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Appunti lezione del 23-02-2026 di Fondamenti del diritto europeo:

La buona fede in effetti non è un concetto. La buona fede in senso oggettivo è un

concetto tipico di questo ambito, obbligazioni e contratti. Dico subito in senso

oggettivo perché ci occuperemo di questa accezione buona fede come correttezza,

lealtà, comportarsi da persone oneste, se vogliamo usare un'altra terminologia meno

normale.

Questo concetto di buona fede in senso oggettivo per far riferimento a un

parametro di comportamento ideale, che può essere del comprensore corretto, del

delettore corretto, del negoziatore corretto, insomma di chi in una certa situazione

deve ottenere sia uno standard atteso, di collocca, che lo faccia arrivare

giustamente, che sarà così ma giusto perché ci capiamo. Tutto diverso invece il

concetto di buona fede in senso soggettivo che ritroviamo nell'ambito ideale del

possesso, ad esempio quando si tratta di possesso in buona fede, di acquisito per

educazione in buona fede, qui non alludiamo a uno standard, a un parametro di

comportamento, alludiamo a uno status appunto soggettivo del diretto interessato del

possessore, visto quei impegnerci. 1153, una delle norme dei Stati che tutti

conoscono e che può rimanere scolpita nella mente, l'acquisto del bene mobile in

buona fede, come modalità di acquisto della proprietà non domino, come eccezione

alla regola ne è molto possibile trasferre un modus quo iniziale, nessuno di regola può

trasferire una proprietà di cui non è di dolare, però attenzione, dice l'esercitatore, se in

buona fede ricevi il possesso di un bene mobile da chi non ne sia di dominus, in base

a un titolo assolutamente idoneo, ne diventi proprietario, ma in realtà si crea dal nulla

in sostanza.

Cosa vuol dire in questo caso acquisto in buona fede? Non un acquisto corretto, ma

un acquisto effettuato dal soggetto nell'ignoranza di lettere l'altro diritto. Io ricevo il

possesso del bene in buona fede perché sono convinto che chi me lo sta dando, di chi

me lo sta trasferendo, in realtà ne sia proprietario, anche se non lo ho. Questa è una

mia provvezione soggettiva, che non c'entra nulla con lo standard astratto, deve

essere valutata in base alle circostanze di cui il soggetto in quella specifica situazione.

Fatta questa distinzione tra le due eccezioni in cui il nostro codice conosce la buona

fede, torniamo alla prima, che è quella che ci impegnerà da qui in avanti. Come vi

dicevo, troviamo comunque 1.175 debitori e creditori che dovranno comportare il

secondo buona fede, 1.375 il contratto va eseguito in buona fede. Questa è una

formulazione impersonale, perché il contratto fa il protagonista e quindi coinvolge

tutti coloro che a questa esecuzione prendono parte.

Ma anche 1.366 del contratto va interpretato secondo buona fede, quindi secondo un

parametro di correttezza. Questa norma chiama in causa, oltre ai contreditori, oltre a

chi partecipa all'esercizio del contratto, anche il giudice che interpreta il contenuto,

l'avvocato che deve dipendere la tesi del suo cliente e non può prescindere da

un'interpretazione di buona fede. Queste sono alcune, ma il comportamento di buona

fede è in pendenza della convenzione.

C'è tutta una costellazione di norme che impone di comportarsi bene, non saprei

come dirlo in termini più semplici. Cosa vuol dire comportarsi bene? Qualcosa di

puramente discrazionale, soggettivo? No, dovrebbe fare riferimento a un valore che

voi mi direte forse è una base etica. Sì, certo, di realtà, di onestà, però finisce per

diventare anche un valore giuridico e se il violato avvoca conseguenze di carattere

giuridico, non puramente sociali, non solamente di riprovazione, non solamente di

iasmo.

Chi esegue un contratto non di buona fede risponde a dei danni arreglati dall'altra

parte, non subisce solo un rimprovero o un minimo sostenibile attivaluccio. Anche se

questo vedremo che è una conquista relativamente tarda per il nostro

ordinamento, non così spontanea. Quello che però mi interessa per cercare di

sviluppare i discorsi in un ordine cronologico che dia un po' la misura del mio

sconfiggimento è capire anzitutto da dove questo concetto di buona fede derivi e per

far questo non possiamo discomporlo.

La buona fede è una fides qualificata estremamente come bona. Ora, non è questo il

concetto più antico conosciuto? Va a dire però no. Non è questo il concetto più antico

elaborato in ambito rivalistico.

Perché? Perché prima della buona fede esisteva semplicemente la fides. La fede è

pure semplice, senza alcun genere di aggettivazione. E cos'era la fides? Ecco, questo

è un passaggio che ci porta a interrogarci su come nasca la stessa norma giudica.

Oggi siamo abituati all'idea che è vista e scontato che un organo dello Stato emette

una regola, valevole per tutti, da osservare rigidamente e la cui conservanza viene

sanzionata. Questo è quello che distingue la norma giudica da tutte le altre regole di

comportamento. Ci sono regole sociali, che dobbiamo rispettare noi tutti ogni

giorno, c'è essere in autobus alla macchietta, portare una bottiglia a cena quando

qualcuno ci invita, fare un regalo per i mari e i nanni di un amico.

Sono tutte norme che sentiamo come tutto vero e tutto giusto, ma si differenziano

dalla regola giuristica e dalla regola giudica perché queste norme non hanno proprio

un processo. Nessuno si sognerebbe di far causa se lasci il barchetto indietro, se vai in

autobus e però non ti racconti a qualcuno che ti vuole imporre un esarcimento del

danno. Siamo d'accordo che la regola giuristica si qualifica per la sua effettività, per

la sua capacità di essere messa in esecuzione anche contro la volontà del suo

destinatario che o in forma specifica o per equivalente dovrà rispondere della

eventuale inosservanza.

Oggi, ripeto, la nostra percezione è che nessun ordinamento possa vivere senza regole

giudiche e che qualunque comunità abbia automaticamente la forza per indorre i suoi

appartenenti e i suoi consociati una griglia, un bagaglio di

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kehaha di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti del diritto europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Viaro Silvia.
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