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NOMINA SUCCESSIVA:

Una volta costituita la società la nomina dei membri del collegio sindacale è un atto di esclusiva

competenza dell’assemblea ordinaria dei soci, con le seguenti eccezioni:

– art. 2449 c.c. consente allo statuto di riservare allo Stato e agli enti pubblici con partecipazione

societaria, la nomina dei sindaci nella società partecipata;

– art. 2346, co. 6 e art. 2346, co. 2 – lo statuto può riservare la nomina di un sindaco ai possessori

di strumenti finanziari.

Deve essere precisato che i sindaci non possono essere nominati dall’organo amministrativo. La

loro nomina, successivamente alla costituzione della società deve passare, necessariamente da

delibera dell’assemblea dei soci. In particolare, sono previste le stesse maggioranze richieste per

la nomina degli amministratori. La delibera di nomina deve essere unitaria ed assunta con una sola

votazione.

8) Accettazione della carica

La nomina dei sindaci è soggetta a pubblicità, ex art. 2400, co. 3 ed art. 2448 c.c. La nomina deve,

infatti, essere accettata dagli interessati e poi iscritta nel registro delle imprese. Tale

comunicazione, infatti, adempie agli obblighi di pubblicità della nomina. Tale iscrizione deve essere

effettuata a cura dell’organo amministrativo, nel termine di 30 giorni (dall’accettazione della

nomina). Si tratta di pubblicità dichiarativa che ha l’obiettivo di rendere la nomina opponibile a terzi

(i quali non possono opporre alla società la loro ignoranza). L’art. 2630 c.c. prevede che in caso di

violazione degli obblighi pubblicitari siano previste sanzioni amministrative.

9) Durata della carica

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per

l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L’atto costitutivo o l’assemblea

non possono stabilire periodi superiori o inferiori a tale durata. Alla scadenza i sindaci possono

essere rieletti dall’assemblea. I sindaci supplenti nominati in sostituzione di quelli effettivi scadono

contemporaneamente a quelli in carica.

10) Funzioni del collegio sindacale

ISPETTIVE E DI CONTROLLO—> il collegio sindacale ha il compito di:

- Vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della

società;

- Deve assistere obbligatoriamente alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell’eventuale

comitato esecutivo;

- Ogni sindaco o l’intero collegio possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari (potere di informazione);

- Controlla l’attività dell’assemblea, assistendo alle adunanze (art. 2405 c.c.) ed avendo la facoltà

di impugnare le deliberazioni prese in difformità della legge o dell’atto costitutivo (art. 2377 c.c.).

DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA—> Il collegio sindacale ha la funzione di:

- Convocare l’assemblea, se tale convocazione è obbligatoria, quando non vi abbiano provveduto

gli amministratori (art. 2406 c.c.).

- Richiedere la riduzione del capitale sociale per perdite, qualora non vi abbia provveduto

l’assemblea (art. 2446 c.c.).

- Compiere gli atti di ordinaria amministrazione, in caso di cessazione dalla carica di tutti gli

amministratori e fino alla nomina dei nuovi (art. 2386 c.c.).

35

La disciplina dell’organo di controllo nella spa è stata oggetto di una rilevante riforma nel corso del

2012. La legge di stabilità per il 2012 (L. n. 183/2011) aveva introdotto un 3° comma all’art. 2397

c.c. il quale consentiva la previsione del sindaco unico negli statuti di Spa aventi ricavi o patrimonio

netto inferiori ad un milione di euro. Successivamente, la L. n. 35/2012, di conversione del D.L. n.

5/2012 ha nuovamente abrogato tale 3° comma. Si è ritornati, così, alla disciplina che vede la

necessaria presenza del collegio sindacale pluripersonale in tutte le spa, a prescindere da

qualsiasi soglia dimensionale, ed al quale, in assenza dell’obbligo di redazione del bilancio

consolidato, lo statuto può anche affidare la revisione legale.

RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI SINDACI NEL COLLEGIO SINDACALE—>

I sindaci sono personalmente responsabili nei confronti della società per:

• Negligenza nell’adempimento dei loro doveri;

• Falsità nelle attestazioni;

• Violazione del segreto di ufficio.

Essi, sono, anche solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni da

questi ultimi compiuti, qualora il danno avrebbe potuto evitarsi con la loro vigilanza (art. 2407 c.c.).

LA REVISIONE CONTABILE:

L’art. 2409 Codice Civile affidava la funzione di controllo contabile al collegio sindacale che, oltre a

controllare l’amministrazione della società, a vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto

costitutivo, era tenuto ad accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza

del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

La disposizione è stata modificata dal D. Lgs. 39/2010 che prevede uno spostamento di

competenze in materia di controllo contabile dal collegio sindacale ad un soggetto professionista, il

Revisore o la Società di Revisione.

L’unica eccezione contemplata dalla nuova normativa è quella delle società che non siano tenute

al bilancio consolidato: in tal caso l’art. 2409-bis c.c. lascia la possibilità di esercitare la revisione

legale dei conti in capo al collegio sindacale, che deve essere costituito da Revisori iscritti

nell’apposito registro.

Il Revisore e le Società di revisione devono essere regolarmente iscritti nel registro istituito presso

il Ministero di Giustizia e deve trattarsi di professionisti dotati di conoscenze in molteplici settori, sia

disciplinari che tecnici, quali diritto tributario, principi di economia, contabilità, diritto commerciale,

revisione aziendale, funzionamento dei sistemi informativi aziendali.

L’iscrizione deve effettuarsi seguendo i criteri e le modalità stabiliti dai Ministri di Economia e

Giustizia, previa audizione della Consob.

Il procedimento di revisione legale dei conti è vincolato a regole e al rispetto di principi-base da

parte del revisore, che concorrono a coadiuvarlo nell’espletamento della sua funzione e nel

raggiungimento del fine specifico, ovvero accertare che il bilancio non sia affetto da errori

significativi e se sia complessivamente attendibile.

I principi a cui è ancorato l’operato dei Revisori Legali dei Conti sono quelli delineati, a livello

comunitario, dalla direttiva ce 43/2006 e recepiti dal nuovo decreto legislativo 39/2010:

- indipendenza

- integrità

- obiettività

- competenza e diligenza

- riservatezza

- professionalità

- rispetto principi tecnici

Il rispetto dei suddetti contribuisce alla buona qualità della revisione legale dei conti da cui

consegue, ex. art. 9 della direttiva, ‘il regolare funzionamento dei mercati e il miglioramento

dell’integrità ed efficienza dei bilanci pubblicati’. 36

I soggetti esercenti l’attività di revisione, oltre ad essere tenuti alla ‘formazione permanente’,

devono, in base al decreto 39/2010, sottostare ad un periodico controllo sulla qualità ogni 6 anni;

nei casi di enti di interesse pubblico il controllo è ogni 3 anni.

I soggetti passivi, nei cui confronti è esercitato il CONTROLLO CONTABILE, sono molteplici:

SETTORE DI IMPRESA: SOCIETA’

A seconda che si tratti di società quotate o di società non quotate e non tenute alla redazione del

bilancio consolidato si applica un regime differenziato di controllo contabile.

Nelle società quotate la revisione contabile è affidata ad un Revisore o ad una Società iscritta nel

relativo registro e soggetti alla vigilanza della Consob.

Nell’ambito societario emergono gli enti di interesse pubblico, ad esempio banche, società

emittenti strumenti finanziari diffusi, società di investimento a capitale variabile, per i quali è sancito

espresso divieto di esercizio della revisione legale dei conti da parte del collegio sindacale.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La gestione interna della Pubblica Amministrazione, a norma del D.lgs. 286/1999, si articola in

quattro tipologie di controlli:

– controllo di regolarità amministrativo-contabile

– controllo di gestione

– valutazione della dirigenza

– valutazione e controllo strategico

L’art. 2 del decreto 286/1999 inserisce la revisione contabile nell’ambito del controllo di regolarità

amministrativo-contabile e la affida agli organi di revisione e agli uffici di ragioneria, che devono

attenersi ai principi generali della revisione aziendale.

PROCEDURA DI REVISIONE

Disciplinata dall’art. 14 del d.lgs. 39/2010 prevede per il Revisore il compito di stilare una relazione

contenente il giudizio sul bilancio di esercizio e quello di verificare la regolare tenuta delle scritture

contabili.

IL SISTEMA MONISTICO:

Lo statuto può prevedere che l’amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal

Consiglio di Amministrazione e da un Comitato costituito al suo interno.

Come si vede dal dettato dell’ART 2409 sexies-decies, il sistema monistico si caratterizza per la

circostanza che l’organo di controllo non è separato dall’organo di gestione ma è costituito al suo

interno.

Il sistema monistico prevede un modello di amministrazione sostanzialmente uguale a quello

tradizionale: le principali differenze consistono nella impossibilità di affidare l’amministrazione ad

un amministratore unico e nella eliminazione del collegio sindacale.

Vi è quindi:

- un consiglio di amministrazione obbligatorio al posto di un eventuale amministratore unico, cui

spetta esclusivamente la gestione dell’impresa

- un comitato per il controllo sulla gestione scelto all’interno del consiglio di amministrazione; per

quanto riguarda quest’ultimo:

Funzione= sostituisce il collegio sindacale

Nomina= salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina die

componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle

società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato

non può essere inferiore a 3.

Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità

stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza cioè gli stessi requisiti prev

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher beba1998 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof De Muro Ivan.