto il “dovere” di
compiere un atto successivo, fino alla decisione definitiva, che potrà essere di condanna,
proscioglimento o un decreto di archiviazione.
IL PROCEDIMENTO PENALE ORDINARIO, E’ DIVISO IN 3 FASI:
INDAGINI PRELIMINARI
UDIENZA PRELIMINARE
GIUDIZIO.
IL PROCESSO PENALE: il termine, indica una porzione del procedimento; fanno parte del
processo: le fasi dell’udienza preliminare e il giudizio.
“In ogni stato e grado”: con questa espressione, si esclude la prima fase, le indagini… ma si
intende ricomprendere quelle 2 successive.
STATO: si indica una fase del procedimento;
GRADO: si vuole indicare se il giudice prenda cognizione dell’oggetto in primo esame o in sede di
ricorso in cassazione. La fase processuale del procedimento penale inizia quando si istaura innanzi
ad un giudice il contraddittorio tra la parti. L’inizio della fase processuale si ha con l’esercizio
dell’azione penale da parte del PM, atto insostituibile, l’azione penale può essere esercitata solo ed
esclusivamente dal pm. Stabilito oltre che dal cpp anche la costituzione. Esercizio dell’azione
penale da parte del pm. è una condizione imprescindibile, pena nullità del procedimento penale.
PROCEDIMENTO PENALE:
NOTIZIA CRIMINIS o NOTIZIA DI REATO art. 330 cpp. Accadimento storico, riconducibile
ad una condotta umana; notizie di reato qualificate: DENUNCIA, dichiarazione con cui una persona
porta a conoscenza il pm o la polizia giudiziaria della commissione di un rato; REFERTO (art. 334),
dichiarazione con cui l’esercente la professione sanitaria porta a conoscenza del P.M. o della p.g. la
commissione di un reato perseguibile d’ufficio, del quale abbia avuto conoscenza in occasione della
prestazione della sua opera. La notizia di reato viene scritta nell’apposito registro delle notizie di
reato.
L’ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO NELL’APPOSITO REGISTRO DA INIZIO
AL PROCEDIMENTO PENALE.
INDAGINI PRELIMINARI: fase di ricerca di elementi probatori, spetta al PM, in quanto da lui
sono svolte le indagini. Il pm può disporre perquisizioni, sequestri, può ordinare il fermo di un
soggetto gravemente indiziato ecc… La finalità delle indagini preliminari è la raccolta di tutti quegli
elementi necessari al pm. Per decidere se può esercitare l’azione penale, e il parametro di questa
decisione è fornito dall’art.408 cpp. Il pm ha l’obbligo di raccogliere tutti gli elementi, anche quelli
“a favore dell’accusato” 358 cpp. In questa fase il gip svolge una funzione di vaglio per quegli atti
che sono richiesti dal pm, e di controllo sull’attività nelle indagini preliminari.
AZIONE PENALE: (obbligatoriamente ed esclusivamente attribuita al pm) competenza esclusiva
del pm. Art.112 cost. obbligatorietà dell’azione penale. Si ha quando il pm, dopo l’iscrizione della
notizia di reato e terminate tutte le indagini può:
1) Ritenendo di aver raccolto elementi sufficienti, esercita l’azione penale art. 407 bis cpp. Due
sono i modi con cui il pm esercita l’azione penale: - formulare l’imputazione con la richiesta
di rinvio a giudizio, richiesta al gup con la formulazione dell’imputazione. Imputazione art.
417 requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, la quale contiene: a) generalità
dell’imputato o le altre indicazioni personali, nonché le generalità della persona offesa; b)
enunciazione chiara e precisa del fatto, circostanze aggravanti e quelle che possono
comportare l’applicazione delle misure di sicurezza; c) fonti di prova acquisite; d) domanda
al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio. Il soggetto da indagato diviene
imputato. 2 effetti dell’azione penale: 1) Il giudice ha l’obbligo di decidere su un
determinato fatto storico; 2)Viene fissato l’oggetto del processo penale, impone al giudice il
divieto di decidere su di un fatto storico differente da
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