Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Organizzazioni pubbliche in diversi paesi europei
In Finlandia c'è una centrale che opera per conto di una serie di soggetti pubblici, tra cui anche soggetti privati (strutture religiose), che si autofinanzia.
In Ungheria opera un istituto con decreto ministeriale che ha natura di ente pubblico dotato di ampia autonomia economica, è obbligatorio per i soggetti statali in numerose categorie predeterminate e facoltativo per enti posti su altri livelli territoriali. Opera quasi come centrale di committenza, in larga misura, solo per i ministeri e le agenzie a questicorrelate. Il suo finanziamento è parte con budget proprio, parte con un corrispettivo derivante dai servizi resi.
In Francia ci sono due soggetti che operano, uno vero e proprio ente pubblico che si occupa di fare le gare per le altre amministrazioni e l'altro istituito all'interno del ministero del budget (MEF) e si occupa solo delle spese dei ministeri.
In Svezia esiste un modello di centralizzazione peculiare: non è stata
costituita una sola centrale di committenza ma vi sono undici agenzie governative specializzate che collaborano per svolgere congiuntamente l'assegnazione e la gestione di accordi quadro a condizioni vantaggiose per le amministrazioni centrali. Il sistema, finanziato con una percentuale richiesta alle imprese, è obbligatorio per le amministrazioni statali che si sono impegnate ad utilizzare gli accordi quadro. In Italia si inizia a parlare di centrali di acquisto nel 1999, quando viene istituita Consip, con successivo ricorso alla centralizzazione delle strutture. La diffusione delle centrali di committenza risponde: - a esigenze di contenimento della spesa pubblica; - a politiche di razionalizzazione organizzativa e di semplificazione procedurale. La complessità del sistema degli appalti è stata sottolineata sia dalla dottrina, sia dalle autorità di regolazione, ad esempio, già nella determinazione dell'allora Autorità per la vigilanza.Sui contratti pubblici (oggi ANAC) n. 4 del 10 ottobre 2012, nella quale si dettavano indicazioni circa i modi redazione dei bandi gara, venivano individuate ben 90 cause di esclusione insanabile dei partecipanti dalle gare e questo crea una evidente incertezza negli operatori economici interessati ai mercati pubblici.
Nel 2011 un decreto prevede che tutti i comuni con meno di 5000 abitanti debbano operare acquisti solo in forma aggregata e successivamente, nel 2014, questa disposizione viene estesa con una previsione che fa riferimento a tutti i comuni che non sono capoluogo di provincia. L'art. 114 della costituzione dice che la repubblica è costituita da comuni, province, regioni e stato e da pari dignità istituzionale a tutti i livelli di governo; ogni livello dovrà quindi avere la propria autonomia e indipendenza.
Nel 2016 entra il codice degli appalti che opera essenzialmente sotto due profili: reca norme relative a favorire l'aggregazione della domanda (art.
- 37), con particolare attenzione per i comuni non capoluogo di provincia e per l'individuazione delle responsabilità nel rapporto fra amministrazione aggiudicatrice e CUC.
- si occupa di indicare regole utili a definire un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 38), con novità di rilievo per avere maggiore efficacia nell'azione delle stazioni appaltanti ma anche contrasto alla corruzione, da cui un ruolo di spicco dell'ANAC cui viene riconosciuta una speciale legittimazione ad agire in giudizio in materia di contratti pubblici (art. 21, co. 1 bis e co. 1 ter).
Il codice degli appalti riconosce un ruolo importante all'ANAC che riceve inoltre (Art. 21) il riconoscimento di un potere di agire in giudizio contro le amministrazioni che operano in maniera non coerente con le norme in materia di contratti pubblici. Il codice contratti definisce centrale di committenza simile a quella della direttiva, recepisce integralmente quello che dice la
direttiva del 2014.Art. 37: torna di nuovo sul vincolo dei comuni non capoluogo, contiene anche indicazioni sul modo in cui deve svilupparsi il rapporto tra amministrazione aggiudicatrici e centrale di "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di committenza: acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (e dai soggetti aggregatori)" le amministrazioni mantengono il loro ambito di autonomia quando si parla di appalti sottosoglia.
Per individuare i soggetti a cui le amministrazioni devono fare ricorso come centrali di committenza il codice introduce la figura deiscegliere di aderire a un soggetto aggregatore. L'elenco dei soggetti aggregatori è gestito dall'ANAC e prevede 32 soggetti, come stabilito dalla delibera del 2018. I soggetti aggregatori includono Consip, le centrali di acquisto regionali e le centrali di acquisto collegate a città metropolitane. Questi soggetti sono riconosciuti come enti ai quali tutte le amministrazioni possono rivolgersi in modo autonomo, anche senza vincoli territoriali. Questo meccanismo favorisce l'aumento della concorrenza. Le stazioni appaltanti hanno la possibilità di utilizzare gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza, se non scelgono di utilizzare accordi quadro e consulenza. Possono quindi sfruttare i mercati elettronici. Il codice non elimina completamente la discrezionalità delle stazioni appaltanti nelle loro scelte organizzative, ma impone una serie di vincoli significativi che limitano le opzioni disponibili. Le stazioni appaltanti possono qualificarsi come stazioni di committenza o scegliere di aderire a un soggetto aggregatore.decideredi esternalizzare i loro acquisti. La legge 136 del 2010 prevede un articolo in cui dispone l'istituzione delle stazioni unica appaltanti (SUA), che mirano ad assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. Le SUA vengono previste affinché possano passare alle prefetture tutta una serie di informazioni sugli appalti che svolgono per conto dei territori di riferimento. Ormai è un po' obsoleta. I comuni di minore dimensioni sono la maggior parte dei comuni italiani; spesso non hanno il personale adatto. È consentito per le amministrazioni procedere in modo autonomo nel caso in cui presentino evidenza di vantaggi rispetto agli accordi quadro, rimane il principio di convenienza economica. L'attività delle centrali di committenza va ad impattare per prima sui soggetti piccoli, coloro che non riescono ad avere rilevanza sul mercato.mercato.
Seminario centrali di committenza:
La legge finanziaria 2007 ha disposto che le regioni potessero costituire, anche associandosi tra loro, centrali di committenza operanti sul modello delineato dal Codice degli appalti e avendo come destinatari le amministrazioni e gli enti (anche del SSN) con sede sul territorio regionale.
Tra i due modelli indicati dal Codice dei contratti, la norma ha prediletto quello più simile al modello Consip: una centrale di committenza deputata a stipulare convenzioni di acquisto con i fornitori, alle quali poi accedono le amministrazioni territoriali interessate (art. 1, co. 455, l.n. 296/2006).
In tale contesto normativo, le Regioni hanno sfruttato pienamente la propria autonomia legislativa e organizzativa, emanando leggi volte a definire modelli di centralizzazione degli acquisti.
Le centrali regionali e la CONSIP Spa
La legge finanziaria 2007 ha peraltro stabilito che "costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei
I piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi (art. 1, co. 457, l. n. 296/2006)
Il primo atto adottato per l'attuazione del Sistema a rete è stato l'Accordo Stato-Regione del 24 gennaio 2008 che ha richiamato la necessità di predisporre un piano integrato di sviluppo della rete, così da puntare ad un'armonizzazione complessiva delle funzioni svolte dalle diverse centrali. A questo provvedimento, tuttavia, non hanno fatto seguito ulteriori atti, infatti, il Sistema a rete è rimasto inattuato.
I modelli di centralizzazione degli acquisti adottati dalle Regioni prima dei vincoli più recenti erano molto diversi tra loro. Rispetto al grado di strutturazione prescelto si riscontrano:
- uffici che, in diverso modo, svolgono funzioni di aggregazione della domanda di più amministrazioni presenti sul territorio;
- uffici o altri
soggetti giuridici (spa) che svolgono la medesima funzione aggregativa ma attraverso l'esercizio di gare sulla base di piattaforme telematiche poste a servizio delle amministrazioni interessate;
amministrazioni (spesso afferenti al SSN) che, sulla base di specifici accordi o convenzioni, svolgono gare quali consorzi di acquisto, individuando tra di esse una SUA;
consorzi o agenzie, formalmente esterne rispetto all'organigramma dell'amministrazione di riferimento, ma privi di personalità giuridica e da quella strettamente dipendenti;
società per azioni, a capitale interamente pubblico, operanti secondo logiche e regole privatistiche.
Le centrali di committenza regionali presentano alcuni elementi comuni:
- la loro costituzione non presuppone l'individuazione di una forma giuridica autonoma e, dunque, una collocazione esterna all'amministrazione;
- nonostante sia legittimo l'affidamento della funzione acquisti a
soggetti esterni controllati• dall'ente e/o dagli enti coinvolti, questa tendenza è limitata dai provvedimenti di riduzione e accorpamento dell'amministrazione indiretta regionale e locale;
talvolta le competenze di centralizzazione sono attribuite a soggetti esistenti aventi forma• societaria e che svolgono funzioni diverse dall'acquisto di beni e servizi;
le regioni si sono avvalse di società che già si occupavano di innovazione tecnologica↓ così i tempi per la realizzazione dei progetti di centralizzazione sono stati brevi e i costi infrastrutturali dovuti alla costruzione dei nuovi sistemi di procurement sono stati bassi.
La legge n. 136/2010, nell'ambito del Piano straordinario contro le mafie, ha promosso “l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti
pubblici edi prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose &rd