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Congiuntamente ( di comune accordo, per quanto riguarda gli atti di straordinaria
amministrazione. Es: Vendita di appartamento di cui il minore è proprietario).
Se uno dei genitori è morto o impossibilitato ad esercitare la responsabilità genitoriale,
l’amministrazione del suo patrimonio competono all’altro genitore.
Se entrambi i genitori sono morti, la gestione del patrimonio del minore e la relativa
rappresentanza competono ad un tutore nominato dal giudice tutelare.
L’interdizione giuridica è pronunciata con sentenza dal tribunale quando ricorrono
congiuntamente i seguenti presupposti: l’infermità mentale (una malattia); l’incapacità
del soggetto di provvedere ai propri interessi; Necessità di assicurare al soggetto
un’adeguata protezione. L’interdizione vieta al soggetto il matrimonio, il
riconoscimento dei figli naturali e la possibilità di fare testamento.
L’amministrazione di sostegno si apre con decreto motivato del giudice tutelare:
infermità o menomazione fisica o psichica della persona ed impossibilità per il soggetto
di provvedere ai propri interessi. L’apertura della procedura di amministrazione di
sostegno, rileva non solo una infermità di mente ma anche una semplice menomazione
psichica, una menomazione fisica, ed infine rileva l’abituale infermità di mente. Fase
centrare del procedimento è l’audizione personale, ove il giudice titolare adotta
provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata. Tali effetti decorrono dal
deposito relativo di apertura, emesso dal giudice tutelare, tale provvedimento è annotato
dal cancelliere nel registro delle amministrazioni di sostegno. Il giudice tutelare nomina
all’interessato un amministratore di sostegno in relazioni alle esigenze del singolo.
Per legittimazione si intende l’idoneità del soggetto ad esercitare o disporre di un
determinato diritto.
Il luogo in cui la persona fisica vive e svolge la propria attività, è detto domicilio, il luogo
in cui la persona ha stabilito la sede propria sede principale dei suoi affari ed interessi; è
detta residenza, il luogo in cui la persona ha dimora abituale; è detta Dimora il luogo in
cui la persona attualmente abita.
La cittadinanza è la situazione di appartenenza di una persona fisica ad un determinato
Stato, è possibile acquistare tale status tramite: iure sanguinis sono cittadini italiani tutti i
figli nati da cittadini italiano; iure soli sono cittadini italiano tutti coloro che nascono nel
territorio della repubblica; iures comunicatio acquista la cittadinanza italiano il coniuge di
cittadino italiano a patto che risieda stabilmente da almeno sei mesi sul territorio, o dopo
tre anni dal matrimonio.
Per quanto riguarda la posizione della persona nella famiglia, la parentela è il vincolo che
unisce i soggetti che discendono dalla stessa persona (dello stesso stirpe).
Le persone di cui si è persa traccia sono previsti gli istituti: della scomparsa, dell’assenza
e della morte presunta. La prima è dichiarata con decreto del tribunale quando
concorrano: allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza,
mancanza di notizie. Nel secondo caso, l’assenza è dichiarata con sentenza del tribunale
quando: allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza. Il
tribunale può ordinare l’apertura degli eventuali testamenti, ove gli eredi possono
domandare l’ammissione temporanea del possesso dei beni. Nel terzo caso, è dichiarata
con sentenza dal tribunale, quando: allontanamento della persona dal luogo del suo
ultimo domicilio o residenza, mancanza di sue notizie da 10 giorni. Tutti gli effetti cessano
in forza di sentenza che accerta il ritorno o l’esistenza in vita della persona di cui si è
dichiarata la morte.
I diritti della personalità sono:
Il diritto alla vita è posto a aiuto del fondamentale interesse della persona umana alla
propria esistenza fisica, tale diritto impone a tutti i consociati l’obbligo di astenersi alla
vita altrui. Il diritto a nascere trova tutela piena ed immediata nei confronti dei soggetti
diversi dalla madre.
Il diritto alla salute implica l’obbligo di astensione da condotte che possano cagionare
ad altre malattie. La legge può prevedere l’obbligo di un determinato accertamento o
trattamento sanitario solo nell’interesse superiore alla protezione della sanità pubblica.
Il Nome svolge la funzione di identificazione sociale della persona, il figlio legittimo assume
il cognome del padre ed il prenome attribuitogli all’atto della dichiarazione di nascita
all’ufficio di stato civile. Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo
lo ha riconosciuto. I bambini non riconosciuti da alcuno dei genitori assumono il cognome
ed il prenome loro imposto dall’ufficiale di stato civile. Il figlio adottivo assume il
cognome del padre adottivo. A seguito del matrimonio, la moglie aggiunge al proprio
cognome quello del marito, e lo conserva anche durante la vedovanza, fino a nuove
nozze.
Il diritto all’immagine importa il divieto di esporre, pubblicare, mettere in commercio il
ritratto altrui senza il consenso. E’ consentita la diffusione dell’altrui immagine anche
senza il consenso dell’interessato quando la stessa è giustificata.
Per diritto alla riservatezza si intende quel potere dell’interessato, di vietare
comportamenti di terzi, volti a conoscere o far conoscere situazioni della propria vita
personale.
Nel nostro ordinamento “soggetti” di diritto sono anche gli enti. E’ dotata di
soggettività giuridica, cioè quell’organizzazione cui l’ordinamento attribuisca la
capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive. Si dicono dotati di personalità
giuridica solo quegli enti che godono di autonomia patrimoniale perfetta: quegli entri che
rispondono dello loro obbligazioni solo con detto patrimonio. Gli enti agiscono attraverso
persone fisiche, ma si ritiene che gli enti non siano privi di capacità di agire.
Gli organi dell’ente si distinguono in esterni (poteri di rappresentanza, il potere di
decidere una determinata operazione) ed interni (Poteri di gestione).
All’interno della categoria degli enti, occorre distinguere tra enti pubblici ( Lo Stato) ed
enti privati.
Molti enti pubblici sono stati trasformati in società per azioni il cui unico socio è però il
Ministro dell’Economia e delle Finanze. Gli enti pubblici possono avvalersi di strumenti
privatistici, si applicano norme di diritto privato.
Gli enti privati al loro interno si distinguono tra:
Enti registrati ( associazioni riconosciute, fondazioni) ed enti non registrati (
• associazioni non riconosciute)
Enti dotati di personalità giuridica ed enti privi di personalità giuridica. I primi
• godono di autonomia patrimoniale perfetta.
Enti a struttura associativa ( associazioni, comitati) ed enti a struttura istituzionale.
• I primi danno vita ad organizzazioni stabili di più soggetti per l’esercizio di
un’attività volta al perseguimento di uno scopo comune. I secondi danno vita ad
un’organizzazione stabile per la gestione del patrimonio.
Enti con finalità economiche ( società lucrative) ed enti senza finalità lucrative (
• alcune istituzioni private, comitati).
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione. Il codice civile
predispone due distinti modelli organizzativi: quello dell’associazione riconosciuta e
quello dell’associazione non riconosciuta. Il riconoscimento fa acquisire posizione
giuridica più favorevole rispetto a quella riservata agli organismi.
La Carta costituzionale individua proprio negli enti associativi lo strumento per la
partecipazione cittadina alla vita politica e sindacale, per la realizzazione delle rispettive
inclinazioni e la crescita della personalità di ciascuno. La Costituzione affida alla Repubblica
l’impegno di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo, anche all’interno
delle formazioni sociali, ossia quelle organizzazioni collettive cui l’individuo può trovarsi
ad appartenere.
L’associazione è un’organizzazione collettiva che ha come scopo il perseguimento di
finalità non economiche (ente no profit). Essa si distingue dalla società perché essa è
caratterizzata da uno scopo di lucro, ossia finalità con il perseguimento di finalità
economiche.
L’associazione riconosciuta prende vita in forza di un ATTO di AUTONOMIA tra i
fondatori che deve rivestire la forma dell’atto pubblico.
Lo Statuto o Atto Costitutivo deve contenere le seguenti indicazioni: denominazione
dell’ente; scopo, patrimonio e sede; norme sull’ordinamento e sull’amministrazione;
diritti ed obblighi degli associati.
Atto costitutivo e statuto devono essere presentati alla prefettura nella cui provincia è
stabilita dalla sede dell’ente, alla richiesta di riconoscimento. La prefettura deve verificare:
Le condizioni previste da norma di legge, che lo scopo sia possibile o lecito e che il
patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
In ipotesi di esito positivo, il prefetto provvede all’iscrizione dell’associazione nel
registro delle persone giuridiche tenuto presso la prefettura, con l’iscrizione
l’associazione acquista la personalità giuridica.
L’ordinamento interno dell’associazione riconosciuta deve prevedere almeno due
organi:
L’assemblea degli associati: La quale delibera a maggioranza dei voti, con la presenza
di almeno la metà degli associati.
Amministratori: che hanno competenza per la gestione dell’attività associativa e
rappresentano l’associazione nei confronti dei terzi.
L’associazione ha un suo patrimonio e può effettuare liberamente qualsiasi acquisto
senza alcuna autorizzazione.
Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, che è distinto dal
loro patrimonio personale. Qualora cessa di far parte dell’associazione, l’associato non
può pretendere che gli venga attribuita una quota-parte del patrimonio associativo. Il
patrimonio dell’associazione dovesse risultare insufficiente per far fronte alle
obbligazioni associative. Delle obbligazioni dell’associazione riconosciuta risponde solo
essa con il suo patrimonio (AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA).
Una volta entrato a far parte della compagnia associativa, l’associato ha diritto di
rimanervi: non può essere escluso se non per gravi motivi ed in forza di una delibera
motivata dell’assemblea.
L’ass