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5 “I CONTRATTI PUBBLICI: AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO, ESENZIONI E
SOGLIE DI RILEVANZA” capacità giuridica
L’art. 11 del c.c. riconosce alle pubbliche amministrazioni
generale . Da ciò consegue la loro generale capacità di stipulare contratti di diritto
privato tipici e atipici.
La ratio è quella di garantire che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali risponda
pienamente alla massimizzazione del pubblico interesse.
Il Codice dei Contratti Pubblici, invece, ha ad oggetto i soli contratti di appalto e
concessione di lavori, servizi e forniture, nonché le altre specifiche figure contrattuali
in esso espressamente contemplate (art. 184, il project financing; art. 187, la locazione
finanziaria; art. 188 il contratto di disponibilità; art. 190, il baratto amministrativo).
L’art. 3 del Codice dei Contratti Pubblici intende:
Per contratto di appalto: il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto ed
avente ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi.
Per contratto di concessione di servizi o di lavori pubblici: quel contratto che
presenta le stesse caratteristiche di un appalto, ad eccezione del fatto che il
corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o l’opera costruita
o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
I contratti esclusi
Alcuni contratti per scelte legislative sono esclusi dal Codice dei contratti pubblici.
Esempi di contratti esclusi sono: i contratti secretati per ragioni militari o di sicurezza
(art. 162); i contratti che debbano esser aggiudicati in base a norme internazionali
(art. 16); i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati
esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; quelli concernenti i servizi
d'arbitrato e di conciliazione, nonché i servizi legali; i contratti concernenti servizi
finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o
di altri strumenti finanziari; quelli concernenti i prestiti, ecc.
Tuttavia, non significa che detto contratto possa essere assegnato senza la necessità di
una procedura comparativa tra offerenti, anzi l’art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici
stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice,
debba avvenire in ogni caso nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell'ambiente ed efficienza energetica (c.d. procedura informale o “beauty
contest”).
Ciò ad eccezione dei casi in cui, per la peculiarità delle vicende, vi sia unicità di contraente
possibile.
Gli affidamenti c.d. in house
Tra le ipotesi di esclusione dall’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, rientra
in house providing
l’istituto dell’ .
in house providing,
Con l’espressione ci si intende riferire ad una particolare forma di
deroga all’obbligo di affidare contratti pubblici previa celebrazione di una gara. Esso
consiste nell’attribuire l’esecuzione di quei contratti non ad operatori di mercato ma ad
organismi legati alle amministrazioni affidanti o agli altri enti e soggetti aggiudicatori da
stringenti vincoli di partecipazione azionaria nonché di direzione e controllo.
L’in house providing nasce quale strumento di affidamento di contratti a società,
formalmente distinte dall’ente appaltante ma nella sostanza pienamente rientranti nella
sua organizzazione.
in house
Il rapporto deve presentare connotati rapportabili a quelli di una relazione di
subordinazione gerarchica sussistente tra uffici amministrativi sovraordinati e
sottordinati. controllo analogo
Secondo la giurisprudenza, il si sostanzia in un potere rilevantissimo
in
di direzione e controllo, che determina che le decisioni strategiche dell’organismo
house siano prese non già dai suoi organi di amministrazione ma da quelli della
stazione appaltante in regime di controllo analogo.
Insomma è stato stabilito che un contratto pubblico può essere affidato in via diretta,
dunque senza la necessità di procedure di pubblica evidenza quando sono soddisfatte
le seguenti condizioni:
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona
giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
ROBERTO OCCHIPINTI80
Oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello
svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice
controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi. 80%, riferitosi al fatturato
della società, ammette la possibilità di una deroga, se giustificata dalla necessità
di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza da parte della
società in house.
Nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali
privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla
legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata.
Espletamento di previa istruttoria volta ad accertare la congruità economico-
finanziaria dell'affidamento e prima ancora della costituzione della società in
house.
Settori ordinari e settori speciali. Soglie di rilevanza.
Nel Codice sono previste distinzioni tra settori ordinari e settori speciali, nonché tra
contratti di importo superiore o meno alle c.d. soglie comunitarie, al superamento
delle quali scattano gli obblighi comunitari di evidenza pubblica più articolati e
penetranti.
Sono considerati settori speciali quelli che riguardano gas, energia termica,
elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di area geografica. Questi
settori speciali costituiscono una categoria tipica.
La categoria dei settori ordinari, viceversa, è atipica, nel senso che ne fanno parte
tutte le attività che non rientrano nel novero dei settori speciali o in altri settori,
soggetti alla disciplina specifica.
Il legislatore nazionale, sulla base di sollecitazioni provenienti dall’Unione Europea ha
esteso l’applicazione dei principi comunitari, di massima apertura della gara alla
concorrenza, anche ai contratti sotto-soglia.
In particolare nell’art. 35, individua le soglie di rilevanza comunitaria (distinguendo tra
lavori, servizi e forniture), al superamento delle quali scatta l’obbligo di applicare le
previsioni del Codice più stringenti in materia di procedure selettive per l’individuazione
del contrante privato.
L’art. 36, a propria volta, individua regole meno invasive per la selezione di affidatari
di contratti pubblici, nel caso in cui i contratti da assegnare non superino le soglie di
rilevanza comunitaria.
Inoltre, in caso di lavori di importo non inferiore a 40.000,00 € e non superiori a
150.000,00 € non si richiede la pubblicazione di un bando ma è ritenuta sufficiente la
consultazione di cinque operatori, individuati previa indagine di mercato.
Si tratta di procedure informali per le quali il Codice richiede che gli affidamenti
debbano avvenire nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, in modo di
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione alle micro, piccole e medie imprese.
ROBERTO OCCHIPINTI81
6 “I CONTRATTI PUBBLICI: SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTE”
L’elenco dei soggetti (operatori economici) cui il Codice riconosce la possibilità che
vengano affidati i contratti pubblici è contenuto nell’art. 45, a mente del quale sono
ammessi a partecipare alle procedure di affidamento:
a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società
cooperative;
b) I consorzi fra società cooperative di produzione;
c) I consorzi stabili costituiti, anche in forma di società consortili, ai sensi dell'articolo
2615-ter c.c.;
d) I raggruppamenti temporanei di imprese (RTI);
e) I consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c.;
f) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
g) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE).
L’elenco degli operatori economici non deve intendersi come tassativo, infatti, la
giurisprudenza riconosce la possibilità di partecipare alle gare anche le Fondazioni, le
ONLUS, le associazioni di volontariato e le società semplici.
Raggruppamenti temporanei
Il raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) costituisce una forma di collaborazione
tra operatori, caratterizzata da occasionalità e temporaneità, al fine di partecipare ad
una specifica gara e gestire in caso di aggiudicazione la relativa commessa.
Il raggruppamento sorge in virtù di un contratto di mandato, conferito da uno o più
concorrenti (mandanti) ad un capogruppo (mandatario). Si tratta, in particolare, di un
mandato collettivo speciale con rappresentanza che deve risultare da scrittura privata
autenticata.
Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto
nei confronti della stazione appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza
esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il
collaudo e fino all’estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far
valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
Il raggruppamento temporaneo d’imprese non da vita ad un'entità giuridica nuova con
una propria autonomia patrimoniale ma solo ad un’aggregazione tra imprese, ciascuna
delle quali mantiene la propria autonomia organizzativa.
Il raggruppamento di imprese consente a più imprese, tra cui una capogruppo, di
presentare un'offerta unitaria in gare di appalto, alle quali non avrebbero altrimenti
potuto partecipare per mancanza di requisiti tecnici e finanziari o per eccessivo rischio.
Il raggruppamento può essere di tipo:
Orizzontale: i partecipanti della riunione si suddividono il medesimo tipo di
prestazione oggetto del contratto.
Verticale: i lavori, i servizi e le forniture vengono suddivisi per le competenza
relative ai singoli partecipanti.
Misto.
Nel caso di raggruppamento orizzontale, l’offerta dei concorren