Appunti lezione del 23-02-2026 di Fondamenti del diritto europeo:
La buona fede in effetti non è un concetto. La buona fede in senso oggettivo è un
concetto tipico di questo ambito, obbligazioni e contratti. Dico subito in senso
oggettivo perché ci occuperemo di questa accezione buona fede come correttezza,
lealtà, comportarsi da persone oneste, se vogliamo usare un'altra terminologia meno
normale.
Questo concetto di buona fede in senso oggettivo per far riferimento a un
parametro di comportamento ideale, che può essere del comprensore corretto, del
delettore corretto, del negoziatore corretto, insomma di chi in una certa situazione
deve ottenere sia uno standard atteso, di collocca, che lo faccia arrivare
giustamente, che sarà così ma giusto perché ci capiamo. Tutto diverso invece il
concetto di buona fede in senso soggettivo che ritroviamo nell'ambito ideale del
possesso, ad esempio quando si tratta di possesso in buona fede, di acquisito per
educazione in buona fede, qui non alludiamo a uno standard, a un parametro di
comportamento, alludiamo a uno status appunto soggettivo del diretto interessato del
possessore, visto quei impegnerci. 1153, una delle norme dei Stati che tutti
conoscono e che può rimanere scolpita nella mente, l'acquisto del bene mobile in
buona fede, come modalità di acquisto della proprietà non domino, come eccezione
alla regola ne è molto possibile trasferre un modus quo iniziale, nessuno di regola può
trasferire una proprietà di cui non è di dolare, però attenzione, dice l'esercitatore, se in
buona fede ricevi il possesso di un bene mobile da chi non ne sia di dominus, in base
a un titolo assolutamente idoneo, ne diventi proprietario, ma in realtà si crea dal nulla
in sostanza.
Cosa vuol dire in questo caso acquisto in buona fede? Non un acquisto corretto, ma
un acquisto effettuato dal soggetto nell'ignoranza di lettere l'altro diritto. Io ricevo il
possesso del bene in buona fede perché sono convinto che chi me lo sta dando, di chi
me lo sta trasferendo, in realtà ne sia proprietario, anche se non lo ho. Questa è una
mia provvezione soggettiva, che non c'entra nulla con lo standard astratto, deve
essere valutata in base alle circostanze di cui il soggetto in quella specifica situazione.
Fatta questa distinzione tra le due eccezioni in cui il nostro codice conosce la buona
fede, torniamo alla prima, che è quella che ci impegnerà da qui in avanti. Come vi
dicevo, troviamo comunque 1.175 debitori e creditori che dovranno comportare il
secondo buona fede, 1.375 il contratto va eseguito in buona fede. Questa è una
formulazione impersonale, perché il contratto fa il protagonista e quindi coinvolge
tutti coloro che a questa esecuzione prendono parte.
Ma anche 1.366 del contratto va interpretato secondo buona fede, quindi secondo un
parametro di correttezza. Questa norma chiama in causa, oltre ai contreditori, oltre a
chi partecipa all'esercizio del contratto, anche il giudice che interpreta il contenuto,
l'avvocato che deve dipendere la tesi del suo cliente e non può prescindere da
un'interpretazione di buona fede. Queste sono alcune, ma il comportamento di buona
fede è in pendenza della convenzione.
C'è tutta una costellazione di norme che impone di comportarsi bene, non saprei
come dirlo in termini più semplici. Cosa vuol dire comportarsi bene? Qualcosa di
puramente discrazionale, soggettivo? No, dovrebbe fare riferimento a un valore che
voi mi direte forse è una base etica. Sì, certo, di realtà, di onestà, però finisce per
diventare anche un valore giuridico e se il violato avvoca conseguenze di carattere
giuridico, non puramente sociali, non solamente di riprovazione, non solamente di
iasmo.
Chi esegue un contratto non di buona fede risponde a dei danni arreglati dall'altra
parte, non subisce solo un rimprovero o un minimo sostenibile attivaluccio. Anche se
questo vedremo che è una conquista relativamente tarda per il nostro
ordinamento, non così spontanea. Quello che però mi interessa per cercare di
sviluppare i discorsi in un ordine cronologico che dia un po' la misura del mio
sconfiggimento è capire anzitutto da dove questo concetto di buona fede derivi e per
far questo non possiamo discomporlo.
La buona fede è una fides qualificata estremamente come bona. Ora, non è questo il
concetto più antico conosciuto? Va a dire però no. Non è questo il concetto più antico
elaborato in ambito rivalistico.
Perché? Perché prima della buona fede esisteva semplicemente la fides. La fede è
pure semplice, senza alcun genere di aggettivazione. E cos'era la fides? Ecco, questo
è un passaggio che ci porta a interrogarci su come nasca la stessa norma giudica.
Oggi siamo abituati all'idea che è vista e scontato che un organo dello Stato emette
una regola, valevole per tutti, da osservare rigidamente e la cui conservanza viene
sanzionata. Questo è quello che distingue la norma giudica da tutte le altre regole di
comportamento. Ci sono regole sociali, che dobbiamo rispettare noi tutti ogni
giorno, c'è essere in autobus alla macchietta, portare una bottiglia a cena quando
qualcuno ci invita, fare un regalo per i mari e i nanni di un amico.
Sono tutte norme che sentiamo come tutto vero e tutto giusto, ma si differenziano
dalla regola giuristica e dalla regola giudica perché queste norme non hanno proprio
un processo. Nessuno si sognerebbe di far causa se lasci il barchetto indietro, se vai in
autobus e però non ti racconti a qualcuno che ti vuole imporre un esarcimento del
danno. Siamo d'accordo che la regola giuristica si qualifica per la sua effettività, per
la sua capacità di essere messa in esecuzione anche contro la volontà del suo
destinatario che o in forma specifica o per equivalente dovrà rispondere della
eventuale inosservanza.
Oggi, ripeto, la nostra percezione è che nessun ordinamento possa vivere senza regole
giudiche e che qualunque comunità abbia automaticamente la forza per indorre i suoi
appartenenti e i suoi consociati una griglia, un bagaglio di
-
Appunti lezione del 24 02 2026 di Fondamenti del diritto europeo
-
Appunti fondamenti del diritto europeo
-
Fondamenti del diritto europeo -Appunti
-
Appunti prima parte Fondamenti romanistici del diritto europeo