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ATTIVITÀ FINANZIARIE:

Le attività finanziarie rappresentano investimenti, o impieghi di risorse finanziarie da parte dell'impresa, in titoli e altri diritti patrimoniali.

L'impresa può investire le proprie risorse finanziarie acquistando:

  • Quote o azioni di altre imprese, ovvero titoli di partecipazione.
  • Titoli di debito emessi da altre imprese, come i titoli obbligazionari.
  • Oppure prestando denaro ad altre imprese ed iscrivendo nell'attivo dello SP un credito finanziario.

In tutti e tre i casi l'impresa diventa titolare di un diritto (partecipazione, titoli obbligazionari o credito finanziario) a fronte del trasferimento di denaro.

Le attività finanziarie sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale:

  • Nelle immobilizzazioni finanziarie (B.III) se costituiscono investimenti "strategici" di medio-lungo termine.
  • Nell'attivo circolante (C.III) se si prevede di cederle "a breve" in quanto costituiscono un investimento

"temporaneo" diliquidità o speculativo.

PARTECIPAZIONI:

  1. Le partecipazioni sono un investimento nel capitale di un'altra impresa rappresentato da azioni (SPA) o quote (SRL). L'impresa che effettua l'investimento si dice "partecipante", colei che cede i titoli partecipativi si dice "partecipata".

Classificazione in bilancio:

Per una corretta classificazione delle partecipazioni nell'attivo dello SP è necessario effettuare una distinzione tra:

  1. Partecipazioni in società controllate:
  2. Partecipazioni in società collegate:
  3. Partecipazioni non qualificate:

Partecipazioni in società controllate:

  1. Ai sensi dell'art. 2359 le società controllate sono:

Società su cui si esercita il "Controllo Legale", ovvero si detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. (maggioranza assoluta)

Società su cui si esercita il "Controllo di fatto", ovvero

società di cui si detengono voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. (maggioranza relativa)

Società su cui si esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Ai fini dell'applicazione dei punti 1 e 2 si includono anche i voti che spettano a società controllate, società fiduciarie e persona interposta.

Partecipazioni in società collegate:

L'art. 2359, comma 2, precisa che le società collegate sono quelle su cui si esercita un'influenza notevole. L'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti, oppure 1/10 se la società è quotata in mercati regolamentati.

Partecipazioni non qualificate:

Le partecipazioni non qualificate sono quelle che consentono:

Percentuale di voto inferiore al 2% o partecipazione al patrimonio inferiore al 5% --> Nel caso di

. Percentuale di voto inferiore al 20% o partecipazione al patrimonio inferiore al 25% –-> Nel caso di . Valutazione delle partecipazioni: Per la valutazione delle partecipazioni è necessario ricondursi alla distinzione tra partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni iscritte nell'attivo circolante. Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante vengono valutate secondo il "criterio del costo", o al valore di realizzazione nel caso sia inferiore. Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni, invece: : vengono valutate al costo e soggette a svalutazione durevole. Se vengono meno le ragioni della svalutazione, il loro valore deve essere ripristinato al costo originario. : possono essere valutate secondo il "criterio del costo" oattraverso il metodo del "Patrimonio Netto" (equity method). Criterio del costo: 1. Secondo il criterio del costo, le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie devono essere rilevate in bilancio al costo d'acquisto o sottoscrizione, comprensivo di oneri accessori. Se, successivamente all'acquisto, sono stati sottoscritti e versati aumenti di capitale a pagamento, l'importo deve essere aggiunto al costo d'acquisto iscritto a bilancio. Come già detto, le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie secondo il "criterio del costo" possono essere soggette a svalutazione durevole. Se le ragioni della svalutazione vengono meno, il valore deve essere ripristinato, al massimo, fino al costo originario. La svalutazione e la rivalutazione sono componenti di reddito iscritti nella voce D del CE (Rettifiche di valore di attività finanziarie). A fine anno, le partecipazioni devono essere inserite a bilancio al netto delfondo di svalutazione. Questo vuol dire iscrivere nell'attivo il valore svalutato della partecipazione, e iscrivere l'importo della svalutazione nel Conto Economico alla voce D.19.a. I dividendi derivanti da società partecipate, valutate con il criterio del costo, devono essere rilevati nel momento in cui sorge il diritto di credito, ovvero quando la società partecipata approva la loro distribuzione. Il dividendo, per la società partecipante, è un componente positivo di reddito, che va classificato nella voce C.15 del CE. Equity method: 2. L'art. 2426, punto 4, stabilisce che le partecipazioni in società controllate e collegate, iscritte nelle immobilizzazioni, possono essere valutate secondo il metodo del Patrimonio Netto, ovvero Quando la partecipazione viene valutata per la prima volta con l'equity method, è possibile che il costo d'acquisto sia superiore al valore corrispondente del Patrimonio Netto della partecipata. Questo

è possibile perchè il prezzo d'acquisto è influenzato dal processo di negoziazione e da plusvalori latenti relativi ai beni ammortizzabili della partecipata. La differenza positiva tra costo d'acquisto e valore del PN può essere iscritta nell'attivo dello SP, indicandone le ragioni in Nota Integrativa, e deve essere ammortizzata.

Andranno ammortizzati anche i plusvalori latenti dei beni ammortizzabili, derivanti dal fatto che nel bilancio della partecipata erano iscritti al costo storico, mentre noi li abbiamo "acquistati" ad un valore di mercato superiore.

Negli esercizi successivi, le plusvalenze relative alle rivalutazioni effettuate attraverso l'equity method, devono essere iscritte in una riserva non distribuibile.

Tuttavia l'OIC raccomanda il trattamento contabile che prevede prima l'imputazione della plusvalenza a Conto Economico e successivamente l'accantonamento in una riserva non distribuibile.

Le minusvalenze,

invece vengono imputate al CE nella voce D.19.a "Rettifiche di valore di attività finanziarie. L'equity method produce, sul PN e sul risultato d'esercizio della partecipante, gli stessi effetti del bilancio consolidato. Per questo motivo l'equity method viene definito "consolidamento sintetico delle partecipazioni". Secondo l'equity method, il costo originario sostenuto per l'acquisizione deve essere periodicamente rettificato, sia in positivo che in negativo, al fine di riflettere, all'interno del bilancio della partecipante, la quota ad essa spettante di utili, perdite ed altre variazioni del PN della partecipata.

Nota: come si può notare dall'esempio alla slide 179 della lezione 15, i dividendi che vengono distribuiti dalla partecipata, non devono essere imputati a Conto Economico se l'utile a cui si riferiscono è già stato iscritto a CE.

Classificazione dei crediti:

Come già detto in precedenza, le voci

dell'attivo dello Stato Patrimoniale sono classificate secondo il "criterio della destinazione", questo vuol dire che i valori patrimoniali attivi non vengono inseriti tra le immobilizzazioni o tra l'attivo circolante in base al tempo di esigibilità (criterio finanziario) bensì in base alla destinazione che hanno all'interno dell'azienda. La scadenza dei crediti assume rilevanza solo per darne la "separata indicazione" di: - Importi di immobilizzazioni finanziarie esigibili entro l'esercizio successivo. - Importi di crediti iscritti nell'attivo circolante, esigibili oltre l'esercizio successivo. Valutazione dei crediti: Il legislatore stabilisce chiaramente che i crediti vadano valutati secondo il criterio del "costo ammortizzato" e tenendo conto sia del fattore temporale sia del Valore di Presumibile Realizzo (VPR). Nonostante ciò, secondo la prassi, i crediti commerciali con scadenza non superiore a 90 giorni,

continuano ad essere valutati al loro valore nominale.

Valore di Presumibile Realizzo (VPR):

Il VPR è dato dalla differenza tra il valore nominale dei crediti e la loro perdita presunta, sulla base delle informazioni disponibili in un determinato momento: VPR = Valore Nominale - Perdita presunta.

Le variazioni della consistenza dei crediti e la consistenza delle svalutazioni devono essere evidenziate per legge nella Nota Integrativa.

Qualora la perdita sui crediti sia certa, andrà imputata direttamente a Conto Economico.

Fondo Svalutazione Crediti:

Le norme civilistiche, in caso di perdita incerta, permettono di rettificare il valore nominale dei crediti attraverso la creazione del "Fondo Svalutazione Crediti". Questo fondo dovrà essere utilizzato per stornare l'eventuale perdita sui crediti definitiva e accertata.

La svalutazione dei crediti commerciali per effetto di una perdita "presunta" è imputata alla voce B.10.d del CE.

("Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide"), mentre il Fondo Svalutazione Crediti viene portato in deduzione dei crediti iscritti nell'attivo dello SP.

La svalutazione di crediti finanziari viene imputata alla voce D.19.b del CE ("Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni").

Le perdite accertate, invece, vengono imputate alla voce B.14 del CE ("Oneri diversi di gestione"), ovviamente solo dopo aver utilizzato l'eventuale Fondo Svalutazione Crediti.

Quindi riassumendo:

Perdita presunta su crediti commerciali: "Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide" (B.10.d)

Perdita presunta su crediti finanziari: "Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni" (D.19.b)

Perdita legalmente accertata: "Oneri diversi di gestione" (B.14)

Le stime delle

ca, le svalutazioni dei crediti per "perdite presunte" vengono calcolate in base a una valutazione dettagliata di ogni singolo credito. Questo metodo prevede l'analisi delle caratteristiche del debitore, delle garanzie eventualmente fornite e delle condizioni economiche generali. In base a queste informazioni, viene stimato il rischio di insolvenza del debitore e viene calcolata la svalutazione da applicare al credito. Stima forfettaria:2. In caso di stima forfettaria, le svalutazioni dei crediti per "perdite presunte" vengono calcolate in base a criteri generali e standardizzati. Questo metodo prevede l'applicazione di percentuali fisse di svalutazione in base a determinate categorie di crediti o a determinati parametri, come ad esempio la durata del credito o la tipologia del debitore. Entrambi i metodi possono essere utilizzati dalle banche e dalle istituzioni finanziarie per valutare il rischio di insolvenza dei propri crediti e per adeguare il valore contabile degli stessi. La scelta del metodo da utilizzare dipende dalle politiche interne dell'istituto e dalle normative di settore.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
37 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MGabrielli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ragioneria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Moscarini Flaviano.